LEGGI, PROPOSTE DI LEGGE E DOCUMENTAZIONE IN TEMA DI PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO DOSSIER DI STUDIO N. 25 LEGGI, PROPOSTE DI LEGGE E DOCUMENTAZIONE IN TEMA DI PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI VIII LEGISLATURA Marzo 2006

2 Il dossier è stato predisposto in occasione della presentazione della proposta di legge Istituzione dell Assemblea legislativa regionale degli studenti della Liguria I dossier del Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi consiliari e dei Consiglieri regionali. 2

3 ABSTRACT Il presente dossier nasce dalla predisposizione della proposta di legge in tema di Parlamento regionale degli studenti della Liguria, concepito come organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori presso il Consiglio regionale della Regione Liguria. L istituzione dell organismo de quo, come viene riferito nella scheda di valutazione di impatto della legge, discende dalla volontà di rafforzare come auspicato dalla Comunità europea ai suoi più alti livelli istituzionali il sistema di partecipazione e cittadinanza attiva giovanile, al fine di una più compiuta ed organica integrazione degli studenti nella vita istituzionale regionale e più in generale pubblica. Come emerge dal materiale documentale reperito, di cui questo dossier vuole essere una raccolta, le istituzioni comunitarie, lo Stato, ma anche altre regioni, si sono dotati di analoghi forme di rappresentanza degli studenti, segno del fatto che oggi il problema di una stabile saldatura tra mondo giovanile, soprattutto delle scuole, e istituzioni democratiche è quanto mai attuale soprattutto per creare quella pedagogia della democrazia dalla quale dipende il futuro delle nostre istituzioni. INDICE ANALITICO Fonti di diritto internazionale Dec. n. 790/2004/CE del 21 aprile Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù. Prevede programma di finanziamenti per progetti elaborati da organismi che operino senza fine di lucro nell ambito della promozione della cittadinanza attiva e partecipazione dei giovani. Pag. 5 Ris. 10 giugno Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente il bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù. Invita Stati membri e istituzioni comunitarie ha potenziare e rafforzare partecipazione e dialogo con giovani in merito scopi e fini della Comunità europea. Pag. 11 3

4 Legislazione statale fondamentale in materia di organizzazione scolastica D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Delinea la struttura amministrativa fondamentale dell organizzazione scolastica. Pag. 14 Leggi e progetti di legge regionali Regione Umbria Legge regionale n. 6 del 18/05/2004: «Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali» Regolamento di attuazione della legge 18 maggio 2004, n. 6: Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali Pag. 230 Regione Marche Proposta di legge Interventi per sostenere la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella società marchigiana e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1995 n. 46 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti Pag. 232 Regione Abruzzo Proposta di legge Nuove disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzione della consulta regionale dei giovani Pag. 234 Regolamento interno Parlamento giovani Puglia È il regolamento di cui il Parlamento degli studenti pugliesi si è dotato strutturato sulla falsariga del regolamento del Consiglio regionale. Pag

5 Fonti di diritto internazionale Dec. n. 790/2004/CE del 21 aprile 2004 (1). Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù. (1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138. Entrata in vigore il 1 maggio Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi. (2) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù permettono ai giovani di divenire cittadini attivi, di sviluppare il senso di responsabilità, di esprimere le proprie opinioni e i propri valori e di procedere a scambi al di là dei confini nazionali. Esse contribuiscono in tal modo ad avvicinare l'europa ai giovani cittadini. (3) Nel Libro bianco dal titolo «Un nuovo slancio per la gioventù europea» presentato il 21 novembre 2001 la Commissione ritiene che la partecipazione dei giovani debba essere incoraggiata e auspica, in particolare, il rafforzamento delle strutture nelle quali i giovani possono farsi ascoltare; ritiene inoltre che l'informazione sia indispensabile allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione (4) su detto Libro bianco, ha sottolineato l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili internazionali ed europee per consentire ai giovani di partecipare stabilmente alla vita democratica in Europa. (4) Nel Libro bianco sulla governance europea (5) la Commissione sollecita una trasparenza generale nonché la consultazione degli attori della società civile e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche dell'unione europea. La Commissione riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative nel dare voce alle preoccupazioni dei cittadini. (5) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù approva le priorità tematiche proposte nel Libro bianco e in particolare la partecipazione e l'informazione, al fine in particolare d'incoraggiare la partecipazione dei giovani all'esercizio di una cittadinanza attiva, e propone meccanismi di attuazione del metodo aperto di coordinamento che prevede la consultazione dei giovani a livello nazionale secondo modalità proprie e la consultazione del Forum europeo della gioventù a livello europeo. (6) Il Forum europeo della gioventù esercita una funzione di rappresentanza dei giovani presso l'unione europea e altre istituzioni internazionali. La sua azione è indispensabile per coordinare e trasmettere alle istituzioni europee i pareri delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e a queste ultime le informazioni riguardanti questioni europee per loro rilevanti. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù offrono ai giovani opportunità d'istruzione, formazione e informazioni non formali e informali; esse costituiscono reti che rappresentano organismi senza fini di lucro attive negli Stati membri o in altri paesi europei. (7) Le linee di bilancio A e A del bilancio generale dell'unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono destinate a sostenere il Forum europeo della gioventù e organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù. 5

6 (8) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti. (9) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a raggiungere l'obiettivo di un'entrata in vigore di questo atto di base a decorrere dall'esercizio (10) È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri, ed eventualmente, per talune azioni, all'insieme dei paesi europei considerando l'importanza di rafforzare i vincoli tra l'unione allargata e i suoi vicini nel continente europeo. (11) Gli eventuali cofinanziamenti non comunitari che provengano da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato. (12) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. (13) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe essere realizzato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, decidono: (2) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 gennaio 2004, n. C 10. (3) Proposta del Parlamento europeo del 6 novembre 2003, posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (G.U.U.E. C 72 E del ) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo Decisione del Consiglio del 30 marzo (4) Pubblicata nella G.U.U.E. 31 luglio 2003, n. C 180 E. (5) Si veda la comunicazione 12 ottobre Articolo 1 Obiettivo del programma. 1. La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù. 2. L'obiettivo generale del presente programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi. Queste attività sono costituite dal programma di lavoro permanente di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'unione europea in questo settore. Tali attività devono in particolare contribuire, o avere la capacità di contribuire, alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo sviluppo e all'attuazione di azioni di cooperazione comunitaria nel settore della gioventù in senso lato. La cooperazione con il Forum europeo della gioventù partecipa a tale obiettivo generale nella misura in cui il Forum europeo della gioventù esercita attività di rappresentanza e di coordinamento delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e fa da tramite con le istituzioni europee per le informazioni sulla gioventù. 3. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre Articolo 2 Accesso al programma. Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve rispettare le disposizioni dell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche: a) le sue attività devono essere conformi ai principi che sottendono l'azione comunitaria nel settore della politica della gioventù e tener conto delle priorità di cui all'allegato; b) deve trattarsi di un organismo giuridicamente costituito da più di un anno; 6

7 c) deve esercitare le sue attività a livello europeo, da solo o sotto forma di varie associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono avere un potenziale di impatto a livello dell'intera Unione o coprire almeno otto dei paesi indicati all'articolo 3, compresi gli Stati membri. Articolo 3 Partecipazione di paesi al di fuori dell'unione. 1. La partecipazione alle azioni del presente programma può essere aperta a organismi stabiliti: a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003; b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; c) in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione; d) in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari. 2. La partecipazione al presente programma può inoltre essere aperta a organismi stabiliti negli Stati dei Balcani che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell'europa sudorientale [1] e ad alcuni Stati della Comunità degli Stati indipendenti, conformemente alle condizioni e alle procedure da definire con tali paesi [2]. [1] Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia. [2] Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina. Articolo 4 Selezione dei beneficiari. Il programma riguarda due gruppi di beneficiari: a) gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato; b) gruppo 2: sovvenzioni di funzionamento concessi nel rispetto dei criteri globali precisati nell'allegato, a seguito di un invito a presentare proposte, alle attività permanenti di un organismo che persegue un fine di interesse generale europeo nel settore della gioventù. Articolo 5 Concessione della sovvenzione. Le sovvenzioni concesse nell'ambito delle varie azioni del presente programma devono essere conformi alle disposizioni indicate nella sezione corrispondente dell'allegato. Articolo 6 Disposizioni finanziarie. 1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 13 milioni di EUR. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. 7

8 Articolo 7 Attuazione. La Commissione è responsabile dell'attuazione del presente programma conformemente alle disposizioni dell'allegato e ne tiene regolarmente informati il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri. Articolo 8 Monitoraggio e valutazione. Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile entro la fine del 2006 e che esaminerà come minimo la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato. Articolo 9 Entrata in vigore. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente D. ROCHE Allegato 1. ATTIVITÀ SOSTENUTE L'obiettivo generale definito all'articolo 1 è rafforzare l'azione comunitaria nel settore della gioventù e aumentarne l'efficacia, promuovendo gli organismi attivi in questo campo Le principali attività delle organizzazioni della gioventù suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono le seguenti: - rappresentanza delle opinioni e degli interessi dei giovani in tutta la loro diversità a livello comunitario, - scambi di giovani e servizi di volontariato, - programmi d'istruzione e di lavoro informali e non formali, - promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali, - dibattito sulle questioni europee e sulle politiche dell'unione europea o sulle politiche della gioventù, - diffusione d'informazioni sull'azione comunitaria, - azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini Le principali attività del Forum europeo della gioventù sono le seguenti: - rappresentanza dei giovani presso l'unione europea, - coordinamento delle posizioni dei suoi membri nei confronti dell'unione europea, 8

9 - moltiplicatore dell'informazione sulla gioventù presso le istituzioni europee, - moltiplicatore dell'informazione dell'unione europea presso i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni non governative, - promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica, - contributo al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello di Unione europea nel settore della gioventù, - contributo allo sviluppo delle politiche della gioventù, dell'occupazione giovanile e delle opportunità di formazione nonché alla diffusione di informazioni sui giovani e alla messa a punto di strutture rappresentative dei giovani in tutta Europa, - azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa e in altre regioni del mondo così come sull'azione dell'unione europea a favore dei giovani. 2. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE Le attività svolte dagli organismi suscettibili di ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti ambiti: 2.1. Sezione 1: Sostegno al Forum europeo della gioventù Nell'ambito della presente sezione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere attività permanenti del Forum europeo della gioventù, organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo i cui membri sono i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù, nel rispetto dei seguenti principi: - indipendenza del Forum europeo della gioventù nella selezione dei suoi membri, assicurando la più ampia rappresentanza dei vari tipi di organizzazioni giovanili, - autonomia del Forum europeo della gioventù nella definizione particolareggiata delle sue attività nel rispetto del punto 1.2, - coinvolgimento quanto più ampio possibile nelle attività del Forum europeo della gioventù delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni, - contributo attivo del Forum europeo della gioventù alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni, - copertura geografica dei membri estesa ai paesi menzionati all'articolo A titolo della sezione 1 del programma, le spese ammissibili del Forum europeo della gioventù comprendono le spese di funzionamento e le spese sostenute per svolgere le sue azioni La sovvenzione concessa al Forum europeo della gioventù non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questo organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Il Forum deve ottenere un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del suo bilancio da fonti diverse da quelle comunitarie. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento del Forum europeo della gioventù tenuto conto della sua natura di organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo Data la necessità di garantire la continuità del Forum europeo della gioventù, si tiene conto, al momento di stanziare le risorse del programma, del seguente orientamento: le risorse stanziate a titolo della sezione 1 non sono inferiori a di EUR Possono essere concesse sovvenzioni al Forum europeo della gioventù previa ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati. Esse possono essere concesse su base annuale nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione Sezione 2: Sostegno ad attività permanenti di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che s'iscrive nel quadro della politica dell'unione europea in questo settore Le sovvenzioni possono essere concesse in virtù di questa parte per sostenere le spese di funzionamento e amministrative degli organismi suddetti. Vale a dire: a) un organismo senza fini di lucro che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o un organismo con obiettivi più ampi che sviluppa una parte delle sue attività esclusivamente a favore dei 9

10 giovani; in entrambi i casi, l'organismo deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore; b) una rete europea rappresentativa di organismi senza fini di lucro attivi a favore dei giovani e che coinvolgono i giovani nella gestione delle loro attività. Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un organismo di questo tipo A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare, le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione La sovvenzione di funzionamento concessa a titolo della sezione 2 non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20% dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Il tasso di cofinanziamento è determinato ogni anno nell'invito a presentare proposte. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a partire dal terzo anno in misura del 2,5% l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, le percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento a titolo della sezione 2 sono selezionati sulla base di un invito a presentare proposte. Con gli organismi in tal modo selezionati possono essere stipulati accordi quadro di partenariato per il periodo del programma. Le sovvenzioni specifiche basate su tali accordi quadro sono concesse secondo le procedure previste negli accordi. Gli accordi quadro non escludono tuttavia inviti annuali a presentare proposte riguardanti ulteriori beneficiari Disposizioni transitorie Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1 gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE 3.1. Le domande di sovvenzione sono valutate alla luce dei seguenti criteri: - adeguatezza rispetto agli obiettivi del programma, - qualità delle attività progettate, - effetto moltiplicatore che tali attività sono suscettibili di esercitare sui giovani, - portata geografica delle attività svolte, - implicazione dei giovani nell'organizzazione degli organismi interessati La Commissione offre ai candidati la possibilità di rettificare eventuali errori formali entro un determinato lasso di tempo dalla presentazione della domanda. 4. TRASPARENZA 10

11 Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del presente programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di avere ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'unione europea. 5. GESTIONE DEL PROGRAMMA Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso a esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti, in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma. 6. CONTROLLI E AUDIT 6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, ed in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione La Commissione ha il diritto di effettuare sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit La Corte dei Conti e l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, e in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Se necessario, indagini sono svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio Ogniqualvolta non sia specificato alcun regolamento nel presente atto di base, si applicano il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione. Ris. 10 giugno 2005 (1). Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente il bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù. (1) Pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2005, n. C 292. La data della risoluzione qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E. Il Consiglio dell'unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, Rammentano Il Libro bianco della Commissione europea del novembre 2001 dal titolo «Un nuovo impulso per la gioventù europea» [1], approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 14 febbraio 2002 (2) e nella risoluzione del 27 giugno 2002 (3) relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù. 11

12 Il patto europeo per la gioventù adottato dal Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005, come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona di crescita e occupazione. Il patto si articola in tre parti: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare [2]. Accolgono con favore la comunicazione della Commissione sulle politiche europee concernenti la gioventù - «Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva» [3]. Sottolineano che 1. La cittadinanza attiva dei giovani costituisce un elemento fondamentale per creare società democratiche e inclusive a tutti i livelli. 2. I giovani e le loro organizzazioni hanno un ruolo da svolgere nello sviluppo dell'unione europea, dando tra l'altro un contributo agli obiettivi di Lisbona di incrementare l'occupazione e la crescita. 3. Affinché i giovani possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione, essi debbono essere pienamente integrati nella società e pertanto: - sostenuti nell'accesso al mercato del lavoro e incoraggiati a sviluppare creatività e capacità imprenditoriali; - adeguatamente provvisti di conoscenze, capacità e competenze mediante un'istruzione e una formazione appropriate e di alta qualità ed esperienze di mobilità nei settori formale e non formale; - in grado di conciliare vita familiare e professionale. 4. Gli strumenti della Comunità a sostegno del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione, quali il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» e le strategie europee per l'occupazione e l'inclusione sociale, hanno un ruolo cruciale da svolgere nel conseguimento degli obiettivi del patto europeo per la gioventù. 5. Le esigenze specifiche dei giovani dovrebbero essere prese in considerazione dai responsabili politici a livello locale, regionale e nazionale ed europeo, affinché sia rafforzata la dimensione giovanile in tutte le politiche pertinenti. 6. I giovani e le loro organizzazioni dovrebbero essere consultati e strettamente coinvolti nello sviluppo, nell'attuazione e nel follow-up di azioni politiche che li riguardano, al fine di contribuire tra l'altro alla diffusione di un maggior senso di cittadinanza attiva tra i giovani. 7. Coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili devono essere adeguatamente formati e specializzati, al fine di fornire un sostegno efficace ai giovani. Prendono atto del fatto che il quadro di cooperazione europea in materia di gioventù si articola ora in tre linee di azione: - sostegno alla cittadinanza attiva dei giovani mediante il metodo di coordinamento aperto in materia di gioventù, - patto europeo per la gioventù, che mette in evidenza le questioni riguardanti i giovani nei settori chiave del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione, - inserimento della dimensione giovanile in altre pertinenti politiche europee. Il programma Gioventù e l'imminente programma «Gioventù in azione» sono complementari a questo quadro. Convengono 1. di continuare nel sostegno alla cittadinanza attiva mediante le priorità convenute nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in materia di gioventù: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore conoscenza del settore della gioventù, compresa la conoscenza delle questioni sollevate nell'ambito del patto europeo per la gioventù; 2. di perseguire gli obiettivi del patto europeo per la gioventù nel quadro del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione; 3. di dare la priorità, nello sviluppo di una dimensione giovanile in altre pertinenti politiche europee, alla non discriminazione, a stili di vita salutari, compreso lo sport, e alla ricerca sulle tematiche connesse alla gioventù; 4. nell'ambito dell'attuazione del quadro di cooperazione: - di assicurare la complementarità e la coerenza tra le tre linee di azione; 12

13 - di consultare i giovani e le loro organizzazioni mediante il Forum europeo della gioventù, i consigli nazionali della gioventù o organismi analoghi e sviluppare il dialogo con i giovani che non rientrano in alcuna organizzazione; - di rispettare i meccanismi e il calendario esistente per ciascuna linea d'azione; - di combattere ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sulla disabilità o sull'orientamento sessuale. Invitano gli Stati membri 1. a continuare ad attuare gli obiettivi comuni convenuti nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in materia di gioventù; 2. ad assicurare un follow-up effettivo del patto europeo per la gioventù nell'ambito dell'attuazione della strategia di Lisbona, ad esempio stabilendo obiettivi misurabili; 3. a sviluppare un dialogo strutturato con i giovani, e le loro organizzazioni a livello nazionale, regionale e locale su azioni politiche che li riguardano, con la partecipazione dei ricercatori nel settore della gioventù. Invitano la Commissione 1. a sviluppare un dialogo strutturato con i giovani a livello europeo in merito alle azioni politiche che li riguardano, per esempio attraverso un uso innovativo della tecnologia dell'informazione e organizzando conferenze periodiche con i giovani, le loro organizzazioni, i ricercatori nel settore della gioventù e i responsabili politici; 2. a sviluppare, promuovere e facilitare l'accesso al portale europeo della gioventù, EURES, PLOTEUS e EURODESK al fine di aiutare i giovani a trarre il massimo profitto dalle opportunità di lavoro, volontariato e studio all'estero; 3. a assicurare un follow-up effettivo del patto europeo per la gioventù al momento dell'attuazione della strategia di Lisbona. Invitano gli Stati membri e la Commissione 1. a incoraggiare, per quanto concerne i giovani e coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, ad esempio sviluppando uno «Youthpass» e valutandone l'inclusione in Europass, e a prendere in considerazione la convalida di tale apprendimento, tenendo conto delle rispettive situazioni nazionali e nel rispetto delle competenze degli Stati membri; 2. a individuare gli ostacoli e a procedere allo scambio, allo sviluppo e all'applicazione di buone pratiche in materia di mobilità dei giovani per facilitare loro il lavoro, il volontariato, la formazione e lo studio in tutta l'unione europea e al di là dei suoi confini; 3. a sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle politiche, dai programmi e da altri strumenti della Comunità e degli Stati membri per favorire la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale, l'occupabilità e l'innalzamento del livello di istruzione dei giovani; 4. a procedere ad una valutazione del quadro di cooperazione europea in materia di gioventù nel [1] 14441/01 - COM(2001) 681 def. [2] 7619/1/05. Conclusione 37. [3] 9679/05 - COM(2005) 206 def. (2) Pubblicate nella G.U.C.E. 22 maggio 2002, n. C 119. (3) Pubblicata nella G.U.U.E. 13 luglio 2002, n. C

14 Legislazione statale fondamentale in materia di organizzazione scolastica D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (1). Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 giugno 2000, n. 108; - Ministero degli affari esteri: Circ. 20 febbraio 1998; Nota 21 settembre 2001, n. 8397; Nota 29 novembre 2001, n ; Nota 16 febbraio 2004, n. 267/P ; Circ. 17 marzo 2005, n. 267/P/ ; - Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; - Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 29 ottobre 2003, n. 204/E; - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 16 luglio 2001, n. 123; Circ. 2 agosto 2001, n. 130; Circ. 24 settembre 2001, n. 141; Lett.Circ. 29 novembre 2001, n. 758; Circ. 31 maggio 2002, n. 61; Nota 7 maggio 2002, n. 8554/INT/U02; Nota 2 agosto 2002, n. 452; Circ. 2 ottobre 2002, n. 107; Nota 3 ottobre 2002, n. 2662/DIP/Segr; Nota 14 novembre 2002, n. 2590; Circ. 19 febbraio 2003, n. 21; Circ. 23 maggio 2003, n. 50; Nota 24 giugno 2003, n. 886; Circ. 18 settembre 2003, n. 74; Nota 30 settembre 2003, n. 627; Circ. 21 ottobre 2003, n. 79; Circ. 23 febbraio 2004, n. 25; Nota 15 aprile 2004, n. 512; Nota 6 aprile 2005, n. 371; - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 gennaio 1996, n. 1; Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 16 gennaio 1996, n. 17; Circ. 19 gennaio 1996, n. 25; Circ. 7 febbraio 1996, n. 46; Circ. 14 febbraio 1996, n. 73; Circ. 15 febbraio 1996, n. 76; Circ. 28 febbraio 1996, n. 92; Circ. 8 marzo 1996, n. 104; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 10 marzo 1996, n. 144; Circ. 12 marzo 1996, n. 107; Circ. 21 marzo 1996, n. 114; Circ. 27 marzo 1996, n. 123; Circ. 29 marzo 1996, n. 129; Circ. 1 aprile 1996, n. 130; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 11 aprile 1996, n. 145; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 19 aprile 1996, n. 154; Circ. 3 maggio 1996, n. 167; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 13 maggio 1996, n. 186; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 20 maggio 1996, n. 200; Circ. 28 maggio 1996, n. 205; Circ. 31 maggio 1996, n. 211; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 27 giugno 1996, n. 301; Circ. 1 luglio 1996, n. 306; Circ. 1 luglio 1996, n. 304; Circ. 2 luglio 1996, n. 327; Circ. 2 luglio 1996, n. 309; Circ. 9 luglio 1996, n. 331; Circ. 15 luglio 1996, n. 348; Circ. 24 luglio 1996, n. 364; Circ. 2 agosto 1996, n. 451; Circ. 7 agosto 1996, n. 491; Circ. 28 agosto 1996, n. 502; Circ. 28 agosto 1996, n. 503; Circ. 3 settembre 1996, n. 507; Circ. 20 settembre 1996, n. 595; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 22 ottobre 1996, n. 661; Circ. 5 novembre 1996, n. 683; Circ. 10 dicembre 1996, n. 9394; Circ. 13 dicembre 1996, n. 9563; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 17 dicembre 1996, n. 752; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 24 dicembre 1996, n. 766; Circ. 2 4 dicembre 1996, n. 765; Circ. 30 dicembre 1996, n. 783; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 29 gennaio 1997, n. 66; Circ. 10 febbraio 1997, n. 90; Circ. 28 febbraio 1997, n. 125; Circ. 28 febbraio 1997, n. 128; Circ. 10 marzo 1997, n. 147; Circ. 12 marzo 1997, n. 163; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 15 marzo 1997, n. 180; Circ. 17 marzo 1997, n. 181; Circ. 17 marzo 1997, n. 2454; Circ. 20 marzo 1997, n. 192; Circ. 22 marzo 1997, n. 195; Circ. 18 aprile 1997, n. 260; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 2 maggio 1997, n. 287; Circ. 15 maggio 1997, n. 301; Circ. 19 maggio 1997, n. 304; Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 9 giugno 1997, n. 358; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 24 luglio 1997, n. 450; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Nota 31 luglio 1997, n. 4434; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 2 agosto 1997, n. 477; Circ. 5 agosto 1997, n. 481; Circ. 6 agosto 1997, n. 485; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 490; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 28 agosto 1997, n. 529; Circ. 28 agosto 1997, n. 530; Circ. 30 settembre 1997, n. 613; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 5 dicembre 1997, n. 777; Circ. 16 dicembre 1997, n. 829; Circ. 7 gennaio 1998, n. 16; Circ. 8 gennaio 1998, n. 1; Circ. 9 gennaio 1998, n /BL; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 2 febbraio 1998, n. 41; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ. 26 marzo 1998, 14

15 n. 156; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 31 marzo 1998, n. 161; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 5 maggio 1998, n. 1901/38-3; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 1 luglio 1998, n. 296; Circ. 3 agosto 1998, n. 343; Circ. 3 agosto 1998, n. 342; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 4 settembre 1998, n. 374; Circ. 9 settembre 1998, n. 380; Circ. 10 settembre 1998, n. 385; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Circ. 28 settembre 1998, n. 398; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 14 ottobre 1998, n. 414; Circ. 2 novembre 1998, n. 439; Circ. 13 novembre 1998, n. 453; Circ. 20 novembre 1998, n. 456; Circ. 20 novembre 1998, n. 457; Circ. 20 gennaio 1999, n. 11; Circ. 21 gennaio 1999, n. 14; Circ. 8 febbraio 1999, n. 28; Circ. 10 febbraio 1999, n. 33; Circ. 10 marzo 1999, n. 60; Nota 1 aprile 1999, n /BA; Circ. 12 aprile 1999, n. 100; Circ. 12 aprile 1999, n. 99; Circ. 19 aprile 1999, n. 106; Lett.Circ. 12 maggio 1999, n. 3653/B2A; Circ. 11 giugno 1999, n /BL; Circ. 13 luglio 1999, n. 171; Circ. 4 agosto 1999, n. 196; Circ. 8 settembre 1999, n. 214; Circ. 13 settembre 1999, n. 217; Circ. 6 ottobre 1999, n. 232; Circ. 8 ottobre 1999, n. 236; Circ. 8 ottobre 1999, n. 239; Circ. 25 ottobre 1999, n. 253; Circ. 24 novembre 1999, n. 284; Circ. 1 dicembre 1999, n. 288; Circ. 11 gennaio 2000, n. 8< /a>; Circ. 21 gennaio 2000, n. 21; Circ. 2 febbraio 2000, n. 27; Circ. 17 febbraio 2000, n. 44; Circ. 10 marzo 2000, n. 64; Circ. 20 marzo 2000, n. 79; Circ. 23 marzo 2000, n. 87; Circ. 3 aprile 2000, n. 103; Circ. 8 giugno 2000, n. 158; Circ. 27 giugno 2000, n. 173; Circ. 22 novembre 2000, n. 261; Circ. 19 dicembre 2000, n. 283; Circ. 20 dicembre 2000, n. 286; Circ. 18 dicembre 2000, n. 281; Circ. 22 dicembre 2000, n. 289; Circ. 13 febbraio 2001, n. 28; Circ. 26 febbraio 2001, n. 42; Circ. 20 dicembre 2000, n. 286; Circ. 22 febbraio 2001, n. 39; Nota 28 maggio 2001, n. 39; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 17 maggio 1996, n ; Circ. 12 luglio 1996, n ; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4307; Circ. 22 novembre 1996, n. 6674; - Ragioneria generale dello Stato: Circ. 9 maggio 1996, n. 38. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Emana il seguente decreto-legislativo: È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente. PARTE I Norme generali Articolo 1 Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento. 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 15

16 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. Articolo 2 Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio. 1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio. Articolo 3 Comunità scolastica. 1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I. 2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n Articolo 4 Comunità Europea. 1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'articolo G. n. 36 del trattato sull'unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454 (2). 2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale. (2) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1994, n TITOLO I Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori Sezione I: Organi collegiali a livello di circolo e di istituto Articolo 5 Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe. 1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 16

17 1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati (3) 2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe. a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe. 3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea. 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori (4). 5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. 6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. 9. [I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19 lettera d) del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo] (5). 10. [Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno] (5/a). 11. [Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11 (5/b) ] (5/c). (3) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata al n. O/XXX. (4) Comma così modificato dall'art. 5, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata al n. O/XXX. (5) Comma abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n (5/a) Comma abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n (5/b) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1994, n (5/c) Comma abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n

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