COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO TITOLO I INDICAZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO II presente capitolato disciplina l incarico inerente il servizio professionale di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre Il broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di Quartu Sant Elena; - identificazione, analisi e quantificazione periodica dei rischi a cui il Comune è soggetto al fine di: 1. individuare le soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'ente; 2. fornire indicazioni sull eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati; - aggiornamento e revisione delle polizze assicurative esistenti a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze del Comune; - assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei medesimi in relazione alle esigenze assicurative dell'ente; - monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; - predisposizione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo dell Ente, che evidenzi gli interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e fornisca indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Comune. II programma dovrà essere presentato entro il 30 settembre di ogni anno; - assistenza continuativa all Ente in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare; - esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e delle scadenze contrattuali; - assistenza tecnica nella predisposizione degli atti necessari, incluse le bozze dei capitolati tecnici, all espletamento delle procedure concorsuali per la stipula dei contratti assicurativi, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in ragione dell'osservanza dei termini imposti dalle leggi; - supporto tecnico specialistico al Comune di Quartu Sant Elena nell'espletamento delle gare; - assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato; - consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa;

2 - consulenza ed assistenza sulle problematiche professionali e/o di categoria, nonché in materia di coperture assicurative individuali in vari settori di rischio; - consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto; - consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari); - assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi; - assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con, a scadenze prestabilite, invio di reportistica. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell incarico assegnato con questa gara; - assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'amministrazione dovesse trovarsi nella veste di danneggiata; - gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; - redazione e presentazione di una relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati; - svolgimento di attività formazione e aggiornamento, in ordine alle problematiche ed alle novità normative intervenute in materia assicurativa, da concordarsi secondo le esigenze dell Ente, per il personale incaricato addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative; - messa a disposizione di una casella di posta elettronica riservata per le comunicazioni con l'ente; creazione, ove il Broker abbia attivato un sito internet, di un area riservata all'ente per l accesso in qualsiasi momento alle informazioni che le parti riterranno utili, inerenti lo svolgimento dell'incarico (ad es. informazioni di dettaglio e relative ai dati contabili di ciascuna polizza); - individuazione, se richiesto, di compagnie assicurative in grado di fornire sponsorizzazioni in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune, per le quali si rende necessaria la copertura assicurativa; - predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale del Comune; - individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l Amministrazione. ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data della stipula del contratto ovvero, qualora il servizio inizi sotto le riserve di legge, entro 10 giorni dalla data ricezione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l individuazione del nuovo Broker, la Società s impegna tuttavia ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo che verrà indicato dal Comune e, comunque, per non oltre 180 giorni. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all applicazione dell art 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un ulteriore annualità. ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE Il servizio oggetto della presente gara prevede la presa in carico del programma assicurativo in corso, le cui polizze, ai fini dell analisi da effettuare, sono di seguito elencate:

3 POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA PREMIO ANNUO LORDO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI 31/12/ ,00 ALL RISK PATRIMONIO 31/12/ ,00 RCA/ARD 31/12/ ,20 KASKO 31/12/ ,26 INFORTUNI 31/12/ ,00 TOTALE ,46 Si precisa che: - i premi annui lordi non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi; - è in fase di espletamento la gara d appalto per l affidamento dei servizi assicurativi di cui alle polizze sopra dettagliate, aventi scadenza il 31/12/2015, pertanto gli importi relativi ai premi sono presunti. TITOLO II SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO ART. 4 RESPONSABILITÀ E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO È esplicitamente convenuto che restano in capo all'ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. II Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado di impegnare in alcun modo l'ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. II Broker effettuerà una segnalazione preventiva, almeno 60 giorni prima delle scadenze dei premi assicurativi dovuti, trasmettendo i dati necessari per il pagamento dei medesimi. L'eventuale proposta, da parte del Broker, di disdetta o di modifica delle polizze assicurative dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire all'ente di attivare tutte le procedure necessarie. II Broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune di Quartu Sant Elena ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker è l unico responsabile del regolare espletamento dell incarico e delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla corretta applicazione e/o modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker è altresì responsabile nei confronti dell Amministrazione Comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all esecuzione del contratto, anche se derivanti dall operato dei suoi dipendenti e consulenti. Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati all Amministrazione Comunale anche dopo la scadenza dell incarico purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso. È fatto obbligo al Broker di mantenere l Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. I rischi per le responsabilità derivanti dall'esercizio dell'incarico, nessuno escluso, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 11.

4 ART. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI L'aggiudicatario svolgerà l incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l Amministrazione stessa fornirà; inoltre è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. II Comune è libero di accettare in tutto o in parte la proposte avanzate dal Broker. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri necessari per l espletamento dell'incarico e tutti i rischi connessi con l esecuzione del medesimo. Il Broker, nell espletamento del servizio si impegna a: impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria; garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni sulle problematiche assicurative, da tenersi presso la sede dell'amministrazione, quando la stessa lo ritenga necessario; svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente; non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questa ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente; fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione Comunale; comunicare ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto; a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. L Amministrazione si impegna a: non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; rendere nota, in occasione di procedure concorsuali per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Quartu Sant Elena, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; fornire al Broker la collaborazione del proprio personale addetto alle problematiche assicurative. ART. 6 REFERENTE DEL BROKER E UFFICIO OPERATIVO II Broker si impegna, alla data dell'assunzione dell'incarico, a designare un proprio incaricato quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. II Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), e l eventuale sostituto del referente in assenza temporanea di quest'ultimo. Inoltre il Broker, entro sessanta giorni dall'assunzione dell'incarico, dovrà predisporre l apertura, ove non già esistente, di un ufficio operativo con sede in Quartu Sant Elena o nel

5 capoluogo di Provincia, dove il referente del servizio opererà. Tale ufficio, da intendersi quale struttura operativa di interfaccia con l Amministrazione, può essere eventualmente dislocata in locali di pertinenza non esclusiva del Broker. Il Broker si impegna a non variare il referente del servizio senza preavviso dato all Amministrazione che potrà richiederne giustificazione al broker stesso. Nell ipotesi in cui il broker non comunichi preventivamente l eventuale variazione del referente del servizio, l Ente potrà vantare l esercizio del diritto di recesso. TITOLO III: PAGAMENTI ART. 7 CORRISPETTIVI L'incarico di cui al presente affidamento non comporta alcun onere a carico del Comune di Quartu Sant Elena, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro. L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il suo tramite (clausola di brokeraggio). I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'ente. Il pagamento della provvigione, calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione, verrà effettuato dall Ente contestualmente al pagamento della restante parte del premio a favore delle Compagnie Assicurative. Fermo restando quanto sopra, l Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni tramite il Broker designato. Nell eventualità in cui l Ente si avvalga di tale facoltà, gli eventuali premi incassati dal Broker dovranno essere versati alla/e Compagnia/e Assicurativa/e entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell incasso. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. L'aggiudicatario é impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata in sede d'offerta. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. II Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti della Compagnia Assicuratrice. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto triennale (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile ecc.) si stima in ,76 l entità totale dell'appalto. II suddetto valore é stato determinato come segue: applicando ai premi assicurativi relativi all'annualità in corso per le garanzie RCT/O, All Risk patrimonio, Infortuni e Kasko la percentuale del 10% e per la RCA/ARD a Libro Matricola la percentuale del 5%. Tale valore è da integrare col valore dell'eventuale rinnovo annuale, pari ad ,59, determinando un valore complessivo teorico di ,35. In fase di analisi dei rischi relativi all appalto in oggetto, l importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L Amministrazione e il Broker si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali. L Appaltatore è tenuto:

6 a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) a comunicare all Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera b) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ottemperanza dell art. 3 della legge 136/2010; f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) del presente appalto; L Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dal Broker ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG che identifica il presente appalto. La legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. TITOLO IV: ONERI INERENTI L'APPALTO E IL CONTRATTO ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA L aggiudicatario, ai sensi dell art. 113 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo art. 75, comma 3 del D. Lgs.vo. n. 163 del 2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene posta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltante, a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all'appaltante. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. ART. 10 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE Qualora l'appaltante non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

7 ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA Prima dell'assunzione dell'incarico, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere il massimale di almeno ,00. ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto nel giorno stabilito dalla stazione appaltante, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. La stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente del Settore Contabilità Bilancio Economato, e rogazione del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo del Broker. ART. 13 SPESE IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell appaltatore che verserà quanto dovuto prima della stipulazione del contratto. ART. 14 SANZIONI E PENALI Ove il Broker non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall offerta tecnica presentata in sede di gara, può essere assoggettato, previa contestazione dell'addebito ed esame delle controdeduzioni, ad una penale di importo compreso fra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro ,00, commisurata alla gravità del fatto od omissione contestati e all'eventuale recidiva. In caso di applicazione di una penale, il Tesoriere è tenuto al pagamento della stessa entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'ente. Si precisa che le penali hanno natura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all'obbligo di risarcimento del danno, causato all'ente o a terzi, che fa capo al Broker; resta inoltre ferma per l'ente la facoltà di risoluzione del contratto. Qualora il Broker non provveda al pagamento della penale, il Comune procederà tramite escussione parziale della cauzione prestata che dovrà essere reintegrata nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. ART. 15 RILIEVI E PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati tramite PEC dall Amministrazione al Broker; questo dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni all Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell Amministrazione, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il Broker incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi: venir meno dell iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 D. Lgs.vo n. 209/2005; cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; interruzione non motivata del servizio;

8 inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; mancato versamento dei premi e delle eventuali regolazioni, spettanti alla/e Compagnia/e assicurativa/e, nel termine specificato dai Capitolati di polizza, nel caso in cui l Ente si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento tramite il Broker; quando si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza. In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell art del Codice Civile, così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi. Rimane salva l azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. ART. 17 CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione e scioglimento del rapporto contrattuale, sono devolute all'autorità Giudiziaria competente Foro di Cagliari. ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte il Servizio oggetto del presente capitolato. ART. 19 INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato. ART. 20 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti di diritto tra impresa appaltatrice e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici. L impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto.

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