REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCC. MOD

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1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCC. MOD., RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA (Emanato con D.R. n del 2 agosto 2011) Art. 1 - Finalità e destinatari Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza degli Organi e degli Uffici dell Università degli Studi di Perugia, conseguenti ad di parte o promossi d ufficio, giusta la disposizione dell art. 2 co 1, L. 241 del 7 agosto Sono escluse le attività di macro organizzazione e quelle di natura non autoritativa. I procedimenti di cui al precedente comma 1 dai quali derivi l obbligo di provvedere devono concludersi con un provvedimento motivato, sia esso positivo o negativo, nel termine stabilito per ciascun procedimento nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I procedimenti non riportati nella suddetta tabella devono concludersi nel termine per essi previsto da specifiche fonti normative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di trenta giorni. Art. 2 Avvio del procedimento. Per i procedimenti attivati a di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell. Per i procedimenti d ufficio, il termine decorre alla data dell atto propulsivo o da quando si sia determinato l obbligo a procedere. Art. 3 - Unità organizzativa responsabile del procedimento Per unità organizzativa responsabile del procedimento si intende l articolazione funzionale dell Amministrazione Centrale competente per materia allo svolgimento del procedimento. Art. 4 - Responsabile del Procedimento Il responsabile del procedimento è il responsabile dell unità organizzativa di cui al precedente art. 3. Tale soggetto può assegnare ad altro dipendente addetto all unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell adozione del provvedimento finale.

2 Il responsabile del procedimento: - valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l emanazione del provvedimento; - accerta d ufficio i fatti, dispone il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l adeguato e sollecito svolgimento dell istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali; - propone l indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi previste dalla legge; - cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti; - adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all organo competente all adozione. L organo competente all adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell istruttoria condotta da quest ultimo se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale che dovrà comunque essere adottato nel rispetto dei termini previsti. Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento Per i procedimenti avviati d ufficio, nonché per i procedimenti ad di parte dal cui provvedimento finale possano derivare effetti pregiudizievoli nei confronti dei soggetti interessati, il responsabile del procedimento, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, dà comunicazione personale dell inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, nonché ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla legge o regolamento nonché ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio, purché individuati o facilmente individuabili. Nella comunicazione devono essere indicati: a) l unità organizzativa responsabile e il responsabile del procedimento; b) l oggetto del procedimento promosso; c) la data entro la quale si conclude il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione;

3 d) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa ; e) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all istante tempestivamente - e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla presentazione - indicando le irregolarità o i dati mancanti. In questi casi, il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Agli interessati dovrà essere data comunicazione della sospensione dei termini nei casi previsti dalla legge. La comunicazione di cui al primo comma potrà essere sostituita da forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall Università, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. Art. 6 Partecipazione al procedimento Possono intervenire nel procedimento tutti coloro che, portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono subire un pregiudizio dal provvedimento amministrativo. I soggetti che abbiano ricevuto la comunicazione di cui all art. 5 nonché coloro che siano intervenuti possono prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi nei quali tale possibilità sia esclusa o limitata da disposizioni di legge o regolamento, e possono presentare memorie scritte e documenti pertinenti all oggetto del procedimento. Art. 7 Sospensione dei termini del procedimento Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano per l adozione di un provvedimento l acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, fino all acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo comunque non superiore a 90 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento può essere altresì sospeso, al di fuori delle ipotesi di acquisizione di valutazioni tecniche a termini di legge, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 giorni, per l acquisizione di informazioni e certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

4 Il responsabile del procedimento trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della eventualmente richiesta. Qualora l Università abbia necessità di richiedere dei pareri obbligatori ad organi consultivi delle pubbliche amministrazioni e questi non forniscano risposta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, è facoltà del responsabile di procedere indipendentemente dall espressione del parere, salvo casi specifici previsti dalla legge. Art. 8 Conclusione del procedimento Il procedimento amministrativo si intende concluso: - con l adozione del provvedimento; - al momento del formarsi del silenzio assenso, per i procedimenti per i quali non sia espressamente escluso. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data in cui viene ricevuta la relativa comunicazione. Il procedimento amministrativo è comunque chiuso dal responsabile con un provvedimento quando: - è stato interrotto e l interessato non ha prodotto nei termini stabiliti la integrativa essenziale richiesta; - è stato oggetto di rinuncia espressa da parte. Art. 9 Abrogazioni Il presente regolamento abroga il Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell Università, emanato con D.R. 23 luglio 1997 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre 1997, n Art. 10 Norma transitoria Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l entrata in vigore del presente regolamento. Art. 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull Albo pretorio di Ateneo.

5 TABELLA DI DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AREA LEGALE PROCEDIMENTO Assegnazione fondi per iniziative ed attività culturali e sociali a forme di aggregazione studentesca in esito a procedure concorsuali TERMINI IN GIORNI DECORRENZA 180 dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando UOR AFFARI GENERALI (IL PROVVEDIMENTO FINALE È UNA DELIBERA DEL CDA) Selezione delle collaborazioni a tempo parziale ai sensi della L. 390/1991 (cd 150 ore) RIPARTIZIONE DIDATTICA 90 dalla scadenza del termine per presentare le domande previste nel relativo bando AFFARI GENERALI (IL PROVVEDIMENTO FINALE È UN DECRETO DIRIGENZIALE) PROCEDIMENTO TERMINI IN DECORRENZA UOR GIORNI Immatricolazioni studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero (corsi di laurea o laurea magistrale; scuole di specializzazione mediche e non mediche; master; corsi di alta formazione; corsi di formazione permanente; corsi singoli) Riconoscimento carriera pregressa (da trasferimento, rinuncia, decadenza) Riconoscimento titoli accademici conseguiti 45 dall' dell'interessato, accompagnata del pagamento della I rata delle tasse e da tutta la richiesta. 105 dall' dell'interessato. 105 Dall' dell'interessato. AREA CARRIERE (UFFICI CARRIERE ) CARRIERE CARRIERE

6 all'estero (corsi di laurea, laurea magistrale; scuole di specializzazione mediche e non mediche; master) Trasferimento presso altro corso di studio e/o altro Ateneo (corsi di laurea, laurea magistrale; scuole di specializzazione, medica e non medica) Ammissione alla prova finale (corsi di studio) Ammissione Esami di Stato Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca Rilascio Pergamene Dottore di Ricerca Stipulazione contratto di formazione con specializzandi medici Rilascio diplomi di laurea, laurea magistrale, specializzazione medica e non medica, master 45 Dall' dell'interessato 45 Dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda per ciascuna sessione. 90 Dalla scadenza dei termini per la presentazione dell' di ammissione. 75 Dalla comunicazione dei risultati da parte della commissione d'esame. 45 Dall'acquisizione del verbale 90 Dall'inizio dell'attività didattica 180 Dal termine della relativa sessione di laurea di cui al Regolamento Didattico di Ateneo CARRIERE CARRIERE ESAMI DI STATO DOTTORATO DI RICERCA DOTTORATO DI RICERCA SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI CARRIERE

7 Rilascio certificati Scuole di specializzazione non medica Rilascio certificati Scuole di specializzazione mediche Rilascio certificato sostitutivo del diploma di abilitazione e specializzazione medica 45 Dall' dell'interessato 45 Dall' dell'interessato 45 Dal termine della relativa sessione di laurea di cui al Regolamento Didattico di Ateneo CARRIERE CARRIERE CARRIERE RIPARTIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINI IN DECORRENZA UOR GIORNI Richieste commissione medica di verifica idoneità servizio e inabilità C.C.N.L. 16/10/2008, art. 35, L.n. 335/95, L. n. 300/70 e D.P.R. n. 461/2001 Congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge C.C.N.L. 16/10/2008, art dalla ricezione 60 dalla ricezione RILEVAZIONE PRESENZE RILEVAZIONE PRESENZE Aspettativa per cooperaz. Paesi in via di sviluppo Legge n. 49/87 Aspettativa per tutela dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche C.C.N.L. 16/10/2008, art dalla ricezione 60 dalla ricezione RILEVAZIONE PRESENZE RILEVAZIONE PRESENZE

8 Concessione congedo per cure invalidi civili Legge n. 118/71 Provvedimento di comando/distacco Rilascio certificati di servizio con indicazione di avvenuto versamento dei contributi e Ente previdenziale a cui sono stati versati Rilascio stato matricolare su richiesta del dipendente o a seguito di trasferimento 120 dalla ricezione 90 dalla ricezione 60 dalla ricezione 90 dalla ricezione o dalla data di trasferimento RILEVAZIONE PRESENZE GESTIONE GESTIONE GESTIONE Pratiche creditizie Inpdap 45 dalla ricezione GESTIONE Rilascio per cessioni e deleghe ad istituto finanziario Istanze per la ricostruzione di carriera e applicazione norme particolari 90 dalla ricezione 90 dalla ricezione GESTIONE GESTIONE Applicazione sentenze con pluralità di destinatari 90 Ulteriori 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento per il dipendente capofila del ricorso per ogni ulteriore dipendente GESTIONE GESTIONE Mobilità interna di professori ordinari e associati confermati e ricercatori confermati 45 dalla delibera del Senato Accademico

9 cambio sede Collocamento in congedo per motivi di studio Professori I e II fascia e ricercatori Autorizzazione ad esclusiva attività di ricerca professori di I e II fascia Aspettativa per situazioni di incompatibilità Ricostruzione di carriera professori ordinari associati confermati e ricercatori confermati Riconoscimento del servizio militare ai fini inquadramento economico Collocamento a disposizione del Ministero degli Affari esteri personale docente 60 dalla delibera della Facoltà 60 dalla delibera della Facoltà 60 dalla comunicazione del conferimento dell incarico da parte dell Ente conferente 90 dalla domanda regolarizzata o completata ai sensi dell art. 5, co 2 di cui al presente Regolamento 90 dalla domanda regolarizzata o completata ai sensi dell art. 5, co 2 di cui al presente Regolamento 90 dalla comunicazione ministeriale Rilascio certificati di 60 dall per i docenti cessati

10 servizio Autorizzazione a dirigere istituti e laboratori extra universitari di ricerca 90 dalla ricezione parere del CUN Dispensa dal servizio per infermità Permessi retribuiti per studio - Applicazione art 32 C.C.N.L Mobilità esterna volontaria Art 30 D.Lgs. n.165/01 Mobilità interna Applicazione art 57 C.C.N.L Provvidenze al personale art 12 L. n. 241/ dalla domanda regolarizzata o completata ai sensi dell art. 5, co 2 di cui al presente Regolamento 60 dalla scadenza delle domande 90 dalla ricezione dell 90 dalla ricezione dell 45 dalle determinazioni della Commissione consiliare appositamente costituita GESTIONE RISORSE UMANE GESTIONE RISORSE UMANE GESTIONE RISORSE UMANE GESTIONE RISORSE UMANE Applicazioni sentenze 90 dalla notifica della sentenza GESTIONE RISORSE UMANE valutazione servizi preruolo ai fini pensionistici. 45 dalla data di PENSIONI

11 riscatti corso legale studi universitari ai fini pensionistici 45 dalla data di PENSIONI valutazione servizi preruolo riscatti universitari ai fini pensionistici. Ricongiunzione 45 dalla data di PENSIONI ricongiunzione periodi assicurativi con contribuzione I.N.P.S. lav. Autonomi e dipendenti. ricongiunzione periodi assicurativi con contribuzione Casse degli ordini professionali Emissione modello PR 1 per riscatti ai fini della buonuscita conferimento pensione per limiti di età conferimento pensione per limiti di servizio 45 dalla data di 45 dalla data di 60 dalla data di 60 dal 61 giorno prima della cessazione 60 dal 61 giorno prima della cessazione PENSIONI PENSIONI PENSIONI PENSIONI PENSIONI Emissione mod. PL2 per riliquidazione TFS numero di unità fino a dalla data di PENSIONI Emissione mod. PL2 per riliquidazione TFS 105 dalla data di PENSIONI

12 numero di unità fino a 60 Emissione mod. PL2 per riliquidazione TFS numero di unità oltre dalla data di PENSIONI Emissione Mod. TFR1 per liquidazione trattamento di fine rapporto 90 dalla data di presentazione delle dimissioni PENSIONI Emissione Mod.TFR 2 per riliquidazione trattamento di fine rapporto 75 dalla data di PENSIONI ricongiunzione 180 dalla data della cessazione PENSIONI Trasmissione fascicolo pensionistico e previdenziale ad altre amministrazioni 180 dalla data della cessazione PENSIONI

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