La gestione societaria della farmacia

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5 La gestione societaria della farmacia deve essere autorizzata dall ASL lo statuto della società e ogni successiva variazione devono essere comunicati, entro 60 giorni dall autorizzazione della gestione societaria, - alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani - all Assessore regionale della sanità - all Ordine provinciale dei farmacisti - all ASL competente per territorio Altra modifica inserita dal decreto legge DL 223/2006 (decreto Bersani) Le società cooperative a responsabilità limitata costituite esclusivamente tra farmacisti potranno acquisire la titolarità di farmacie

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9 Legge concorrenza La legge annuale per il mercato e la concorrenza pubblicata in Gazzetta Ufficiale il come legge 124/2017 apre la titolarità delle farmacie anche alle società di capitali. 1- viene eliminato il limite di 4 farmacie per soggetto giuridico 2- viene aggiunto un limite del 20% di farmacie su base regionale facenti capo allo stesso soggetto giuridico. 3- La direzione della farmacia è affidata a farmacista che può essere responsabile di una sola farmacia. Il farmacista deve essere laureato e iscritto all'ordine. 4- Le variazioni di compagine sociale delle farmacie devono essere comunicate all'asl e all'ordine dei Farmacisti.

10 Titolarità, incompatibilità, trasferimenti: 124/2017 sotto la lente Le società proprietarie di ambulatori e strutture medico-sanitarie non possono detenere farmacie né partecipare come socie in società titolari di esercizi farmaceutici. E uno dei chiarimenti forniti nella circolare diffusa da Federfarma per fare il punto sulle misure della Legge 124/2017 in materia di capitale e titolarità, coordinate con la legislazione preesistente. Il documento, redatto dall ufficio legale della Federazione, mira a offrire agli iscritti «un quadro normativo il più possibile chiaro, pur tenendo conto che, purtroppo, non tutte le disposizioni, soprattutto in materia di incompatibilità, si prestano a una lettura univoca».

11 Proprietà della farmacia Le maggiori certezze riguardano il capitolo relativo alla titolarità: con la 124/2017, possono essere titolari di farmacia privata - i farmacisti iscritti all albo forniti di idoneità, - le società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), - le società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) - le società cooperative a responsabilità limitata

12 Titolari in forma individuale Soltanto i farmacisti idonei possono essere titolari in forma individuale di una o più farmacie. Tale condizione così come quella di gestore provvisorio sembrerebbe incompatibile con la qualifica di socio in una società proprietaria di farmacie, in quanto la 124/2017 non ha abrogato esplicitamente l articolo 112, comma 2, del TULS («è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona»). Federfarma sta valutando un intervento che chiarisca la lettura da dare alla normativa, per prevenire eventuali disparita di trattamento tra titolari persone fisiche e società.

13 Società titolari di farmacie La direzione della farmacia gestita in società deve essere affidata a un farmacista che abbia l idoneità, ma non è più indispensabile che il direttore sia anche socio. Ogni società potrà essere titolare, direttamente o indirettamente, di un numero di farmacie che, nell ambito di una regione, non deve superare il 20% del totale degli esercizi esistenti. In virtù di quel «indirettamente», si deduce che una società proprietaria può figurare qualità di socio in un altra società titolare di farmacie. Per esigenze di trasparenza, le società sono tenute a comunicare alla FOFI e all assessorato alla Salute competente lo statuto e ogni variazione della compagine sociale.

14 Incompatibilità Alla luce delle nuove disposizioni, coordinate con la precedente normativa rimasta in vigore, una persona fisica socio di società proprietaria di farmacie non può: - esplicare attività nel settore della produzione del farmaco; - esplicare attività nel settore dell informazione scientifica del farmaco; - esercitare la professione medica; - essere titolare individuale o gestore provvisorio di farmacia; - essere direttore o collaboratore di altra farmacia della quale non è socio; - essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

15 Incompatibilità A sua volta, una società socia di società titolare di farmacie non può contemporaneamente: - Esplicare attività nel settore della produzione del farmaco - Esplicare attività nel settore dell informazione scientifica del farmaco A una lettura ponderata, appare fondato sostenere che le società proprietarie di ambulatori medici non possono partecipare in qualità di socio in una società proprietaria di farmacie.

16 Trasferimento della titolarità L articolo 7, comma 8, della legge 362/1991 non ha subito ritocchi, dunque resta valida la disposizione che consente il trasferimento della titolarità dell'esercizio «decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione». Tale comma si applica sia ai titolari di farmacia in forma individuale sia alle società. Non si applica invece al trasferimento di quote sociali, per le quali non sono necessarie autorizzazioni. Rimangono vigenti le limitazioni al trasferimento per il farmacista titolare individuale, disciplinate dall articolo 12 della legge 475/1968. In caso di trasferimento da persona fisica a persona fisica, permane l obbligo che l acquirente sia «un farmacista iscritto all'albo professionale che abbia conseguito l'idoneità o abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente» (articolo 12, comma 8, della 475/1968). Anche le norme relative al trasferimento mortis causa rimangono in vigore, ma sempre nel solo caso in cui siano coinvolte soltanto persone fisiche. L erede, di conseguenza, ha oggi sei mesi di tempo (dalla presentazione della dichiarazione di successione) per conseguire i requisiti di legge e intestarsi la titolarità, oppure conferire la farmacia in una società e rimanere socio della stessa.

17 Titolarità della farmacia

18 Titolare e Titolarità La titolarità dell esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche e a società di persone. Le persone fisiche devono: - essere iscritte all Albo del Farmacisti - risultare vincitori o idonei ad un concorso per l assegnazione di sedi farmaceutiche - o aver effettuato una pratica professionale di due anni - o essere già stati titolari di farmacia

19 Titolare e Titolarità Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio e di effettiva cessazione della stessa. Le comunicazioni devono essere trascritte in un apposito registro tenuto dall autorità sanitaria competente che deve effettuare periodiche verifiche sull effettivo svolgimento della pratica stessa. Il tirocinio non deve essere necessariamente a tempo pieno: può essere svolto in diverse farmacie (anche ospedaliere) purché continuativamente.

20 Il titolare (non il direttore o il gestore provvisorio) deve essere iscritto all'albo del farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia ma non è tenuto a risiedervi. Il titolare di farmacia, persona fisica, riveste anche il ruolo di direttore della farmacia. è personalmente responsabile del regolare esercizio ha l'obbligo di mantenere ininterrottamente il regolare esercizio secondo gli orari stabiliti dal sindaco, tenuto conto del riposo settimanale. Gli orari debbono essere esposti al pubblico.

21 Se intende sospendere o far cessare l'esercizio della farmacia deve darne comunicazione all autorità sanitaria locale almeno un mese prima. Il titolare (incaricato di pubblico servizio) è responsabile anche di quanti operano nella farmacia (responsabilità "in vigilando"). La legge punisce l esercizio abusivo di una professione, cioè chi esercita la professione senza abilitazione dello stato. Pena prevista: reclusione fino a sei mesi o la multa da 103,29 a 516,46.

22 Titolare e/o direttore di farmacia Il titolare (tutti i soci, in caso di società) deve essere laureato, abilitato, iscritto all Ordine e anche idoneo Il direttore deve solo essere laureato, abilitato, iscritto all Ordine Il titolare di azienda individuale privata riveste anche il ruolo di direttore, ininterrottamente, salvo che in casi previsti Il direttore di una azienda societaria privata è uno dei soci nominato dall assemblea Per le farmacie comunali, il direttore viene nominato con modalità compatibili con il tipo di gestione opzionata dal Comune

23 Titolare e/o direttore di farmacia Il titolare ha la responsabilità diretta dell esercizio della gestione patrimoniale della farmacia L autorità sanitaria competente può autorizzare una sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all Albo nella conduzione professionale (e, se richiesto, economica) della farmacia

24 Titolare e/o direttore di farmacia La mancanza di un titolare porta all'interruzione del pubblico servizio di assistenza farmaceutica locale da parte di una farmacia L'interruzione del servizio può avvenire per varie ragioni e può portare ad una sostituzione o ad una gestione provvisoria.

25 Titolare e/o direttore di farmacia sostituibilità Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio della farmacia e della gestione dei beni patrimoniali della stessa. L ASL competente per territorio, a seguito di motivata domanda del titolare, autorizza la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia dando facoltà al titolare della farmacia di conferire al sostituto anche la conduzione economica. Sostituzione formale Sostituzione informale

26 Titolare e/o direttore di farmacia sostituzione formale Per infermità. La ASL trascorsi 3 mesi può sottoporre il farmacista a visita medica, in seguito alla quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia. La durata complessiva della malattia non può superare il periodo continuativo di 5 anni o di 6 anni per un decennio. I periodi non si sommano quando tra loro intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese. Per gravi motivi di famiglia La durata non può superare 3 mesi in un anno. La valutazione della gravità del motivo è fatta dalla ASL. Per gravidanza ed allattamento A seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all ingresso del minore nella famiglia Per servizio militare Per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali a livello nazionale Per ferie

27 Titolare e/o direttore di farmacia sostituzione formale Il titolare della farmacia può conferire al sostituto anche la conduzione economica. In tal caso è tenuto a fornire un'adeguata informazione ai terzi altrimenti la responsabilità del sostituito continua a sussistere. Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa (se conferita dal titolare). La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni all Azienda Usl con atto sottoscritto dal titolare e dal sostituto unicamente alla documentazione che giustifica la sostituzione. Al procedimento di sostituzione si applica l istituto del silenzio assenso che si forma dopo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell autorità sanitaria.

28 Titolare e/o direttore di farmacia sostituzione formale Nella gestione della farmacia in forma societaria non è prevista la sostituzione in quanto il direttore responsabile può essere sostituito da un altro farmacista socio con la semplice comunicazione all autorità sanitaria. La conduzione economica rimane in capo alla società che è la persona giuridica titolare dell esercizio e pertanto in capo a tutti i soci o come diversamente disposto dallo statuto. La sostituzione del titolare si rende necessaria in caso di allontanamento continuativo per un periodo più o meno lungo durante il quale questi debba essere sollevato da ogni responsabilità che passa al sostituto. La richiesta di sostituzione temporanea è rimessa alla prudente valutazione del farmacista.

29 Titolare e/o direttore di farmacia sostituzione informale Avviene in caso di assenza del titolare o direttore della farmacia per un breve periodo, cioè occasionale per le abituali esigenze dell'organizzazione del servizio (turni, diurni e notturni) subentrano automaticamente I collaboratori farmacisti idonei, senza necessità di notifica all'autorità Sanitaria Locale. Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare o direttore nell'ambito della farmacia senza per questo assumerne le responsabilità gestionali o tecniche.

30 Titolare e/o direttore di farmacia sostituzione informale La comunicazione della sostituzione formale deve essere effettuata entro 3 giorni. Non esiste in diritto la cosiddetta "sostituzione informale (cioè senza autorizzazione) del titolare per una durata non superiore a tre giorni. Non esiste neanche l obbligo per il titolare che si allontana per più di tre giorni di richiedere la sostituzione. La responsabilità del titolare di farmacia è relativa alla regolare gestione del servizio ma non comporta l obbligo della presenza fisica continuativa: la conduzione professionale e la gestione economica della farmacia sono concetti diversi da quello della presenza fisica del titolare di farmacia.

31 Gestione provvisoria è prevista: - in caso di sospensione o di interruzione (ma anche di mancata attivazione nelle more di un concorso) di un servizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa da cui possa derivare documento all assistenza farmaceutica locale - per morte del titolare, nelle more del trasferimento di titolarità sotto la responsabilità di un direttore o nell attesa del compimento del trentesimo anno o del termine dei dieci anni previsto nel caso di iscrizione alla facoltà di farmacia.

32 Gestione provvisoria 1- in caso di morte del titolare, gli eredi nel periodo che intercorre tra la morte del titolare e l assegnazione dell esercizio possono gestire economicamente la farmacia, ma la conduzione tecnica deve essere affidata ad un farmacista iscritto all Ordine (art. 13 L. 362/91). Il periodo di gestione provvisoria può andare fino a 2 anni dalla morte del titolare 2- pubblica necessità di assistenza farmaceutica In caso di: a) decadenza della titolarità quale sanzione amministrativa b) volontaria rinuncia c) morte del titolare privo di eredi La sede farmaceutica viene rimessa a concorso. Nel frattempo un gestore provvisorio è scelto tra gli idonei dell'ultimo concorso provinciale Gli idonei che avessero rinunciato all'assegnazione di sedi farmaceutiche sono esclusi dall attribuzione della gestione provvisoria. Il gestore provvisorio ha diritto a ricevere dal successivo titolare o gestore l indennità di avviamento e di avere rilevati gli arredi e le provviste dotazioni della farmacia e dei locali annessi.

33 INCOMPATIBILITA titolarità farmacia Il titolare, il direttore responsabile della farmacia, il collaboratore non possono esercitare qualsiasi altra professione o arte sanitaria. Il titolare o direttore responsabile non può ricoprire: - Posti di ruolo nell amministrazione dello stato di enti locali o pubblici - Posto di ricercatore o professore universitario - Professione informatore del farmaco - Funzione di direttore tecnico di officina farmaceutica (se non si tratta di officina già autorizzata, di proprietà del farmacista e in comunicazione diretta con la farmacia)

34 Il titolare può ricoprire le seguenti cariche elettive previa sostituzione con un gestore provvisorio: - Sindaco o assessore comunale del comune con popolazione superiore a abitanti il cui territorio coincide o comprendere quello della ASL con cui sono convenzionati - Carica in un organo di gestione della ASL - Carica in un organo di comunità montana - Consigliere circoscrizionale (se al Consiglio sono attribuiti I poteri dell art. 15 della L. 833/78). Il titolare può ricoprire le seguenti cariche elettive senza farsi sostituire: Consigliere regionale, provinciale, comunale circoscrizionale

35 La Farmacia Comunale La Farmacia comunale è una farmacia pubblica il cui titolare è il comune, una persona giuridica rappresentata dal Sindaco pro tempore. Anche le farmacie comunali, come quelle private, nel caso intendano vendere prodotti diversi da quelli farmaceutici e dalle specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, devono dotarsi della licenza commerciale ed il direttore deve essere iscritto nell'elenco speciale annesso al Registro Esercenti il Commercio (REC). Il direttore tecnico deve essere un farmacista iscritto all albo. La farmacia comunale ha rapporti con l ASL analoghi alle farmacie private, partecipa ai turni, al piano delle ferie e chiusura infrasettimanale come le farmacie private. L abrogazione del comma 2 dell articolo 100 del dlsg 219/2006 (codice comunitario) che sanciva l incompatibilità tra attività di distribuzione all ingrosso e distribuzione finale dei farmaci, consente alle multinazionali della distribuzione intermedia di gestire le farmacie comunali. L incompatibilità con attività nel campo della distribuzione dei farmaci per i soci di società di farmacisti era già stata abolita nel testo originario del decreto-legge.

36 Nel 1990 è stata ammessa la vendibilità anche di tali farmacie (art.15, quinquies, c. 2, legge , n. 38). La farmacia comunale infatti può essere venduta purché: - siano previste norme a tutela del personale dipendente - sia assicurato ai dipendenti il diritto di prelazione - i dipendenti possano costituire una società. A seguito della riforma sanitaria (1978), per l impossibilità giuridica dell ASL a possedere e gestire beni produttivi, anche le farmacie ospedaliere esterne sono state di norma trasferite ai Comuni.

37 La farmacia pubblica può essere gestita dal Comune - tramite delega all Azienda municipalizzata - direttamente (servizio in economia) - a mezzo consorzi tra comuni di cui questi ultimi siano i soli titolari - a mezzo di società di capitali (prevalenza di partecipazione pubblica) fra il Comune e i farmacisti che prestano servizio presso farmacie di cui sono titolari i Comuni stessi e che all atto della costituzione della società cessano ogni rapporto di dipendenza; a mezzo di società di capitali, anche non con prevalenza di partecipazione pubblica (art. 12, legge , n. 498). L Azienda municipalizzata è di norma diretta da un farmacista iscritto all Albo professionale, che ha la rappresentanza legale dell Azienda stessa. Ciascuna farmacia pubblica ha poi un direttore tecnico farmacista, responsabile della gestione professionale della stessa nei confronti dell Autorità sanitaria.

38 Altri titolari Cooperative consentita, in regime transitorio, la possibilità per le società cooperative a responsabilità limitata di continuare a gestire le farmacie di cui sono proprietarie da prima dell entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n Le cooperative non possono trasferire la titolarità salvo eccezioni. Ospedali dal 1968 al 1978, anche gli ospedali hanno avuto il diritto di prelazione delle farmacie da autorizzare se ricomprese nell'ambito del proprio territorio. Con l istituzione del SSN e delle ASL, le farmacie aperte al pubblico degli ospedali furono trasferite ai comuni, o alienate, o trasformate in farmacie interne, non più aperte al pubblico ma funzionali alle esigenze dell ospedale e delle strutture periferiche dell Asl. Quelle residue sono gestite da farmacisti assunti con le modalità previste per i farmacisti ospedalieri. Questo diritto di prelazione da parte degli ospedali non è stato formalmente abolito per cui potrebbe, in linea teorica, essere esercitato dalle aziende ospedaliere interessate.

39 Farmacie militari Le farmacie militari sono funzionali alle esigenze dell ospedale militare e delle strutture militari. Il direttore farmacista e gli altri ufficiali farmacisti non hanno l obbligo di iscrizione all Ordine professionale. Rispondono solo all autorità militare. Albo Nazionale dei titolari - tenuto dal Ministero della Salute - registra, di ogni titolare di farmacia, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, università e data del conseguimento del titolo di studio, luogo e data dell abilitazione professionale, indicazione della farmacia e sua ubicazione, sede farmaceutica di pertinenza e autorizzazione del relativo esercizio. Entro il 30 dicembre di ogni anno le Asl comunicano l elenco dei titolari di farmacia della rispettiva provincia. Sono previsti anche dei rapporti mensili al Ministero della Salute da parte delle Asl e trimestrali da parte degli Ordini provinciali dei Farmacisti (tramite FOFi).

40 Accesso alla titolarità L. 362/91, art.7 È assegnata con provvedimento amministrativo dell Autorità sanitaria preposta ad un Mediante Farmacista abilitato ed iscritto all Albo Concorso per conferimento sedi farmaceutiche Trasferimento di titolarità (inter vivos o mortis causa) esclusivamente a farmacista o a società di farmacisti che abbiano il requisito dell idoneità

41 Accesso alla titolarità L. 362/91, art.7 Assegnazione farmacie il conferimento di un esercizio farmaceutico si ottiene per concorso per acquisto per successione è necessaria abilitazione professionale iscrizione all'albo

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43 Concorso a sedi farmaceutiche L. 362/91 DPCM 298/94 ordinario Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l esercizio da parte dei privati ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami. straordinario Per le farmacie di nuova istituzione relative al cambiamento del parametro di popolazione avvenuto nel marzo 2012, il conferimento avverrà mediante concorso straordinario pubblico per soli titoli e riservato

44 Concorso ORDINARIO a sedi farmaceutiche L. 24 novembre 2003, n. 326 capo IV art 48 c.29 Salvo diversa normativa regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche, delle sedi vacanti o di nuova istituzione avverrà per concorso, per titoli ed esami, bandito su base regionale ogni quattro anni. prova attitudinale (quiz) idoneità titoli

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46 CONCORSI per l assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione Il bando di concorso deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e rimanere affisso all albo del competente ufficio regionale e del comune dove dovrà avere sede l esercizio. Entro i dieci giorni successivi deve essere pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di revisione, l autorità competente regionale comunica il decreto al sindaco e indica il numero di sedi offerte in prelazione al Comune.

47 Requisiti di ammissione (come modificati dalla legge n 362/91) Sono ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro della UE in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all Albo dei farmacisti. Nessun requisito di servizio Nessun limite di partecipazione a più concorsi contemporaneamente

48 La prova attitudinale si articola in 100 domande, riguardanti farmacologia, tecnica farmaceutica, chimica farmaceutica e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta fra 5 già predisposte. Domande e relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice tra le 3000 predisposte ogni due anni dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro. Nel febbraio 2006 è stata rinnovata la Commissione Ministeriale per riaggiornare le 3000 domande attualmente in parte superate Le prove sufficienti sono considerate valide ai fini dell'idoneità. L idoneità è requisito indispensabile per la gestione anche provvisoria di una sede farmaceutica.

49 Idoneità Si acquisisce superando un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche (anche senza ottenere la assegnazione di una farmacia) Oppure Effettuando una pratica professionale di due anni, certificata dall ASL (art.6 L.892/84)

50 Commissione esaminatrice nominata dalla regione o dalla provincia autonoma composta da 5 membri: - un PO o PA con una anzianità di insegnamento di almeno 5 anni in una delle materie oggetto di esame - due funzionari dipendenti della regione, di cui uno farmacista - due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno collaboratore designati dall ordine provinciale dei farmacisti Punteggio Ciascun commissario dispone di - 10 punti per la valutazione dei titoli, in particolare 7 per titoli inerenti l esercizio della professione e 3 per i titoli di studio e di carriera, - 10 punti per la prova attitudinale La prova attitudinale è superata se si risponde esattamente a 75/100 domande L assegnazione della sede avviene secondo graduatoria I candidati idonei, ma non vincitori potranno essere interpellati in caso di gestioni provvisorie.

51 Il concorso straordinario Al concorso straordinario, per soli titoli, possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'unione europea, iscritti all'albo professionale: non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale titolari di farmacia rurale sussidiata titolari di farmacia soprannumeraria titolari di esercizio di cui alla L.n. 248 Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle rurale sussidiata e suprannumeraria.

52 Il concorso straordinario La partecipazione è possibile limitatamente a 2 sole Regioni È possibile la partecipazione associata * Limite di età per partecipare 65 anni * obbligo di mantenere la acquisita titolarità in forma societaria equiripartita e per 10 anni

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55 Assegnazione della sede farmaceutica (Art. 9, DPR 1275/71) L organo regionale competente comunica ai vincitori la sede assegnata mediante raccomandata AR, insieme all invito a far pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, la dichiarazione di accettazione o rinuncia. in caso di rifiuto la farmacia è automaticamente assegnata al candidato successivo in graduatoria Entro lo stesso termine l assegnatario della farmacia deve: - indicare gli estremi del locale - trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa (in tre rate annuali, di cui la prima deve essere corrisposta prima della apertura) - dimostrare l avvenuto pagamento dell indennità di avviamento Il mancato adempimento entro i limiti equivale a rinuncia Se la farmacia viene accettata e sono stati esauriti gli adempimenti previsti, il funzionario competente provvede entro 2 mesi all ispezione preventiva del locale prescelto per la sede.

56 Autorizzazione all esercizio della farmacia Adempiute da parte del vincitore le formalità sopra specificate, viene emesso il decreto di autorizzazione (dal sindaco o dall organo di gestione dell ASL). Copia del provvedimento è trasmesso all intendenza di finanza e all ordine dei farmacisti (art.11, DPR n.1275/71) DM n. 245/2004 (Regolamento e norme sull organizzazione e il funzionamento della AIFA) art.1, comma 29: Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l utilizzazione di una graduatoria regionale di farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.

57 Obblighi degli assegnatari di farmacie già aperte al pubblico R.D.1934,n.1265 e successive modificazioni L autorizzazione all esercizio della farmacia che non sia di nuova istituzione importa l obbligo nel concessionario: - rilevare dal precedente titolare arredi, provviste e dotazioni attinenti all esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi - corrispondere al titolare l indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato nell ultimo quinquennio.

58 Decadenza dall autorizzazione all esercizio della farmacia La decadenza dell autorizzazione viene dichiarata per: - mancato pagamento delle rate della tassa di concessione governativa - apertura della farmacia prima dell ispezione preventiva (reato penale e amministrativo) - cumulo di due o più autorizzazioni in capo ad una persona inteso non solo come contemporanea titolarità di due farmacie ma anche come titolarità di una farmacia e direzione tecnica di una succursale o una gestione provvisoria - dichiarazione di fallimento da parte del titolare non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato (chiusura del fallimento) o in mancanza di trasferimento da parte del curatore fallimentare; - mancato pagamento dell indennità di avviamento e/o mancato rilievo delle scorte e dotazioni di cui l esercizio era provvisto - volontaria rinuncia dell interessato - chiusura dell esercizio, per un periodo superiore a 15 giorni, senza notifica - constatata e abituale negligenza o irregolarità nell esercizio della professione, o per altri fatti imputabili al titolare - cancellazione definitiva dall albo - morte dell autorizzato - condanna con interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici - mancata gestione diretta e personale dell esercizio dei beni patrimoniali della farmacia

59 - perdita della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea - accettazione di una seconda sede farmaceutica, a seguito di concorso, non seguita da rinuncia entro 10 giorni - per la constatata inadempienza agli obblighi di nomina del direttore della farmacia succursale e della relativa comunicazione all autorità sanitaria (la decadenza è pronunciata nei confronti dell esercizio principale e produce, di diritto, anche la decadenza dall esercizio della succursale) - non aver adempiuto alla diffida a mettersi in regola entro i termini previsti quando il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente - condanna che comporti l interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico - trasferimento della farmacia e non della connessa azienda commerciale - non aver rimosso le condizioni di incompatibilità - nel caso di società: il non aver ripristinato la pluralità dei soci entro sei mesi o il non aver trasferito la titolarità in caso di gestione ereditaria. La cancellazione definitiva dall albo può essere comminata dal Consiglio dell Ordine in seguito ad un procedimento disciplinare oppure dall autorità giudiziaria come pena accessoria di una condanna penale.

60 La decadenza dell autorizzazione all esercizio della farmacia viene oggi pronunciata dall Autorità sanitaria locale (ASL o Sindaco) o regionale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale in materia. Il farmacista ha tempo 10 giorni per contrastare la lettera di notifica, dopo di che la decadenza è automatica. La decadenza non può essere dichiarata nel caso di condanna a pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici o dalla professione) oggetto di sospensione condizionale. La condanna a pena condizionalmente sospesa, infatti, non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. La decadenza risulta invece automatica negli altri casi in quanto il rapporto autorizzatorio implica la persistenza di determinati requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato che, con la sentenza di condanna definitiva, verrebbero a mancare. Qualora la condanna sia temporanea il titolare è tenuto alla chiusura della farmacia salvo che, nei casi previsti, faccia ricorso alla gestione provvisoria affidata ad un altro farmacista. Avverso al decreto di decadenza si può agire in sede giurisdizionale.

61 La decadenza è pronunciata in caso di recidiva qualora (art.123 TULS 1934) - la farmacia sia sprovvista delle sostanze medicinali obbligatorie (FUI) - in essa non si conservino e siano ostensibili al pubblico una copia della FUI e una copia del TN - non sia conservata copia di tutte le ricette - i medicinali di cui la farmacia è provvista siano guasti o imperfetti inoltre si abbia decadenza dall autorizzazione quando (art.125 TULS 1934) - si verifichi la vendita di medicinali a un prezzo diverso dal quello previsto dal tariffario nazionale - non venga riportato il prezzo del medicinale in etichetta - titolare o direttore ricoprano ruoli nell amministrazione dello Stato (assistenti o titolari di cattedra) - si promuova la vendita di prodotti privi di autorizzazione al commercio o revocati o sospesi.

62 Accesso alla titolarità L. 362/91, art.7 Assegnazione farmacie il conferimento di un esercizio farmaceutico si ottiene per concorso per acquisto per successione è necessaria abilitazione professionale iscrizione all'albo.

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66 Trasferimento della titolarità L. 475/68, art 12 L. 892/84, art.6* L. 362/91, art 7 Può avvenire solo insieme al trasferimento dell annessa azienda commerciale Solo a beneficio di uno o più farmacisti abilitati, iscritti all Albo e che abbiano conseguito l idoneità per concorso o per pratica professionale biennale certificata dalla autorità sanitaria competente*

67 Trasferimento della titolarità Inter vivos (vendita o donazione) è possibile dopo almeno tre anni dal rilascio dell autorizzazione all apertura le farmacie assegnate con concorso straordinario non possono essere cedute prima di 10 anni dall assegnazione

68 Trasferimento della titolarità La farmacia può essere trasferita (venduta) dopo almeno tre anni dal rilascio dell autorizzazione all apertura della stessa a farmacista già titolare di farmacia farmacista idoneo Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una sola volta nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistarne un altra trascorsi i due anni è comunque consentito di acquistarne un altra, per una sola volta nella vita, qualora l anno precedente l acquisto abbia svolto sei mesi di pratica professionale certificata dall Autorità Sanitaria competente abbia conseguito l idoneità in un pubblico concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori all acquisto. è preclusa la partecipazione ad un concorso per conferimento sedi farmaceutiche per dieci anni dall atto del trasferimento.

69 Accesso alla titolarità L. 362/91, art.7 Assegnazione farmacie il conferimento di un esercizio farmaceutico si ottiene per concorso per acquisto per successione è necessaria abilitazione professionale iscrizione all'albo

70 Successione - Gestione ereditaria Trasferimento Titolarità mortis causa

71 Successione - Gestione ereditaria Trasferimento Titolarità mortis causa In caso di morte del titolare gli eredi hanno diritto ad effettuare il trasferimento della titolarità a favore di farmacista/i iscritto/i all Albo ed in possesso dell idoneità Nel caso che gli aventi diritto non avessero i requisiti per subentrare nella titolarità, potranno, entro sei mesi, provvedere a trasferirla a persone che li posseggono Nel caso gli aventi diritto siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune In ogni caso, fino a trasferimento avvenuto, la farmacia continuerà ad essere aperta, con la gestione degli eredi ma sotto la responsabilità di un farmacista iscritto all Albo, con il ruolo di Direttore, nominato dagli eredi stessi.

72 decreto concorrenza L.127/2017 Successione - Gestione ereditaria Trasferimento Titolarità mortis causa

73 Successione - Gestione ereditaria Trasferimento Titolarità mortis causa La comunione ereditaria d azienda farmaceutica si configura come una società di gestione. Gode di capacità giuridica ed è soggetto autonomo e distinto dai soci. Dovrà richiedere l iscrizione nel Registro delle imprese. Gli eredi possono costituire tra loro una società di gestione per l esercizio temporaneo della farmacia che risponde all esigenza di ovviare ad eventuali incompatibilità e di adeguare il rapporto societario alla responsabilità limitata o illimitata dei soci. La società ha una soggettività giuridica propria, distinta da quella dei soci.

74 In una società possono venir meno i requisiti previsti per morte di uno del farmacisti soci e per la conseguente successione di soggetti privi dei requisiti di legge. In questo caso l erede privo dei titoli per far parte della società deve cedere la sua quota nel termine di due anni dalla acquisizione. Il coniuge o l erede in linea retta di secondo grado possono mantenere tale partecipazione fino al compimento del trentesimo anno di età o, se successivo, entro il termine di dieci anni dall acquisizione della partecipazione iscrivendosi ad una facoltà di farmacia entro un anno. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite può associare nuovi soci entro il termine di sei mesi.

75 Successione - Gestione ereditaria Trasferimento Titolarità mortis causa

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