CONVENZIONE TRA. Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano,
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- Ottavia Belloni
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1 Agenzie Generali della Provincia di Milano 01 APRILE 2003 CONVENZIONE TRA Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, Agenzie Generali INA Assitalia della Provincia di Milano PREMESSA Le Agenzie Generali INA Assitalia della provincia di Milano, riconoscendo all Agenzia Generale di Monza il ruolo di promotore dell accordo, saranno competenti ad operare in seguito ad esso, nel rispetto del principio di competenza del proprio territorio, assumendosi i diritti e gli obblighi sorti in funzione del rispetto di tale principio. Informiamo gli Egregi Dott. Architetti che è stata stipulata una convenzione per la polizza infortuni 1
2 Tra Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano e Provincia, con sede a Milano, Via Solferino n. 19, nella persona del Presidente pro tempore dott.arch. Daniela Volpi Le seguenti Agenzie Generali INA Assitalia della Provincia di Milano di seguito più brevemente denominate AGPM : Agenzia Generale di Monza, Agenzia Generale di Milano, Agenzia Generale di Cesano Maderno, Agenzia Generale di Segrate, Agenzia Generale di Legnano. Premesso che Le AGPM riconoscono all Agenzia Generale di Monza il ruolo di promotore dell accordo, e saranno competenti ad operare in seguito ad esso nel rispetto del principio della competenza del proprio territorio, assumendosi i diritti e gli obblighi sorti in funzione del rispetto di tale principio. Le AGPM sono interessate a favorire e promuovere l iniziativa, ritenendola coerente ai programmi di sviluppo della loro struttura; Tutto CIO permesso Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano E AGPM Stipulano il seguente Accordo Di cui la premessa forma parte integrante e che è composto delle seguenti sezioni: Oggetto della convenzione Le AGPM riconoscendo e facendo propria l esigenza di un trattamento particolare e mirato alle specifiche esigenze degli iscritti all Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano, mettono a disposizione degli stessi prodotti/servizi le cui condizioni, contrattuali e/o tariffarie, sono state opportunamente personalizzate. In particolare con la presente convenzione viene stipulata una proposta assicurativa riguardo allo specifico settore degli Infortuni per Architetto Progettista e direttore dei Lavori, ferme restando le Condizioni di Polizza presentate. Le caratteristiche tecniche: 2
3 La copertura assicurativa è destinata agli infortuni professionali subiti in occasione dell attività di Architetto progettista e Direttore Lavori, ed extra-professionali 24 ore/24. Ove necessario, ed opportuno, potranno essere prestate ulteriori garanzie od elevati capitali delle garanzie già presenti, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale. Le condizioni particolari: Supervalutazione IP specifico Architetti Abrogazione franchigia per IP superiore al 20% Rendita vitalizia 9300,00 _ Diaria ricovero a seguito infortunio Ernie addominali e traumatiche Rischio guerra 14 gg Rimpatrio salma Rimborso spese trasporto a seguito inf. dall Estero CONDIZIONI PARTICOLARI ORDINE DEGLI ARCHITETTI Normativo di riferimento mod ed SUPERVALUTAZIONE INVALIDITA PERMANENTE SPECIFICA ARCHITETTI Si dà e si prende atto che l articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di Assicurazione viene parzialmente modificato come segue: Invalidità permanente L indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti criteri. A) Se l infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sottoelencati, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sottoindicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell arto o dell organo di almeno 2/3. Un arto superiore 100% Una mano o un avambraccio 80% Un pollice 30% Un indice 30% Un medio 30% Un anulare 15% Un mignolo 15% Un arto inferiore al di sopra del ginocchio 100% Un arto inf.re all altezza o al di sotto del ginocchio 80% Un piede 80% Perdita di un occhio 35% Perdita di ambedue gli occhi 100% 3
4 Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l assicurato già mancante dell altro occhio, la società liquida un indennizzo pari al 65 della somma assicurata per invalidità permanente totale. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l Assicurato già effetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente totale. B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di Assicurazione che in caso di minorazione devono essere ridotta in proporzione alla funzionalità perduta. ABROGAZIONE FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE SUPERIORE AL 20%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione delle franchigie previste dal relativo articolo delle Condizioni di Assicurazione. RENDITA VITALIZIA In caso d infortunio indennizzabile a termini di polizza per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%, accerta solo od esclusivamente sulla base sia dei valori della tabella sia dei criteri di invalidità generica d cui all art. 11 delle Condizioni di assicurazione, la società corrisponderà all Assicurato, oltre a quant altro dovuto ai sensi della polizza suindicata, un ulteriore importo necessario al fine di costituire, mediante la stipulazione di apposita polizza con la Società INA Vita S.p.A., una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari a Euro 9.300,00. Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l assicurazione infortuni. DIARIA RICOVERO A SEGUITO INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la società corrisponde l indennità assicurata per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 300 giorni per ogni infortunio. L indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital (degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il servizio Sanitario Nazionale; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente. La corresponsione dell indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall istituto di cura. La giornata di entrata e quella di uscita dall Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. 4
5 In caso di ricovero all estero, l indennizzo verrà corrisposto al rientro dell Assicurato in Italia e in lire italiane. Qualora la somma assicurata sia superiore a _ 80,00, l indennizzo decorre dall ottavo giorno del ricovero per l importo eccedente _ 80,00. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e in quelle che regolano l assicurazione infortuni. ERNIE ADDOMINAL I TRAUMATICHE A parziale deroga dalle Condizioni di Assicurazione è estesa alle ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilita temporanea, semprechè questi casi siano contemplati dal contratto, con l intesa che: - se l infortunio determina un ernia operabile, verrà corrisposto solamente l indennizzo per inabilita temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni, - qualora l ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposto solamente l eventuale indennizzo per invalidità permanente, fino ad un massimo del 10% d invalidità, ferme restando le franchigie previste in polizza. RISCHIO GUERRA (14gg.) A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, l assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo d i14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San marino. RIMPATRIO DELLA SALMA In caso di decesso dell assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all estero, la società, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell infortunio al luogo di sepoltura in Italia. RIMBORSO SPESE D ITRASPORTO A SEGUITO DI INFORTUNIO ALL ESTERO La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall Assicurato in caso d infortunio occorso all estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00. 5
6 1 COMBINAZIONE: COMBINAZIONI DI PREMI E CAPITALI: MORTE Euro ,00 I.P. Euro ,00 D.R.I. Euro 50,00 RENDITA VITALIZIA Euro 9.300,00 PREMIO FINITO Euro 225,00= II COMBINAZIONE: MORTE Euro ,00 I.P. Euro ,00 D.R.I. Euro 100,00 RENDITA VITALIZIA Euro 9.300,00 PREMIO FINITO Euro 405,00= III COMBINAZIONE: MORTE Euro ,00 I.P. Euro ,00 D.R.I. Euro 150,00 RENDITA VITALIZIA Euro 9.300,00 PREMIO FINITO Euro 765,00= 6
7 MODALITA DI DIFFUSIONE E DI RACCOLTA DELLE ADESIONI Le parti tutte si impegnano ad una capillare pubblicizazione della presente Convenzione tra le proprie strutture organizzative, mediante le forme di divulgazione che riterranno più adeguate, ed in particolare: - LE AGPM metteranno a disposizione un responsabile per la formazione e la divulgazione tecnico-commerciale dei prodotti della presente convenzione. - L Ordine degli Architetti si attiverà per sensibilizzare e portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente Convenzione. Raccolta delle adesioni Gli interessi alla sottoscrizione dei prodotti previsti dalla presente Convenzione potranno, in relazione alle proprie esigenze, rivolgersi alle AGPM competenti per territorio. La presente convenzione entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione, e si intende valida fino al 01/04/2004, e sarà tacitamente rinnovata per periodi di un anno, salvo disdetta da darsi da una della parti contraenti, con preavviso di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata a.r.. Letto, confermato e sottoscritto il.. Per l Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano Agenzia Generale INA Assitalia di Monza*. * in qualità di promotore dell accordo. 7
8 INA Assitalia E' stata stipulata una Convenzione per la polizza di Responsabilità Civile tra il ns. Ordine e le Agenzie Generali INA Assitalia di Milano e provincia. Tale forma assicurativa prevede una copertura completa sia come Progettista che come Direttore dei Lavori compreso anche il danno alle opere e la postuma decennale. Sono altresì previste le coperture assicurative relativamente ai lavori svolti come coordinatore della progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori e responsabile dei lavori (D.Lgs. 494/96). Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94) La copertura assicurativa può essere estesa anche alla Legge Merloni TER (D.Lgs. 109 e successive modifiche). Tale polizza prevede inoltre l'involontario rispetto dei vincoli urbanistici, la mancata rispondenza dell'opera all'uso per la quale era stata predestinata, l'assistenza legale, giudiziaria ed extragiudiziaria. La modularità della succitata polizza è stata studiata per personalizzarla in funzione delle reali necessità di ognuno di noi eliminando quindi eventuali costi superflui. I premi assicurativi da noi vagliati e comparati in funzione delle reali coperture assicurative sono da considerarsi i migliori. Le Agenzie INA Assitalia sono a disposizione per consulenze e preventivi. Per informazioni rivolgersi alle Agenzie di competenza: - Monza e Brianza tel 039/ / , fax 039/ sanger@lombardiacom.it - Milano 02/ Cesano Maderno 0362/ Segrate 02/ Legnano 0331/594350
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