SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI EX DIPENDENTI ADERENTI AL FONDO ESUBERI

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1 SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI EX DIPENDENTI ADERENTI AL FONDO ESUBERI CONTRAENTE Banco BPM ASSICURATI Dirigenti e non dirigenti dell ex Gruppo Banco Popolare che beneficiano degli assegni straordinari a carico del Fondo di Solidarietà per i dipendenti in esubero di cui al D.lgs. n.158 del 28/04/2000 OGGETTO COPERTURA L'assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato, nella sua qualità di ex dipendente delle Società dell ex Gruppo Banco Popolare e aderente al Fondo di Solidarietà per i dipendenti in esubero, subisca nello svolgimento delle attività extraprofessionali. E considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Gli infortuni devono avere come conseguenza la morte dell Assicurato e/o l invalidità permanente. E escluso il rimborso di spese sanitarie, sia dovute a malattia che infortunio. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ L indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi ed obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti. Nel caso in cui l assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. RISCHI COMPRESI a) infortuni subiti durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni, durante il servizio militare di leva in tempo di pace per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l assicurato è chiamato; durante il servizio sostitutivo di quello militare limitatamente alla libera uscita e/o ai permessi; b) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; c) infortuni derivanti da colpa grave dell assicurato (in deroga all art cod. civ.); d) infortuni causati da tumulti popolari (in deroga all art cod. civ.), atti violenti, atti di terrorismo e sabotaggio, a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva;

2 e) colpi di sole o di calore; f) assideramento o congelamento; g) gli effetti della prolungata esposizione al caldo e al freddo cui l assicurato si sia potuto sottrarre a causa di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza; h) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; i) avvelenamenti acuti da ingestione, inspirazione, contatto o assorbimento di sostanze nocive; j) asfissia di origine non morbosa; k) annegamento; l) infortuni derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia anche gravi; m) la folgorazione e le vertigini; n) ernie addominali da sforzo e lesioni muscolari da sforzo, limitatamente ai casi di invalidità permanente. Resta inteso che nel caso in cui l ernia risulti operabile, verranno liquidate, se previste dal contratto solamente le diarie giornaliere con il massimo di 30 giorni. Nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente, in misura non superiore al 10% della somma assicurata per tale garanzia. o) Lesioni subite in occasione di legittima difesa, aggressione, atti compiuti per dovere di solidarietà umana. p) pratica non professionale di qualsiasi sports, ad eccezione di sports aerei in genere e paracadutismo; q) scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al 3 grado, anche superiori purché non in solitaria; RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l assicurato subisce in qualità di passeggero durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da: - società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri; - aeroclubs. Il limite massimo di risarcimento per persona non potrà superare i capitali di: - Euro ,00 per il caso di morte; - Euro ,00 per il caso di invalidità permanente RISCHIO GUERRA La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero.

3 ESCLUSIONI L assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) uso e guida di mezzi di locomozione subacquei ed aerei; b) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare di leva in tempo di pace, servizio sostitutivo a quello militare di leva per rischi connessi allo svolgimento del servizio cui l assicurato è chiamato, arruolamento volontario, richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; c) ubriachezza alla guida di veicoli a motore; d) eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo Rischio guerra ; e) azioni delittuose compiute o tentate dall assicurato; f) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; g) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e da accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ) L assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a: h) rottura sottocutanea dei tendini. LIMITE DI ETÀ E previsto un limite di età assicurabile pari a 75 anni.

4 GARANZIE E SOMM A ASSICURATA PER TUTTE LE CATEGORIE Invalidità permanente: 6 volte la RAL (retribuzione annua lorda), cui andrà applicato il punteggio percentuale di invalidità permanente, con il massimo di Euro ,00 La Compagnia assicuratrice corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell assicurato per infortunio totale o parziale. La percentuale di invalidità permanente è determinata secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella INAIL. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato le percentuali indicate nella predetta tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l infortunio comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali di cui alla predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se l infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Morte: Morte presunta: 6 volte la RAL (retribuzione annua lorda), con il massimo di Euro ,00 Se l infortunio ha per conseguenza il decesso dell assicurato, la Compagnia di assicurazione corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell infortunio, l assicurato muore, la Compagnia di assicurazione corrisponde ai beneficiari la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Se la salma dell assicurato non viene ritrovata, la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ.. Se dopo il pagamento dell indennizzo, risulta che l assicurato è vivo o che l infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell intera somma pagata.

5 Indennità gessatura: Indennità da ricovero: Ricoveri Hope: Euro 52,00 al giorno, con il massimo di 45 giorni, franchigia di 10 giorni L indennità giornaliera verrà riconosciuta qualora a seguito di infortunio a termini di polizza, venga applicato un apparecchio gessato o un tutore immobilizzante equivalente. Detta indennità non è cumulabile con eventuali indennità riconosciute per il ricovero. Per gessatura si intende un mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento immobilizzante, comunque esterno, sempreché applicato e rimosso da personale medico. Euro 52,00 al giorno, a partire dal giorno successivo a quello del ricovero in ospedali o cliniche private a seguito di infortunio, con il massimo 60 giorni: La denuncia del ricovero deve essere inviata per raccomandata ad Allianz o al Broker (Marsh Spa) entro 30 giorni dal ricovero e deve essere corredata dal certificato medico dal quale risulti la diagnosi circostanziata e la prognosi. (coma profondo) Viene corrisposto un indennizzo pari a quello previsto per il caso di morte, nel caso in cui l assicurato entri in stato di coma profondo, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e sempre che lo stesso sia direttamente imputabile alle lesioni riportate nell infortunio e permanga per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni. Danni estetici: massimo Euro 5.000,00, franchigia Euro 50,00 In caso di infortunio compreso a termini di polizza con conseguenza di carattere estetico che, tuttavia, non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, verranno rimborsate le spese sostenute dall assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare il danno estetico, compresi gli interventi di chirurgia plastica ed estetica. DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE Per R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) s intende il compenso percepito dal dipendente a titolo di retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle ritenute previdenziali di legge ed aziendali(di previdenza e assistenza), con esclusione di ogni altro compenso che non abbia carattere di continuità e degli assegni familiari. Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella indicata negli elenchi riepilogativi tenuti dal vostro ex ufficio Risorse Umane. FRANCHIGIA SULL INVALIDITÀ PERM ANENTE La franchigia applicata per tutte le categorie assicurate è pari al 5% assoluta. Pertanto non si fa luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale; se l invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale l indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Qualora l invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% la liquidazione dell indennizzo sarà pari alla valutazione dello stesso, senza applicazione della suddetta franchigia. Per invalidità permanente uguale o superiore al 66% verrà riconosciuto il danno totale, con liquidazione del 100% dell invalidità.

6 CALCOLO DELL INDENNIZZO L indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, secondo i seguenti criteri: - se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente totale, la Compagnia di assicurazione corrisponde l intera somma assicurata; - se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertata con riferimento alla tabella I.N.A.I.L. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n denominata tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente industria. Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiamo sostituito la predetta tabelle. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO Qualora tra la Compagnia Assicuratrice e l assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull operabilità dell ernia, sull entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio o sulla liquidabilità dell indennità la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione del medico la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell inizio dell arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accodo sull individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici di Verona dove si riunirà il Collegio. Il Collegio può, se ne ravvisa l opportunità, rinviare l accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. I MPORT ANTE : L E I N F O R M A Z I O N I S O P R A R I P O R T A T E H A N N O V A L O R E P U R A M E N T E I N D I C A T I V O E D I N T E N D O N O F O R N I R E A G R A N D I L I N E E I L C O N T E N U T O D E I R I S C H I A S S I C U R A T I I L T E S T O D I R I F E R I M E N T O E L A P O L I Z Z A S O T T O S C R I T T A D A B A N C O B P M S P A.

7 ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO 1. Il dipendente deve scaricare il modulo denuncia infortuni dipendenti, disponibile sul sito del Welfare del Banco Popolare utilizzando il percorso: - coperture assicurative - infortuni - modulistica Oppure dal portale aziendale, seguendo il seguente percorso: risorse umane welfare di gruppo coperture assicurative n.b. il modulo di denuncia sinistro dovrà essere compilato integralmente e sottoscritto. Dovrà inoltre essere completo della firma, posta dal dipendente e/o dagli eredi legittimi, quale autorizzazione al trattamento dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03. In caso contrario il Broker (Marsh Spa) non potrà inoltrare la denuncia di sinistro alla Compagnia di assicurazione. 2. Il dipendente deve allegare al modulo di denuncia (o inviare successivamente) la copia dei documenti riportati in calce al modulo stesso. 3. Il dipendente deve inviare modulo + documenti all indirizzo mail sinistri.infortuni@marsh.com per la denuncia in Compagnia 4. Il Broker invierà comunicazione scritta direttamente al dipendente a conferma dell avvenuta apertura di sinistro in Compagnia, fornendo indicazioni di volta in volta sullo stato della posizione, fino alla sua definizione. MARSH SPA RIMANE A DISPOSIZIONE PER FORNIRE CONSULENZA IN MERITO AL CONTENUTO DI POLIZZA E CHIARIMENTI O INDICAZIONI CIRCA L ANDAMENTO DEL SINISTRO, AI SEGUENTI RECAPITI: Per Assistenza Telefonica contattare il numero 02/ dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore e dalle ore alle ore Per invio denunce e seguiti è a disposizione l indirizzo mail sinistri.infortuni@marsh.com.

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