Regolamento degli Uffici e dei Servizi
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- Cristoforo Genovese
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1 Allegato alla deliberazione n. 203 del 29/12/2015 COMUNE DI CATANIA Regolamento degli Uffici e dei Servizi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA RICONOSCERE E LIQUIDARE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI Approvato con Deliberazione di G.C. n. 203 del 29/12/2015
2 INDICE Art.1- LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NELLE IPOTESI DI SENTENZA FAVOREVOLE CON RECUPERO DELLE SPESE A FAVORE DI CONTROPARTE Art.2- LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NELLE IPOTESI DI SENTENZA FAVOREVOLE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE, IVI COMPRESE LE IPOTESI DI TRANSAZIONE DOPO SENTENZA FAVOREVOLE. Pag. 3 4 Art.3 - CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO. 5 Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI 5
3 ART. 1 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NELLE IPOTESI DI SENTENZA FAVOREVOLE CON RECUPERO DELLE SPESE A FAVORE DI CONTROPARTE 1.Il riconoscimento dei compensi professionali spetta agli Avvocati in servizio presso la Direzione Affari Legali ed iscritti nell Elenco Speciale del Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell Ordine di Catania. Per Avvocati in servizio devono intendersi il Dirigente nominato con provvedimento sindacale Direttore della Direzione, i Dirigenti d'area, i titolari di Alta Professionalità e i Titolari di Posizione Organizzativa. Ai fini della corresponsione dei compensi di cui al punto 5 lett. b) del presente articolo vanno considerati Avvocati componenti dell'avvocatura coloro che siano in servizio da almeno sei mesi prima della liquidazione. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 commi 3 e 5 del D. L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e s.m.i. agli Avvocati appartenenti all'avvocatura Comunale, spettano i compensi recuperati contro le parti soccombenti. Al riguardo il parametro oggettivo della puntualità negli adempimenti processuali" è ancorato alla disciplina dettata dai codici processuali. 3.. I compensi professionali corrisposti ad ogni Avvocato, aventi ad oggetto la condanna per spese legali recuperata e a carico delle controparti, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114/ Gli oneri riflessi non sono computati ai fini della determinazione del limite retributivo di cui all'art. 9 commi 1 e comma Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 commi 1 e 5, del D.L n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole (ordinanza/sentenza) con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite, tra gli Avvocati, con i seguenti criteri: a) 50% a favore del legale che ha in carico l affare legale ed ha curato la causa sino alla definizione la lite assegnata b) 50% a favore degli altri legali in servizio al momento della pubblicazione della sentenza/ordinanza. 5. La ripartizione ha luogo dopo che le somme portate dai titoli sono state riscosse e i titoli sono divenuti irrevocabili
4 ART. 2 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NELLE IPOTESI DI SENTENZA FAVOREVOLE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE, IVI COMPRESE LE IPOTESI DI TRANSAZIONE DOPO SENTENZA FAVOREVOLE. 1. Nel rispetto di quanto previsto dal1'art. 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, agli avvocati è dovuta la liquidazione del compenso a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese, ivi comprese le ipotesi di transazione dopo sentenza favorevole secondo i corrispondenti parametri previsti dal D.M. 55 del e s.m.i., previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato. Il compenso sarà corrisposto nei seguenti casi : - Sentenze favorevoli all'ente, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. 2. Per Sentenza favorevole all'ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali e altre) nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente quale parte attrice ovvero sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quale parte convenuta o comunque intervenuta in giudizio, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza. 3. Si considerano Sentenze favorevoli anche le pronunce di secondo grado ovvero della Suprema Corte di Cassazione quali statuizioni che modificano quelle relative alla prima fase del giudizio. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole per l`amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe. Tale compenso sarà, in ogni caso, corrisposto nei limiti dello stanziamento di bilancio. 4. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole al1'ente, sono equiparate alle Sentenze favorevoli" e costituiscono titolo al compenso professionale una volta divenute irrevocabili. 5. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice. 6. Gli oneri riflessi non sono computati ai fini della determinazione del livello retributivo di cui all'art. 9 comma 1 e comma 7. Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'1rap. 7. I compensi di cui al presente articolo saranno liquidati e corrisposti con il criterio di cui all'art. 1,
5 comma 5 del presente Regolamento. 8. L'Avvocato titolare della quota percentuale di compenso ha diritto a percepire anche l'eventuale compenso, sempre per la medesima quota stabilita dal presente Regolamento, per le azioni di recupero di quanto oggetto di condanna. ART.3 CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO. 1. La retribuzione di risultato dovuta agli Avvocati è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, secondo i seguenti criteri. In caso di attribuzione di compensi professionali ai sensi del presente regolamento per un importo fino ad ,00, verrà corrisposto il 100% della retribuzione di risultato conseguita. In caso di compensi a partire da ,00 fino ad ,00 verrà corrisposto il 70% della retribuzione di risultato conseguita. In caso di compensi oltre ,00 verrà corrisposto il 50% della retribuzione di risultato conseguita. ART. 4 ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI 1.Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014 convertito in l. 114/2014, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene in ragione delle conoscenze e competenze professionali specifiche e dei carichi di lavoro, secondo criteri di equità. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento deve farsi riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
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