PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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1 COMUNE DI CERNOBBIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del 1
2 I N D I C E Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Art. 2 - Principi informatori dell azione amministrativa pag. 3 Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale pag. 3 Art. 4 - Conclusione dei procedimenti pag. 4 Capo II Responsabilità del procedimento e partecipazione al procedimento amministrativo Art. 5 - Responsabile del procedimento pag. 5 Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento pag. 5 Art. 7 - Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo pag. 6 Capo III Istruttoria del procedimento amministrativo Art. 8 - Acquisizione di pareri da parte di altre aree organizzative dell Ente pag. 6 Art. 9 - Acquisizione di pareri da parte di altri Enti pag. 7 Capo IV Conclusione del procedimento amministrativo Art Adozione del provvedimento conclusivo Motivazione pag. 7 Art Termine finale del procedimento pag. 7 Art Comunicazione del provvedimento al destinatario pag. 7 Art Motivazione degli atti di diniego pag. 8 Capo V Efficacia dei provvedimenti amministrativi Art Efficacia dei provvedimenti amministrativi pag. 8 Art Revoca del provvedimento pag. 8 Art Misure di autotutela pag. 9 Capo VI Disposizioni finali Art Norma speciale pag. 8 Art Norma di rinvio pag. 9 Art Entrata in vigore ed abrogazione norme pag. 9 2
3 Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Cernobbio, sia che conseguano ad iniziative di parte, sia che debbano essere promossi d ufficio. Ai fini del presente regolamento si intendono: per legge 241, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; per procedimento amministrativo, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione dell amministrazione rispetto ad un istanza o ad un attività avviata d ufficio; per istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata all acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell amministrazione; per provvedimento, l atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo. La legge 241 rappresenta il quadro di riferimento generale dei principi in tema di procedimento amministrativo, al quale il presente regolamento si ispira e si conforma. Art. 2 Principi informatori dell azione amministrativa L attività dell amministrazione è informata ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, nonché ai principi dell ordinamento comunitario ed al criterio del divieto di aggravamento dell azione amministrativa. L attività amministrativa dell Ente, quando non finalizzata all adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle norme di diritto privato. I soggetti gestori di servizi pubblici per conto dell amministrazione operano nel rispetto dei principi dettati dai commi precedenti. Art. 3 Decorrenza del termine iniziale I procedimenti amministrativi prendono avvio a seguito di istanza di parte, pubblica o privata, oppure a seguito di iniziativa di ufficio, e si concludono con l emanazione del relativo provvedimento finale. Per i procedimenti d ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui si sia manifestato l obbligo o l intenzione di procedere o dalla data di ricevimento della richiesta, qualora l atto propulsivo promani da altro Ente. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell istanza. La data di ricevimento coincide con quella di accettazione del protocollo. L istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall amministrazione, indirizzata all organo competente e corredata della prescritta documentazione. 3
4 Qualora la domanda o l istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui all art. 5 del presente regolamento, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza dell istanza, il termine iniziale viene sospeso, per non più di trenta giorni, e ritorna a decorrere dalla data di ricevimento dell istanza regolare e completa. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione con le modalità di cui sopra, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. In ogni caso, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l istruttoria del procedimento, sono acquisiti d ufficio quando sono in possesso del Comune ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. In tale caso il Comune può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. L irregolarità fiscale dell istanza o della documentazione presentata non comporta l interruzione del termine per l adozione del provvedimento finale, ma comporta la regolarizzazione anche d ufficio ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 642/1972. Art. 4 Conclusione dei procedimenti Ciascun procedimento amministrativo deve concludersi con l adozione di un motivato provvedimento entro il termine massimo stabilito per ciascun procedimento. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, approva una tabella di individuazione dei procedimenti di competenza del Comune per i quali non sia direttamente disposto per legge o per regolamento il termine di conclusione del procedimento, stabilendolo contestualmente. Detta tabella deve essere altresì pubblicate sul sito internet del comune e depositata presso i competenti Uffici. La Giunta provvederà all'aggiornamento sistematico delle suddette tabelle, con riferimento sia all'evoluzione normativa che al monitoraggio dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti. Nel caso in cui un procedimento non sia incluso nella tabella che sarà approvata dalla giunta, lo stesso dovrà essere concluso nel termine previsto da altre fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall art. 2, comma 2, della legge 241. Qualora non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario Il mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei termini fissati nelle tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell elenco di tutti i procedimenti amministrativi comporterà, ai sensi di legge, la responsabilità a carico del Responsabile del procedimento. 4
5 Capo II Responsabilità del procedimento e partecipazione al procedimento amministrativo Art. 5 Responsabile del procedimento La tabella che sarà approvata dalla giunta individuerà, per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia già stabilito da altre fonti legislative o regolamentari, l unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell adozione del provvedimento finale. Salvo diversa determinazione, responsabile del procedimento è il dipendente capo area preposto all unità organizzativa competente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del capo area competente, la responsabilità del procedimento è in capo al soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. Il capo area può attribuire ad altro dipendente della medesima struttura la responsabilità del procedimento amministrativo, compresa l adozione del provvedimento finale, oppure in tutto o in parte la sola responsabilità dell istruttoria. L attribuzione di responsabilità del procedimento è formalizzata dal capo area con specifico provvedimento di attribuzione. Per le funzioni ed i poteri del responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando al Segretario comunale, entro tre giorni dalla valutazione effettuata, ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Il Segretario comunale individua, tra i diversi Capi area, un diverso responsabile del procedimento. Art. 6 Comunicazione di avvio del procedimento L avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell art. 7 della legge 241. La comunicazione deve contenere: l oggetto del procedimento promosso il termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in caso di eventuale inerzia dell Amministrazione l indicazione dell unità organizzativa competente il nominativo del responsabile del procedimento l ufficio presso cui prendere visione degli atti e l orario di accesso all ufficio medesimo il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti, in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa 5
6 istanza il nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile (indicare il Segretario comunale). Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante affissione all albo pretorio ed altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa, avvisi pubblici o altri tipi di comunicazione pubblica. Art. 7 Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo L Amministrazione garantisce la possibilità di intervenire nel procedimento ai seguenti soggetti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 della legge 241: destinatari diretti del provvedimento finale; soggetti nei confronti dei quali è presumibile che il provvedimento finale produca i suoi effetti; portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi, ai quali il provvedimento possa recare pregiudizio. La partecipazione al procedimento amministrativo è realizzata mediante: la visione degli atti del procedimento, fatti salvi i casi nei quali tale diritto sia escluso o limitato da disposizioni legislative o regolamentari; la presentazione al responsabile del procedimento di memorie, relazioni illustrative e note specificative. Il responsabile del procedimento valuta ogni documento prodotto dai soggetti di cui al comma 1 in relazione allo sviluppo dell istruttoria, alla ponderazione degli interessi ed all adozione del provvedimento finale. Capo III Istruttoria del procedimento amministrativo Art. 8 Acquisizione di pareri da parte di altre aree organizzative dell Ente Quando per l istruttoria del procedimento venga richiesto il parere di un altra area organizzativa del Comune, lo stesso deve essere espresso entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, fermo restando il termine massimo finale per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui risulti opportuna la valutazione da parte di più aree organizzative del Comune, il responsabile del procedimento richiede al Segretario comunale la convocazione della conferenza dei capi area, da tenersi entro tre giorni dalla richiesta. Il suddetto termine di dieci giorni per l espressione del parere può essere prorogato di ulteriori dieci giorni nel caso in cui siano state rappresentate esigenze istruttorie o sia stata evidenziata l impossibilità di rispettare il suddetto termine in relazione alla natura della pratica. Art. 9 Acquisizione di pareri da parte di altri Enti Qualora, per legge o per regolamento, sia necessario per l adozione di un provvedimento 6
7 acquisire valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di conclusione del procedimento sono sospesi fino all acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini possono altresì essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Capo IV Conclusione del procedimento amministrativo Art. 10 Adozione del provvedimento conclusivo Motivazione Ogni procedimento amministrativo deve concludersi mediante l adozione di un provvedimento espresso, adottato dal competente organo dell Ente. Inoltre, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, compresi quelli concernenti l organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici ed il personale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell istruttoria. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a contenuto a generale. Art. 11 Comunicazione del provvedimento al destinatario Al destinatario deve essere sempre comunicato per iscritto il provvedimento conclusivo del procedimento. Qualora le motivazioni del provvedimento risultassero da altro atto del Comune richiamato nel provvedimento stesso, insieme alla comunicazione del provvedimento dovrà essere indicato e reso disponibile anche l atto cui esso si richiama. In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l autorità a cui è possibile ricorrere. Art. 12 Motivazione degli atti di diniego Quando l amministrazione sia pervenuta, nell ambito del procedimento amministrativo, alla formazione di una decisione ostativa all accoglimento dell istanza dell interessato, prima della formale adozione del provvedimento finale a contenuto negativo, è tenuta a comunicare tempestivamente allo stesso i motivi che ostano all accoglimento della domanda, recependo le eventuali osservazioni o memorie inviate entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In relazione a quanto stabilito dal comma 1 valgono le garanzie previste dall art. 10-bis 7
8 della legge 241. In ogni caso, nei provvedimenti di diniego l amministrazione illustra nella motivazione gli elementi di dettaglio che hanno condotto alla formazione della decisione a contenuto negativo. Art. 13 Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento I contenuti del procedimento amministrativo possono essere definiti mediante accordi stipulati tra l amministrazione ed il soggetto interessato. Gli accordi tra amministrazione ed il soggetto interessato possono essere stipulati anche al fine di sostituire il provvedimento amministrativo traduttivo del procedimento nel quale intervengono. Per la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti e per le formalità ad essi connesse si fa riferimento a quanto previsto dall art. 11 della L. 241/90. Capo V Efficacia dei provvedimenti amministrativi Art. 14 Efficacia dei provvedimenti amministrativi Per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l amministrazione debba adottare provvedimenti che impongono coattivamente l adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter della legge 241. L efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall amministrazione è immediata, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso. L efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo. Art. 15 Revoca del provvedimento A fronte di situazioni particolari che evidenzino sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell interesse pubblico originario, l amministrazione può revocare un provvedimento amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dall art. 21- quinquies della legge 241. Competente a revocare il provvedimento amministrativo è l organo che ha emanato l atto, oppure altro organo previsto da fonti legislative o regolamentari. 8
9 Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo, da quantificare contestualmente all atto di revoca, tenendo conto di quanto contenuto nell art. 21 quinquies. Art. 16 Misure di autotutela L organo che ha emanato l atto può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento. Lo stesso organo può procedere, altresì, all annullamento d ufficio di un provvedimento amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità, con esclusione dei provvedimenti adottati in violazione di norma sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. E fatta salva la facoltà di convalida di un provvedimento annullabile, quando sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole. Capo VI Disposizioni finali Art. 17 Norma speciale Per quanto riguarda i procedimenti in materia di pianificazione e di programmazione, in materia edilizia e tributaria, nonché in materia di attività commerciali e produttive, le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con le specifiche norme nazionali e regionali di settore, nonché con i relativi regolamenti comunali. Art. 18 Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla legge 241/1990 e ss. mm. e ii.. Art. 19 Entrata in vigore e abrogazione di norme Il presente regolamento viene pubblicato all albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione. Viene contestualmente abrogata ogni norma regolamentare vigente in materia nell Ente. 9
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