REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI PATROCINATORI LEGALI DELLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE DELL ASL DI BRINDISI

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI PATROCINATORI LEGALI DELLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE DELL ASL DI BRINDISI Articolo 1 Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell articolo 13, comma 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 e disciplina, anche ai sensi dell art. 64 CCNL della Dirigenza SPTA e dell art. 9 del D.L. 90/2014 come modificato in sede di conversione dalla L. 114/2014, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la Struttura Burocratica Legale dell ASL di Brindisi ed al personale, parimenti dipendente con rapporto di lavoro subordinato, ivi assegnato che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza dell amministrazione di appartenenza nell ambito dei procedimenti giudiziari, in qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale. Articolo 2 (Diritto ai compensi professionali) Agli avvocati della Struttura Burocratica Legale ed al personale di cui all art.1 (d ora innanzi indistintamente denominati patrocinatori legali) competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della ASL BR e delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse USL (d ora innanzi indistintamente denominate Amministrazione o Ente), espletata nell ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale. Articolo 3 ( Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica Legale ) 1. I compensi professionali per l attività di cui all articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica Legale, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente regolamento. 2. Il Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica Legale è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità del Direttore della Struttura Burocratico Legale che, ai fini della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, dell Area Gestione del personale. Articolo 4 (Alimentazione del fondo) 1. Il Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica Legale viene alimentato in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l Amministrazione con le somme di seguito indicate: - in caso di condanna della controparte soccombente al pagamento di onorari e spese in favore della Amministrazione, in misura pari all importo degli onorari liquidati in sentenza e recuperati, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo; - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, con esclusione delle spese. 2. Il Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica Legale viene altresì alimentato anche in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l amministrazione con le somme di seguito indicate: - in caso di condanna della controparte parzialmente soccombente al pagamento di onorari e spese in favore della Amministrazione, in misura pari all importo dei compensi liquidati in sentenza e recuperati, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo; 1

2 - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti esterni officiati e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, con esclusione delle spese. 3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l Amministrazione ovvero con l accoglimento integrale delle azioni promosse dalla medesima Amministrazione. Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le cause promosse contro l Amministrazione anche in sede cautelare o dichiarando la nullità, l inammissibilità, l improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e/o dell azione, la carenza di giurisdizione o di competenza, l estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata comparizione delle parti. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi viene considerato esito interamente favorevole del giudizio, la definizione dello stesso con transazione che non comporti oneri di spesa per l'ente; viene considerato esito parzialmente favorevole del giudizio la definizione dello stesso con transazione che comporti riconoscimento parziale delle pretese azionate 4. Alimenta il fondo l eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziali a favore dell Amministrazione. Articolo 5 (Notule per la quantificazione di diritti e onorari) 1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o parzialmente favorevole, il patrocinatore legale incaricato della struttura legale redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati, in applicazione dei parametri vigenti per la liquidazione dei compensi per la professione forense, i compensi nella misura stabilita dal precedente articolo 4, con i correttivi di cui al successivo articolo 6 e con le ripartizioni percentuali pro-quota indicate al successivo articolo La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dal patrocinatore legale incaricato, validata e vistata dal Direttore della Struttura Legale o, in mancanza, dal Dirigente. 3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più patrocinatori legali della struttura legale, la notula unica, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la parte dei compensi spettante a ciascuno dei patrocinatori che la sottoscrivono. Qualora una parte dell attività professionale sia stata resa da un patrocinatore della struttura legale che, al momento della definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante al patrocinatore cessato; l importo degli onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% al patrocinatore della struttura legale in servizio e per il 50% al patrocinatore cessato dal servizio. 4. Le notule sono presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli di cui al precedente articolo 4, comma 3. Articolo 6 (Cause uguali o seriali) 1. Nel caso di trattazione da parte del patrocinatore della struttura legale di due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, quantificano i compensi spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima. 2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l importo delle notule successive alla prima 2

3 dovrà essere concordato tra il Direttore della struttura legale o, in mancanza dal Dirigente e il patrocinatore contestualmente all affidamento dell incarico. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente soccombente a spese ed onorari in favore della Amministrazione. In tal caso al patrocinatore della struttura legale competono i compensi liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui al successivo articolo Per cause seriali si intendono: a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento; b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive; c) applicazione del medesimo istituto contrattuale. 5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento. 6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal Direttore della struttura legale (o, in mancanza dal Dirigente)al patrocinatore della struttura legale incaricato. Articolo 7 (Compensi professionali e ripartizioni) 1. L ammontare dei compensi che confluisce nel fondo viene ripartito nella misura che segue. a) a ciascun patrocinatore della struttura legale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale l importo quantificato in ognuna delle proprie notulazioni. Dall importo andrà decurtata una somma pari al 50%, così destinata: b) il 15% da assegnarsi in parti uguali al personale dipendente, non patrocinatore, della Struttura Burocratica Legale; c) il 18% da utilizzarsi quale trattamento accessorio incentivante del dipendente che sia stato nominato consulente tecnico di parte ; d) il 2% da utilizzarsi per il riconoscimento, ai sensi della L. 247/2012, art. 41, comma 11, in favore dei praticanti avvocati di un rimborso spese per l'attività svolta per conto della struttura burocratico legale, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e quantificato secondo le norme di legge e/o secondo le modalità indicate dal Direttore della Struttura Burocratico Legale o, in mancanza, dal Dirigente e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. e) il 15 %, giusta previsione di cui all art. 2 del D.M. 55/2014, a titolo di trattenuta per copertura forfettaria delle spese generali sostenute dall Azienda. 2. Il contratto collettivo integrativo disciplinerà la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato. 3. Il Direttore o, in mancanza, il dirigente del Settore legale comunica formalmente ogni semestre al Servizio personale il compenso professionale maturato da ciascun patrocinatore sulle notule da liquidare, a valere sul fondo di cui all art Gli importi relativi ai compensi professionali riportati nelle notule da liquidarsi ai patrocinatori, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera a), maturati ogni semestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 3, sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e previdenziali. Il saldo delle notule relative all ultimo semestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell anno successivo a quello di riferimento. 5. Gli importi relativi ai compensi spettanti a valere sull accantonamento operato su ogni notula ai sensi del 3

4 precedente comma 1, lettera b) e c) sono liquidati dall'area Gestione del Personale con le competenze stipendiali del dipendente interessato, previa applicazione delle trattenute previdenziali previste per legge. 6. Il diritto compensi professionali non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai sensi dell articolo 5, comma 4, la notula doveva essere presentata per la liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato. 7. I compensi professionali erogati ai patrocinatori legali gravanti sul Fondo per i compensi professionali patrocinatori della Struttura Burocratica Legale sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa. Articolo 8 (Costituzione del fondo e bilancio preventivo) 1. L importo a preventivo del Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori della Struttura Burocratico Legale è quantificato dal Direttore della Struttura e appostato annualmente nell UPB di riferimento in considerazione dell ammontare complessivo delle notule presentate dai patrocinatori legali nell anno precedente. 2. L eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo, incrementa nell anno successivo la quota del 15% dell accantonamento di cui all articolo 7, comma Nel caso di scostamenti tra l importo del fondo in bilancio preventivo e l andamento della notulazione, si procede, a richiesta del Direttore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di bilancio. Articolo 9 (Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali) Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti ai patrocinatori legali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni vigenti di legge. Articolo 10 La tassa di mantenimento dell iscrizione all albo e tutti gli oneri connessi e derivanti dall entrata in vigore del Processo Civile Telematico è a carico della Asl di Brindisi. Articolo 11 (Disciplina di prima applicazione e transitoria) 1. Il Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratico Legale di cui all articolo 3 del presente regolamento viene istituito a decorrere dall anno Per l anno 2014 la redazione delle notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 avviene, nel rispetto della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il 30 aprile Con riferimento ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti, a seguito di mandati conferiti prima della data di entrata in vigore dell articolo 13, comma 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45, anche in considerazione delle previgenti norme contrattuali, i compensi professionali dei patrocinatori legali dell Amministrazione per l attività espletata nell ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 5 co. 2 (validazione liquidatori) e 3 (incarichi congiunti), art. 6 co. 1 (cause seriali) e 7 co. 1 (compensi professionali e ripartizioni) e sono interamente liquidati a favore dell avvocato costituito: 4

5 A. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per L Ente con condanna della controparte soccombente a spese e compensi in favore dell Amministrazione, in misura pari all importo dei compensi liquidati in sentenza; B. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l Ente con compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per compensi di cui alle Tariffe professionali, volta per volta, vigenti; C. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l Ente con condanna della controparte parzialmente soccombente a spese e compensi in favore dell Amministrazione, in misura pari all importo dei compensi liquidati in sentenza; D. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l Ente con compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per compensi di cui alle Tariffe professionali, volta per volta, vigenti. 4. Per il periodo individuato ai sensi del comma 3 del presente articolo, la redazione delle notule di cui all articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio Il patrocinatore, con la presentazione delle notule, assume l impegno a non azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio e avente durata comunque non superiore a due anni. 5

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