IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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1 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO dalla l. 241/90 alla l. 15/05 Prof. Alessandra Pioggia (materiale didattico ad esclusivo uso interno)

2 Le innovazioni nella gestione del procedimento I principi generali dell attività amministrativa: l impiego del diritto privato La conclusione del procedimento e il ricorso contro il silenzio Le comunicazioni e la sequenza procedimentale Il responsabile del procedimento

3 LA DIMENSIONE DELL AZIONE PRIVATISTICA E CONSENSUALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 15/2005

4 Art. 1. Principi generali dell attività amministrativa 1-bis. La pubblica amministrazione, nell adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

5 UNA PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE IL DUPLICE STATUTO DELL ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA AZIONE PUBBLICA Atto pubblico PUBBLICA AMM.NE AZIONE PRIVATA Atto privato FINE PUBBLICO Atti autoritativi Atti non autoritativi

6 Le conseguenze Il venir meno di uno statuto unitario dell attività amministrativa In mancanza di una esplicita previsione di legge, l amministrazione agisce secondo il diritto privato Gli effetti La privatizzazione tramite abrogazione delle norme che prevedono il regime pubblico di certe attività Il regime delle attività per cui la legge non disponga espressamente il regime pubblicistico

7 Gli effetti: la giurisprudenza Le selezioni informali che precedono la trattativa privata L implicita inclusione della clausola rebus sic stantibus nei contratti della p.a. La rilevanza pubblicistica di certi atti di gestione del personale privatizzato Atti pubblici e privati nelle materie di giurisdizione esclusiva (ad esempio il personale in regime di diritto pubblico)

8 L ARTICOLO 11 della l UNA IPOTESI DIVERSA.

9 L articolo 11: una ipotesi diversa PUBBLICA AMM.NE AZIONE PUBBLICA Accordo AZIONE PRIVATA Accordo Atto pubblico Atto privato FINE PUBBLICO La deliberazione dell organo competente all adozione del provvedimento

10 L art. 2, comma 4-bis: 4 IL RICORSO CONTRO IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11 Art. 2, c. 4 bis Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio... Può essere proposto anche senza necessità di diffida all amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E fatta salva la riproponibilità dell istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

12 IL RICORSO CONTRO IL SILENZIO Un chiarimento: il silenzio è un inadempimento e non la finzione di un atto. Non è necessaria la diffida. Il ricorso è possibile entro un anno. L istanza alla quale non si sia data risposta è riproponibile. Silenzio-inadempimento inadempimento-risarcibilità.

13 LE COMUNICAZIONI NEL QUADRO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

14 LE COMUNICAZIONI INIZIATIVA ISTRUTTORIA DECISIONE INTEGRAZIONE DELL EFFICACIA Comunicazione di avvio del procedimento Comunicazione e relazione relativa all integrazione o correzione della documentazione Comunicazione relativa al previsto rigetto dell istanza Comunicazione Notificazione

15 LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Un esempio di trasparenza e partecipazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini.

16 LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: i destinatari Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l avvio della procedura va comunicato a: coloro nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento Nella stessa ipotesi l avvio va comunicato anche a coloro ai quali possa derivare un pregiudizio dall adozione del provvedimento qualora siano individuati o facilmente individuabili

17 LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: il contenuto a) l amministrazione competente b) l oggetto del procedimento c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione c-ter) ) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza d) l ufficio presso il quale prendere visione degli atti

18 LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: la forma Comunicazione personale Notificazione Raccomandata con ricevuta di ritorno Posta elettronica certificata (DPR 68/05) Fax Posta elettronica Lettera Forme di pubblicità idonee allo scopo Affissione Avvisi Pubblicazioni in albi e fogli legali Pubblicazione su quotidiani

19 LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL ACCOGLIMENTO DELL ISTANZA (art. 10 bis)

20 IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. -IN QUALI CASI: PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE -QUANDO:AL TERMINE DELL ISTRUTTORIA -COSA: L INDICAZIONE DEI MOTIVI

21 I TEMPI DEL PROCEDIMENTO Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. -LE OSSERVAZIONI DEL PRIVATO: ENTRO 1O GIORNI -IL MOMENTO IN CUI IL TERMINE RICOMINCIA A DECORRERE: DAL RICEVIMENTO DELLE OSSERVAZIONI O, SE IL PRIVATO MANTIENE IL SILENZIO, DOPO 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

22 LA MOTIVAZIONE E LE ESCLUSIONI Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. -LA MOTIVAIZONE: LE RAGIONI DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI -LE ESCLUSIONI: PROCEDIMENTI CONCORSUALI E PREVIDENZIALI

23 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Un esempio di mansione per la trasparenza e la partecipazione nel rapporto fra amministrazione e cittadini.

24 RESPONSABILE E PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la funzione Il responsabile del procedimento per favorire: la trasparenza la gestione unitaria del procedimento l orientamento al risultato Il responsabile del procedimento per evitare: Il procedimento senza guida La frammentazione dell azione Il rallentamento delle procedure

25 : la IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la responsabilità mansione COMUNICAZIONE RESPONSABILE E PROCEDIMENTO Porre in essere tutte le azioni utili ad una fruttuosa e celere conclusione del procedimento. Avvio del procedimento Integrazione documentale RELAZIONE AZIONE Richiesta informazioni Ricezione documenti Coordinamento dei passaggi Ricerca di soluzioni

26 RESPONSABILE E PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: : i compiti 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta,, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari c) chiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni ioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

27 RESPONSABILE E PROCEDIMENTO LA MODIFICA DELL ART. 6, C. 1, LETT. E) L organo competente per l adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile, non può discostarsi dalle risultanze dell istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

28 : l individuazione L amministrazione con regolamento: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: l individuazione individua l unità organizzativa responsabile dell istruttoria di ciascun procedimento Il dirigente dell UO con proprio atto (ordine di servizio): RESPONSABILE E PROCEDIMENTO assegna la responsabilità del procedimento a sé o ad un dipendente addetto alla unità organizzativa. In mancanza di quest ultimo adempimento si considera responsabile il funzionario preposto all unità organizzativa

29 . la nozione di responsabilità prevista dall art. 5, l. 241/90 in relazione al procedimento amministrativo, diversa rispetto a quelle tradizionali di diritto privato e pubblico, non individua un nuovo tipo categoriale (tant è che manca ogni riferimento a profili sanzionatori) ma configura un nuovo modo di essere dell azione amministrativa sia sul piano esterno (uscita dall anonimato) che su quello interno (organizzare gli uffici e disegnare il procedimento nel senso del coordinamento, dell economicità, della concentrazione e della partecipazione degli interessati) che consente di attualizzarne i contenuti in termini di attribuzioni e compiti che da essa derivano (Ministero dei lavori pubblici 1401/99 del 3 novembre 1999) L. 241/90 mod. l. 15/05: Art. 4: da Unità organizzativa responsabile a Unità organizzativa responsabile del procedimento Art. 6: da Competenze del responsabile del procedimento a Compiti del responsabile del procedimento

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