CIRCOLARE PERMANENTE SOMMINISTRAZIONE FARMACI REVISIONE 2018

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1 Allegato Comunicazione n 96 Prot /U del 13/01/ :06:07 CIRCOLARE PERMANENTE SOMMINISTRAZIONE FARMACI REVISIONE 2018

2 Allegato 1-PROTOCOLLO PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO Iter procedurale/modulistica Si ribadisce che la presenza dei farmaci d emergenza nella scuola garantisce la possibilità d intervento tempestivo da parte di qualsiasi persona in grado di praticarlo e la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile qualora effettuata in condizioni d emergenza in cui un ritardo nell intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente. Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, come da allegato modulo (all. A) autorizzazione medica, che i genitori potranno richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso: ai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati. Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare: stato di malattia dell'alunno prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; l'assoluta necessità; la somministrazione indispensabile in orario scolastico la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 1

3 la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: nome cognome dello studente; nome commerciale del farmaco; descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; dose da somministrare; modalità di somministrazione del farmaco; i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli modalità di conservazione del farmaco; durata della terapia. Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predispone l autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da moduli allegati: all. B/1 se trattasi di farmaco salvavita all. C/1 se trattasi di farmaco indispensabile. Ricevuta l autorizzazione ed il relativo piano di le insegnanti procederanno a stilare un verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati: all. B/2 verbale per farmaco salvavita all. C/2 verbale farmaco indispensabile Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'asl e la famiglia, è possibile prevedere l'auto-somministrazione. Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola anche la dicitura che: il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola.

4 La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (all. D). Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l autorizzazione con il relativo piano di intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola. La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori. 1 - La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso. PROTOCOLLO VISTO il Decreto Legislativo 2008 n. 81 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e le successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l Autonomia scolastica; VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d interventi e servizi sociali; VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali ;

5 VISTE le linee programmatiche del Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti ; CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d istruzione e formazione professionale; VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009; CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino,approvata dall ONU il 20 Novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale; VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. Del con la quale sono inviate le Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma dei Ministri del MIUR e della salute; PREMESSO CHE L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica. Considerato che: 1. l Istituto Comprensivo 1-CASSINO riconosce la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini; 2. ove occorresse garantire questa tutela attraverso somministrazione di farmaci, nel caso in cui la somministrazione debba avvenire, necessariamente, durante l orario scolastico, deve essere salvaguardato il diritto del bambino alla salute, senza che ciò comporti l allontanamento dall attività scolastica;

6 3. -in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e soprattutto il minore, si impone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti; 4. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene; 5. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona; 6. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. 7. nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico. 8. resta, in ogni modo, prescritto il ricorso al Servizio urgenza ed Emergenza (118) in tutti quei casi che possono rivestire i caratteri dell urgenza il Dirigente Scolastico dispone quanto segue: Art. 1 A. La nota del MIUR nr. 2312/Dip./Segr./del avente per oggetto : Somministrazione di Farmaci in orario scolastico contiene alcune raccomandazioni che nel loro insieme costituiscono delle Linee Guida, concordate con il Ministero della salute, per facilitare l assistenza agli studenti che necessitano di distribuzione/somministrazione di farmaci in orario scolastico. B. La somministrazione/distribuzione di farmaci nella scuola non è da intendersi quale sostitutivo delle cure familiari, ma quale prassi da attuare solo nei casi di assoluta necessità riconosciuta dai servizi competenti.

7 C. La necessità di provvedere a distribuire/somministrare farmaci ad alunni nel corso dell orario scolastico si può caratterizzare come: a) Prevista nel contesto di una patologia cronica, nota e controllata, appunto, tramite la distribuzione di detti farmaci (caso A). b) Emergenziale, per fronteggiare crisi acute la cui eventualità, in relazione alla patologia di base, è nota e per le quali il ritardo dell intervento potrebbe esporre il malato a conseguenze ulteriormente dannose (caso B). Si precisa che le situazioni di emergenza, non necessariamente salvavita per le quali, in attesa di intervento sanitario qualificato, è richiesto il soccorso del personale della scuola, presentano le seguenti caratteristiche: sono manifestazioni gravi della malattia di base già nota; sono infrequenti, ma se ne conosce la eventualità del loro manifestarsi; sono facilmente riconoscibili; necessitano di intervento immediato; sono rapidamente risolvibili con il trattamento prescritto dal medico curante; il trattamento prescritto non richiede operazioni complesse né competenza superiore a quella posseduta dalla famiglia. Art. 2 PERCORSO DA INTRAPRENDERE PER LA DISTRIBUZIONE, CONTINUA O CICLICA DI FARMACO PER VIA ORALE, CUTANEA, INALATORIA, CONGIUNTIVALE (NON PARENTERALE) ETC. DA PARTE DI PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO Caso A all art. 1 comma C

8 La distribuzione deve essere considerata una forma di assistenza parentale poiché non richiede un addestramento tecnico professionale. In ambito scolastico essa può essere effettuata alle seguenti condizioni: 1. che sia verificata la disponibilità di operatori scolastici formati e disponibili alla distribuzione dei farmaci in orario scolastico (art. 4 Linee Guida MIUR Ministero della Sanità); 2. che la richiesta formale della famiglia sia accompagnata da certificazione medica; 3. che la distribuzione debba avvenire necessariamente in orari coincidenti con l orario scolastico; 4. che siano definite le modalità di conservazione del farmaco; 5. che la richiesta di distribuzione sia accompagnata da un adeguata informazione al personale della scuola incaricata; 6. che gli eventuali effetti collaterali gravi non possano dipendere dalla competenza o abilità di chi distribuisce/somministra il farmaco; 7. che eventuali effetti collaterali, ancorché non pericolosi, siano comunque stati illustrati a chi è incaricato di effettuare la distribuzione. Compiti di cui ai punti sono di competenza della pediatria di comunità, che opera in accordo con lo specialista, il pediatra di libera scelta/medico curante e con la famiglia. Al genitore/tutore/esercente potestà genitoriale spetta il compito di: a) fornire al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta; b) fornire al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze; c) fornire il farmaco, tenendo nota della scadenza, così da garantire soprattutto nelle terapie continuate, la validità del prodotto in uso. Al Dirigente della scuola spetta il compito di:

9 a) autorizzare la distribuzione del farmaco, una volta acquisita la documentazione dal genitore/tutore/esercente potestà genitoriale; b) individuare gli operatori disponibili alla distribuzione; c) destinare un locale e richiedere all Ente Locale l eventuale attrezzatura per la conservazione del farmaco; d) destinare un locale in cui effettuare la distribuzione, nel rispetto della riservatezza; e) organizzare momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione del medico curante, del pediatra o specialista oppure dell ASL di competenza; f) garantire la corretta conservazione del farmaco; g) stilare la procedura da attuare in caso di emergenza sanitaria. Al personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco spetta il compito di: a) partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico; b) provvedere alla distribuzione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione. IL PERSONALE SCOLASTICO E SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITA PENALE E CIVILE DERIVANTE DALLA DISTRIBUZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA, SEEFFETTUATA NELLE MODALITA INDICATE.IL PERSONALE SCOLASTICO E OBBLIGATO ALLE PRIME E PIU SEMPLICI MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO. IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA (secondo la procedura da adottare in caso di emergenza stilata dal Dirigente Scolastico, vedi articolo 4)

10 4. Il Dirigente Scolastico attiverà il servizio di distribuzione, prevedendo eventuali incontri di verifica con operatori scolastici e famiglia al fine di valutare l efficacia del servizio e risolvere eventuali problematiche Art. 3 SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI FARMACO PER VIA PARETERALE (INIETTIVA) Caso A all art. 1 comma C La somministrazione continua di farmaci per via parenterale (iniettiva) può essere affidata solo a personale con competenze sanitarie o a famigliari dell interessato o a persone delegate dalla famiglia dello stesso qualora la famiglia sia impossibilitata a effettuare la somministrazione del farmaco in ambito scolastico. Il farmaco sarà fornito dalla famiglia dell alunno. Al Dirigente scolastico, oltre ai compiti previsti dall art. 2, spetta il compito di: a) Concedere l accesso alla scuola, nell orario previsto per la somministrazione, al genitore o a eventuale personale incaricato della somministrazione. b) Favorire, nell ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica e qualora la famiglia non sia in grado di provvedere in modo diretto o attraverso propri delegati, l individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con cui stipulare accordi e convenzioni (ASL, Associazioni di volontariato, Croce Rossa etc.) In difetto di tali risorse, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale.

11 Art- 4 PROCEDURA D EMERGENZA caso B all art. 1 comma C a) In caso di emergenza sanitaria, il personale scolastico fa ricorso ai servizi di Pronto Soccorso del SSN. b) L effettuazione di primo soccorso da parte di personale presente nella scuola non esime dal richiedere l intervento del 118. c) Il personale scolastico formato per gli interventi di primo soccorso si atterrà a quanto disposto dal protocollo di emergenza predisposto dal medico di competenza. d) ALLERGIA CON RISCHIO DI SHOCK ANAFILATTICO Nel bambino-ragazzo con allergia alimentare o di altra natura, non si può escludere, anche se non si è verificata mai per il passato, l eventualità di una reazione anafilattica e successivo shock. Quest ultimo è un eventualità che, alla sua manifestazione, richiede l iniezione per via intramuscolare di adrenalina o cortisone, farmaco salvavita inattesa degli operatori del 118. Lo shock anafilattico, essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta un eccezione alla regola enunciata all art. 3, per cui il personale scolastico non somministra generalmente farmaci per via parenterale. Il genitore/tutore/esercente potestà genitoriale a) Segnalerà al Dirigente Scolastico la problematica (allegato A), fornendo la documentazione sanitaria relativa, stilata da parte del medico curante, in cui saranno indicati con precisione, i provvedimenti di tipo dietetico da adottare in ambito scolastico (in particolare nel caso in cui il

12 bambino-ragazzo frequenti la mensa scolastica) nonché gli interventi farmacologici necessari in caso di crisi, comprendenti l eventualità della somministrazione di adrenalina cortisone iniettabile antistaminici; b) Fornirà i farmaci necessari, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso; c) Darà il suo contributo nell ambito della formazione-informazione del personale scolastico; d) Svolgerà un ruolo facilitatore nelle relazioni con il medico curante. Il Dirigente Scolastico a) provvederà a informare gli operatori scolastici, docenti e non docenti, sulla problematica relativa allo studente-alunno; b) organizzerà incontri di formazione-informazione per il personale scolastico con la collaborazione del Medico curante dell alunno o specialista oppure dell ASL di competenza.

13 . ALLEGATO 2 Raccomandazioni Interministeriali del 25 Novembre 2005 IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELLA SALUTE. VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l Autonomia scolastica; VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTE le linee programmatiche del Ministro dell Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti ;

14 CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005; CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati; CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate; EMANANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI: Art. 1 Oggetto Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all interno della struttura scolastica. Art. 2 Tipologia degli interventi La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell adulto. Art. 3 Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d integrazione scolastica e formativa dell alunno.

15 Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti. Art. 4 Modalità di intervento La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l autorizzazione all accesso ai locali scolastici durante l orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Art. 5 Gestione delle emergenze Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

16 Roma, IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE UNIVERSITA E RICERCA F.to MORATTI F.to STORACE

17 Allegato 3) parere del dr. Giovanni Valmassoi Sostituto procuratore Repubblica di Treviso 2002 L assenza di riferimenti normativi specifici, l assenza di procedimenti giurisprudenziali o in ogni modo, di indicazioni anche solo convenzionali (quali i contratti del pubblico impiego o convenzioni fra ASL e strutture scolastiche) non consente di fornire univoche raccomandazioni di comportamento. E necessario quindi richiamare gli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dello insegnante nelle due ipotesi prese in considerazione. Il nostro ordinamento giuridico non disciplina solo i comportamenti attivi (in altre parole le azioni) e configura responsabilità in relazione alle sole condotte positive ma prevede anche figure di responsabilità per OMISSIONE, cioè anche per il mancato compimento di una condotta ritenuta dell ordinamento come doverosa. Il rispetto e la realizzazione di principi di solidarietà umana crea obblighi non solo di astensione dal compiere azioni lesive ma impone, in specifiche circostanze ed a specifiche condizioni, di attivarsi per la salvaguardia di beni altrui posti in pericolo. In tal senso l art. 40 del c.p. in attuazione di tale principio ha introdotto la cosiddetta CLAUSOLA GENERALE DI EQUIVALENZA CAUSALE. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO. Così la legge punisce non solo colui che cagiona un evento dannoso ma anche colui che non ha impedito il verificarsi dell evento dannoso. Ma l obbligo di impedire un evento non grava su tutti. L elemento di specificazione e di qualificazione di tale forma di responsabilità è dato dall OBBLIGO GIURIDICO di impedimento dell evento.nessun cittadino, infatti, può essere chiamato a rispondere per il semplice fatto che un suo possibile intervento soccorritore avrebbe evitato la lesione di beni giuridici altrui:

18 il dovere di impedire eventi lesivi a carico di interessi altrui rappresenta una ECCEZIONE e tale eccezione è ammissibile proprio in presenza di un obbligo giuridico. Tale obbligo può derivare dalla LEGGE, da CONTRATTO o da una precedente azione pericolosa. Dalla esistenza di uno specifico obbligo deriva così il concetto di POSIZIONE DI GARANZIA nei confronti del bene protetto dalla norma ed in generale è definibile come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dalla incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente. Con riferimento allo scopo della posizione del garante si possono inquadrare due tipi fondamentali di posizioni di garanzia: 1. POSIZIONE DI PROTEZIONE 2. POSIZIONE DI CONTROLLO La posizione di protezione ha lo scopo di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne la integrità (ad esempio i genitori che hanno l obbligo di porre al riparo i figli minori da tutti i pericoli che li minacciano). La posizione di controllo ha invece lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo in modo da garantire la integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati. RESPONSABILITA DEI DOCENTI NELLA GESTIONE DELLA EMERGENZA A SCUOLA E NELL ASSISTENZA DEL MINORE CON PATOLOGIE CRONICHE L insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed in particolare una posizione di protezione che è solitamente definita quale obbligo di VIGILANZA. Tale obbligo ha carattere generale ed assoluto e l insegnante è tenuto ad osservarlo in ogni momento in cui l alunno sia a lui affidato. Quindi l insegnante, in considerazione del ruolo assunto, assume una posizione di garanzia (di sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell alunno. Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza con riferimento a situazioni di pericolo esterne, non adeguatamente affrontate dagli insegnanti. Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi danno allo alunno l insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori. La Corte di Cassazione ha affermato a tale proposito, per definire la estensione del concetto di sorveglianza che

19 La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica. (Cass.sez.IV n.4883 del 32/03/1981). Ma se è agevole la risposta nella ipotesi di pericolo per così dire esterno, non altrettanto agevole è la risposta nella ipotesi in cui il pericolo sia per così dire interno cioè riferito alla situazione di malattia cronica dello alunno. Ritengo quindi preferibile distinguere le situazioni e tentare di dare una risposta differenziata facendo particolare riferimento alla delineazione della estensione del dovere di sorveglianza in riferimento alla realizzazione dei fini cui essa è imposta. 1. ALUNNO CON PATOLOGIA CRONICA CHE RICHIEDE SOMMINISTRAZIONE CONTINUATIVA DI FARMACI SALVAVITA; 2. ALUNNO CON PATOLOGIA CRONICA PER IL QUALE INSORGE EMERGENZA 3. ALUNNO SANO PER IL QUALE SI VERIFICA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA Tale semplificazione casistica può essere ridotta poi a due situazioni raggruppando la seconda e la terza in una unica ipotesi. 1. Gestione ordinaria di alunno affetto da malattia cronica; 2. Gestione della emergenza; La prima ipotesi è quella per la quale è più difficile dare una risposta univoca e certamente condivisibile. Però se il dovere di vigilanza ha come obiettivo la realizzazione delle finalità istituzionali della Scuola e la somministrazione di farmaci è di certo funzionale alla realizzazione delle finalità scolastiche (adempimento dell obbligo scolastico ed allo stesso tempo esercizio del diritto alla scuola) allora negli obblighi di vigilanza rientra anche la somministrazione di farmaci necessari ai bambini malati cronici per garantire così il loro accesso alla Scuola e realizzare così la finalità istituzionale della scuola stessa. Naturalmente l assunzione di tale incombenza va riequilibrata con particolari cautele quali: 1. dichiarazione scritta dei genitori con precisa indicazione del farmaco e della posologia; 2. conferma da parte del medico di base o del medico scolastico; 3. somministrazione di farmaci che, naturalmente, possa essere compiuta da soggetto diverso rispetto al medico od allo infermiere specializzato. Ad identica conclusione si può pervenire servendosi delle norme del Codice Civile che regolano la responsabilità dell insegnante. L art c.c. dispone che I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

20 In tale prospettiva la vigilanza ha come obiettivo impedire che gli alunni possano compiere atti dannosi nei confronti di terzi, loro coetanei o meno, nonché alle cose della Amministrazione o di terzi, ovvero che restino danneggiati da atti compiuti da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani o da loro stessi. Quindi scopo della vigilanza è anche la tutela della salute e della integrità fisica dello alunno in sé. Se l insegnante deve vigilare l alunno per impedire che lo stesso possa riportare danni da sue condotte rischiose allora non si capisce perché non dovrebbe intervenire per impedire che la situazione di rischio, assolutamente prevedibile, derivi dalla mancata somministrazione ordinaria di farmaci. Di più agevole soluzione è la responsabilità e la gestione della emergenza. Quando si verifica una emergenza, prevedibile come potrebbe essere nel caso di alunno con malattia cronica o non prevedibile, sicuramente l insegnante ha l obbligo di intervenire e fronteggiare la emergenza. E quindi, per l alunno con malattia cronica, somministrare il farmaco salvavita, rispettando le indicazioni e le condizioni date dal medico, oppure decidere se richiedere l intervento del Pronto Soccorso. Nel caso in cui la emergenza riguardi un alunno sano dovrà, invece, essere compiuta una valutazione secondo criteri di normale diligenza (la cosiddetta diligenza del pater familias) e quindi il giudizio di appropriatezza della risposta data dallo insegnante non terrà conto di competenze o conoscenze specifiche ma sarà parametrato alla conoscenza e diligenza media. PENALE Quali conseguenze in caso di rifiuto di somministrazione del farmaco? Se è vero che l obbligo di vigilanza contiene in sé anche l obbligo di sostituirsi al genitore nella somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita allora il rifiuto di somministrazione, con possibile esposizione a pericolo della incolumità dello alunno, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. Tale reato punisce chi abbandona un minore di anni 14 od una persona incapace di provvedere a sé stesso. Presupposto è che il soggetto agente abbia un obbligo giuridico di cura/custodia ma per abbandono a si deve intendere UNA QUALSIASI AZIONE OD OMISSIONE CONTRASTANTE CON IL DOVERE GIURIDICO DI CURA (O DI CUSTODIA) DA CUI DERIVI UNO STATO DI PERICOLO, ANCHE SOLO POTENZIALE, PER LA INCOLUMITA DELLA PERSONA AFFIDATA. Tale reato è punito con maggiore severità se dallo abbandono derivi la morte od una lesione personale. Si tratta di delitto punito a titolo di dolo perciò la condotta di abbandono, cioè la omissione di custodia o cura, deve conosciuta e voluta in tutti i suoi aspetti costitutivi. Il possibile inquadramento giuridico sopra indicato riguarda solo il consapevole volontario rifiuto di somministrazione dei farmaci ma deve essere considerata

21 anche la ipotesi che il farmaco non venga somministrato per COLPA ovvero per negligenza, imprudenza od imperizia. NEGLIGENZA vuol dire contrasto con le regole sociali che stabiliscono la diligenza, in altre parole,come certe azioni devono essere svolte; IMPRUDENZA vuol dire contrasto con le regole sociali che vietano certe azioni o certe modalità di esse; IMPERIZIA vuol dire insufficienza della condotta rispetto a regole tecniche valevoli per tale condotta; In questi casi la valutazione della colpa dovrà commisurata al modello del pater familias, cioè all uomo normale per conoscenze e competenza e non ad un modello di agente che tenga conto di competenze specifiche quali potrebbe essere il medico. La violazione di norme di comune prudenza o diligenza nella somministrazione del farmaco o nell affrontare la emergenza espone l insegnante ad eventuale responsabilità penale per lesioni colpose o morte qualora sussista una relazione causale fra la condotta colposa dello insegnante e lesione della integrità fisica dello allievo. La gestione ordinaria della emergenza, riguardante sia alunni sani, sia alunni con malattie croniche, va ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto pater familias, cioè secondo criteri di ordinaria e normale diligenza. I criteri di valutazione della ordinaria diligenza tengono conto delle conoscenze medie e quindi della prevedibilità dell evento che si deve contrastare od impedire. Nel caso di alunno con malattia cronica, per il quale la emergenza può essere definita come prevedibile, è evidente che la valutazione della risposta di ordinaria diligenza dovrà tenere conto degli elementi di conoscenza messi a disposizione dell insegnante e cioè sia della prevedibilità della crisi sia degli strumenti da adottare il caso di crisi. Nel caso di alunno sano, invece, il giudizio di adeguatezza sarà riferibile solo a criteri di ordinario buon senso ed appropriatezza comune. Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l insegnante e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art c.c.

22 Allegato 4-modulistica RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI Allegato A (Da compilare a cura dei genitori dell alunno/a e da consegnare al D.S.) I sottoscritti genitori di... nato a... il... residente a... in via... frequentante la classe... della Scuola... sita a... in Via... Essendo il minore effetto da... e constatata l'assoluta necessità, chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci, come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data... dal dott.... Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) Luogo e Data... il... Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà Numeri di telefono utili: Pediatra di libera scelta/medico curante... Genitori......

23 Allegato B/1 AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO SALVAVITA Al Personale Docente Al Personle ATA Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco salvavita all alunno/a... frequentante la classe... scuola... A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'istituto, dal/i Sig.... per il/la figlio/a... relativa alla somministrazione del farmaco salvavita, il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il farmaco con le procedure indicate nell allegato piano di azione. 1 Luogo e Data... il... Per presa visione e conferma della disponibilità: Personale Docente: Personale ATA:

24 1 Definire un piano di intervento dettagliato come nell'esempio riportato in ultima pagina.

25 Allegato C/1 AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO INDISPENSABILE Al Personale Docente Al Personle ATA Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco indispensabile all alunno/a... frequentante la classe... scuola... A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'istituto, dal/i Sig.... per il/la figlio/a... relativa alla somministrazione del farmaco indispensabile, il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il farmaco secondo il seguente piano di intervento: Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale... da somministrare ogni giorno alle ore... all'alunno/a nella dose di... come da prescrizione medica già consegnata in segreteria e allegata in copia alla presente. Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale sarà terminato 1. Il medicinale sarà conservato in luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che effettuerà la somministrazione 2 :

26 Il medicinale sarà somministrato all'alunno da 3 : Luogo e Data... il... Per presa visione e conferma della disponibilità: Il Personale incaricato (firma): 1. Al momento della consegna sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto 2. Indicare il luogo della custodia 3. Indicare il nominativo del personale incaricato e le eventuali sostituzioni

27 Allegato B/2 VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE SALVAVITA In data... alle ore... la/il sig.... genitore dell'alunno/a... frequentante la classe... della scuola... consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del medicinale... da somministrare al/alla bambino/a in caso di 1... nella dose... come da certificazione medica consegnata in segreteria e in copia allegata alla presente, rilasciata in data... dal dott.... Il genitore: autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale sarà terminato, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento. La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: Luogo e Data... il... Il genitore Le insegnanti Indicare l'evento

28 Allegato C/2 VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE INDISPENSABILE In data... alle ore... la/il sig.... genitore dell'alunno/a... frequentante la classe... della scuola... consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del medicinale... da somministrare al/alla bambino/a ogni giorno alle ore..... nella dose... come da certificazione medica consegnata in segreteria e in copia allegata alla presente, rilasciata in data... dal dott.... Il genitore: autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale sarà terminato, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento. La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: Luogo e Data... il... Il genitore Le insegnanti

29 Allegato D RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (Da compilare a cura dei genitori dell alunno/a e da consegnare al D.S.) I sottoscritti... genitori di... nato a... il... residente a... in via... frequentante la classe... della Scuola... sita a... in Via... Essendo il minore effetto da... e constatata l'assoluta necessità, chiedono che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica con la vigilanza del personale della scuola, come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data... dal dott.... Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) Luogo e Data... il... Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà Numeri di telefono utili: Pediatra di libera scelta/medico curante... Genitori......

30 PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA (esempio) Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale... da somministrare in caso di... (indicare l'evento)... come da certificazione medica già consegnata in segreteria e allegata in copia alla presente. Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale sarà terminato. (Al momento della consegna del farmaco sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto). Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che effettuerà la somministrazione:... (indicare il luogo dove sarà conservato)... Nel caso al bambino/a... dovesse presentarsi l'evento predetto il personale della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione: Comportamenti del personale Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione. È estremamente utile potersi avvalere di due persone: una persona per i contatti telefonici: - chiama i genitori, - informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute. una persona per la somministrazione: - accudisce il bambino - somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l apposito protocollo sanitario.

31 1) orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore scolastico in turno: a) l'insegnante di classe soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato b) il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta i bambini in un'altra classe, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza c) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco d) il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 2) orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori scolastici in turno: a) l'insegnante di classe chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato e soccorre il/la bambino/a b) il collaboratore scolastico accorre, consegna il medicinale all'insegnante, porta gli altri bambini in un altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza c) l'insegnante sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco d) il secondo collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 3) orario in cui due insegnanti sono in contemporaneità ed un solo collaboratore scolastico in turno: a) un' insegnante soccorre il/la bambino/a b) l'altra insegnante chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato, poi chiama il 118 e i genitori

32 c) il collaboratore scolastico accorre consegna il medicinale all'insegnante, poi riunisce i bambini e li porta nell'altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza d) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco. Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere informati del presente piano di intervento dalle insegnanti di plesso. Per la segnalazione della situazione di emergenza vanno forniti, al personale interessato, appositi fischietti.

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