COMUNE DI VILLORBA (Provincia di Treviso)
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- Leonzio Marchi
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1 COMUNE DI VILLORBA (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 In vigore dal 16 giugno 2011 Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del
2 SOMMARIO Art. 1 - Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione... 3 Art. 3 - Costituzione del fondo relativo ad opere/lavori pubblici... 4 Art. 4 - Costituzione del fondo relativo alla pianificazione urbanistica... 4 Art. 5 - Il responsabile del procedimento... 5 Art. 6 - Conferimento degli incarichi... 5 Art. 7 - Ripartizione del fondo... 5 Art. 8 - Prestazioni parziali... 7 Art. 9 - Incarichi collegiali con professionisti esterni... 7 Art Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti... 8 Art Termini per le prestazioni... 8 Art Ritardato o inesatto adempimento delle prestazioni... 8 Art Termini e modalità per la liquidazione del fondo... 9 Art Sottoscrizione degli elaborati Art Utilizzazione degli elaborati Art Prestazioni professionali specialistiche Art Spese Art Onere per l iscrizione agli albi professionali Art Oneri per la copertura assicurativa Art Applicazione del regolamento ai fondi futuri Art Abrogazione di norme Art. 22- Disposizione transitoria Art Entrata in vigore
3 Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo previsto dall articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste all articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dagli uffici tecnici del Comune. Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione 1. La disciplina del presente regolamento si applica alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere o lavori rientranti nell ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Rientra altresì nella disciplina del presente regolamento l attività di redazione degli atti di pianificazione urbanistica. 2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché per direzione lavori e collaudo, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché all articolo 18 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n Per direzione lavori si intende l attività tecnica, amministrativa e contabile di cui agli articoli 123 e 124 del D.P.R. n. 554/ Per collaudo si intende l attività prevista all articolo 187 del D.P.R. n. 554/ Per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione del responsabile unico del procedimento, ad esempio ai lavori pubblici che non necessitano di nulla-osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all ente o che non comportino procedure espropriative o di asservimento, oppure opere per le quali queste procedure siano già andate a buon fine. 6. Rientra inoltre tra le prestazioni disciplinate dal regolamento l attività di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento i progetti misti di lavori, forniture e servizi e i progetti di forniture e servizi comprendenti lavori accessori, quando i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% dell importo complessivo a base di gara e per i quali sia necessario procedere alla loro progettazione. 8. Sono escluse dall applicazione del presente regolamento: a) le manutenzioni che non richiedono la progettazione di cui al comma 2; b) i progetti di fornitura e simili non ricompresi al comma Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano di assetto del territorio e il piano degli interventi e relative varianti. 3
4 10. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono quelli contemplati dall articolo 19 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n Altri strumenti di pianificazione sono, a titolo esemplificativo, il piano di classificazione acustica del territorio, il piano regolatore dell illuminazione comunale e dell inquinamento luminoso, il piano per l abbattimento delle barriere architettoniche, il piano del verde e dell arredo urbano, il piano delle piste ciclabili, i piani commerciali, ed eventuali altri strumenti di pianificazione previsti da disposizioni di legge. Art. 3 - Costituzione del fondo relativo ad opere/lavori pubblici 1. Il fondo è costituito da una somma pari al 2% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, al netto dell IVA, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall appalto principale o da eseguire in economia, per i quali siano state eseguite prestazioni progettuali. Tale percentuale è da intendersi comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune. 2. Il fondo di cui al comma 1 non è soggetto a variazione qualora in sede di appalto si verifichino ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni di lavori che non comportino la redazione di perizie suppletive e/o di variante. 3. Nel caso di redazione di perizie suppletive e/o di variante, che non siano causate da errori od omissioni imputabili all ufficio tecnico responsabile della progettazione, il fondo è incrementato nella misura determinata dall applicazione della percentuale prevista per il progetto originario all importo della perizia. 4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono inserite nel quadro economico dell opera e fanno carico all intervento del bilancio che la finanzia. Art. 4 - Costituzione del fondo relativo alla pianificazione urbanistica 1. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% dell importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, sulla base della circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica dell 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi, ad applicazione obbligatoria, nonché alle integrazioni alla stessa determinate con propri atti dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto e dall Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso. Tale percentuale è da intendersi comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune. 2. Ai sensi di quanto disposto dalla circolare ministeriale di cui al comma 1, l onorario professionale è soggetto all adeguamento secondo le variazioni dell indice ISTAT. Poiché il lavoro professionale viene svolto all interno delle strutture comunali, ai fini dell applicazione dell incentivo di cui al presente regolamento viene calcolata la tariffa professionale con il solo riferimento alla Tabella A, escludendo pertanto l importo derivante dalla Tabella B relativa alle spese rimborsabili. 3. Ove non risultino stabilite tariffe per la prestazione affidata, il compenso sarà definito discrezionalmente all atto del conferimento dell incarico. Qualora la tariffa professionale preveda limiti minimi e massimi, in sede di conferimento dell incarico è definita la misura della tariffa da applicare. 4
5 4. Relativamente ai piani di settore di cui all articolo 2, comma 11, ultimo periodo, si applica la tariffa professionale in vigore al momento del conferimento dell incarico; in assenza di tariffe, il compenso è quantificato discrezionalmente all atto del conferimento dell incarico di progettazione. 5. Le somme necessarie alla costituzione del fondo di cui al presente articolo sono iscritte all intervento del bilancio destinato a finanziare gli incarichi professionali. Art. 5 - Il responsabile del procedimento 1. Il responsabile unico del procedimento relativo all esecuzione di un opera o di un lavoro, ovvero alla redazione di un atto di pianificazione, previsto dall articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo articolo 10, è individuato nel dirigente dell area tecnica. Il dirigente può assegnare la responsabilità del procedimento ad un dipendente appartenente alla struttura di propria competenza, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006. Art. 6 - Conferimento degli incarichi 1. Il dirigente dell area tecnica, con propria determinazione, conferisce gli incarichi della progettazione, direzione lavori e collaudo per la realizzazione di un opera o di un lavoro, ovvero della redazione di un atto di pianificazione, a personale appartenente alla struttura di competenza. 2. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti e di direttori dei lavori devono possedere i requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del decreto legislativo n. 163/2006; il tecnico che assume la qualità di collaudatore deve possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e non aver partecipato ad alcuna fase di attuazione del lavoro. 3. Il dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l incarico in ogni momento. 4. Il personale, diverso dal tecnico o dai tecnici incaricati, che svolge l attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell inizio di ogni prestazione. Tale individuazione viene disposta con determinazione del dirigente di cui al comma 1; a tal fine il medesimo dirigente provvede, d intesa con il responsabile del procedimento, se diverso, nonché, eventualmente, con il dirigente di altra area ovvero con il responsabile di altri settori, a formare l elenco dei partecipanti all attività di progettazione o di pianificazione a titolo di collaborazione, indicando, ove possibile, i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. Art. 7 - Ripartizione del fondo 1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici è ripartita come segue: A quota relativa alla progettazione (60% del fondo): a) 20% al responsabile unico del procedimento e al personale che collabora con il responsabile stesso, fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa, ovvero fornendo prestazioni di natura materiale; 5
6 b) 50% al/i tecnico/i progettista/i che redigono e sottoscrivono gli elaborati progettuali; c) 10% al/i tecnico/i che redigono e sottoscrivono il piano della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008; d) 20% al rimanente personale che collabora alla redazione degli elaborati progettuali fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa ovvero fornendo prestazioni di natura materiale; B quota relativa alla direzione dei lavori (40% del fondo): a) 20% al responsabile unico del procedimento e al personale che collabora con il responsabile stesso, fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa, ovvero fornendo prestazioni di natura materiale; b) 50% al direttore dei lavori, anche per l emissione del certificato di regolare esecuzione; c) 10% al tecnico incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008; d) 20% al rimanente personale che collabora nella fase di esecuzione dell opera fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa, ovvero fornendo prestazioni di natura materiale; C qualora l opera sia soggetta a collaudo, sarà corrisposto al collaudatore il 20% della quota relativa alla direzione dei lavori; in tale ipotesi, le quote relative alle lettere B - b) e d) saranno ridotte, rispettivamente, al 35% e al 15%. 2. Nel caso non siano coinvolti collaboratori, la quota del fondo è interamente attribuita al responsabile unico del procedimento. 3. Nel caso in cui una o più attività di cui alle lettere precedenti A e B siano svolte da liberi professionisti o comunque soggetti esterni all ufficio tecnico comunale, le rispettive aliquote non saranno liquidate ai membri dell ufficio comunale. 4. Con riferimento alle lettere A b), c) e d) e B b) c) e d) del comma 1, in caso di più soggetti coinvolti nello svolgimento delle prestazioni ivi indicate, la ripartizione della quota del fondo verrà effettuata previo accordo sottoscritto da tutti i soggetti interessati. 5. Con riferimento alle lettere A d) e B d) del comma 1, qualora il collaboratore sia un unica figura la percentuale di ripartizione è ridotta al 15%. In tale ipotesi le quote non utilizzate sono ridistribuite, con il criterio della proporzionalità, fra il collaboratore e gli altri soggetti interessati. 6. Con riferimento alle lettere A d) e B d) del comma 1, nel caso in cui non siano coinvolti collaboratori, le aliquote corrispondenti a tali figure, non utilizzate, verranno ridistribuite con il criterio della proporzionalità fra tutti gli altri soggetti. 7. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al comma 1, purché con decisione unanime ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione, la quota loro spettante ai sensi del medesimo comma. 8. Le singole quote previste al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità. 9. Il fondo relativo agli atti di pianificazione è ripartito come segue: a) 70% al/i tecnico/i progettista/i che redigono e sottoscrivono gli atti di pianificazione; b) 30% ai collaboratori tecnici e/o amministrativi che abbiano partecipato direttamente alla predisposizione degli atti di pianificazione mediante contributo di natura intellettuale e/o materiale. 6
7 10. Qualora il collaboratore sia un unica figura, la percentuale di ripartizione è ridotta al 15%. In tale ipotesi la quota non utilizzata dell aliquota del 30% è redistribuita, con il criterio della proporzionalità, fra il collaboratore e il/i progettista/i. 11. In caso di assenza di collaboratori l aliquota corrispondente a tali figure è attribuita al/i progettista/i. 12. Nel caso di più tecnici o di più collaboratori coinvolti, la ripartizione di quota del fondo fra gli stessi è effettuata in conformità a quanto previsto al comma Anche ai destinatari del fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. Art. 8 - Prestazioni parziali 1. Qualora all ufficio tecnico dell ente, oltre alla responsabilità del procedimento, sia affidato uno solo dei livelli di progettazione o la sola direzione dei lavori o il collaudo, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, la quota percentuale da calcolarsi sull importo determinato ai sensi dell articolo 3 è la seguente: a) solo responsabilità del procedimento (responsabile unico del procedimento e collaboratori) 30% b) solo progetto preliminare 15%; c) solo progetto definitivo 35%; d) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un unica fase 45%; e) solo progetto esecutivo 35%; f) solo piano della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81/ % g) solo direzione lavori, contabilizzazione e redazione del certificato di regolare esecuzione 30% h) solo coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 81/ % i) solo collaudo 15% 2. Qualora l incarico parziale venga successivamente esteso, anche solo ad una delle fasi della progettazione, trova applicazione la ripartizione di cui all articolo 7. Analogamente si procede per le prestazioni relative alle successive fasi di realizzazione dell opera o del lavoro. 3. Per gli atti di pianificazione di cui all articolo 4, qualora all ufficio tecnico siano affidate prestazioni parziali il compenso verrà determinato di volta in volta, in considerazione della complessità dell incarico conferito e in proporzione al lavoro da svolgere. Art. 9 - Incarichi collegiali con professionisti esterni 1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente agli uffici tecnici comunali e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione. 7
8 2. Quando si procede all affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni il fondo è ridotto, per la parte spettante al personale interno, proporzionalmente alla quota delle prestazioni richieste allo stesso. Art Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti 1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente agli uffici tecnici comunali con uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi soggetti sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni. 2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o dirigere o l atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell anno precedente l affidamento. 3. Qualora il lavoro pubblico o l atto di pianificazione siano di pertinenza esclusiva dell amministrazione comunale di Villorba, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione. Art Termini per le prestazioni 1. Nel provvedimento di affidamento dell incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. Relativamente alle opere e ai lavori pubblici, i termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all impresa per l esecuzione dei lavori, fatte salve le eventuali perizie suppletive; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall articolo 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e dalle norme del D.P.R. n. 554/ Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; gli stessi possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall organo che ha disposto l affidamento. Art Ritardato o inesatto adempimento delle prestazioni 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni sono applicate le seguenti penalità: a) ritardi fino a 15 giorni: penalità pari al 10% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, per ogni giorno di ritardo; b) ritardi da 16 fino a 30 giorni: penalità pari al 20% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 16; c) ritardi da 31 fino a 45 giorni: penalità pari al 30% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 31; 8
9 d) ritardi superiori a 46 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota relativa alla sua singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, relativamente all affidamento per il quale si è verificato il ritardo; e) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell approvazione o dell appalto all anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l attività amministrativa: nessuna attribuzione del fondo o quota del fondo. 2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato. Sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento. 3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quello determinate al comma 1, lettere a) b) e c), in ogni caso mai superiori all importo del fondo da ripartire, in relazione all urgenza o all importanza dell intervento. 4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma La penalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo sono applicate dall organo competente alla liquidazione del fondo. 6. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni, l amministrazione valuterà di volta in volta le penalità in base alla gravità dell errore. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento. 7. Il dirigente dell area tecnica è tenuto a certificare, prima della liquidazione delle quote di fondo, la non sussistenza ovvero la sussistenza dei presupposti per l applicazione delle penalità previste dal presente articolo. Art Termini e modalità per la liquidazione del fondo 1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere o lavori pubblici nonché all attività di responsabile unico del procedimento sono liquidati periodicamente con cadenza semestrale. 2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione è liquidato di norma come segue: a) per l 80% entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento di adozione dell atto di pianificazione; b) per il restante 20% entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento di approvazione dell atto di pianificazione. 3. L atto di liquidazione è adottato dal dirigente dell area tecnica, indica l elenco dei soggetti partecipanti e per ciascuno di essi l effettivo grado di partecipazione, l avvenuto svolgimento delle prestazioni assegnate, la somma effettivamente spettante e l esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento ai fini della liquidazione stessa. Qualora il dirigente sia interessato dalla liquidazione, l atto di liquidazione della quota parte del fondo spettante allo stesso è adottato, previa esibizione della documentazione e 9
10 degli elementi necessari a quantificare tale importo, dal soggetto incaricato della sostituzione del dirigente medesimo, in caso di sua assenza o impedimento,. 4. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, il pagamento delle somme dovute è effettuato unitamente allo stipendio mensile. Art Sottoscrizione degli elaborati 1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell atto di pianificazione, individuati nell atto di conferimento di cui all articolo 6 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell atto di pianificazione medesimi. 2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve essere unito all indicazione Comune di Villorba nonché l area e il settore di appartenenza. Art Utilizzazione degli elaborati 1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell incarico. 2. Il dirigente dell area tecnica ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato all ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all utilizzazione degli elaborati già predisposti. 3. Il dirigente dell area tecnica ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare all ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari. 4. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d autore. 10
11 Art Prestazioni professionali specialistiche 1. Sono estranee al presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione. 2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell ufficio tecnico incaricato della progettazione. 3. Sono infine estranei al presente regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell ufficio tecnico. Art Spese 1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell amministrazione. 2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall ordinamento interno dell amministrazione. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata. Art Onere per l iscrizione agli albi professionali 1. Gli oneri per l iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza,nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico del Comune, se l iscrizione è resa necessaria per svolgere gli incarichi che l amministrazione intende affidare. 2. Sono altresì a carico dell amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti all iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche ad organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente. 3. In ogni caso gli obblighi a carico dell amministrazione cessano qualora: a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo; b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione; c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell attività di progettazione; d) al dipendente sia consentito lo svolgimento della libera professione; e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall impiego per motivi disciplinari. 4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell anno solare successivo al verificarsi dell evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) e e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell evento. 11
12 Art Oneri per la copertura assicurativa 1. Sono a carico dell amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di lavori pubblici. 2. L importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell opera progettata e la garanzia copre solo il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all articolo 132, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 163/ Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione medesima. Art Applicazione del regolamento ai fondi futuri 1. Qualora le aliquote del 2% di cui all articolo 3, comma 1, e del 30% di cui all articolo 4, comma 1, del presente regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione, ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell incentivo. Art Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 30 ottobre Art. 22- Disposizione transitoria 1. La ripartizione e la liquidazione dei fondi di incentivazione accantonati prima dell entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n.153 del 30 ottobre 2000, ferma restando la quantificazione dei fondi stessi, da effettuarsi in rapporto alla minor percentuale prevista dalle norme di legge vigenti al momento dell espletamento delle prestazioni. Alla liquidazione di tali fondi provvedono i soggetti cui all articolo 13 del presente regolamento, nei termini previsti dalla medesima norma. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all albo on-line, da effettuarsi successivamente all intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta comunale di approvazione. 12
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