TASI (tributo per i servizi indivisibili)
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- Arrigo Grandi
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1 La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è composta: - dall'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili - e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Presupposto del tributo TASI (tributo per i servizi indivisibili) Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI si calcola applicando al valore dell immobile l aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate è riconosciuta una detrazione. Immobili soggetti alla TASI nel Comune di Porretta Terme La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e relative pertinenze: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (con inclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9) dei soggetti passivi persone fisiche; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2 La TASI deve inoltre essere versata per: i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'imu (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione). I fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 rimangono anche soggetti alla disciplina dell'imu, nella misura stabilita nella deliberazione di approvazione delle aliquote. Il valore degli immobili La base imponibile è costituita dal valore catastale degli immobili. Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1 gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze. Abitazione principale Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Aliquote TASI 2014 Il Comune di Porretta Terme ha deliberato le seguenti aliquote TASI per l anno 2014: 3,00 per mille Relativamente alle seguenti unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze, se non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9:
3 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa; l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 2,00 per mille Relativamente alle seguenti unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 3,00 per mille Relativamente ai i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. zero per mille Relativamente agli altri immobili ed aree fabbricabili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n zero per mille Relativamente ai fabbricati rurali strumentali e ai terreni agricoli. Detrazione TASI per l'abitazione principale E' prevista l'applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate, articolata come segue in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti indicati nella seguente tabella: Importo rendita catastale Detrazione euro unità abitativa fino a >300 e
4 >350 e >400 e >450 e >500 e > La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto. Calcolo della TASI per l'abitazione principale rendita catastale dell'abitazione moltiplicata per 168 =Valore catastale dell'abitazione X 3,00 : 1000 = Tributo annuo da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni). - detrazione (*) = TASI DOVUTA (*) La detrazione per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso. Periodo di possesso La TASI è dovuta in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l immobile per almeno 15 giorni. La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti della TASI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso. Versamento La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 ottobre 2014, è pari 50% del tributo dovuto per l intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto). Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. Il codice del Comune Porretta Terme è: A558 I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti: 3958 TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3961 TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5 Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è uguale od inferiore a 10 euro. Se l'importo da versare supera i 10 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Sarà messo a disposizione dei contribuenti sul sito del Comune di Porretta Terme il calcolatore TASI. Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento. Versamento omesso o tardivo Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall art. 1, comma 695, della Legge 147 del Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento. Ravvedimento Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella ravv. RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO Nel caso di versamento effettuato entro il 15 giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*); nel caso di versamento effettuato tra il 16 ed il 30 giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 %dell imposta omessa oltre agli interessi legali (*); nel caso di versamento effettuato tra il 31 giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui l imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2015 per l anno 2014), si applica la sanzione del 3,75 % del tributo omesso oltre agli interessi legali (*). Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo. (*) Saggio degli interessi legali: 1% dal 01/01/2014 D.M. 12/12/2013 Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio Tributi Piazza della Libertà 13 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle alle 17,30 (nel periodo Ottobre-Aprile) [email protected] oppure [email protected]: n. di telefono: 0534/
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