SCHEDA INFORMATIVA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

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1 COMUNE DI RAVENNA sportello unico per le attività produttive SCHEDA INFORMATIVA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE LA NORMATIVA Le normative comunitarie, nazionali e regionali hanno previsto che i progetti che possono avere un impatto rilevante sull ambiente devono essere sottoposti ad apposite procedure di valutazione degli impatti sull ambiente in modo da valutare gli effetti diretti e indiretti sull uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull interazione tra detti fattori. Si individuano le seguenti fonti normative: Direttiva europea 9/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che ha sostituito e abrogato la precedente direttiva 85/337/CEE; Legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell ambiente e norme in materia di danno ambientale ; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, recante istituzione del Ministero dell ambiente e norme in materia di danno ambientale, che recepisce interamente l Allegato I della vecchia direttiva comunitaria 85/337/CEE; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l attuazione dell art.40, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, che disciplina le tipologie di opere ed impianti di esclusiva competenza regionale; Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9 Disciplina della valutazione di impatto ambientale, modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35; Decreto Legislativo n. 152 del 3.aprile 2006 Norme in materia ambientale Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Direttiva Regionale n. 987/2010 Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (Screening) normate dal titolo II e delle procedure di VIA normate dal titolo III della L.R. n. 9/99. Decreto Legislativo 128/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. TIPOLOGIE DI ATTIVITA /INTERVENTI SOGGETTI ALLE PROCEDURE DI VIA Ai sensi delle vigenti normative sono sottoposti alle procedure di V.I.A. i progetti che rientrano ( si veda ALLEGATO1: campo di applicazione): nella Legge 8 luglio 1986, n.349; nel DPCM 10 agosto 1988, n.377 e 27 dicembre 1988; nella Legge Regionale 18 maggio 1999, n.9, modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. n., 4/08. In particolare l art. 4 della Legge Regionale dell Emilia-Romagna n. 9/1999 stabilisce il campo di applicazione per la valutazione degli impatti ambientali, individuando due procedure: una procedure preliminare o di screening ed una procedura di valutazione di impatto ambientale. 1

2 INDIVIDUAZIONE DELL AUTORITA COMPETENTE (art. 5/1-2-3) Progetti contenuti negli allegati A1 A2 A3 B1 B2 B3 Altri progetti non inclusi negli Allegati REGIONE PROVINCIA COMUNE - tutti - quelli inferiori alle soglie dimensionali su richiesta del proponente quelli localizzati nel territorio di più provincie quelli inferiori alle soglie dimensionali su richiesta del proponente quelli localizzati nel territorio di più provincie quelli localizzati nel territorio di più provincie su richiesta del proponente - tutti - quelli inferiori alle soglie dimensionali su richiesta del proponente quelli localizzati nel territorio di più comuni - tutti - quelli inferiori alle soglie dimensionali su richeista del proponente quelli localizzati nel territorio di più comuni quelli localizzati nel territorio della provincia su richiesta del proponente tutti - tutti - quelli inferiori alle soglie dimensionali su richiesta del proponente REGIONE EMILIA ROMAGNA Direzione Generale Ambiente Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale Via dei Mille, BOLOGNA BO Telefono: 051/ Fax: 051/ via@regione.emilia-romagna.it PROVINCIA DI RAVENNA Servizio Ambiente Piazza dei Caduti,2/ RAVENNA RA Telefono: 0544/ Fax: 0544/ COMUNE DI RAVENNA Servizio Ambiente Piazzale Farini, RAVENNA RA Telefono: 0544/ Fax TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI Si individuano due tipologie di procedimento: : A) PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) B) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 2

3 A) PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) Oggetto ed effetti della procedura. La procedura di verifica (screening) è la decisione preliminare di verifica se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto ai criteri individuati nella Direttiva 97/11/CE e anticipatamente recepiti nell ordinamento italiano con il Dpr 12 aprile 1996, possano produrre un impatto ambientale significativo. Lo strumento screening riguarda la decisione, presa sullo specifico progetto, caso per caso, dall autorità competente, se deve essere effettuato lo svolgimento di una procedura di V.I.A., a partire dalla redazione di un esauriente Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). La procedura di verifica (screening) è ad evidenza pubblica, e può avere uno dei seguenti esiti : a) decisione di esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.; b) decisione di esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo. In questo caso il proponente ha l obbligo di conformare il progetto alle prescrizioni indicate. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa; c) decisone di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A.. In questo caso il proponente può richiedere l'indizione della Conferenza di Servizi, ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, dei contenuti dello Studio di impatto ambientale e della documentazione da allegare alla richiesta di V.I.A. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Partecipazione Gli elaborati presentati dal proponente vengono depositati per 45 giorni consecutivi presso l Autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) viene pubblicato l annuncio dell avvenuto deposito indicando l oggetto e la localizzazione dell intervento, il proponente e l indicazione dei luoghi e dei termini di deposito. Chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni scritte entro il termine di 45 dalla pubblicazione sul BUR L'Autorità competente, entro i successivi 45 giorni, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. IL PROCEDIMENTO Il proponente, per i progetti relativi alle attività produttive, deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita domanda, redatta in conformità al Modulo VIA01domandascreening, allegando la seguente documentazione nel numero di copie previsto in modulistica: a) il progetto preliminare; b) una relazione relativa all individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto; c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica; d) Una copia conforme di tutta la documentazione in formato elettronico (PDF) e) Rappresentazione georeferenziata di tutti gli elementi cho compongono lo stesso progetto, utilizzando il sistema di riferimento UTM e/o WGS 84, sia su supporto cartaceo che digitale (documentazione consigliata, ma non obbligatoria). Se il proponente dichiara che la documentazione contiene parti che devono rimanere segrete, deve presentare 2 copie della documentazione priva delle parti che devono rimanere segrete. Una copia rimane al SUAP e deve essere messa a disposizione del pubblico per la visione, una copia deve essere inviata alla autorità competente per il deposito. Di tale documentazione deve essere presentata anche una copia su supporto informatico (formato PDF). Tale copia verrà inviata all Autorità competente per la pubblicazione sul sito web. 3

4 Lo Sportello Unico per le attività Produttive provvede : a. a trasmettere la domanda e la documentazione allegata all autorità competente che provvederà ad effettuare (entro 15 giorni) la verifica di completezza della documentazione; b. a trasmettere la domanda e la documentazione allegata agli altri Enti che intervengono nel procedimento; c. a trasmettere la domanda e la suddetta documentazione, oltre che all Autorità competente, alla Provincia, alla Regione e ai Comuni interessati, per l espletamento degli obblighi di deposito; d. a pubblicare all Albo Pretorio del Comune l avviso di deposito della documentazione, nel caso che la suddetta verifica di completezza abbia dato esito positivo; e. a pubblicare l avviso di deposito sul sito web del Comune, nel caso che l autorità competente sia il Comune di Ravenna stesso (negli altri casi, è l autorità competente stessa a provvedere alla pubblicazione dell avviso sul proprio sito, unitamente alla restante documentazione prevista dalla normativa); f. a richiedere la pubblicazione dell avviso di deposito della documentazione sul B.U.R., nel caso che la suddetta verifica di completezza abbia dato esito positivo, e qualora l autorità competente sia il Comune di Ravenna (negli altri casi provvederà l autorità competente stessa dandone comunicazione al Comune e alla Provincia per permettere gli adempimenti di deposito, e all interessato per permettere le pubblicazione sulla stampa locale dell avviso di deposito stesso); g. a curare il deposito della documentazione L Autorità competente, ricevuta la domanda e l allegata documentazione: a) effettua la verifica di completezza della documentazione presentata (entro 15 giorni) e ne comunica l esito all interessato, al Comune e alla Provincia. Nel caso che la verifica di completezza dia esito negativo, la procedura si conclude e il proponente dovrà ripresentare una nuova domanda di attivazione della procedura di VIA, completa della documentazione mancante. Nel caso che la verifica di completezza dia esito positivo, l autorità competente: a) richiede la pubblicazione sul BUR dell avviso di deposito (qualora l autorità competente NON sia il Comune) b) cura il deposito degli elaborati ; c) pubblica l avviso di deposito sul proprio sito web (qualora l autorità competente NON sia il Comune) d) pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata; e) verifica la necessità di trasmettere la documentazione ad ulteriori Enti interessati (a cui non sia già stata trasmessa dal SUAP) ed in tal caso richiede la documentazione al richiedente e provvede alla trasmissione; a) provvede a richiedere le eventuali integrazioni della documentazione che si rendessero necessarie; b) svolge la procedura di verifica, c) quantifica le spese istruttorie; d) provvede a trasmettere la decisione (esito della procedura di screening) allo Sportello Unico per le Attività Produttive e a far pubblicare la decisione integralmente sul proprio sito web e per estratto sul BUR. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ove non via abbia già provveduto l Autorità competente, comunica l esito della decisione della procedura di screening al proponente e alle Amministrazioni interessate. Tempi di conclusione: 45 giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione degli elaborati, salvo eventuali interruzioni di termini per richiesta di integrazioni. Spese istruttorie Le spese istruttorie per le procedure di verifica (screening): sono quantificate dall Autorità competente con l atto conclusivo del procedimento ai sensi dell art. 28 della LR 9/1999 secondo i criteri indicati nella direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n paragrafo 3.4, applicando le seguenti percentuali: 0,02% del costo di realizzazione del progetto; 4

5 0,01% del costo di realizzazione del progetto nel caso di progetti di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da artigiani o piccole e medie imprese. 5

6 B) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) Oggetto ed effetti La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è una procedura finalizzata a scegliere un progetto e decidere se, dove e come attuarlo, e ciò solo dopo averne valutati gli aspetti sulle componenti ambientali. La V.I.A. positiva per i progetti relative alle attività produttive: a) comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico territoriale (anche di competenza statale); b) obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell impianto, opera o intervento ; c) vincola le Amministrazioni competenti alle prescrizioni in essa contenute circa il rilascio di intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione della VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, la VIA può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall Autorità Competente, la procedura di VIA deve essere reiterata. La V.I.A. negativa preclude la realizzazione del progetto, dell intervento o dell opera. Partecipazione Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trasmette la documentazione per il deposito a: a) la Regione; b) le Provincie interessate; c) i Comuni interessati. L annuncio dell avvenuto deposito della documentazione viene pubblicato (nel caso che la verifica di completezza della documentazione presenta abbia dato esito positivo) a) sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) per 60 giorni, a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive nel caso che l Autorità competente sia il Comune di Ravenna, a cura dell autorità competente stessa in tutti gli altri casi; b) su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, a cura del proponente;. L annuncio dell avvenuto deposito del progetto deve contenere i seguenti elementi: a) proponente; b) oggetto, localizzazione e sommaria descrizione del progetto; c) indicazione dei termini di deposito. Chiunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., può prendere visione degli elaborati e presentare, in forma scritta, osservazioni all Autorità competente. L Autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla Conferenza di Servizi. L autorità competente può promuovere, nei casi di paticolare rilievo, una istruttoria pubblica, con le Amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati, per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale. A tale istruttoria deve essere data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora non abbia luogo l istruttoria pubblica, l autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contradditroio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni. 6

7 Qualora il proponente intenda uniformare il progetto alle osservazioni ne fa richiesta alla autorità competente. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito del progetto modificato. IL PROCEDIMENTO Il proponente, per i progetti relativi alle attività produttive, deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita domanda, redatta in conformità al Modulo VIA02domandaVIA, allegando la seguente documentazione nel numero di copie indicato nella modulistica, con riserva di produrne di ulteriori qualora richiesto dall Autorità competente: a) lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) - si veda ALLEGATO C; b) il progetto definitivo; c) la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l effettuazione della Conferenza di Servizi. d) Una copia conforme di tutta la documentazione in formato elettronico (PDF) e) Rappresentazione georeferenziata di tutti gli elementi che compongono lo stesso progetto, utilizzando il sistema di riferimento UTM e/o WGS 84, sia su supporto cartaceo che digitale (documentazione consigliata, ma non obbligatoria). f) Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi già acquisisti o da acquisire al fine della realizzazione e dell esercizio dell opera o dell intervento Se l impresa dichiara che la documentazione contiene parti che devono rimanere segrete, l interessato deve presentare 3 copie della documentazione priva delle parti che devono rimanere segrete. Una copia rimane al SUAP e deve essere messa a disposizione del pubblico per la visione, una copia deve essere inviata alla Regione, una alla Provincia per la pubblicazione. Di tale documentazione deve essere presentata anche una copia su supporto informatico. Tale copia deve essere inviata all Autorità competente per la pubblicazione sul sito web Lo Sportello Unico per le Attività Produttive provvede ): a) a trasmettere la domanda e la documentazione allegata all autorità competente che provvederà ad effettuare (entro 30 giorni) la verifica di completezza della documentazione; b) a trasmettere la domanda e la documentazione allegata agli altri Enti che intervengono nel procedimento; c) a trasmettere la domanda e la suddetta documentazione, oltre che all Autorità competente, alla Provincia, alla Regione e ai Comuni interessati, per l espletamento degli obblighi di deposito; d) a richiedere la pubblicazione dell avviso di deposito della documentazione sul B.U.R., nel caso che la suddetta verifica di completezza abbia dato esito positivo, e qualora l autorità competente sia il Comune di Ravenna (negli altri casi provvederà l autorità competente stessa dandone comunicazione al Comune e alla Provincia per permettere gli adempimenti di deposito, e all interessato per permettere le pubblicazione sulla stampa locale dell avviso di deposito stesso); e) a pubblicare all Albo Pretorio del Comune l avviso di deposito della documentazione, nel caso che la suddetta verifica di completezza abbia dato esito positivo; f) a curare il deposito della documentazione g) a pubblicare sul sito web del Comune l avviso di deposito della documentazione, sempre che la suddetta verifica di completezza abbia dato esito positivo, e qualora l autorità competente sia il Comune di Ravenna (negli altri casi provvederà l autorità competente stessa) L Autorità competente: a. effettua la verifica di completezza della documentazione presentata e ne comunica l esito all interessato, al Comune e alla Provincia. b. Nel caso che la verifica di completezza dia esito negativo, la procedura si conclude e il proponente dovrà ripresentare una nuova domanda di attivazione della procedura di VIA, completa della documentazione mancante. 7

8 c. Nel caso che la verifica di completezza dia esito positivo, l autorità competente: d. cura il deposito degli elaborati ; e. richiede la pubblicazione sul BUR dell avviso di deposito (qualora l autorità competente NON sia il Comune f. pubblica l avviso di deposito sul proprio sito web (qualora l autorità competente NON sia il Comune) g. pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata; h. verifica la necessità di trasmettere la documentazione ad ulteriori Enti interessati (a cui non sia già stata trasmessa dal SUAP) ed in tal caso richiede la documentazione al richiedente e provvede alla trasmissione; i. provvede a richiedere le eventuali integrazioni della documentazione che si rendessero necessarie; j. riceve le eventuali osservazioni presentate dagli aventi diritto, comunicandole al proponente che può presentare le proprie controdeduzioni); k. può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le Amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per favorire informazioni sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio ovvero un contradditorio tra il proponente e coloro che hanno presentato osservazioni; l. riceve dal proponente l eventuale richiesta a uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi dell istruttoria pubblica o nel contradditorio; m. può richiedere, per una sola volta, entro 120 giorni, le integrazioni e i chiarimenti necessari, indicando un termine di risposta che non può superare i 60 giorni, prorogabili, su richiesta del proponente, per un massimo di ulteriori 60 giorni. Tale richiesta sospende i termini del procedimento. E, comunque, facoltà del proponente presentare integrazioni. n. Nel caso che il proponente non presenti le integrazioni richieste nei termini previsti, la procedura si conclude con effetto di pronuncia interlocutoria negativa (in questo caso il proponente può nuovamente presentare domanda per l attivazione della procedura di VIA); o. Nel caso che ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, ne da informazione tramite pubblicazione sul BUR, e sul proprio sito web dell avviso di deposito e pubblica sul sito la documentazione integrativa stessa. In questo caso, ripartono i termini di 60 giorni per la pubblicazione delle osservazioni. p. indice, entro 10 giorni dall avvenuta pubblicazione dell avviso sul BUR, una Conferenza di Servizi per provvedere: q. all acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto; r. all esame del progetto; s. pubblica sul proprio sito web la documentazione istruttoria (gli atti ufficiali della Conferenza di Servizi) t. si esprime in merito alla VIA entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. u. quantifica le spese istruttorie ; v. provvede a trasmettere la decisione sulla Via al richiedente allo Sportello Unico per le Attività Produttive w. richiede la pubblicazione sul B.U.R., per estratto, della decisione di VIA x. pubblica integralmente sul proprio sito web la decisione di VIA indicando la sede dove prendere eventualmente visione degli atti. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, qualora non l abbia già fatto l Autorità competente, comunica la deliberazione di V.I.A. al proponente ed alle Amministrazioni interessate. Tempi di conclusione: 150 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. dell annuncio dell avvenuto deposito degli elaborati Spese istruttorie Le spese istruttorie per la procedura di VIA sono quantificate dall Autorità competente con l atto conclusivo del procedimento ai sensi dell art. 28 della LR 9/1999 secondo i criteri indicati nella direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n paragrafo 3.4, applicando le seguenti percentuali: 0,04% del costo di realizzazione del progetto; 0,02% del costo di realizzazione del progetto nel caso di progetti di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da artigiani o piccole e medie imprese. 8

9 LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.) E LA FASE PRELIMINARE (FACOLTATIVA) DI DEFINIZIONE DEI SUOI CONTENUTI (SCOPING) I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. devono essere corredati da uno Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni di cui ALL ALLEGATO C della L.R. n. 9/1999 (VEDI) (art. 11/1): Per i progetti contenuti negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora lo richieda l esito della procedura di verifica, è facoltà del proponente, su apposita richiesta, richiedere all Autorità competente l effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla puntuale definizione (art. 12/1): a) dei contenuti del S.I.A.; b) della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati. Il proponente presenta all autorità competente un elaborato che definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A. (art. 12/2), il quale deve contenere comunque le seguenti informazioni (art. 12/2-3): a) la descrizione del progetto definitivo; b) le descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa; c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paessaggistica; d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché le misure di monitoraggio; e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. l autorità competente convoca una Conferenza di Servizi e, sulla base delle indicazioni di detta Conferenza, l autorità competente si esprime sulla richiesta del proponente entro 60 giorni dalla richiesta stessa. Trascorso tale termine si intende convalidato l elaborato presentato (art. 12/4-6). La definizione degli elementi della fase preliminare determinate dall autorità competente vincolano la stessa autorità e le altre Amministrazioni interessate nello svolgimento della successiva Conferenza di Servizi (art. 12/7). L autorità competente assicura che le attività della fase di scoping siano attuate in contradditorio con il proponente (art. 12/5). 9

10 LA LEGGE REGIONALE CAMPO DI APPLICAZIONE L ambito di applicazione è definito dagli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3 della L.R. 9/99, ad esclusione dei progetti riservati dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08 alla competenza del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, elencati nell allegato II del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08. Sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) 1. i progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono all'interno di aree naturali protette), ai sensi degli artt. 9 e per le parti non ancora autorizzate, i progetti di modifiche o estensioni di progetti, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull ambiente di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui agli: a) Allegati A.1, A.2 e A.3, nonché ogni modifica o estensione dei progetti elencati nei medesimi Allegati, ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nei medesimi Allegati; b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni; c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1. Su richiesta del proponente sono assoggettati: a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3; b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3. Le soglie dimensionali definite ai sensi legge regionale sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998; b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit. Le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 10

11 ALLEGATO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. PROCEDURE MINISTERIALI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell ambiente e norme in materia di danno ambientale, come modificato dal Dpr 11 febbraio 1998 Disposizioni integrative del dpcm 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi; b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica); c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi; d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t; f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: 1. per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; 2. per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; 3. per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); 4. per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; 5. per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; 6. per la fabbricazione di esplosivi; g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio superiori a metri di lunghezza h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a t; i) Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra; l) impianti destinati a trattenere regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore ad mc., nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque ai fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d invaso superiore a mc.; m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto dell energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kv e con tracciato di lunghezza superiore a 15 Km.; n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 Km. e diametro superiore o uguale a 800 mm., esclusi quelli disciplinati dal Dpr 18/4/1994, n. 526; o) stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a mc.; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a mc.; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a mc.; 11

12 p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall art. 22, co. 11, del DLgs 5/2/1997, n. 22; q) impianti per la produzione dell energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a t.; s) impianti di gassificazione e liquefazione; t) impianti termici destinati: 1. al trattamento di combustibili nucleari irradiati; 2. alla produzione o all arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; 3. esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi; u).attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell art. 2, co. 2, del R.D. 29/7/1927, n e successive modifiche ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari. Si segnala, in particolare sono avocati alla competenza statale i progetti elencati secondo la numerazione dell Allegato II alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 riportati di seguito: a) Centrali per la produzione dell energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe e gli invasi direttamente asservirti b) Parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati in centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO; c) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a m 3 ; d) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari (parte del punto B.1.4 della L. R. 9/99); e) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma delle legge 18 maggio 1989, n. 183; f) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato (II. NdR), ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. 12

13 1.2. PROCEDURE REGIONALI Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n.9 Disciplina della valutazione di impatto ambientale, come modificata dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08 ALLEGATO A1 A.1. 1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi; A.1. 2) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni; A.1. 3) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma; A.1. 4) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a mc; A.1. 5) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; A.1. 6) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha; A.1. 7) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate; A.1. 8) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate; A.1. 9) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri; A.1. 10) Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali contenenti amianto. A bis Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; 13

14 A ter Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; A quater) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi; A quinques) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. ALLEGATO A2 A.2. 1) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; A.2. 2) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 ed11, ed allegato C, lettera R1 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 A.2. 4) Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B) D13, D14 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08); A.2. 5) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a mc; A.2. 6) 14

15 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 A.2. 7) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08); A.2. 8) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a abitanti equivalenti; A.2. 9) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno; A.2. 10) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno; A.2. 11) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km; A.2. 12) Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a mc; A.2. 13) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno; A.2. 14) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a mc. Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99 A bis) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. ALLEGATO A3 A.3. 1) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti per polli da ingrasso, posti per galline; b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg); c) 900 posti per scrofe; A.3. 2) Cave e torbiere con più di mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha. 15

16 A.3. 2.bis) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. ALLEGATO B1 AGRICOLTURA B.1. 1) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; INDUSTRIA ESTRATTIVA B.1. 2) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanza minerali di miniera di cui all art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie; B.1. 3) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 mediante dragaggio marino o fluviale; B.1. 4) Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari; B.1. 5) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi; INDUSTRIA ENERGETICA B.1. 6) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; B.1. 7) Impianti per il trattamento di residui radioattivi; B.1. 8) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw; INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI B.1. 9) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; INDUSTRIA CHIMICA B.1. 10) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate; B.1. 11) 16

17 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate; PROGETTI DI INFRASTRUTTURE B.1. 12) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; B.1. 13) Linee ferroviarie a carattere regionale; B.1. 14) Aeroporti; B.1. 16) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale; B.1. 15) B.1. 17) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali, lacuali, compresi i porti di pesca; vie navigabili; B.1. 18) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; B.1. 19) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole; B.1. 20) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare; B.1. 21) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1); B.1. 22) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato A.1; B bis) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone; B ter) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; B quater) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08; 17

18 B quinques) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiorea 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08; B.1. 23) Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. B bis) Modifiche o estensioni di progetti di cui all allegato A.1 o all allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull ambiente (modifica o estensione non inclusa nell allegato A.1). AGRICOLTURA ALLEGATO B.2 Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. b) e c) della L.R. 9/99 B.2. 1) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano unasuperficie superiore a 200 ha; B.2. 2) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; B.2. 3) Progetti di gestione delle risorse idriche per l agricoltura compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre per una superficie superiore ai 300 ha; B.2. 4) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; INDUSTRIA ENERGETICA B.2. 5) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; B.2. 6) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; B.2. 7) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kw con tracciato superiore a 3 km; B.2. 8) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; B.2. 9) 18

19 Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento; PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI B.2. 10) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; B.2. 11) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con unacapacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; B.2. 12) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; B.2. 13) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; B.2. 14) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; B.2. 15) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino i mq di superficie impegnata o mc di volume; B.2. 16) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; B.2. 17) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino mq di superficie impegnata o mc di volume; B.2. 18) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino mq di superficie impegnata o mc di volume; B.2. 19) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI B.2. 20) Cokerie (distillazione a secco del carbone); B.2. 21) 19

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