S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
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1 S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E approvato dal Senato della Repubblica il 2 aprile 1997 in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 637 e 644) Nn B/bis d iniziativa dei senatori WILDE, PERUZZOTTI, TIRELLI, SERENA, TABLADINI, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, CECCATO, COLLA, JACCHIA, LAGO, ROSSI, VISENTIN, TURINI, PONTONE, MANTICA e DEMASI (637); TAPPARO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO, BUCCIARELLI e BEDIN (644) (V. Stampato Camera n. 3509) modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 12 marzo 1998 nuovamente approvato dalla 10 a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica il 7 aprile 1998 RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA con messaggio motivato in data 30 aprile 1998 per una nuova deliberazione ai sensi dell articolo 74 della Costituzione (V. Doc. I, n. 3) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)
2 2 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Definizione) 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature. Art. 2. (Contratto di subfornitura: forma e contenuto) 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell esecuzione del contratto. 2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel
3 3 comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l applicazione dell articolo 1341 del codice civile. 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell interpretazione dell entità delle reciproche prestazioni e nell esecuzione del contratto. 5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento. Art. 3. (Termini di pagamento) 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
4 4 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva. 3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incre-
5 5 menti dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto. Art. 4. (Divieto di interposizione) 1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore. 2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli. 3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale. Art. 5. (Responsabilità del subfornitore) 1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d arte. 2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l esecuzione del contratto, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente. 3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
6 6 4. Eventuali contestazioni in merito all esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge. Art. 6. (Nullità di clausole) 1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura. 2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso. 3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale. Art. 7. (Proprietà del progetto) 1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi. Art. 8. (Regime IVA) 1. All articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
7 7 n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all applicazione di interessi». 2. All onere derivante dal comma 1, valutato in lire 25 miliardi per l anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 9. (Abuso di dipendenza economica) 1. È vietato l abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
8 8 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l abuso di dipendenza economica è nullo. Art. 10. (Conciliazione e arbitrato) 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti. 3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore. Art. 11. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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La tutela delle piccole e medie imprese nei rapporti contrattuali coi committenti: il contratto di subfornitura industriale e le norme per il contrasto ai ritardi di pagamento Autore: Visconti Gianfranco
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