60/R/201 4 PREAMBOLO. Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;
|
|
- Emma Elia
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 ottobre 2014, n. 60/R Regola m e n t o di funzio n a m e n t o della banca della terra di cui all articol o 3 della leg g e regional e 27 dice m br e 201 2, n. 80 (Trasfor m a z i o n e dell ent e Azienda regio n a l e agricola di Albere s e in ente Terre regio n ali toscan e. Modific h e alla l.r. 39/ , alla l.r. 77/ e alla l.r. 24/ ) (Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima,del ) INDICE PREAMBOLO Art. 1 - Struttu r a della banca della terra Art. 2 - Beni di propri e t à dell Ent e o affida ti in gestion e all Ent e dalla Regione Art. 3 - Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale Art. 4 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica Art. 5 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata Art. 6 - Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privat a Art. 7 - Terreni abbandonati o incolti Il PRESIDENT E DELLA GIUNTA EMANA il seguent e regolam ento PREAMBOLO Visto l articolo 117, com m a sesto della Costit uzion e; Visto l articolo 42 dello Stat u t o; Vista la legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 80 (Trasform azione dell ente Azienda regionale agricol a di Alber e s e in ent e Terre region ali tosc a n e. Modifiche alla l.r. 39/200 0, alla l.r. 77/ e alla l.r. 24/2000) e in particolare l articolo 3; Visto il par e r e del Comit a t o tecnico di direzion e espr e s s o nella sedu t a del 17 luglio 2014; Visto il parer e della competent e struttura di cui all articolo 17, comma 4 del Regolamento inter n o della Giunt a region al e Tosca n a 3 febbr aio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliber azione di adozione dello schema di regolam ento del 01/09/2014; Visto il parer e favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 17/09/2014 con osse rv a zioni; Visto l ulteriore parere della competente struttu r a di cui all articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 825; Considerato quanto segue: 1. la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell ente Azienda regionale agricol a di Alber e s e in ent e Terre region ali tosc a n e. Modifiche alla l.r. 39/200 0, alla l.r. 77/20 0 4
2 60/R/ e alla l.r. 24/200 0) istituisc e la banc a della terr a, quale invent a ri o compl e t o e aggior n a t o dell offer t a dei terr e ni e delle azien d e agricole di propri e t à pubblic a e privat a disponi bili per oper a zio ni di affitto o di conc e s sio n e; l eter o g e n e o regim e giuridico dei beni coinvolti, aventi natur a sia pubblica che privata, rende necessario articolare la struttu r a della banca della terra in sezioni, al fine di distinguere le diverse modalità di concessione e/o affitto; 2. sui beni di propri e t à della Regione, dell ent e Terre region ali tosca n e (di seguit o deno mi n a t o Ente ) o di altri enti pubblici, l esige nz a di favorire l access o dei giovani ai ter r e ni da coltivar e con consegue n t e creazione di nuova imprenditoria, rende necessario prevedere quale criterio di priorit à l età e la qualifica profession al e dei richie d e n t i, in analogia con qua n t o previst o dal regolam ento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolame nto di attuazione dell articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 Trasformazione dell ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali tosca n e. Modifich e alla l.r. 39/20 0 0, alla l.r. 77/ e alla l.r. 24/ relativo all utilizzazion e dei terreni abbandonati o incolti); 3. l esigenza di assicurare che anche le concessioni dei beni afferenti al patrimonio agricolo forest al e region al e, destin a t i a pers e g u i r e le finalità previst e dalla legge region al e 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forest al e della Tosca n a), siano com p r e si nell am bit o della banc a della ter r a, rende necessario prevedere che anche gli enti gestori del patrimonio trasmettano gli avvisi pubblici per la conc e s si o n e o l affitto dei beni all Ent e, ai fini della pubblicazion e anch e nella banca della terra; 4. al fine di conse n t i r e agli enti pubblici, propri e t a r i di beni agricoli e forest ali, di affida r e all Ente anche lo svolgimento delle procedure per l individuazione dell assegnat a rio dei propri beni, viene previst a la possibilità di stipul a r e apposi t a conve nzion e; 5. per assicurare che i beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra contribuiscano a raggiungere gli obiettivi individuati dalla l.r. 80/2012, quali il mantenime n to dei livelli occup a zion ali e di reddi to delle are e rurali, la preve n zion e dei disse sti idrog e ologi ci, nonc h é la difesa delle zone e delle popolazioni montane dalle calamità naturali, è necessario prevedere una dur a t a minim a di disponi bilit à per l affitto e richie d e r e ai propri e t a r i una serie di informazioni utili per favorire l incontro tra la domanda e l offerta; 6. per assicurare l identificazione informatica degli offerenti e dei richiedenti e monitorare l effettiva conclusion e dei cont r a t t i relativi ai beni di prop ri e t à privat a inseriti nella banc a della terra occorre stabilire che i proprietari e gli affittuari effettuino una preliminare registrazione sul sistema informativo di ARTEA. 7. che è stat o acquisito, ai sensi dell articolo 3, com m a 6, della legge region al e 27 dice m b r e 2012, n. 80, il par e r e delle orga nizz azioni profession ali agricole e coope r a t iv e e delle organizzazioni sindacali maggior m ente rappresentative; 8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento Art. 1 Struttura della banca della terra 1. La banca della terra è articolata in sei sezioni: a) beni di proprietà dell ente terre regionali toscane (di seguito: Ente); b) beni affidati in gestione all Ente dalla Regione Toscana con convenzione; c) beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); d) beni agricolo forestali di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici affidati alla Regione per esser e gestiti insiem e a quelli del patrimo nio forestale regionale indisponibile ai sensi dell articolo 25 della l.r. 39/2000 ; Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 15/1 0/
3 3 e) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione; f) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione; g) terreni abbandonati o incolti ai sensi dell articolo 5 della l.r. 80/ La banca della terra è gestita dall Ente per mezzo del sistem a inform ativo di cui all articolo 14 bis della legge regionale 19 novemb r e 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscan a per le Erogazioni in agricoltu r a ARTEA ), avvalendosi di modalità telema tich e in conformit à alle disposizioni, alle regole e agli stand a r d di cui alla norm ativa nazionale e regionale in materia di amministr azion e digitale, in particolare alla legge regionale 5 ottobr e 2009, n. 54 (Istituzione del sistem a inform ativo e del sistem a statistico regionale. Misure per il coordina m e n t o delle infrastr u t t u r e e dei servizi per lo sviluppo della società dell inform azion e e della conoscenz a) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). Art. 2 Beni di proprietà dell Ente o affidati in gestione all Ente dalla Regione 1. L Ente inserisce nella banca della terra l avviso pubblico per la concession e o l affitto dei beni di cui all articolo 1, letter e a) e b), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 41 e 57 del regolam e n t o emana t o con decreto del Preside nt e della Giunta regionale 23 novemb r e 2005, n. 61/R (Regolam e n t o di attuazion e della legge regionale 27 dicemb r e 2004, n. 77 Dema nio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana ). 2. L avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presen t a zione delle istanze, nonch é i criteri per l individuazion e dell asseg n a t a ri o, tenend o conto dell obbiettivo del ricam bio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità: a) impren dito ri agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comma 1, letter a a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di impre n ditor e e impren ditrice agricoli e di impres a agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quar a n t a anni di età alla data della doman d a di asseg n a zion e; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegn azione; b) impren dito ri agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possess o del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comm a 1, letter a a) della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età; della doman d a di asseg n a zion e; nel caso delle associazioni tutti gli impre n ditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegn azione; d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età. 3. Nel caso in cui il richied e n t e è una società, il possesso delle priorità di cui al comm a 2, letter e a) e c) è deten u t o da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quar a n t a anni di età e almeno la metà dei soci amministrato ri non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; d) nelle società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è deten u to da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quar a n t a anni di età e almeno la metà del consiglio di amministr a zione è composto da amministrato ri che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età. Art. 3 Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale 1. Gli enti di cui all articolo 29 della l.r. 39/2000 approvan o l avviso pubblico per la concession e dei beni di cui all articolo 1, comma 1, lettere c) e d) sui quali intendono proced e r e al rilascio delle concessioni temporanee di cui all articolo 26 della l.r. 39/2000, e il relativo disciplinare e li trasmettono all Ente. 2. L avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presen t a zione delle istanze, nonch é i criteri per l individuazion e dell asseg n a t a ri o, tenend o conto dell obbiettivo del ricam bio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità: a) impren dito ri agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comma 1, letter a a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di impre n ditor e e impren ditrice agricoli e di impres a agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quar a n t a anni di età alla data della doman d a di asseg n a zion e; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver
4 60/R/ b) impren ditori agricoli profession ali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità professionale di cui all articolo 2, comma 1, letter a a) della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età; della doman d a di assegn azione; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver d ) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età. 3. Nel caso in cui il richied e n t e è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c) è deten u to da soci person e fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; d) nelle società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è detenu t o da soci persone fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà del consiglio di amministr azion e è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età. 4. La tras mission e di cui al comm a 1 deve pervenir e all Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell ente gestore. 5. Alla data di pubblicazion e sul sito istituzionale dell ente gestor e l Ente provvede a pubblicar e l avviso sulla banca della terra. Art. 4 Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica 1. Gli enti pubblici toscani che intendono inserire i beni di cui all articolo 1, comma 1 letter a e) nella banca della terra tras m e t to no all Ente l avviso pubblico per la concessione o l affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande. 2. L avviso di cui al comm a 1 specifica in particolar e le modalità e i termini per la prese nt azion e delle istanze, nonch é i criteri per l individuazion e dell asse g n a t a rio, tenend o conto anche del segue n t e ordine di priorità: a) impren ditori agricoli profession ali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all articolo 2, comm a 1, letter a a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norm e in mate ria di impren dito r e e impre n dit rice agricoli e di impres a agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quara n t a anni di età alla data della doman d a di assegn azione; nel caso delle associazioni tutti gli impre n ditori non devono aver b) impren ditori agricoli profession ali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età; della doman d a di assegn azione; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età. 3. Nel caso in cui il richiede n t e è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c), è deten u to da soci person e fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; d) nelle società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è detenu t o da soci persone fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà del consiglio di amministr azion e è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età. 4. La tras mission e di cui al comm a 1 deve pervenir e all Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell ente proprieta rio. 5. Alla data di pubblicazion e sul sito istituzionale dell ente propriet a rio l Ente provvede a pubblicar e Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 15/1 0/
5 5 l avviso sulla banca della terra. 6. Gli enti pubblici, tramite stipula di apposita convenzion e, possono affidare all Ente lo svolgime nt o della procedura per l individuazione dell affittuario o concessionario. Art. 5 Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata 1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di propriet à privata di cui all articolo 1, comm a 1, letter a f), che rispondono alle seguenti condizioni: a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale; b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni. 2. Ai fini dell inserimento nella banca della terra, il proprieta rio presenta istanza all Ente indicando: a) la descrizione dei beni; b) i dati catastali identificativi dei beni; c) il periodo di disponibilità; d) il valore agricolo medio (VAM) deter mi n a to annualm e n t e dalle commissioni esprop rio provinciali in base al decreto del Preside n t e della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola m e n t a ri in materia di esprop riazion e per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); e) canone di affitto minimo richiesto. 3. Ai fini della prese n t a zion e dell istanza di cui al comm a 2 è necessa ri a la prelimina r e registrazione sul sistem a informa tivo di cui all articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al fine di consen tire l'identificazione informatica del soggetto. 4. L istanza di cui al comm a 2 è tras m e s s a all Ente tramite posta elettro nic a certificat a. La modulistica per la prese n t a zion e dell istanz a è approvat a con decreto del direttor e ed è disponibile sul sito istituzionale dell Ente. 5. L Ente valuta la completezza e la regolarità della docum e n t a zion e di cui al comma 2 e, se necess a rio, richiede integr azioni. L Ente comunica al propriet a rio l esito della proced u r a e, qualora positivo, indica altresì la data di pubblicazione sul sito della banca della terra. Art. 6 Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata 1. Coloro che intendo no presen t a r e istanza per ottene r e in disponibilità i beni di cui all articolo 5, presen t a n o all Ente, tramite posta elettro nic a certificata, un offerta economica corre d a t a da un piano di coltivazione. 2. Ai fini della prese n t a zion e dell istanza di cui al comm a 1 è necessa ri a la prelimina r e registrazione sul sistem a inform ativo di cui all articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al fine di consen tire l'identificazione informatica del soggetto. 3. L Ente trasmette al proprieta rio le domande pervenute. 4. Il proprieta rio individua l assegn atario e ne dà immediata comunicazione all Ente. 5. Il propriet a rio e l assegn a t a rio, individuato dal propriet a rio, stipulano il contra tt o di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell' affitto di fondi rustici) e della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Art. 7 Terreni abbandonati o incolti 1. Le proced u r e relative ai beni di cui all articolo 1, comma 1, lettera g) sono disciplinat e nel regola m e n t o eman a to con decreto del Presiden t e della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolam e n t o di attuazione dell articolo 5 della legge regionale 27 dicemb r e 2012, n. 80 Trasform azione dell ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscan e. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).
60/R/ febbr ai o 2014, n. 4; decreto del President e della Giunta regionale
1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 ottobre 2014, n. 60/R Regola m e n t o di funzio n a m e n t o della banca della terra di cui all articol o 3 della leg g e regio n a l e 27 dice m br
DettagliPreambolo. La Giunta regionale
Allegato A Proposta di regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell ente Azienda regionale agricola di Alberese
Dettagli13/R/ alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) e in par ticol a r e l articolo 5;
1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2014, n. 13/R Regola m e n t o di attuazio n e dell artic ol o 5 della legg e regional e 27 dice m br e 201 2, n. 80 (Trasf or m a zi o n e dell
DettagliAgricoltura, agriturismo l.r. 45/2007 1
Agricoltura, agriturismo l.r. 45/2007 1 Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 Norme in materia di impre n dit o r e e impre n ditric e agricoli e di impres a agricola. (Bollettino Ufficiale n. 25, par
Dettagli2i Agricoltura e foreste d.p.g.r. 13/R/2014 1
2i Agricoltura e foreste d.p.g.r. 13/R/2014 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2014, n. 13/R Regolamento di attuazione dell articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13/R
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13/R Regolamento di attuazione dell articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Tra sfor mazione dell ente Azienda regionale
DettagliSCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E COMUNE DI LAJATICO (PI) PER LE ATTIVITÀ INERENTI L INSERIMENTO DI BENI AGRICOLI IN BANCA
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E COMUNE DI LAJATICO (PI) PER LE ATTIVITÀ INERENTI L INSERIMENTO DI BENI AGRICOLI IN BANCA DELLA TERRA PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI ATTRAVERSO
DettagliOrga ni della Region e l.r. 62/
Orga ni della Region e l.r. 62/20 0 8 1 Legg e regional e 21 nove m br e 200 8, n. 62 Legg e di manut e n z i o n e dell'ordina m e n t o regio n al e 200 8. (Bollettino Ufficiale n. 41, par t e prim a,
DettagliAgricoltura, agriturismo l.r. 64/2011 1
Agricoltura, agriturismo l.r. 64/2011 1 Legge regionale 29 dicembr e 2011, n. 29 Disciplina del servizio fitosanitari o regional e. (Bollettino Ufficiale n. 57, par t e prim a, del 02.12. 2 0 1 1 ) INDICE
DettagliSCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E COMUNE DI FUCECCHIO PER LE ATTIVITÀ INERENTI L INSERIMENTO DI BENI AGRICOLI IN BANCA
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E COMUNE DI FUCECCHIO PER LE ATTIVITÀ INERENTI L INSERIMENTO DI BENI AGRICOLI IN BANCA DELLA TERRA PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI * * * * * * *
Dettagli49/R/201 7 PREAMBOLO. Visto il parer e del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 maggio 2017;
Agricoltura, agriturismo 49/R/201 7 1 Regolamento 6 settembre 2017 n.49/r Regola m e n t o di attuazio n e del Capo II della leg g e regio n a l e 27 luglio 200 7, n. 45 (Norm e in mat eria di imprenditor
Dettagli55/R/200 9 PREAMBOLO. vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715;
55/R/200 9 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R Regola m e n t o di attuazio n e della legg e regio n a l e 22 ottobr e 200 8, n. 53 (Norm e in mat eria di artigia n
DettagliSCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE PER LE ATTIVITÀ INERENTI L INSERIMENTO DI BENI AGRO-
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE PER LE ATTIVITÀ INERENTI L INSERIMENTO DI BENI AGRO- FORESTALI NELLA BANCA DELLA TERRA * * * * * * * * * * L
Dettagli1a Orga ni della Region e l.r. 16/ PREAMBOLO. Visti l'articolo 4, comma 1, letter e v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
1a Orga ni della Region e l.r. 16/20 1 7 1 Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 Dispo sizio n i per il recepi m e n t o degli accordi cons e g u e n t i il riordino delle funzioni provinciali. Modifich
DettagliEdilizia l.r. 30/
Edilizia l.r. 30/20 0 5 1 Legg e regional e 18 febbraio 200 5, n. 30 Dispo sizio n i in materia di espropriazi o n e per pubblica utilità. (Bollettino Ufficiale n. 17, par t e prim a, del 28.02. 2 0 0
Dettaglid.p.g.r. 38/R/201 1 PREAMBOLO Vista la legge region al e 20 ottob r e 2009, n.59 Nor m e per la tutel a degli anim ali.
3b Protezione della natur a e dell ambiente, 38/R/201 1 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R Regola m e n t o di attuazio n e della legg e regio n a l e 20 ottobr e 200
DettagliENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/2012)
Avviso disponibilità bene di proprietà privata in banca della terra ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/2012) BANCA DELLA TERRA: AVVISO N. 2 DEL 21 agosto 2015 Regolamento 60/R/2014, articoli 5 e 6:
DettagliCONVENZIONE tra ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE e UPI TOSCANA PER L ATTIVITA DI CENSIMENTO TERRE INCOLTE
CONVENZIONE tra ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE e UPI TOSCANA PER L ATTIVITA DI CENSIMENTO TERRE INCOLTE L anno 2014 il giorno 11 del mese di febbraio presso la sede legale dell Ente Terre Regionali Toscane,
DettagliCONSIGLIO REGIONALE ATTI VIII COMMISSIONE CONSILIARE Agricoltura, montagna, foreste e parchi PROGETTO DI LEGGE N. 174
REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5375 VIII COMMISSIONE CONSILIARE Agricoltura, montagna, foreste e parchi PROGETTO DI LEGGE N. 174 Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008,
DettagliEnti dipendenti della Regione l.r. 61/ PREAMBOLO
Enti dipendenti della Regione l.r. 61/2018 1 Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 Dispo sizio n i in materia di attività e modalità di finanzia m e n t o della Fondazi o n e Sist e m a Tosca n a. Modific
DettagliEnte Terre Regionali Toscane (L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)
Decreto n. 8 del 15 febbraio 2016 Ente Terre Regionali Toscane (L.R. 27 dicembre 2012, n. 80) DIREZIONE Oggetto: L.r. 80/12 art. 5; d.p.g.r 13/R/2014 artt. 1 e 2 - Approvazione delle modalità per l inserimento
DettagliServizi sociali l.r. 82/
Servizi sociali l.r. 82/20 0 9 1 Legge regionale 28 dicembr e 2009, n. 82 Accredit a m e n t o delle strutture e dei servizi alla persona del siste m a social e integrato. (Bollettino Ufficiale n. 56,
DettagliPARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali. Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
71316 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 9-11-2018 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2018, n. 16 Attuazione della legge regionale 29 maggio
Dettagli4n Sport l.r. 21/
4n Sport l.r. 21/20 1 5 1 Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 Promozi o n e della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- mot ori e- ricreativ e e modalit à di affida m e n t o degli
DettagliFusioni di com u ni l.r. 6/ PREAMBOLO. Visto l articolo 117, com mi secon d o e terzo della Costit uzion e;
Fusioni di com u ni l.r. 6/201 2 1 Legge regionale Dispo sizio n i in materia di valutazio ni ambie n t a li. Modific h e alla l.r. 10/2 0 1 0, alla l.r. 49/1 9 9 9, alla l.r. 56/2 0 0 0, alla l.r. 61/2
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 403 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Cappon, Stival, Possamai, Toscani, Caner, Manzato, Tosato, Corazzari, Lazzarini,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA. Assessorato Regionale dell Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale dell Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea LEGGE 28 gennaio 2014, n. 5, art. 21 e s.m.i. Linee guida per la definizione
DettagliAgricoltura, agriturismo l.r. 80/ PREAMBOLO. Vista la legge region al e 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forest al e della Tosca n a);
Agricoltura, agriturismo l.r. 80/2012 1 Legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 80 (1) Trasfor m a zi o n e dell ent e Azienda regionale agricola di Alberes e in ente Terre regionali tosca n e. Modifich
Dettagli4a Tutel a della salut e l.r. 11/
4a Tutel a della salut e l.r. 11/20 1 7 1 Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 Dispo sizio n i in merito alla revision e degli ambiti territoriali delle zone- distretto. Modific h e alla l.r. 40/2 0 0
Dettagli4a Tutel a della salut e l.r. 7/
4a Tutel a della salut e l.r. 7/200 9 1 Legge regionale 06 marzo 2009, n. 7 Disciplina delle strutt ur e veterin ari e pubblic h e e privat e. (Bollettino Ufficiale n. 6, part e prim a,, del 13.03. 2 0
DettagliREGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 25 febbraio 2015)
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della III Commissione permanente ATTIVITA PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE; COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
Dettagli79/R/ Art 19 - MEPA e strum enti di condivisione
1d Personale e amministrazione 79/R/200 9 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R Regola m e n t o per l'attuazi o n e delle proced ure tele m a t i c h e per l affida
DettagliBanca della Terra. Una nuova opportunità per i giovani agricoltori toscani. Firenze, 8 luglio 2015
Banca della Terra Una nuova opportunità per i giovani agricoltori toscani Firenze, 8 luglio 2015 simone.sabatini@regione.toscana.it Ente Terre Regionali Toscane Strumento operativo recentemente istituito
Dettagli2i Agricoltura e foreste l.r. 80/2012 1
2i Agricoltura e foreste l.r. 80/2012 1 Legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 80 (1) Trasfor m a zi o n e dell ent e Azienda regional e agricola di Albere s e in ent e Terre regio n ali tosca n e. Modific
DettagliIstituzione della Banca della Terra d Abruzzo
Consiglio Regionale Istituzione della Banca della Terra d Abruzzo Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l utilizzazione delle
Dettagli1a Orga ni della Region e l.r. 22/
1a Orga ni della Region e l.r. 22/20 1 5 1 Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 Riordin o delle funzio ni provinci ali e attuazi o n e della leg g e 7 aprile 201 4, n. 56 (Dispo s i zi o n i sulle città
DettagliRegione Lombardia provvede all assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente.
Avviso di censimento dei terreni potenzialmente abbandonati o incolti al fine di ottenere la disponibilità all iscrizione alla Banca della Terra Lombarda 1. INTRODUZIONE Regione Lombardia, al fine di valorizzare
DettagliProposta di legge. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
Allegato A Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) Sommario Preambolo Art. 1 - Interventi pubblici forestali. Modifiche all articolo 10 della
Dettagli4c Servizi sociali l.r. 82/
4c Servizi sociali l.r. 82/20 0 9 1 Legge regionale 28 dicembr e 2009, n. 82 Accredit a m e n t o delle strutture e dei servizi alla persona del siste m a social e inte grato. (Bollettino Ufficiale n.
DettagliINDICE SOMMARIO. I. IMPRENDITORE AGRICOLO pag.
INDICE SOMMARIO I. IMPRENDITORE AGRICOLO D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57)... 1 Premessa... 3
DettagliL.R. 10/2010 B.U.R. 11/4/2018, n. 15 L.R. 9/2007, art. 86, c. 1 bis e 1 ter. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 088/Pres.
L.R. 10/2010 B.U.R. 11/4/2018, n. 15 L.R. 9/2007, art. 86, c. 1 bis e 1 ter DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 088/Pres. Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l assegnazione
DettagliModifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
Allegato A Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.) Sommario Preambolo Art. 1 Finalità e oggetto
Dettagli1f Persone giuridiche private. l.r. 28/1993 1
1f Persone giuridiche private. l.r. 28/1993 1 Legg e Regio n a l e 26 aprile 199 3, n. 28 Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volont ariat o con la Regio n e, gli Enti locali e gli altri
DettagliVÉÇá zä É exz ÉÇtÄx wxäät câzä t
LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2014, N. 26 Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contrastare l abbandono e il consumo dei suoli agricoli 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni per favorire
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 1/2017 (Atti del Consiglio) Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
DettagliDETERMINAZIONE N DEL 20/12/2017
Originale SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE N. 1191 DEL 20/12/2017 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NOCCIOLETO- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI TERRENI
DettagliEnergia l.r. 7/2019 1
Energia l.r. 7/2019 1 Legge regionale 05 febbraio 2019, n. 7 Dispo sizio n i in materia di geot er m i a. Modifich e alla l.r. 45/1 9 9 7. (Bollettino Ufficiale n. 7, part e prim a, del 13. 02. 2 0 1 9
DettagliSicurezza e polizia locale l.r. 12/2006 1
Sicurezza e polizia locale l.r. 12/2006 1 Legg e regional e 03 aprile 200 6, n. 12 Norme in materia di polizia comu n a l e e provincial e. (Bollettino Ufficiale n. 11, par t e prim a, del 12.04. 2 0 0
Dettagli36/R/200 9 PREAMBOLO. Visto l articolo 117, com m a 3 e com m a 6 della Costituzion e;
1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R Regola m e n t o di attuazio n e dell artic ol o 117, com m i 1 e 2 della leg g e regio n al e 3 gen n ai o 200 5 n. 1 (Norm e per
Dettagli2i Agricoltura e foreste l.r. 80/2012 1
2i Agricoltura e foreste l.r. 80/2012 1 Legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 80 (1) Trasfor m a zi o n e dell ent e Azienda regional e agricola di Albere s e in ent e Terre regio n ali tosca n e. Modific
DettagliAVVISO PUBBLICO. (segue elenco) ALLEGATO 4 al decreto n. 3 del 19/01/2015
ALLEGATO 4 al decreto n. 3 del 19/01/2015 AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI. (beni per i quali la destinazione d uso è determinata preventivamente dall ente gestore come, ad esempio,
DettagliSETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE
REGIONE TOSCANA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE Responsabile di settore: PIERONI SANDRO Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n.
Dettagli1d Personale e amministr azione l.r. 60/1999 1
1d Personale e amministr azione l.r. 60/1999 1 Legg e regional e 19 nove m br e 199 9, n. 60 Agenzia Regionale Tosca n a per le Erogazio ni in Agricoltura (ARTEA). (Bollettino Ufficiale n. 32, par t e
DettagliLavoro e interventi per l occupazione l.r. 38/2007 1
Lavoro e interventi per l occupazione l.r. 38/2007 1 Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizi o n i sulla sicurezza e regolarit à del lavoro. (Bollettino
DettagliLegge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 10. Associazioni Fondiarie: modalita' e criteri di assegnazione e revoca dei finanziamenti. Anno 2019.
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 100-9009 Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 10. Associazioni Fondiarie: modalita' e criteri di assegnazione
DettagliVista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Raccolta Normativa della Regione Toscana Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017 PREAMBOLO
Dettagli15/R/200 8 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15/R/200 8 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R Regola m e n t o di attuazio n e dell articol o 62 della leg g e regio n a l e 24 febbraio 200 5, n. 41 (Sist e m a inte
Dettagli84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169
84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno
DettagliSEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30
SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2012, n. 28/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
DettagliGoverno del territorio l.r. 21/ (Bollettino Ufficiale n. 24, par t e prim a,, del )
Governo del territorio l.r. 21/2012 1 Legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 Dispo sizio n i urge n t i in mat eria di difesa dal rischi o idraulic o e tutela dei corsi d'acqua. (Bollettino Ufficiale n.
Dettagli74 1.7.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26
74 1.7.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26 REGIONE TOSCANA Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Dettagli4a Tutel a della salut e l.r. 57/
4a Tutel a della salut e l.r. 57/20 1 3 1 Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 Dispo sizio n i per il gioco consap ev o l e e per la prevenzi o n e del gioco d'azzardo patolo g i c o (15). (Bollettino
DettagliREGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5375 PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali:
REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5375 PROGETTO DI LEGGE N. 0174 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Lena, Romeo, Foroni, Parolo, Martinazzoli, Formenti, Brianza, Ciocca, Santisi,
DettagliREGIONE TOSCANA BALDI SIMONETTA. Il Dirigente Responsabile: Proposta N 2013AD002383
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA SETTORE POLITICHE ORIZZONTALI DI
DettagliCOMUNE DI GAMBARA PROVINCIA DI BRESCIA
Gambara, lì 14/12/2016 Prot N. 10071 AVVISO Istituzione della Banca Della Terra Lombarda: adempimenti per il comune di Gambara (L. R. 30/2014 e R.R. n. 4 dell 1/3/2016): comunicazione di avvio di procedimento
DettagliPARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
31346 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 15 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l accesso dei giovani
Dettagli9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104
9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari
Dettagli1a Orga ni della Region e l.r. 22/ PREAMBOLO. Visti l'articolo 4, comma 1, letter e v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
1a Orga ni della Region e l.r. 22/20 1 5 1 Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 Riordin o delle funzio ni provinci ali e attuazi o n e della leg g e 7 aprile 201 4, n. 56 (Dispo s i zi o n i sulle città
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 303 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità per la costituzione, il funzionamento e la
DettagliInterventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. CAPO I Disposizioni generali
Legge Regionale 13 gennaio 2012, n. 6 Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della
DettagliDIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
5487 16/06/2011 Identificativo Atto n. 311 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. MISURA 121 E MISURA 311 A - SESTO PERIODO; MISURA 311 B E MISURA 311 C - QUINTO PERIODO.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE. della Regione Puglia. ANNO XLIX BARI, 9 NOVEMBRE 2018 n Leggi e regolamenti regionali
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Puglia ANNO XLIX BARI, 9 NOVEMBRE 2018 n. 144 Leggi e regolamenti regionali Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
DettagliVISTI. - la nota di Regione Lombardia prot. n del 15/03/2016 inerente gli adempimenti comunali in merito alla Banca della Terra Lombarda;
BANCA DELLA TERRA - AVVISO PUBBLICO DI CENSIMENTO DEI TERRENI POTENZIALMENTE ABBANDONATI O INCOLTI AL FINE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA ALL ISCRIZIONE ALLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDIA AVVISO PUBBLICO DI
DettagliAgricoltura, agriturismo l.r. 27/ PREAMBOLO
Agricoltura, agriturismo l.r. 27/2014 1 Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 Disciplina dell es ercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civic o (Bollettino Ufficiale
DettagliLegge regionale 23 febbraio 2016, n. 13 Nuov e disposizioni in mat eria di energi a.
2e Ricerca, trasporto e produzione di energia l.r. 13/2016 1 Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13 Nuov e disposizioni in mat eria di energi a. Modific h e alla legg e regio n a l e 24 febbraio 200 5,
Dettagli2i Agricoltura e foreste l.r. 77/ Titol o I DISPO SIZIO NI GENERALI. Capo I. Art. 1. Titol o II AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI
2i Agricoltura e foreste l.r. 77/2004 1 Legg e regional e 27 dice m b r e 200 4, n. 77 Dema n i o e patrim o n i o della Region e Tosca n a. Modifich e alla leg g e regional e 21 marzo 200 0, n. 39 (Leg
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 7/2017 (Atti del Consiglio) Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.
DettagliOrdinam ento degli uffici e personale l.r. 1/ SEZIONE IV - Altri strum e n t i della progra m m a z i o n e regio n a l e
Ordinam ento degli uffici e personale l.r. 1/2015 1 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 Dispo sizio n i in materia di progra m m a z i o n e econ o m i c a e finanziaria regional e e relative proced ur
DettagliProposta di legge. Disposizioni in materia di geotermia
Proposta di legge Disposizioni in materia di geotermia Sommario Preambolo Capo I - Disposizioni in materia di geotermia Art.1 - Oggetto Art. 2 - Procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2017, N. 15 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contrastare l abbandono e il
DettagliLeggi di manutenzione e semplificazione l.r. 3/2019 1
Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 3/2019 1 Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 Legg e di manut e n z i o n e dell'ordina m e n t o regio n al e 201 8. (Bollettino Ufficiale n. 3, part e prim
DettagliOrga ni della Region e l.r. 40/
Orga ni della Region e l.r. 40/20 0 9 1 Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 Legg e di sem plificazion e e riordino norm a tivo 200 9. (Bollettino Ufficiale n. 27,parte prima, del 27.07.2009 ) PREAMBOLO
DettagliProposta di legge. Disposizioni in materia di geotermia
Proposta di legge Disposizioni in materia di geotermia Sommario Preambolo Capo I - Disposizioni in materia di geotermia Art.1 - Oggetto Art. 2 - Procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione
Dettagli14AJ.2014/D /10/2014
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 14AJ 14AJ.2014/D.00272 2/10/2014 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14AJ.2014/D.00180 DEL 03/09/2014. INTEGRAZIONI Impegno
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 38/2018 (Atti del Consiglio) Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione
DettagliCONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 18.12.2013 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI REGIONE TOSCANA Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 7/2019 (Atti del Consiglio) Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004. *************** Approvata dal Consiglio
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 4 Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.
Regione Umbria LEGGE REGIONALE n. 59 del 29 Maggio 1980 Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l' utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 73/2016 (Atti del Consiglio) Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell identità
DettagliRifiuti, bonifica, siti inquin a t i l.r. 69/
Rifiuti, bonifica, siti inquin a t i l.r. 69/20 1 1 1 Legge regionale 28 dicembr e 2011, n. 69 Istituzi o n e dell autorità idrica toscan a e delle autorità per il servizio di gestio n e inte grata dei
DettagliREGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2014, N
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2014, N. 57 (RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE E CULTURALE DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ED INTERVENTI A TUTELA DEL LORO PATRIMONIO) PER IL RICONOSCIMENTO
DettagliIndice. Preambolo. Preambolo
Regolamento di attuazione dell' articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione
Dettagli1f Person e giuridich e privat e. l.r. 28/
1f Person e giuridich e privat e. l.r. 28/19 9 3 1 Legg e Regio n a l e 26 aprile 199 3, n. 28 Norme relative ai rapporti delle orga nizzazioni di volontariato con la Regio n e, gli Enti locali e gli altri
DettagliCONVENZIONE. tra. Ente Terre Regionali Toscane. Upi Toscana. per la proroga nell anno 2015 della attività di censimento delle terre
CONVENZIONE tra Ente Terre Regionali Toscane e Upi Toscana per la proroga nell anno 2015 della attività di censimento delle terre abbandonate o incolte avviata nel 2014 L anno 2015 il giorno 26 del mese
Dettagli3a Territorio e urbanistica l.r. 21/ (Bollettino Ufficiale n. 24, par t e prim a,, del ) PREAMBOLO
3a Territorio e urbanistica l.r. 21/2012 1 Legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 Dispo sizio n i urge n t i in mat eria di difesa dal rischi o idraulic o e tutela dei corsi d'acqua. (Bollettino Ufficiale
DettagliProposta di legge Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r.
ALLEGATO A Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 Sommario Preambolo Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della
DettagliPREAMBOLO. Il Consiglio regionale
Allegato A Proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela
Dettagli