I.M.U. SPERIMENTALE - COME SI CALCOLA
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- Gianluigi Marchi
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1 I.M.U. SPERIMENTALE - COME SI CALCOLA (con riferimento alle disposizioni normative vigenti alla data del 29/05/2012, per quanto riguarda l acconto del 18 giugno) Per quanto riguarda il saldo del 17 dicembre, per avere informazioni puntuali sull applicazione dell IMU a Pinerolo per l anno 2012 occorre attendere che il Consiglio Comunale approvi il Regolamento per l applicazione del tributo e determini le aliquote e le eventuali ulteriori detrazioni. L istituzione dell Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall anno Si tratta della nuova imposta sugli immobili che, a partire dal 1 gennaio 2012, ha sostituito: - l'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); - l Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati. L I.M.U. ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l abitazione principale e sue pertinenze. La base imponibile dell I.M.U. é costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.L.vo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011. FABBRICATI: - Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:: 160 = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/ = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 - C/4 e C/5 80 = per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 80 = per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 60 = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 55 = per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2 TERRENI: - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Inoltre i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l I.M.U. solo sulla parte di valore eccedente 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Sono esenti dall IMU ai sensi dell art. 15 della Legge n. 984/1977 i seguenti terreni agricoli situati in aree montane o di collina depressa: Area di Pinerolo: Montano dal Foglio 1 al Foglio 7. - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52. Area Abbadia Alpina: Montano Foglio 1; 2. - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio Per le aree edificabili la base imponibile è pari al valore venale al 1 gennaio dell anno d imposizione (così come era previsto per l ICI). Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l allevamento di animali. ALIQUOTE I.M.U.: - aliquota di base 0,76%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. - aliquota ridotta 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. - aliquota ridotta 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
3 Esempio di calcolo Casa di categoria catastale A/3, con rendita catastale non rivalutata di 945,11 euro, adibita come abitazione principale. Rendita catastale rivalutata del 5%: 945,11 + 5% = 992,37 Valore catastale = Rendita catastale per Moltiplicatore utilizzato per i fabbricati della classe A, (fatta eccezione per la categoria A/10), e la classe C2, C6 e C7: 992,37 x 160 = ,20 IMU: 0,4% di ,20 = 635,12 Detrazione prima casa: 635,12-200,00 = 435,12 Detrazione figli (es. 2 figli) : 435,11-50,00-50,00 = 335,12 Arrotondato a 335,00 (importo dovuto) ABITAZIONE PRINCIPALE: DEFINIZIONE: Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. PERTINENZE: Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. DETRAZIONI: - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. - Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. - La detrazione complessiva non può superare 600,00 ( 200,00 abitazione principale + 400,00 detrazione figli). CONIUGE ASSEGNATARIO: in caso di separazione o divorzio, l I.M.U. sulla casa coniugale è dovuta dal coniuge che l ha ricevuta in assegnazione, indipendentemente dalla quota di proprietà. Ai soli fini dell applicazione dell imposta municipale propria l assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
4 MODALITA DI VERSAMENTO: - Per l abitazione principale e per le relative pertinenze l imposta dovuta può essere versata: a) in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell imposta calcolata applicando l aliquota di base e le detrazioni, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune; b) in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell imposta calcolata applicando l aliquota di base e le detrazioni e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. - Il pagamento della prima rata dell imposta municipale per le altre fattispecie imponibili va effettuato in misura pari al 50 per cento dell importo ottenuto applicando le aliquote di base; la seconda rata è versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata. L IMU si può pagare unicamente attraverso il modello F24, almeno finché non sarà istituito un apposito bollettino postale. (Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate con il nuovo modello "F24 Accise") Sul modello F24 il contribuente dovrà indicare, in corrispondenza delle somme da versare, la parte dell imposta dovuta al comune distintamente da quella di pertinenza statale, mediante indicazione dei rispettivi codici articolati per tipologia di immobile e per Ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato), come da tabella che segue. In particolare: Per l abitazione principale l ente destinatario del gettito è unicamente il comune di ubicazione degli immobili, e quindi l importo dovuto non deve essere suddiviso ed il versamento va effettuato mediante indicazione di un unico codice. Per i terreni, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati l importo dovuto deve essere suddiviso a metà tra comune e stato, riportando sul modello i relativi importi con il codice tributo appropriato. Codici tributo per il pagamento dell'imu con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E ) Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale 3912 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati
5 Importo minimo: il minimo da versare è pari a. 12,00= per ciascun versamento, (se l importo da versare risulta inferiore a. 12,00=, il contribuente non deve effettuare alcun versamento). Qualora l importo da versare sia superiore. 12,00=, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un unica soluzione entro il 16 dicembre. I codici indicati devono essere riportati all interno del nuovo modello F24, nella Sezione IMU e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, dopo aver indicato il Codice Ente del Comune di Pinerolo G674. SI INFORMA CHE SUL SITO DEL COMUNE DI PINEROLO ( NELLA HOME PAGE, CLICCANDO SUL LINK CALCOLO IMU- ON LINE, E POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DELL IMPOSTA DOVUTA E LA STAMPA DEL RELATIVO MODELLO F24. Orario dell ufficio TRIBUTI per informazioni sull IMU LUNEDI MERCOLEDI VENERDI
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