TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO
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- Linda Beretta
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1 ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni: La presente appendice contempla altresì la seguente copertura assicurativa : Assicurazione della responsabilità civile professionale dello Psicologo INTEGRAZIONE AL GLOSSARIO Nel testo che segue, si intende per: Danno Materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Danno alla Persona: danno conseguente a lesione o morte di persone. Danno Patrimoniale: pregiudizio economico in conseguenza di Danno Materiale e/o Danno alla Persona. Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danno Materiale e/o Danno alla Persona. Richiesta di Risarcimento: atto di citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale chiunque manifesti all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile dei succitati eventuali danni subiti e ne richieda il risarcimento. Si intende parificata alla richiesta di Risarcimento la formale notifica dell avvio di inchiesta penale da parte delle autorità competenti. Scoperto: La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che, per ciascun Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. COSA E COME ASSICURIAMO Il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per Danni Materiali e/o Danni alla Persona e/o Danni Patrimoniali in relazione alle attività regolate dalla Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l esercizio delle seguenti professioni: di Psicologo e dalla Legge n. 170 del 11 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l attività di Dottore in Scienze psicologiche per gli iscritti alla sezione B dell Albo degli psicologi
2 di Medico, limitatamente alla attività di Psicologo. L Assicurazione vale purchè l Assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e iscritto al relativo Albo professionale istituito ai sensi di legge, non sospeso per qualunque causa dall esercizio della professione, e l attività sia svolta nel rispetto del Codice Deontologico. ALTRI RISCHI COPERTI La copertura assicurativa comprende: - le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell articolo 14 della Legge 12 giugno 184 n. 222; - la partecipazione a convegni, congressi, seminari; - l attività di volontariato, limitatamente alla attività professionale esercitata; - l attività di consulenza e sostegno psicologico in ambito scolastico, in ambito familiare e in ambito lavorativo; - la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatti dolosi di persone delle quali debba rispondere; - i danni derivanti da attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria; - i Danni Patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di Euro per Sinistro e per anno assicurativo. - PERDITE PECUNIARIE L Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per pregiudizi economici involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, nell esercizio dell attività professionale assicurata con la presente Polizza e che siano conseguenti : all inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 per il trattamento e la tutela dei dati personali. La garanzia opera a condizione che si tratti di attività prettamente strumentali all esercizio della professione e che l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. In occasione di incontri di gruppo la garanzia è operante qualora l Assicurato abbia reso edotti i partecipanti dell obbligo di riservatezza e ne abbia raccolto in tal senso il relativo impegno scritto. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di Euro ,00 per Sinistro e per anno assicurativo; alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina od incendio. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di Euro ,00 per Sinistro e per anno assicurativo: al rifacimento di test e/o questionari per la maggior somma che il committente del lavoro svolto è tenuto a corrispondere ad un altro professionista ai fini del rifacimento del materiale, conseguenti ad inidoneità di test e/o questionari per la valutazione di specifici aspetti psicologici, nell ambito delle attività didattiche e/o di ricerca, riscontrata dopo la loro ultimazione e consegnati al committente, ma comunque non oltre 3 mesi dall ultimazione. Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna, anche provvisoria, del materiale, al committente, ovvero l uso dello stesso secondo destinazione. Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie del lavoro commissionato. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 2.000,00 per Sinistro e per anno
3 assicurativo. Questa garanzia è prestata in deroga a quanto previsto nella sezione MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO con applicazione di una Franchigia pari ad Euro 250,00 per ciascun sinistro. Le garanzie di cui sopra vengono prestate entro il limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza. I limiti di risarcimento sopra indicati non si intendono pertanto in aggiunta al Massimale, ma sono una parte dello stesso VALIDITA' DELLA GARANZIA L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza e posti in essere: - non oltre due anni prima della data di effetto dell Assicurazione in caso la presente Polizza non ne sostituisca altre precedentemente sottoscritte con la Compagnia; - non oltre due anni prima della data di effetto della Polizza precedentemente stipulata con la Compagnia e sostituita senza soluzione di continuità dalla presente Polizza. In caso di più Polizze con la Compagnia sostituite nel corso degli anni, senza soluzione di continuità, viene presa in considerazione la data di effetto della prima Polizza stipulata con la Compagnia. Restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute all Assicurato successivamente alla cessazione della presente Assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della Polizza stessa, salvo quanto previsto alla successiva voce Cessazione dell attività/prosecuzione della garanzia. La garanzia e' prestata sulla base delle dichiarazioni rese dallo Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti e fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. CESSAZIONE DELL ATTIVITA /PROSECUZIONE DELLA GARANZIA In caso di cessazione del rapporto assicurativo, debitamente documentato, conseguente a cessazione volontaria dell attività professionale, quiescenza, a condizione che la Polizza sia rimasta in vigore per almeno 3 annualità consecutive (comprese eventuali Polizze precedentemente in corso con la Compagnia sostituite dalla presente senza soluzione di continuità) o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell attività professionale) l Assicurato o i suoi eredi entro tre mesi dalla data in cui si è verificato uno degli eventi comportanti la cessazione dell attività sopra indicati, possono richiedere alla Compagnia, e questa ha facoltà o meno di accettare, previa corresponsione, in unica soluzione, di un Premio pari all ultimo Premio annuo corrisposto, di poter disporre di un ulteriore Massimale (non superiore a quello indicato in Polizza) a consumo per tutte le richieste di Risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione della Polizza, purchè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della Polizza stessa o prima secondo quanto previsto dalla voce Validità della garanzia. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal capitolo Cosa fare in Caso di Sinistro delle Norme Comuni (valide per R.C. dello Studio o ufficio ed R.C.
4 Professionale )in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri. L estensione di garanzia avverrà mediante emissione da parte della Compagnia di apposita appendice. MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO Il massimale indicato sulla scheda amministrativa mod. P.1801 rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia: - per ciascun Sinistro; - per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo; - per piu' Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, in tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sara' considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi; - per tutti i Sinistri denunciati alla Compagnia dopo la cessazione dell'assicurazione, secondo quanto stabilito dalla voce Cessazione dell attività/prosecuzione della garanzia, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi. Fermo il Massimale di Polizza, per ogni Sinistro rimarrà a carico dell Assicurato un scoperto del 10% con il minimo di Euro e con il massimo di euro. ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per i Danni materiali o le Perdite Patrimoniali che avvengono nel territorio dei Paesi Europei. DELIMITAZIONI Fermo restando quanto previsto dalle Delimitazioni delle Norme Comuni (valide per R.C. dello Studio o ufficio ed R.C. Professionale)l'assicurazione non vale altresì: a) per il rimborso ai pazienti di quanto pagato all Assicurato a titolo di prestazione professionale; b) per lo svolgimento delle attività di gestione, programmazione, organizzazione, coordinamento e direzione dei servizi sociali; c) per i Danni Materiali, Danni alla Persona, Danni Patrimoniali, Danni Finanziari derivanti dall esercizio dell attività di direttore sanitario; d) per i Danni Materiali, Danni alla Persona, Danni Patrimoniali, Danni Finanziari derivanti dall esercizio dell attività di dirigente di II livello/primario; e) per lo svolgimento di attività di psicoterapia svolte dal Dottore in Scienze Psicologiche senza la collaborazione di uno psicologo iscritto alla sezione A dell Albo degli Psicologi; f) per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge; g) per la prescrizione e/o somministrazione di farmaci, anche omeopatici e/o fitoterapici, a supporto del trattamento psicologico del paziente ove l Assicurato non sia iscritto all albo dei Medici; h) per i Danni conseguenti a violazione del diritto al consenso informato; i) per le conseguenze connesse ai pareri espressi su mandati di organi giudiziali aventi ad oggetto la valutazione del reinserimento nella società di persone che siano state sottoposte a provvedimenti di restrizione della
5 libertà personale. RESPONSABILITA' IN SOLIDO - ESCLUSIONE L'assicurazione e' limitata alla sola quota di responsabilita' diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilita' derivantegli in via di solidarieta'. INDICIZZAZIONE Le somme assicurate, il Premio, gli eventuali massimi risarcimenti, i limiti di garanzia e le franchigie, se espressi in cifra assoluta, sono collegati al "Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)" pubblicato dall'istituto Centrale di statistica, in conformità a quanto segue: a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto; b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello di detta scadenza; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI Nel caso in cui risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza operera' in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza. RINVIO Il presente allegato forma parte integrante della polizza sopraindicata e per quanto qui non previsto valgono le condizioni di cui al "libretto" mod ove compatibili. L'ASSICURATO ZURICH INSURANCE PLC Compagnia di Assicurazioni Rappresentanza Generale per l'italia
6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Anche agli effetti degli Artt e 1893 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti,notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attivita' professionale propria e/o di persone di cui debba rispondere, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, anche ove egli ne disconoscesse la riferibilita' al comportamento proprio o di persone di cui debba rispondere. L 'Assicurato Agli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare la seguente voce del presente intercalare: - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI - DELIMITAZIONI - MASSIAMLE ASSICURATO E SCOPERTO - CESSAZIONE DELL ATTIVITA /PROSECUZIONE DELLA GARANZIA - RESPONSABILITA IN SOLIDO ESCLUSIONE - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI - VALIDITA DELLA GARANZIA - INDICIZZAZIONE Il Contraente/Assicurato
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