LOTTO 5 CAPITOLATO SPECIALE INFORTUNI CUMULATIVA. Comune di Treviso

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1 LOTTO 5 CAPITOLATO SPECIALE INFORTUNI CUMULATIVA Comune di Treviso Pagina 1 di 10

2 Definizioni Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione: Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il Comune di Treviso Franchigia: importo fisso del danno che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro; Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali Invalidità permanente: Diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato. Morte: E considerata morte anche lo stato dichiarato di coma irreversibile conseguente ad infortunio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Società: la Compagnia Assicuratrice; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice; obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente, una inabilità temporanea. 1. Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisce nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali), compreso il rischio in itinere. Sono compresi in garanzia anche: a) l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose; b) il soffocamento non di origine morbosa da ingestione di solidi o liquidi o comunque di qualunque corpo estraneo; c) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere; d) le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi, morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a vertigini o incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o punture, ma escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatoti necessari; e) l'annegamento; f) l'assideramento o il congelamento; g) la folgorazione; h) gli effetti della grandine e delle tempeste di vento; i) gli effetti causati da scariche elettriche; j) i colpi di sole, di calore o di freddo; k) le lesioni muscolari (esclusi gli infarti ) o tendinee determinate da sforzi e da rotture sottocutanee dei tendini; l) gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere, tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, atti di terrorismo e sabotaggio, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, azione di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, o navale o altri mezzi, a condizione che l'assicurato non Vi abbia preso parte attiva; m) gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; n) gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; o) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; p) gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali come terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; q) gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; r) gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; s) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere. Pagina 2 di 10

3 2.Esclusioni Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da: a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, sciistiche, ippiche, di pallavolo, di pallamano, di pallacanestro, di hokey in tutte le sue forme, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e/o amatoriale; b) dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; c) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'art. 3.1) Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all' Assicurato; d) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti; e) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; f) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; g) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; h) gli infortuni subiti in stato di ubriachezza, purché esista nesso di causalità. 3. Estensione di garanzia 3.1 Rischio guerra La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero. 3.2 Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento. 3.3 Infortuni aeronautici L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di: Pagina 3 di 10

4 Euro ,00.= per il caso di invalidità permanente totale Euro ,00.= per caso di morte; Euro 260,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta; e per aeromobile i capitali di: Euro ,00= per il caso morte; Euro ,00.= per il caso di invalidità permanente totale; Euro 5.000,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 3.4 Rischio in itinere L assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli assicurati durante l itinerario percorso per recarsi dalla dimora al luogo dove svolge il lavoro o l incarico e viceversa, purché gli infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso in via ordinaria sia a piedi o con uso o guida dei mezzi di locomozione o di trasporto in genere, sia privati che pubblici o di civica proprietà. 3.5 Rottura occhiali La società rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione degli occhiali (montature e lenti, comprese quelle a contatto), a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti di 500, Limiti territoriali e di risarcimento L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di Euro ,00.=. Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 3.7 Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottantacinque anni, Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. 3.8 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. 3.9 Esonero denuncia generalità degli assicurati e difetti e/o mutilazioni Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all atto della stipula del presente contratto, o dagli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire Altre assicurazioni Pagina 4 di 10

5 E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione Criteri di indennizzo La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortuinio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti Morte Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo. Vengono parificati al caso morte il caso in cui l'assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunte ai sensi dell'art.60 comma 3 del Codice Civile Invalidità permanente Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in Pagina 5 di 10

6 proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente Ernie Nel caso di ernie traumatiche e alle ernie da sforzo, l'indennità è stabilita come segue: - se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; - se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato Caso d'inabilità temporanea Si considera inabilità temporanea, l'incapacità dell'assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle Sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'assicurato, liquidano l'indennità giornaliera: integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se, però, l'assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato ed al netto di una franchigia pari a 5 giorni Rimborso spese mediche da infortunio La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l invalidità permanente, rimborsa all Assicurato, fino alla concorrenza dell importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alle singole sezioni per anno assicurativo, le spese sostenute: per onorari di medici e chirurghi, assistenti ed anestesisti; per diritti di sala operatoria, materiali d intervento, compresi interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all infortunio; accertamenti diagnostici, presidi ortopedici, comprese spese d intervento anche ambulatoriali; spese fisioterapiche in genere, acquisto medicinali, per rette di degenza in istituti di cura a seguito di ricovero conseguente a sinistro coperto dall assicurazione; per spese di trasporto all istituto di cura con ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso nonché per il rientro al domicilio; per spese inerenti a terapie riabilitative e diagnostiche in genere Diaria da ricovero da infortunio La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, corrisponde l indennità assicurata alla relativa sezione per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 300 (trecento) giorni per ogni infortunio. Pagina 6 di 10

7 L indennità viene corrisposta anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital (degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale: la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente. La giornata di entrata e di uscita sono considerata una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero o della dimissione. In caso di ricovero all estero, l indennizzo verrà corrisposto al rientro dell Assicurato in Italia e in Euro. La corresponsione dell indennizzo sarà effettuata a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita all istituto di cura Cumulo di indennità L'indennità per l'inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissione agli eredi, tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima Responsabilità del Contraente Si conviene, che poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggior pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente Aggravamento del Rischio Se da un mutamento nell'attività dichiarata in Specifica o nelle mansioni delle persone assicurate deriva una maggiore probabilità che queste incorrano in infortunio, il Contraente deve darne pronta notifica per iscritto alla Compagnia la quale ha diritto di modificare le condizioni. Il mutamento temporaneo e transitorio nelle mansioni di taluna delle persone assicurate non costituisce variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C Controversie e collegio arbitrale In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitrio e metà di quelle del terzo. Pagina 7 di 10

8 3.23 Rinuncia rivalsa La Società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (v. art C.C.) nei diritti dell'assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili Franchigia La liquidazione dell'indennità per l'invalidità permanente viene determinata nel modo seguente: - sulla parte di somma assicurata non eccedente Euro ,00 l'indennità viene liquidata senza applicazione di franchigia alcuna; - sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,00 non si procede ad indennizzo quando l'invalidità permanente è uguale o inferiore al 5% della totale; se l'invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l'indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente. - per il caso di inabilità temporanea: i primi 5 giorni; - per il caso rimborso spese mediche da infortunio: nessuna franchigia; - per il caso diaria da ricovero da infortunio: nessuna franchigia. 4. SEZIONI IN CUI E SUDDIVISA LA POLIZZA A) SINDACO, VICESINDACO NR. 1 SINDACO, NR. 1 VICE SINDACO, TOTALE PERSONE ASSICURATE preventivate: 2 CASO MORTE Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE Euro ,00 La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate durante l espletamento del mandato e/o incarichi per conto dell Amministrazione Contraente, comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, la partecipazione a riunioni, congressi, convegni, sopralluoghi. Sono compresi i rischi dalla circolazione stradale su qualsiasi mezzo, ivi compreso il rischio in itinere, sia a piedi che con l uso di mezzi di trasporto pubblici, alla guida che come trasportato dei normali mezzi di locomozione nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto. B) AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI NR. 6 ASSESSORI COMUNALI, NR. 32 CONSIGLIERI COMUNALI TOTALE PERSONE ASSICURATE preventivate: 38 CASO MORTE Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE Euro ,00 La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate durante l espletamento del mandato e/o incarichi per conto dell Amministrazione Contraente, comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, la partecipazione a riunioni, congressi, convegni, sopralluoghi. Sono compresi i rischi dalla circolazione stradale su qualsiasi mezzo, ivi compreso il rischio in itinere, sia a piedi che con l uso di mezzi di trasporto pubblici, alla guida che come trasportato dei normali mezzi di locomozione nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto. C) ADDETTI AL SERVIZIO DI VIGILANZA TOTALE PERSONE ASSICURATE preventivati: 0 CASO MORTE: Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE: Euro ,00 Pagina 8 di 10

9 Trattasi di anziani addetti, in un progetto di reinserimento lavorativo, al servizio di assistenza degli scolari all entrata e all uscita dalle scuole e di vigilanza nei parchi pubblici e cimiteri comunali. La garanzia deve ritenersi operante solamente durante l espletamento di questi incarichi, compreso il rischio in itinere, sia a piedi che con l uso di mezzi di trasporti pubblici e/o alla guida dei normali mezzi di locomozione nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto. Copertura non attivata in automatico, l eventuale premio sarà pagato in sede di regolazione D) INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI E NATANTI DI PROPRIETA DELL ENTE, DI PROPRIETA DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL ENTE, IN LOCAZIONE E/O COMODATO ALL ENTE (ART. 23 COMMA 3 D.P.R. 333/1990) NUMERO VEICOLI E NATANTI INIZIALMENTE ASSICURATI: 135 CASO MORTE Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE Euro ,00 Esclusivamente gli infortuni che colpiscano i conducenti dei veicoli di proprietà (imbarcazioni comprese) dell Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all Ente, in leasing, locazione o comodato all Ente o a noleggio, in relazione alla guida di tali veicoli ed alle operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. E) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI, IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL UFFICIO, DEL LORO MEZZO DI TRASPORTO, PURCHE TALE MEZZO NON RISULTI DI PROPRIETA DELL ENTE (ART. 23 COMMA 1 D.P.R. 333/1990) N KM preventivati: 850 : CASO MORTE Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE Euro ,00 Sono compresi in garanzia: Infortuni subiti dai dipendenti in qualità di conducenti autorizzati a servirsi per missioni o per adempimenti di servizio di un mezzo di trasporto, ivi compresi i mezzi di trasporto pubblici in genere, purché tale mezzo non risulti di proprietà dell Ente. L assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia della tipologia dei veicoli utilizzati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Si farà riferimento in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti che l assicurato si trovava in missione e/o servizio al momento del sinistro. F) BAMBINI ASILO NIDO Nr. bambini frequentanti gli asili nido preventivati: 120 CASO MORTE: Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE: Euro ,00 SPESE MEDICHE: Euro 1.500,00 Operatività della garanzia Gli infortuni che possono subire i bambini in asilo nido durante l orario di apertura. E compreso il rischio in itinere. La garanzia è estesa, 24 ore su 24 per 365 giorni l anno, alle feste che possono essere organizzate in asilo, ma anche in caso di uscite, e/o gite che si possono svolgere al di fuori dei locali dell asili nido. G) SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (il limite massimo di 85 anni in questa sezione non è operante) Nr. anziani partecipanti ai soggiorni climatici organizzati dal Comune preventivati: 350 Pagina 9 di 10

10 SPESE MEDICHE: Euro 1.500,00 Operatività della garanzia L assicurazione è limitata esclusivamente al viaggio e/o soggiorno organizzato dal Comune di Treviso, compreso il trasporto per la e dalla località di soggiorno. Precisazione: gli anziani sono accompagnati da un medico - animatore. H) GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DI PROTEZIONE CIVILE (legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato articolo 4, comma 2) TOTALE PERSONE ASSICURATE preventivate: 65 CASO MORTE Euro ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE Euro ,00 RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO Euro 20,00 RICOVERO OSPEDALIERO PER MALATTIA Euro 20,00 Operatività della garanzia L assicurazione è prestata a favore degli ausiliari di protezione civile che prestano la loro opera in modo gratuito, aderenti al gruppo comunale della protezione civile per gli infortuni e le malattie strettamente connessi all espletamento delle attività di previsione, esercitazione, prevenzione, soccorso, assistenza, supporto e ripristino secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell autorità competente in occasione, a titolo esemplificativo e non limitativo, di: - urgenze e/o catastrofi e/o calamità naturali e altri eventi similari; - esercitazioni e/o prove di soccorso organizzate anche da altri enti e/o associazioni; - attività svolte per la manutenzione e sistemazione dei materiali in dotazione al servizio comunale della protezione civile (di tutto ciò che è in dotazione al servizio Protezione Civile, compatibilmente con le competenze richieste); - servizio di assistenza a manifestazioni culturali, sportive o ricreative preventivamente autorizzato; - attività di vigilanza, prevenzione, controllo, anche del traffico, in ausilio alla Polizia Municipale. Sono inclusi nella garanzia gli infortuni verificatisi durante i trasferimenti e le missioni effettuate a piedi o con qualsiasi mezzi di trasporto. I) VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' TOTALE PERSONE ASSICURATE preventivate: 0 CASO MORTE: ,00 CASO INVALIDITÀ PERMANENTE: ,00 SPESE MEDICHE: 5.000,00 La copertura riguarda i volontari, dei quali il Comune di Treviso si avvale attingendo da apposito albo per lo svolgimento di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi che rientrano nella competenza dell'ente, da svolgere nell'ambito del territorio comunale. 5. Calcolo del premio Il premio annuo viene calcolato sui dati preventivati dal Contraente. E soggetto a regolazione al termine di ciascuna annualità assicurativa. Pagina 10 di 10

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