FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

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1 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

2 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società Cooperativa (Regolamento approvato dall Assemblea dei soci del ). Art.1 Art.2 Tipologie di prestito Ai sensi dell Art. 3 del Regolamento sono stabiliti due tipi di prestito sulla base delle caratteristiche di seguito specificate: A) DEPOSITO ORDINARIO Vincolo temporale Nessuno Importo Remunerazione Nessun limite minimo o massimo (purché non sia superato il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all Art.2 del Regolamento) Tassi differenziati per scaglioni di deposito: 1 sull importo fino a 6.100,00 2 sull importo oltre 6.100,00 fino a ,00 3 sull importo oltre ,00 fino a ,00 I tassi per gli scaglioni, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e restano immutati sino a che il Consiglio medesimo non ne stabilisce la variazione. B) APPORTO FINANZIARIO VINCOLATO Vincolo temporale Remunerazione Massimo 20 anni secondo tempi modalità e importi fissati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stessa. Infruttifero Tassi di interesse Ai sensi dell art. 13 del Regolamento i tassi di interesse nominali annui, anno di 365 giorni, al lordo di ritenuta fiscale, sono stabiliti come segue: A) DEPOSITO ORDINARIO Depositi: Interesse lordo: fino a 6.100,00 3,20% da 6.100,00 a ,00 3,70% da ,00 a 4,10%

3 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Giorno valuta attribuito alle somme versate tramite assegni Ai sensi dell Art. 12 del Regolamento è stabilito che il giorno valuta attribuito ai versamenti effettuati a mezzo di assegni corrisponde al giorno stesso di effettuazione del versamento. Spese per la gestione del rapporto di prestito Ai sensi dell Art. 14 del Regolamento è stabilito che non è addebitata alcuna spesa per la gestione del rapporto di prestito. Quantità o caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l effettuazione dei versamenti Ai sensi dell Art. 9 del Regolamento sono stabilite, come di seguito specificato, le quantità e le caratteristiche dei mezzi di pagamento accettati dalla Cooperativa per l effettuazione dei versamenti: A) Contante Quantità : massimo ,57 al giorno. B)Assegni Bancari Quantità: nessun limite particolare Caratteristiche: b.1 se di importo ciascuno non superiore a ,00; tratti dal socio a favore della Cooperativa trasferibili o non trasferibili; tratti dal socio a proprio favore trasferibili, recanti la girata del socio; tratti da un soggetto diverso dal socio a favore del socio o di un terzo trasferibili, recanti al massimo 2 girate di cui l ultima del socio; tratti da un soggetto diverso dal socio a proprio favore trasferibili, recanti al massimo 3 girate di cui l ultima del socio; b.2 se di importo ciascuno superiore a ,00: tratti dal socio a favore della Cooperativa non trasferibili (ai sensi di Legge). C) Assegni Circolari Quantità: nessun limite particolare. Caratteristiche: c.1 se di importo ciascuno non superiore a ,00 emessi a favore della Cooperativa trasferibili o non trasferibili emessi a favore di un soggetto diverso dalla Cooperativa trasferibili, recanti al massimo 3 girate di cui l ultima del socio. c. 2 se di importo ciascuno superiore a ,00. emessi a favore della Cooperativa non trasferibili (ai sensi di Legge). Si precisa che non è ammesso il versamento solo parziale di un assegno. Quantità e caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l effettuazione dei rimborsi Ai sensi dell Art. 9 del Regolamento sono stabilite, come di seguito specificato, le quantità e le caratteristiche dei mezzi di pagamento utilizzati dalla Cooperativa per l effettuazione dei rimborsi: A) Contante Normalmente non sono effettuati rimborsi a mezzo di contante. Qualora sussistano le disponibilità di cassa, è possibile effettuare rimborsi a mezzo di contante comunque entro i limiti previsti dalle Leggi in materia.

4 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 B)Assegno Bancario Quantità: un unico assegno Caratteristiche: b.1 se di importo non superiore a ,00; tratto dalla Cooperativa, su Banca a propria scelta, esclusivamente a favore del socio trasferibile o non trasferibile a discrezione della Cooperativa. b.2 se di importo superiore a ,00: tratto dalla Cooperativa, su Banca a propria scelta, esclusivamente a favore del socio non trasferibile (ai sensi di Legge). Saldo del prestito al di sotto del quale è possibile l estinzione d ufficio del rapporto Ai sensi dell Art. 10 del Regolamento è confermato in. 154,94 (centocinquantaquattro/94) il saldo del rapporto di prestito al di sotto del quale il Consiglio di Amministrazione può disporre, fatti salvi gli a dempimenti e le altre condizioni previste al medesimo Art. 10, l estinzione d ufficio del rapporto stesso. Limite massimo di raccolta presso ciascun socio Ai sensi dell Art. 2 del Regolamento è stabilito il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di ,00. Limite massimo di raccolta complessiva Ai sensi dell Art. 2 del Regolamento è stabilito il limite massimo di raccolta complessiva operata dalla Cooperativa pari al triplo del patrimonio della Cooperativa stessa (inteso come Capitale Sociale Versato più riserve indivisibili meno eventuali Perdite) risultante dall ultimo bilancio approvato. Disponibilità delle somme versate a mezzo di assegni bancari Ai sensi dell Art. 9 del Regolamento è confermato in giorni 15 (quindici) il termine che deve trascorrere dalla data di versamento alla data in cui è possibile effettuare il prelevamento delle somme versate a mezzo di assegni bancari. In caso di mancato incasso degli assegni stessi il relativo importo è riaddebitato d ufficio con la stessa valuta del versamento. L operazione è comunicata al socio che deve recarsi, al più presto, presso l ufficio della Cooperativa per l annotazione del riaddebito sul Libretto. Polizza cumulativa infortuni L assicurazione viene prestata in caso di decesso o di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% causati da infortunio, sempreché il decesso o l invalidità permanente siano una diretta conseguenza dell infortunio e sopravvengano non oltre due anni dal momento in cui si è verificato l infortunio stesso.

5 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Mezzi di pagamento I versamenti possono essere effettuati a mezzo di contanti e/o assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni bancari sono accettati salvo buon fine degli stessi. Le relative somme sono considerate disponibili, quindi prelevabili dal socio, solo ad avvenuto incasso degli assegni e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data del versamento. Il Consiglio di Amministrazione puo' ridurre il termine di cui sopra. La Cooperativa effettua i rimborsi al socio prestatore a mezzo di contanti e/o assegni bancari e circolari a propria discrezione. Il Consiglio di Amministrazione, nell ambito di quanto previsto dalla Legge, può limitare la quantità e/o fissare le caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l effettuazione dei versamenti e/o rimborsi. L utilizzo dei mezzi di pagamento per l effettuazione dei versamenti e dei rimborsi deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia, ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito. Estinzione del rapporto di prestito Il rapporto di prestito si estingue a seguito del rimborso totale delle somme prestate. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il rapporto di prestito presenti un saldo inferiore a. 154,94 (centocinquantaquattro/94) e non sia stato movimentato dal socio prestatore negli ultimi dodici mesi, trascorsi sessanta giorni dall invio al socio interessato di apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l ultimo domicilio reso noto, può disporre l estinzione d ufficio del rapporto medesimo. Dalla data dell estinzione d ufficio del rapporto le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio. Il Consiglio di Amministrazione può modificare il limite di importo di cui sopra. Recesso, decadenza, esclusione o morte del socio In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio prestatore, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso. Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono mese a disposizione del socio receduto, decaduto e escluso ovvero degli eredi del socio defunto Gli eredi devono comunicare al più presto alla Cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore, per la liquidazione del credito risultante a loro favore si applicano le disposizioni civili e fiscali in materia di successione. Nel momento stesso dell interruzione del rapporto sociale o della morte del socio prestatore cessa la validità delle deleghe, di cui all art. 8 del presente regolamento, conformemente al disposto dell art Codice Civile. Interessi e loro liquidazione Gli interessi sui prestiti sono conteggiati con valuta del giorno del versamento, sempre ed in ogni caso per le somme versate in contanti. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire valute diverse, posteriori a quella del giorno del versamento, per le somme versate tramite assegni. Tutte le somme versate producono interessi fino al giorno del prelevamento.

6 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e sono liquidati annualmente il giorno 1 Gennaio e capitalizzati il giorno stesso al netto della ritenuta fiscale da applicarsi per Legge. Se capitalizzando gli interessi, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all art. 2 del presente regolamento, gli interessi stessi sono capitalizzati fino a concorrenza di tale limite. L importo eccedente è considerato infruttifero ed è messo a disposizione del socio, mediante comunicazione scritta. Nel caso di estinzione del rapporto di prestito in corso d anno, gli interessi sono liquidati il giorno stesso dell estinzione, non oltre 20 giorni dalla richiesta di estinzione. Tassi di interesse Il Consiglio di Amministrazione, entro il limite di remunerazione stabilito dall art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali, fissa i tassi di interesse, espressi quali tassi annui nominali, divisore 365 giorni, da applicarsi per ciascuna tipologia di prestito. Spese gestione rapporto Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l addebitamento di spese al socio prestatore in relazione alla gestione del rapporto di prestito; a mero titolo esemplificativo può stabilire l addebito di spese per la registrazione delle operazione e/o l invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento. Variazione delle condizioni del prestito Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, può modificare le condizioni contrattuali applicate ai rapporti di prestito, come ad esempio i tassi di interesse, che è delegato a stabilire ai sensi del presente regolamento. In caso di variazioni dei tassi di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio prestatore, le variazioni medesime devono essere comunicate al socio stesso con apposita comunicazione pubblicata sul Bollettino dei Soci. Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il socio ha diritto, in ogni caso, di recedere dal contratto di prestito e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Comunicazioni periodiche ai soci La Cooperativa provvede, annualmente, in occasione della liquidazione degli interessi, e comunque alla estinzione del rapporto di prestito, a fornire al socio prestatore un documento scritto che riporti, in modo chiaro e completo le operazioni effettuale, i saldi per valuta, i tassi e le spese applicati, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo così come si è svolto nel periodo intercorso dall ultima fornitura di analogo documento (estratto conto). Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento di cui sopra senza che sia pervenuta alla Cooperativa opposizione scritta da parte del socio, il contenuto del documento si intende approvato a tutti gli effetti dal socio medesimo. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 15.

7 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20 Informazione ai soci sulle condizioni economiche del prestito La Cooperativa produce fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni economiche, in particolare tassi di interesse e spese, di volta in volta applicate ai rapporti di prestito. I fogli informativi analitici di cui sopra, nonché il testo del presente regolamento, sono messi a disposizione di tutti i soci della Cooperativa nei locali in cui si effettua la raccolta. Aggiornamento del presente regolamento Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte le modificazioni che fossero richieste dall entrata in vigore di nuove norme di Legge e/o nuove disposizione attuative emanate dall autorità competente. Rimando alla Legge Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di Legge vigenti, in particolare le norme di cui all art. 11 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni attuative contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e nella Circolare della Banca d Italia del 2 Dicembre Entrata in vigore e disciplina transitoria Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/98 e si applica a tutti i rapporti di prestito aperti da tale data. Anche ai sensi di quanto previsto alla sezione V della circolare della Banca d Italia del 2 dicembre 1994, emanata in conformità alla Deliberazione del C.I.C.R del 3 Marzo 1994, il completo adeguamento ai dettati del presente regolamento di tutti i rapporti di prestito in essere alla data della sua entrata in vigore deve avvenire entro il 31 Dicembre A tale data la Cooperativa deve provvedere ad estinguere qualsiasi rapporto di prestito che non risulti adeguato al presente regolamento. Da tale data le relative somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio. Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci il 17 Ottobre 1997 e sostituisce il precedente regolamento approvato in data 22/03/1985.

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