Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali."

Transcript

1 Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

2 Ordinanza sulle dogane (OD) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del novembre 006 sulle dogane è modificata come segue: Ingresso vista la legge del 8 marzo 005 sulle dogane (LD); visto l articolo 37 capoverso 3 della legge del 4 marzo sul personale federale (LPers), Sostituzione di un espressione In tutta l ordinanza «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD». Art. cpv., frase introduttiva Nell enclave doganale, l Amministrazione delle dogane (AFD) può svolgere segnatamente i seguenti compiti: Art. 5 cpv. Per merci del traffico di mercato s intendono verdure, pesci freschi, granchi, rane, lumache e fiori recisi. Art. 79 cpv. lett. d Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve se del caso: d. indicare l acquirente delle merci da esportare nonché il depositante se le merci si trovano nel regime d esportazione e prima di essere trasportate nel RS 63.0 RS RS

3 Dogane. O RU 05 Art. a territorio doganale estero sono immagazzinate in un deposito doganale aperto o un deposito franco doganale. Operatori economici autorizzati (art. 4a LD) La qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO) è concessa dall AFD. Un AEO è ritenuto affidabile per quanto concerne la sicurezza nella catena internazionale di fornitura. 3 Un AEO beneficia di agevolazioni per quanto riguarda la procedura d imposizione doganale e i controlli doganali di sicurezza. Art. b Condizioni formali (art. 4a LD) Possono richiedere la qualifica di AEO le persone che: a. sono iscritte:. nel registro di commercio svizzero, oppure. nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein; e b. nel quadro delle loro operazioni commerciali svolgono attività legate alla catena internazionale di fornitura. Le persone che disponevano di una qualifica di AEO, revocata sulla base dell articolo s capoverso lettere a o b, possono presentare una nuova domanda al più presto tre anni dopo la revoca. Art. c Condizioni materiali (art. 4a LD) La qualifica di AEO è concessa, su richiesta, alle persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli d g. Art. d Osservanza delle prescrizioni doganali (art. 4a LD) Le prescrizioni doganali sono considerate rispettate se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, le seguenti persone non hanno commesso infrazioni penali gravi o ripetute contro il diritto federale, la cui esecuzione spetta all AFD: a. il richiedente; b. le persone responsabili dell impresa richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; c. la persona responsabile delle questioni doganali nell impresa richiedente; e d. la persona che rappresenta il richiedente o l impresa richiedente nelle questioni doganali.

4 Dogane. O RU 05 Art. e Tenuta dei libri contabili e dei documenti relativi ai trasporti (art. 4a LD) Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente: a. tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli e del Codice delle obbligazioni 4 o dell ordinanza del 4 aprile 00 5 sui libri di commercio; b. utilizza un sistema contabile nel quale tutte le operazioni sono registrate in modo progressivo, cronologico e completo e che facilita i controlli doganali; c. osserva le disposizioni relative alla durata e alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all accesso a dati e documenti (art ); d. dispone di un organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell impresa e che è adatta alla gestione dei movimenti di merci nonché di un sistema di controllo interno che permette di evitare, riconoscere e correggere gli errori e di individuare le operazioni illegali o irregolari; e. dispone eventualmente di procedure per la gestione delle restrizioni all importazione e all esportazione in relazione con disposti di natura non doganale che permettono di distinguere le merci che soggiacciono a tali restrizioni dalle altre merci; f. dispone di procedure per l archiviazione di dati e documenti dell impresa e per la protezione contro la perdita; g. garantisce che l AFD venga informata se l impresa ha dubbi sull applicazione di una prescrizione; h. ha adottato misure di sicurezza di tecnologia dell informazione al fine di tutelare il sistema informatico dell impresa da intrusioni non autorizzate e proteggere i dati. Art. f, rubrica e lett. a bis Solvibilità finanziaria (art. 4a LD) La solvibilità finanziaria è considerata comprovata se il richiedente: a bis. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha versato i dazi e tutte le altre imposte, tributi ed emolumenti dovuti; Art. g Standard di sicurezza adeguati (art. 4a LD) Gli standard di sicurezza sono considerati adeguati se il richiedente comprova che le seguenti condizioni sono adempiute: 4 RS 0 5 RS.43 3

5 Dogane. O RU 05 a. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda nessuna delle persone di cui all articolo d ha commesso infrazioni penali gravi o ripetute nell esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale; b. gli edifici nei quali si svolgono le procedure previste dalla qualifica AEO sono costruiti in modo da impedire l accesso illecito e da proteggere da intrusioni illecite; c. sono previste misure che impediscono l accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, rampe di carico, zone di trasporto e altri luoghi importanti; d. all atto del trasbordo di merci sono previste misure che proteggono contro l introduzione, la sostituzione e la perdita di materiale nonché l alterazione di unità di carico; e. sono previste misure che permettono di identificare inequivocabilmente i partner commerciali sicuri nella catena internazionale di fornitura; f. il richiedente verifica regolarmente se i suoi dipendenti impiegati in posti sensibili dal punto di vista della sicurezza rappresentano un rischio per la sicurezza; g. il richiedente ha adottato misure di sicurezza adeguate nei confronti dei fornitori di servizio cui fa capo; h. il richiedente garantisce che i dipendenti di cui alla lettera f sono regolarmente formati in materia di sicurezza. Art. h, rubrica Richiedenti del Principato del Liechtenstein (art. 4a LD) Art. i, rubrica Procedura (art. 4a LD) Art. j, rubrica Esame formale della domanda (art. 4a LD) Art. k, rubrica e cpv. 7 Esame materiale della domanda (art. 4a LD) 7 Se contro una persona di cui all articolo d è pendente un procedimento penale per un infrazione grave o ripetuta ai sensi dell articolo d o g lettera a e l esito del procedimento è importante per valutare se le condizioni per la concessione della qualifica di AEO sono adempiute, l AFD sospende l esame materiale della domanda. 4

6 Dogane. O RU 05 Art. l, rubrica, nonché cpv. e, frase introduttiva e lett. f Riconoscimento di altri controlli di sicurezza (art. 4a LD) L idoneità degli standard di sicurezza di cui all articolo g può essere comprovata anche con un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale o con un altra certificazione riconosciuta oppure con un controllo di sicurezza da parte di un autorità federale svizzera. L AFD riconosce le seguenti prove: f. un certificato di sicurezza rilasciato da un autorità federale svizzera. Art. m Accettazione della domanda (art. 4a LD) I diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO sorgono il giorno della notifica della decisione. La validità della qualifica di AEO è illimitata. Art. n, rubrica Reiezione della domanda (art. 4a LD) Art. o, rubrica Obbligo di informare dell AEO (art. 4a LD) Art. p, rubrica Controlli dell impresa (art. 4a LD) Art. q, rubrica e cpv. 3 Controllo della qualifica di AEO (art. 4a LD) 3 Abrogato Titolo prima dell art. r Abrogato Art. r Sospensione della qualifica di AEO (art. 4a LD) L AFD sospende la qualifica di AEO se constata o ha sufficienti motivi di ritenere che: a. le condizioni di cui agli articoli b, e nonché g lettere b h non sono più adempiute; 5

7 Dogane. O RU 05 b. una persona di cui all articolo d è sospettata di aver commesso un infrazione penale grave o ripetuta ai sensi dell articolo d o g lettera a; c. l AEO. non può più dimostrare di trovarsi in una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettergli di adempiere agli obblighi assunti tenendo conto del tipo di attività commerciale,. ha inoltrato una domanda di concordato ai sensi dell articolo 93 LEF 6 o contro di lui è stata avanzata una domanda di fallimento ai sensi degli articoli 66 e LEF, oppure 3. non ha versato i dazi dovuti o le altre imposte, tributi ed emolumenti dovuti; Essa sospende la qualifica di AEO anche su richiesta dell AEO. 3 La sospensione ha effetto immediato se la sicurezza e la salute della popolazione o l ambiente lo esigono. 4 La sospensione non ha effetto sulle procedure d imposizione doganali avviate prima della sospensione. 5 L AFD fissa la durata della sospensione in modo adeguato. 6 Se l AEO adempie nuovamente le condizioni, l AFD revoca la sospensione. Art. s Revoca della qualifica di AEO (art. 4a LD) L AFD revoca la qualifica di AEO se una persona di cui all articolo d: a. ha commesso un infrazione penale grave o ripetuta ai sensi dell articolo d o g lettera a e la decisione penale è passata in giudicato; oppure b. durante il periodo della sospensione non ha adottato le misure necessarie. Essa revoca la qualifica di AEO anche su richiesta dell AEO. Titolo prima dell art. t Sezione 3b: Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza (art. cpv. LD) Art. t Ex art. r 6 RS 8. 6

8 Dogane. O RU 05 Art. 57 Termini d esportazione (art. 53 cpv. 3 LD) Le merci imposte per l esportazione definitiva devono essere portate nel territorio doganale estero entro sei mesi dall accettazione della dichiarazione doganale. Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere all AFD una proroga del termine d esportazione. L AFD accoglie la richiesta se le seguenti condizioni sono adempiute: a. al momento della richiesta l acquirente della merce ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale; b. le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall accettazione della dichiarazione doganale per motivi sufficienti, come ritardi nella catena logistica, un contratto non concluso oppure per motivi di cui al capoverso 4. 3 L AFD può, su richiesta, prorogare il termine al massimo tre volte e ogni volta al massimo di sei mesi. 4 Se, senza sua colpa, segnatamente a causa di fallimento del destinatario finale all estero, catastrofi naturali, misure per applicare sanzioni internazionali o eventi bellici nel Paese di destinazione, il depositante è stato impedito di esportare le merci entro i termini prorogati ai sensi del capoverso 3, egli può richiedere una proroga del termine d esportazione alla Direzione generale delle dogane. 5 La richiesta di proroga dei termini d esportazione deve essere presentata all ufficio doganale competente per scritto e prima della scadenza del termine. Essa deve essere motivata e corredata dei relativi mezzi di prova. 6 Se le merci non sono portate nel territorio doganale estero entro i termini d esportazione, il regime d esportazione viene revocato. Art. 6 Disposizioni procedurali (art. 58 cpv. LD) La persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve indicare, al momento della dichiarazione doganale, lo scopo d impiego delle merci nonché l utilizzatore. Se cambia lo scopo d impiego o l utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà delle merci, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale. Essa deve informare le altre persone soggette all obbligo di dichiarazione in merito ai loro obblighi quali persone soggette all obbligo di dichiarazione. 3 La nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso deve essere presentata prima che cambi lo scopo d impiego o l utilizzatore oppure che vi sia il trasferimento di proprietà. L AFD può accettare la presentazione della dichiarazione doganale in un secondo momento, in particolare in caso di importazione di mezzi di trasporto. 4 Se non viene presentata una nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso, l obbligazione doganale sorge nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la nuova dichiarazione doganale. 7

9 Dogane. O RU 05 5 Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di confine con successiva reimportazione o riesportazione delle merci. Per determinate merci l AFD può autorizzare ripetuti passaggi di confine. Titolo dopo l art. 73 Sezione 6: Regime d esportazione Art. 73a Sede o domicilio dell acquirente in caso di immagazzinamento in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali (art. 53 cpv. 3, art. 6 cpv., art. 6 cpv. e art. 65 cpv. LD) Le merci possono essere imposte all esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale solo se l acquirente delle merci ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale. Art. 74, rubrica Conclusione non regolare del regime d esportazione (art. 6 cpv. 4 LD) Art. 78a Dichiarazione doganale per merci sensibili (art. 65 cpv. LD) La persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili per via elettronica all atto dell immagazzinamento nel deposito franco doganale. Se prima dell immagazzinamento le merci sono state imposte per l esportazione, non è necessaria una dichiarazione supplementare per l immagazzinamento. La dichiarazione doganale deve contenere le indicazioni di cui all articolo 84 capoverso lettere a f nonché il nome e l indirizzo del depositante. Art. 79 Termini d esportazione (art. 65 cpv. LD) Per i termini d esportazione si applica l articolo 57. Art. 83, rubrica, cpv. lett. c, bis e Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti (art. 66 cpv. e LD) L elenco deve contenere le seguenti indicazioni: c. nome e indirizzo della persona che tiene l inventario. bis L elenco deve essere tenuto elettronicamente. Su richiesta, il depositario deve presentare l elenco all AFD senza indugio e per via elettronica. L AFD definisce gli standard minimi per il formato dei file. Art. 84 cpv. lett. c, k e q, cpv. e 3 bis 8

10 Dogane. O RU 05 L inventario deve contenere le seguenti indicazioni: c. nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate; k. massa lorda e massa netta; l AFD può, su richiesta, dispensare il depositario dall obbligo di rilevare la massa lorda o la massa netta; q. nome e indirizzo del depositante originario se all interno di un deposito franco doganale la merce è ripresa da un altro depositante per l immagazzinamento. L inventario deve essere tenuto elettronicamente. 3bis Su richiesta, il depositario deve presentare l inventario all AFD. L AFD definisce la forma e gli standard minimi per il formato dei file. Art. 85 Inventario per depositante (art. 66 cpv. LD) Deve essere tenuto un inventario per merci sensibili per ciascun depositante. Se le merci dello stesso depositante sono immagazzinate in diversi locali, l inventario può essere tenuto per locale. Art. 94 cpv. lett. a bis La garanzia ammonta: a bis. per l AEO: al massimo al 0 per cento dei tributi doganali; Art. 46a Disposizioni transitorie della modifica del Alle domande di qualifica di AEO presentate prima dell entrata in vigore della modifica del si applica il nuovo diritto. Ai regimi di ammissione temporanea non conclusi al momento dell entrata in vigore della modifica del rimane applicabile il diritto previgente. 3 Il depositario deve tenere un inventario (art. 8 cpv. ) per le seguenti merci sensibili immagazzinate in un deposito franco doganale al momento dell entrata in vigore della modifica del, al più tardi un anno dopo l entrata in vigore della modifica: a. autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 87; b. mobili delle voci di tariffa 940 e Il depositario deve soddisfare i seguenti requisiti al più tardi un anno dopo l entrata in vigore della modifica del : a. le condizioni per la creazione e la tenuta dell elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti secondo l articolo 83 capoversi lettera c e bis ; b. le condizioni per la creazione e la tenuta dell inventario per merci sensibili secondo l articolo 84 capoverso lettere c, k e q nonché capoverso. II 9

11 Dogane. O RU 05 L allegato è modificato come segue: Merci sensibili N. Abrogato N le seguenti merci conformemente alla legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane: - bevande alcoliche delle voci di tariffa 04 08, - tabacchi manufatti delle voci di tariffa 40 e 403, - biglietti di banca e titoli della voce di tariffa 4907, - monete della voce di tariffa 78, - perle, diamanti, pietre preziose, pietre semipreziose, metalli preziosi e placcati di metalli preziosi nonché lavori di queste materie (ex capitolo della tariffa doganale 7), - minuteria e gioielleria (ex capitolo della tariffa doganale 7), - autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 87, - articoli di orologeria della voce di tariffa 90, - pendole e pendolette di metalli preziosi e placcati di metalli preziosi delle voci di tariffa 903 e 905, - mobili delle voci di tariffa 940 e 9403, - oggetti d arte, da collezione e di antichità delle voci di tariffa III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell allegato. IV La presente ordinanza entra in vigore il gennaio 06. In nome del Consiglio federale svizzero: 7 RS

12 Dogane. O RU 05 La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

13 Dogane. O RU 05 Allegato (cifra III) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:. Ordinanza del 4 aprile sul trattamento dei dati nell AFD Allegato A 48 Operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operators», AEO) Rimando (art. 4a LD e art. a s OD 9 ) N. punti, 7 e 9 Il sistema d informazione può contenere i seguenti dati:. il numero di identificazione dell AEO (numero d identificazione delle imprese, IDI); 7. la data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO; 9. i dati relativi ai punti 5, 7 e 8 per gli AEO ammessi in Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO; N. 4 punto. In Internet possono essere pubblicati: a. il numero di identificazione dell AEO (n. punto ); b. il nome e l indirizzo dell AEO (n. punto ); c. la data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO (n. punto 7); d. l autorità che ha emanato la decisione (n. punto 8). N. 5 8 RS RS 63.0

14 Dogane. O RU Scambio di dati con Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO L AFD e gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO si scambiano regolarmente i dati di cui al numero punti 5, 7 e 8.. Ordinanza del 7 novembre sull IVA Art. 5 cpv. lett. a bis L importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l articolo 76 capoverso LD: a bis. al 0 per cento al massimo per gli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO) di cui all articolo 4a LD; 0 RS

Ordinanza sulle dogane

Ordinanza sulle dogane Ordinanza sulle dogane (OD) Modifica del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 novembre 2006 1 sulle dogane è modificata come segue: Ingresso vista la legge del 18

Dettagli

Disposizioni generali per depositi franchi doganali

Disposizioni generali per depositi franchi doganali Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti Versione Gennaio 07 Disposizioni generali per depositi franchi

Dettagli

Ordinanza dell AFD sulle dogane

Ordinanza dell AFD sulle dogane Ordinanza dell AFD sulle dogane (OD-AFD) Modifica del 10 dicembre 2012 L Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina: I L ordinanza dell AFD del 4 aprile 2007 1 sulle dogane è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull imposizione degli autoveicoli

Ordinanza sull imposizione degli autoveicoli Ordinanza sull imposizione degli autoveicoli (OIAut) del 20 novembre 1996 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 1996 1 sull imposizione degli autoveicoli

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina Modifica del 12 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri

Dettagli

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Regime di deposito doganale «Depositi per merci di gran consumo»

Regime di deposito doganale «Depositi per merci di gran consumo» Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti A.35 1 gennaio 2018 Regolamento 10-40 Regime di deposito

Dettagli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 976

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti del 22 dicembre 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle

Dettagli

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati

Ordinanza concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati Ordinanza concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati (OSTED) 631.071 del 3 febbraio 1999 (Stato 6 aprile 1999) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 142 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

La Certificazione AEO Benefici e vantaggi per Dogana e imprese. Un bilancio Catania, 23 aprile Dr.ssa Maria C.

La Certificazione AEO Benefici e vantaggi per Dogana e imprese. Un bilancio Catania, 23 aprile Dr.ssa Maria C. La Certificazione AEO Benefici e vantaggi per Dogana e imprese. Un bilancio 2008-2014 Catania, 23 aprile 2015 Dr.ssa Maria C. Calandra * DECORRENZA Le disposizioni relative alla concessione dello status

Dettagli

Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA

Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Berna 10 gennaio 2011 Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili del 13 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3

Dettagli

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011 www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.23 Animali da compagnia Edizione 2011 Valida a partire dal 1 gennaio 2011 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (OLOGA) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull organizzazione del

Dettagli

Volantino concernente il. perfezionamento passivo

Volantino concernente il. perfezionamento passivo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino concernente il perfezionamento passivo Form 47.88 i 02.2017 1/7 1 Introduzione...

Dettagli

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 53 capoverso 1 lettera

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del... Il

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale

Dettagli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Approvato dal Consiglio nazionale il Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto

Dettagli

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale Consultazione 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) 14.1. Situazione iniziale Il 19 dicembre 2015 i ministri dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno deciso un divieto dei sussidi all esportazione.

Dettagli

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 000 sulla medicina della procreazione è modificata come segue: Art.

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine Ordinanza sull approntamento delle prove d origine del 28 maggio 1997 (Stato 4 aprile 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 1 ottobre 1992 1 sulle

Dettagli

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci 1 Osservazioni

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine Ordinanza sull approntamento delle prove d origine del 28 maggio 1997 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 1982

Dettagli

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN) del 24 agosto 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull imposizione degli oli minerali Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OIOm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull imposizione degli oli minerali è modificata

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 maggio

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 maggio www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.23 Animali da compagnia Edizione 2018 Valida a partire dal 1 maggio 2018 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Divisione Norme

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza (OPBC) del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il

Dettagli

del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)

del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002) Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali 631.255.1 del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57 capoverso 3 della legge federale sulle

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Legge federale sull imposta preventiva (LIP) Modifica del... L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza sull imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull imposizione degli oli minerali Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OlOm) Modifica del 30 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull imposizione degli oli minerali è modificata

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Decreto federale. del 26 settembre 2014 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l «Eurodac» e che modifica

Dettagli

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea

Dettagli

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente un periodo di attesa per le funzioni direttive dell Amministrazione

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1

Dettagli

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992

Dettagli

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015 Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza

Dettagli

Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione

Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.03 Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione o in una fiera Edizione

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina: Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale

Dettagli

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane 1. gennaio 2015 Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti Prescrizioni amministrative

Dettagli

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni

Dettagli

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge

Dettagli

Ordinanza concernente l immissione sul mercato

Ordinanza concernente l immissione sul mercato Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OlOm) Modifica

Dettagli

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) Modifica del... [disegno del 28.06.2006] Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 maggio 1972 1 sulle banche è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 6 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare

Dettagli

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Sezione Disposti di natura non doganale A.34 1 aprile 2018 Regolamento R-60-6.8 Sostanze che impoveriscono lo strato di

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d informazione MIDES) Modifica del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli