SENTENZA CORTE CASSAZIONE
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- Alessia Casati
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1 SENTENZA CORTE CASSAZIONE La responsabilità del medico e della struttura cui appartiene è una responsabilità di tipo contrattuale; Utente/paziente si affida alle competenze professionali di un soggetto appartenente ad una professione protetta una professione cioè per la quale è prevista un abilitazione statale ed ha ad oggetto beni costituzionalmente garantiti (in questo caso art. 32 cost.) 1
2 ONERE DELLA PROVA E NESSO CAUSALE Onere della prova dell esatto adempimento della prestazione sanitario grava sul medico e la struttura a cui appartiene; Il paziente deve dimostrare di aver subito un aggravamento della situazione patologica o dall insorgere di nuove patologie; Nesso causale tra azione/omissione del medico e il danno riportato dal paziente; CORRETTO ADEMPIMENTO Prova del corretto adempimento: valutazione delle prestazioni sanitarie eseguite; Cartella clinica: deve contenere tutti gli elementi essenziali per documentare cosa è stato fatto e come; La documentazione sanitaria deve essere intellegibile da chiunque anche da chi non è medico; Le documentazione sanitaria non deve essere visto come uno strumento difensivo ma per giustificare ciò che si è fatto. 2
3 L ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE Quando i danni sono stati causati dall operato dei medici dell Azienda Sanitaria (es. errata diagnosi, ) il danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni sia alla ASL sia il medico che ha causato il danno, entrambi responsabili in solido nei confronti del paziente. L Azienda Sanitaria è assicurata per i danni conseguenti alla propria attività; I medici del servizio di continuità assistenziale stipulano una polizza personale per i rischi RCT/O; IL DIRITTO DI RIVALSA In caso di danno per il quale sia accertata la colpa grave o il dolo l ente si dovrà rivalere sul medico o l operatore sanitario. Anche la Compagnia di assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del medico, ovvero chiedere al medico la somma che ha pagato al danneggiato Colpa grave: comportamento oggettivamente e inescusabilmente difforme dalle regole tecniche della professione e da quelle di diligenza e di prudenza concretamente riferibili al caso di specie. 3
4 Gestione della richiesta risarcimento danni Raccolta documentazione formale (cartella clinica) Motivazione della richiesta danni Valutazione sanitaria e medico legale del caso: audizione del personale medico coinvolto Relazione sull accaduto (controdeduzioni) Trasmissione denuncia all assicurazione Decesso di un utente/paziente dopo visita presso il servizio Continuità Assistenziale Febbraio 2012: L ufficio legale della ASL riceve una richiesta di risarcimento danni dal sig. Mario Rossi per il decesso della madre avvenuto in data per grave e colposa negligenza ed imperizia del dott. Bianchi e del dott. Verdi, medici in servizio presso la postazione di continuità assistenziale della ASLMB ; 4
5 IL DANNEGGIATO Il Sig. Mario Rossi sostiene che di aver accompagnato in data la madre presso la postazione della continuità assistenziale della ASL MB perché aveva forti dolori al rachide dorsale irradiantesi allo sterno. Il Dott. Bianchi, sottovalutando la situazione e senza effettuare alcuna elementare indagine, la rassicurava e rimandava al domicilio, prescrivendole una semplice pomata per strappo muscolare; La madre del sig. Rossi rientrava a casa, verso le ore 21,00 si sentiva male e nonostante l intervento del 118 decedeva per arresto cardiaco; Il sig. Mario Rossi sostiene che la morte della madre si sarebbe potuta evitare se il dott. Bianchi e il dott. Verdi avessero effettuato indagini diagnostiche o avessero detto di recarsi al vicino Pronto Soccorso; L ISTRUTTORIA DEL SINISTRO 5
6 L audizione dei medici Il dott. Bianchi : Non aveva compilato il modello M perché scarseggiavano; ricordava il caso avvenuto circa 7 mesi, perché era stato avvisato dal personale del 118 del decesso della madre del Sig. Mario Rossi; ricordava altresì che la paziente durante la visita aveva raccontato di essere andata in bicicletta la mattina e che l aria fosse fresca; poi aveva iniziato ad accusare il dolore alla scapola sinistra; ricordava di aver chiesto alla paziente se il dolore fosse simile ad una coltellata e questa avesse risposto di no; aveva ritenuto che il dolore fosse allora dovuto ad un colpo d aria; non ricordava che il dolore s irradiasse allo sterno; Negava la presenza del figlio nell ambulatorio durante la visita della madre; Il dott. Verdi, collega in servizio con il dott. Bianchi, presente durante la visita aveva compilato la scheda di visita al computer utilizzando le proprie credenziali anziché quelle del dott. Bianchi che aveva preso in carico la paziente; L ASSICURAZIONE La ASL ha trasmesso il sinistro alla propria compagnia d assicurazione che ha valutato lo stesso ed ha previsto una riserva di ,00= La compagnia della ASL ha chiesto le polizze personali del dott. Bianchi e del Verdi. Il dott. Bianchi aveva stipulato la stessa in ottobre e la compagnia rigettava il sinistro perché lo riteneva un fatto noto e doveva essere dichiarato al momento della sottoscrizione; Il dott. Verdi riteneva di non essere responsabile perché si era limitato a inserire nel computer l anamnesi; aveva in via prudenziale aperto il sinistro con la Compagnia; 6
7 CHIUSURA DEL SINISTRO A seguito di perizia medico legale effettuata da esperto incaricato dalla Compagnia il sinistro è stato chiuso con liquidazione al Sig. Mario Rossi di oltre ,00 euro. CONCLUSIONI E opportuno assicurasi perché non è possibile eliminare del tutto il rischio sanitario. Analizzare i sinistri precedenti, per identificare le cause che vi hanno contribuito e conoscere gli errori, può evitare che un simile sinistro si ripeta. 7
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