REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

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1 REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI Approvato con deliberazione di C.C. 10/

2 ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO 3 ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 3 ART. 3 REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE 3 ART. 4 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONE ED ESENZIONI 4 ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE 4 ART. 6 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE 4 ART. 7 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE 5 ART. 8 ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE ENTRATE 5 ART. 9 DIRITTO DI INTERPELLO 6 ART. 10 ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 6 ART. 11 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE 7 ART. 12 SANZIONI TRIBUTARIE 7 ART. 13 RAVVEDIMENTO 7 ART. 14 CONTENZIOSO TRIBUTARIO 8 ART. 15 AUTOTUTELA 8 ART. 16- ACCERTAMENTO CON ADESIONE 8 ART. 17 RISCOSSIONE VOLONTARIA 8 ART.18 RIMBORSI 7 ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA 9 ART. 20 LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI E I RIMBORSI 9 ART..21 SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO 9 ART. 22 INTERESSI 10 ART. 23 COMPENSAZIONE DEL CREDITO 10 ART. 24 ENTRATE IN VIGORE

3 Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dall art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi enunciati dal Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia. 2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote di tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione. 3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali. Art. 2 - Definizione delle entrate 1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali. 2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. Art. 3 Regolamentazione delle entrate 1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione un apposito Regolamento. Detto Regolamento, anche se approvato successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine innanzi citato, ha effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. 2. Con riferimento alle entrate tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima dei singoli tributi. 3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi

4 Art. 4 Agevolazioni, riduzione ed esenzioni 1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti. 2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabiliti da leggi dello Stato o regionali, successivamente all entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitino di essere disciplinati mediante norma di regolamento, si intendono immediatamente applicabili, salvo che l ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente. Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe. 1. Le aliquote dei tributi e le eventuali detrazioni ad esse collegate, sono determinate con apposita delibera dell organo competente, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini fissati da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. 2. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera dell organo competente, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono stabilite per ogni anno. 3. Se le delibere di cui ai precedenti commi non vengono adottate nei termini previsti, si intendono valide le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi dell ultima delibera adottata per gli anni precedenti, salvo diverse previsioni di legge. Art. 6 Forme di gestione delle entrate 1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità. 2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione di tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente le seguenti forme di gestione: - gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt del D. Lgs. 267/2000; - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all art. 113, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 267/2000; - affidamento mediante convenzione a società per azioni a totale capitale pubblico locale previste dall art. 113, comma 1, lettera e), del D. Lgs.267/2000; - 4 -

5 - affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR. 28/01/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; - affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all albo di cui all art. 53 del D. Lgs.446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. 4. L affidamento della gestione a terzi, non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. Art.7 Soggetti responsabili delle entrate 1. Sono responsabili delle entrate tributarie di cui all art. 2, comma 1, i funzionari nominati secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi che possono essere identificati anche nei responsabili delle entrate di cui all art. 2 comma Sono responsabili delle entrate di cui all art. 2, comma 2, i funzionari dei singoli settori o servizi ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta Comunale nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 3. In particolare, il funzionario responsabile di cui ai precedenti comma 1 e 2 cura: - tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denuncie, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie); - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva; - sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l esterno; - cura il contenzioso tributario; - dispone i rimborsi; - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione; - esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e dai regolamenti necessaria per l applicazione del tributo. Art. 8 - Attività di controllo delle entrate 1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali; 2. La Giunta comunale indirizza l attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento. 3. Nell ambito dell attività di controllo l ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari. 4. Sulla base dei risultati raggiunti per l attività di controllo, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti, ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 446/1997, per i dipendenti e gli uffici competenti

6 Art. 9 Diritto d interpello 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 2. La risposta del funzionario responsabile, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 3. Limitatamente alla questione oggetto dell istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall Amministrazione Comunale entro il termine di cui al comma Qualora la questione oggetto d interpello coinvolga aspetti fondamentali dell ordinamento dell entrata tributaria specifica, il funzionario responsabile entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al comma 1) è di centocinquanta giorni. 5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello. Art Attività di accertamento delle entrate tributarie 1. L attività di accertamento delle entrate deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. 2. Il provvedimento di accertamento o sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente. 3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere comunicati al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; se il contribuente è presente di persona presso i locali degli uffici comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell atto, a mani del medesimo, da parte del messo notificatore. 4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell entrata, l attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti o dal disciplinare della concessione

7 Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie. 1. L entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito. 2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell utenza, l accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall Ente. 3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell esercizio finanziario. Art. 12 Sanzioni tributarie 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate dai decreti legislativi n. 471,472,473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le sanzioni delle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. 3. Qualora gli errori nell applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto. 4. L avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.l avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Le sanzioni tributarie non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito d imposta. Art Ravvedimento 1. Le sanzioni tributarie di cui al precedente art. 12 comma 1), possono essere ridotte nei casi e con le modalità previste dall art. 13 del D. Lgs. 472 del 18/12/

8 Art. 14 Contenzioso Tributario 1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il Funzionario responsabile. Il delegato rappresenta l ente nel procedimento. 2. L attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all ente. Art.15 Autotutela 1. Il Funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l illegittimità. 2. Il responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell atto, dei seguenti elementi: - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente; - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. Art. 16 Accertamento con adesione 1. Si applica per le entrate tributarie quanto previsto dal Regolamento Comunale per l Applicazione dell Istituto dell accertamento con Adesione approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del Art. 17 Riscossione volontaria 1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite la Tesoreria Comunale, tramite conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati. 2. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Art.18 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza

9 2. Il rimborso del tributo o altra somma versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile per la gestione del tributo su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso presentata dal contribuente/utente, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dimostrativa dell avvenuto pagamento. 3. Le somme da rimborsare a titolo di entrate tributarie producono interessi nella misura prevista dall art. 22 del presente regolamento. Art Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni di legge, se affidate al concessionario del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639 e successive modificazioni di legge, se svolta direttamente dall ente o affidata ad altri soggetti. 2. La riscossione coattiva può essere affidata anche a società abilitate al recupero dei crediti secondo la normativa vigente. Art. 20 Limiti di esenzione per i versamenti e i rimborsi. 1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l ufficio tributi dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l ammontare comprensivo di sanzioni e interessi non superi 20, Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 20, Nelle ipotesi cui ai commi precedenti l ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Art. 21 Sospensione e dilazione del versamento 1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. 2. Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 3. Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all art. 72, comma 3, del decreto legislativo n

10 Art. 22 Interessi 1. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in ragione annua, nella stessa misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. Art. 23 Compensazione del credito 1. E consentita ai contribuenti la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su tributo della stessa natura del credito. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all ufficio tributi una comunicazione in carta semplice dalla quale risultano: - i tributi sui quali sono maturati i crediti d imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l esatto ammontare del credito compensato. - la dichiarazione di non aver richiesto in precedenza il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l indicazione della domanda in cui sono state esposte. Il credito, non prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo, può essere compensato solo se esiste un provvedimento di riconoscimento dello stesso da parte del Funzionario Responsabile e a condizione che il credito medesimo sia certo, liquido ed esigibile. 2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. 3. In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere proposta al contribuente, in sede di adempimento tributario ordinario, dal funzionario responsabile del tributo. Art. 24 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio

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