60/R/201 4 PREAMBOLO. Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

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1 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 ottobre 2014, n. 60/R Regola m e n t o di funzio n a m e n t o della banca della terra di cui all articol o 3 della leg g e regional e 27 dice m br e 201 2, n. 80 (Trasfor m a z i o n e dell ent e Azienda regio n a l e agricola di Albere s e in ente Terre regio n ali toscan e. Modific h e alla l.r. 39/ , alla l.r. 77/ e alla l.r. 24/ ) (Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima,del ) INDICE PREAMBOLO Art. 1 - Struttu r a della banca della terra Art. 2 - Beni di propri e t à dell Ent e o affida ti in gestion e all Ent e dalla Regione Art. 3 - Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale Art. 4 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica Art. 5 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata Art. 6 - Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privat a Art. 7 - Terreni abbandonati o incolti Il PRESIDENT E DELLA GIUNTA EMANA il seguent e regolam ento PREAMBOLO Visto l articolo 117, com m a sesto della Costit uzion e; Visto l articolo 42 dello Stat u t o; Vista la legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 80 (Trasform azione dell ente Azienda regionale agricol a di Alber e s e in ent e Terre region ali tosc a n e. Modifiche alla l.r. 39/200 0, alla l.r. 77/ e alla l.r. 24/2000) e in particolare l articolo 3; Visto il par e r e del Comit a t o tecnico di direzion e espr e s s o nella sedu t a del 17 luglio 2014; Visto il parer e della competent e struttura di cui all articolo 17, comma 4 del Regolamento inter n o della Giunt a region al e Tosca n a 3 febbr aio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliber azione di adozione dello schema di regolam ento del 01/09/2014; Visto il parer e favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 17/09/2014 con osse rv a zioni; Visto l ulteriore parere della competente struttu r a di cui all articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 825; Considerato quanto segue: 1. la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell ente Azienda regionale agricol a di Alber e s e in ent e Terre region ali tosc a n e. Modifiche alla l.r. 39/200 0, alla l.r. 77/20 0 4

2 60/R/ e alla l.r. 24/200 0) istituisc e la banc a della terr a, quale invent a ri o compl e t o e aggior n a t o dell offer t a dei terr e ni e delle azien d e agricole di propri e t à pubblic a e privat a disponi bili per oper a zio ni di affitto o di conc e s sio n e; l eter o g e n e o regim e giuridico dei beni coinvolti, aventi natur a sia pubblica che privata, rende necessario articolare la struttu r a della banca della terra in sezioni, al fine di distinguere le diverse modalità di concessione e/o affitto; 2. sui beni di propri e t à della Regione, dell ent e Terre region ali tosca n e (di seguit o deno mi n a t o Ente ) o di altri enti pubblici, l esige nz a di favorire l access o dei giovani ai ter r e ni da coltivar e con consegue n t e creazione di nuova imprenditoria, rende necessario prevedere quale criterio di priorit à l età e la qualifica profession al e dei richie d e n t i, in analogia con qua n t o previst o dal regolam ento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolame nto di attuazione dell articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 Trasformazione dell ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali tosca n e. Modifich e alla l.r. 39/20 0 0, alla l.r. 77/ e alla l.r. 24/ relativo all utilizzazion e dei terreni abbandonati o incolti); 3. l esigenza di assicurare che anche le concessioni dei beni afferenti al patrimonio agricolo forest al e region al e, destin a t i a pers e g u i r e le finalità previst e dalla legge region al e 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forest al e della Tosca n a), siano com p r e si nell am bit o della banc a della ter r a, rende necessario prevedere che anche gli enti gestori del patrimonio trasmettano gli avvisi pubblici per la conc e s si o n e o l affitto dei beni all Ent e, ai fini della pubblicazion e anch e nella banca della terra; 4. al fine di conse n t i r e agli enti pubblici, propri e t a r i di beni agricoli e forest ali, di affida r e all Ente anche lo svolgimento delle procedure per l individuazione dell assegnat a rio dei propri beni, viene previst a la possibilità di stipul a r e apposi t a conve nzion e; 5. per assicurare che i beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra contribuiscano a raggiungere gli obiettivi individuati dalla l.r. 80/2012, quali il mantenime n to dei livelli occup a zion ali e di reddi to delle are e rurali, la preve n zion e dei disse sti idrog e ologi ci, nonc h é la difesa delle zone e delle popolazioni montane dalle calamità naturali, è necessario prevedere una dur a t a minim a di disponi bilit à per l affitto e richie d e r e ai propri e t a r i una serie di informazioni utili per favorire l incontro tra la domanda e l offerta; 6. per assicurare l identificazione informatica degli offerenti e dei richiedenti e monitorare l effettiva conclusion e dei cont r a t t i relativi ai beni di prop ri e t à privat a inseriti nella banc a della terra occorre stabilire che i proprietari e gli affittuari effettuino una preliminare registrazione sul sistema informativo di ARTEA. 7. che è stat o acquisito, ai sensi dell articolo 3, com m a 6, della legge region al e 27 dice m b r e 2012, n. 80, il par e r e delle orga nizz azioni profession ali agricole e coope r a t iv e e delle organizzazioni sindacali maggior m ente rappresentative; 8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento Art. 1 Struttura della banca della terra 1. La banca della terra è articolata in sei sezioni: a) beni di proprietà dell ente terre regionali toscane (di seguito: Ente); b) beni affidati in gestione all Ente dalla Regione Toscana con convenzione; c) beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); d) beni agricolo forestali di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici affidati alla Regione per esser e gestiti insiem e a quelli del patrimo nio forestale regionale indisponibile ai sensi dell articolo 25 della l.r. 39/2000 ; Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 15/1 0/

3 3 e) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione; f) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione; g) terreni abbandonati o incolti ai sensi dell articolo 5 della l.r. 80/ La banca della terra è gestita dall Ente per mezzo del sistem a inform ativo di cui all articolo 14 bis della legge regionale 19 novemb r e 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscan a per le Erogazioni in agricoltu r a ARTEA ), avvalendosi di modalità telema tich e in conformit à alle disposizioni, alle regole e agli stand a r d di cui alla norm ativa nazionale e regionale in materia di amministr azion e digitale, in particolare alla legge regionale 5 ottobr e 2009, n. 54 (Istituzione del sistem a inform ativo e del sistem a statistico regionale. Misure per il coordina m e n t o delle infrastr u t t u r e e dei servizi per lo sviluppo della società dell inform azion e e della conoscenz a) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). Art. 2 Beni di proprietà dell Ente o affidati in gestione all Ente dalla Regione 1. L Ente inserisce nella banca della terra l avviso pubblico per la concession e o l affitto dei beni di cui all articolo 1, letter e a) e b), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 41 e 57 del regolam e n t o emana t o con decreto del Preside nt e della Giunta regionale 23 novemb r e 2005, n. 61/R (Regolam e n t o di attuazion e della legge regionale 27 dicemb r e 2004, n. 77 Dema nio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana ). 2. L avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presen t a zione delle istanze, nonch é i criteri per l individuazion e dell asseg n a t a ri o, tenend o conto dell obbiettivo del ricam bio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità: a) impren dito ri agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comma 1, letter a a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di impre n ditor e e impren ditrice agricoli e di impres a agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quar a n t a anni di età alla data della doman d a di asseg n a zion e; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegn azione; b) impren dito ri agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possess o del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comm a 1, letter a a) della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età; della doman d a di asseg n a zion e; nel caso delle associazioni tutti gli impre n ditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegn azione; d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età. 3. Nel caso in cui il richied e n t e è una società, il possesso delle priorità di cui al comm a 2, letter e a) e c) è deten u t o da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quar a n t a anni di età e almeno la metà dei soci amministrato ri non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; d) nelle società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è deten u to da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quar a n t a anni di età e almeno la metà del consiglio di amministr a zione è composto da amministrato ri che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età. Art. 3 Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale 1. Gli enti di cui all articolo 29 della l.r. 39/2000 approvan o l avviso pubblico per la concession e dei beni di cui all articolo 1, comma 1, lettere c) e d) sui quali intendono proced e r e al rilascio delle concessioni temporanee di cui all articolo 26 della l.r. 39/2000, e il relativo disciplinare e li trasmettono all Ente. 2. L avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presen t a zione delle istanze, nonch é i criteri per l individuazion e dell asseg n a t a ri o, tenend o conto dell obbiettivo del ricam bio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità: a) impren dito ri agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comma 1, letter a a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di impre n ditor e e impren ditrice agricoli e di impres a agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quar a n t a anni di età alla data della doman d a di asseg n a zion e; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver

4 60/R/ b) impren ditori agricoli profession ali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità professionale di cui all articolo 2, comma 1, letter a a) della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età; della doman d a di assegn azione; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver d ) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età. 3. Nel caso in cui il richied e n t e è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c) è deten u to da soci person e fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; d) nelle società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è detenu t o da soci persone fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà del consiglio di amministr azion e è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età. 4. La tras mission e di cui al comm a 1 deve pervenir e all Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell ente gestore. 5. Alla data di pubblicazion e sul sito istituzionale dell ente gestor e l Ente provvede a pubblicar e l avviso sulla banca della terra. Art. 4 Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica 1. Gli enti pubblici toscani che intendono inserire i beni di cui all articolo 1, comma 1 letter a e) nella banca della terra tras m e t to no all Ente l avviso pubblico per la concessione o l affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande. 2. L avviso di cui al comm a 1 specifica in particolar e le modalità e i termini per la prese nt azion e delle istanze, nonch é i criteri per l individuazion e dell asse g n a t a rio, tenend o conto anche del segue n t e ordine di priorità: a) impren ditori agricoli profession ali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all articolo 2, comm a 1, letter a a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norm e in mate ria di impren dito r e e impre n dit rice agricoli e di impres a agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quara n t a anni di età alla data della doman d a di assegn azione; nel caso delle associazioni tutti gli impre n ditori non devono aver b) impren ditori agricoli profession ali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purch é in possesso del requisito della capacità profession ale di cui all articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età; della doman d a di assegn azione; nel caso delle associazioni tutti gli impren dito ri non devono aver d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età. 3. Nel caso in cui il richiede n t e è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c), è deten u to da soci person e fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; d) nelle società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è detenu t o da soci persone fisiche che non hanno ancor a compiuto quara n t a anni di età e almeno la metà del consiglio di amministr azion e è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età. 4. La tras mission e di cui al comm a 1 deve pervenir e all Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell ente proprieta rio. 5. Alla data di pubblicazion e sul sito istituzionale dell ente propriet a rio l Ente provvede a pubblicar e Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 15/1 0/

5 5 l avviso sulla banca della terra. 6. Gli enti pubblici, tramite stipula di apposita convenzion e, possono affidare all Ente lo svolgime nt o della procedura per l individuazione dell affittuario o concessionario. Art. 5 Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata 1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di propriet à privata di cui all articolo 1, comm a 1, letter a f), che rispondono alle seguenti condizioni: a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale; b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni. 2. Ai fini dell inserimento nella banca della terra, il proprieta rio presenta istanza all Ente indicando: a) la descrizione dei beni; b) i dati catastali identificativi dei beni; c) il periodo di disponibilità; d) il valore agricolo medio (VAM) deter mi n a to annualm e n t e dalle commissioni esprop rio provinciali in base al decreto del Preside n t e della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola m e n t a ri in materia di esprop riazion e per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); e) canone di affitto minimo richiesto. 3. Ai fini della prese n t a zion e dell istanza di cui al comm a 2 è necessa ri a la prelimina r e registrazione sul sistem a informa tivo di cui all articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al fine di consen tire l'identificazione informatica del soggetto. 4. L istanza di cui al comm a 2 è tras m e s s a all Ente tramite posta elettro nic a certificat a. La modulistica per la prese n t a zion e dell istanz a è approvat a con decreto del direttor e ed è disponibile sul sito istituzionale dell Ente. 5. L Ente valuta la completezza e la regolarità della docum e n t a zion e di cui al comma 2 e, se necess a rio, richiede integr azioni. L Ente comunica al propriet a rio l esito della proced u r a e, qualora positivo, indica altresì la data di pubblicazione sul sito della banca della terra. Art. 6 Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata 1. Coloro che intendo no presen t a r e istanza per ottene r e in disponibilità i beni di cui all articolo 5, presen t a n o all Ente, tramite posta elettro nic a certificata, un offerta economica corre d a t a da un piano di coltivazione. 2. Ai fini della prese n t a zion e dell istanza di cui al comm a 1 è necessa ri a la prelimina r e registrazione sul sistem a inform ativo di cui all articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al fine di consen tire l'identificazione informatica del soggetto. 3. L Ente trasmette al proprieta rio le domande pervenute. 4. Il proprieta rio individua l assegn atario e ne dà immediata comunicazione all Ente. 5. Il propriet a rio e l assegn a t a rio, individuato dal propriet a rio, stipulano il contra tt o di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell' affitto di fondi rustici) e della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Art. 7 Terreni abbandonati o incolti 1. Le proced u r e relative ai beni di cui all articolo 1, comma 1, lettera g) sono disciplinat e nel regola m e n t o eman a to con decreto del Presiden t e della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolam e n t o di attuazione dell articolo 5 della legge regionale 27 dicemb r e 2012, n. 80 Trasform azione dell ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscan e. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).

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