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1 Repubblica e Cantone 251 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 145 Bellinzona, 12 luglio 31/2019 Decreto esecutivo concernente i criteri salariali del 17 febbraio 2016; modifica (del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge per l innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn), de c r e ta: Art. 1 La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn. Art. 2 1L Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario lordo annuale di almeno franchi equivalente a tempo pieno. 2I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al cpv. 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d uso. Art. 3 1Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all art. 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno. 2Nei casi di sussidi forfettari o di decisioni di sostegno per importi non superiori a franchi il termine di rispetto del criterio all art. 2 si riduce a 2 anni a partire dalla decisione. Art. 4 (nuovo) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 10 luglio 2019 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Decreto esecutivo concernente i criteri d occupazione residente del 17 febbraio 2016; modifica (del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge per l innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn), de c r e ta:

2 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 252 Art. 1 Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn. Art. 2 1L Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Per le aziende industriali assoggettate dall autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell industria, nell artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell art. 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%. Art. 3 1Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all art. 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno. 2Nei casi di sussidi forfettari o di decisioni di sostegno per importi non superiori a franchi il termine di rispetto del criterio all art. 2 si riduce a 2 anni a partire dalla decisione. Art. 4 (nuovo) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 10 luglio 2019 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Regolamento sulla legge per l innovazione economica del 17 febbraio 2016 (RLInn); modifica (del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge per l innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn), de c r e ta: I Il regolamento sulla legge per l innovazione economica del 17 febbraio 2016 (RLInn) è così modificato: Art. 1 lett. c) e e), f), g), h) (nuove) c) aderire a enti ai quali affidare le attività di marketing territoriale e designarne i rappresentanti cantonali; e) aderire a enti aventi scopo conforme ai sensi dell art. 13 LInn e designarne i rappresentanti cantonali; f) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. b), c) ed e); g) la lista delle aziende beneficiarie è pubblicata nel rendiconto annuale; h) decidere l assegnazione di mandati ad esperti esterni per la valutazione periodica della legge. Art. 2 lett. d) (nuova) d) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c).

3 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 253 Art. 3 lett. b), c), d), e), g), h) e i), j), k) (nuove) b) valutare il rispetto dei criteri d accesso definiti tramite decreto esecutivo; c) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto; d) autorizzare l inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto; e) decidere tutte le misure previste dalla legge; g) svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell art. 14 LInn stanziandone i fondi necessari; h) redigere un rapporto sull utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni; i) concedere, sentita la Commissione consultiva, proroghe al termine degli investimenti; j) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati, previo preavviso della Commissione consultiva; k) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati giudicate non conformi. Art. 4 lett. a), c), d) a) erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn; c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti all art. 3 lett. k); Art. 5 cpv. 1 1Per le start-up, le direttive stabiliscono eventuali restrizioni alle singole misure. Art. 6 cpv. 1 1Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche: a) operare in settori ad alto valore aggiunto; b) impiegare in prevalenza manodopera altamente qualificata; c) svolgere internamente attività nell ambito della ricerca e dello sviluppo tramite figure professionali tecniche specializzate; d) realizzare una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone. Art. 7 cpv. 1 lett. a), cpv. 2 lett. a), 4 1(...) a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d accesso determinati con decreto esecutivo e dell idoneità dell azienda; 2(...) a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d accesso determinati con decreto esecutivo e dell idoneità dell azienda; 4I sussidi concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale. Art. 8 cpv. 1, 4, 5 1Possono beneficiare dei sussidi previsti all art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo. 4I sussidi di cui all art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) LInn possono essere di natura forfettaria. 5I sussidi di cui all art. 7 cpv. 1 lett. c) LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto. Art. 9 cpv. 3 3Il sussidio non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti.

4 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 254 Art. 10 1I sussidi di cui all art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria. 2I sussidi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti. Art. 13 L Ufficio per lo sviluppo economico può accordare sussidi per la concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative coerenti e complementari all offerta del sistema regionale dell innovazione. Procedura e condizioni per le richieste di sussidio Art. 14 1Per ogni misura, la procedura e le condizioni, compresa la computabilità delle spese, sono definite tramite direttive. 2Salvo le eccezioni previste dalle direttive, la richiesta di sussidio deve essere presentata prima dell esecuzione o della delibera degli investimenti. Sono segnatamente determinanti ordini, contratti, inizio lavori, forniture, prestazioni di servizio, pagamenti di anticipi e altri fatti che generano obblighi in capo al richiedente dei sussidi. 3L inizio anticipato degli investimenti per le misure previste dagli art. 7 e 8 LInn deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto. 4Ogni modifica di un progetto sussidiato deve essere tempestivamente comunicata all Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio. 5Modifiche sostanziali di progetti sussidiati, se ritenute conformi, sono approvate tramite decisione. 6La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato. 7L Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell incarto, può avvalersi del supporto di enti esterni. Art. 15 cpv. 1 lett. b), c), d) e cpv. 2 1( ) b) ponderazione del sussidio in base alle ricadute sul territorio; c) approvazione di modifiche rilevanti di progetti già sussidiati; d) approvazione di proroghe per terminare gli investimenti. 2La Commissione consultiva preavvisa le modifiche alle direttive d applicazione della LInn. Art. 16 1L azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nei decreti esecutivi sia al momento della richiesta che annualmente per un periodo di 10 anni a partire dalla decisione di sussidio. 2L obbligo di notifica per sussidi decisi tramite procedura agevolata inferiori a franchi è fissato a 2 anni. 3L Ufficio dell amministrazione e del controlling può procedere a campione a una verifica del rispetto dei criteri. II La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 10 luglio 2019 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

5 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 255 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 luglio 2006; modifica (del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO de c r e ta: I Il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 luglio 2006 è così modificato: Ingresso vista la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 dicembre 1990 (di seguito LCC); richiamate la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e l ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP); Art. 18 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 1Sono parte integrante della patente: a) Tessera d identità cacciatore contenente: le generalità; una fotografia recente; l anno di emissione; 2La tessera d identità cacciatore dev essere rinnovata dopo quindici anni. Art. 19 cpv. 1 e 2 (nuovo) 1 La tessera d identità cacciatore va richiesta all Ufficio della caccia e della pesca; 2 L autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all Ufficio della caccia e della pesca. Art. 20 1Il richiedente per la patente deve presentare: a) per la tessera d identità cacciatore: un documento di legittimazione (passaporto o carta d identità); una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità; b) per l autorizzazione annuale: la tessera d identità cacciatore; la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell art. 14 OCP; la prova d aver pagato la tassa d affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr al Dipartimento. 2La tassa è fissata in fr per il rilascio della tessera d identità cacciatore e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale. Art. 22 1Per la sostituzione della tessera d identità cacciatore e dell autorizzazione annuale è competente l Ufficio della caccia e della pesca. 2Viene percepita una tassa di fr per ogni documento sostituito. 3abrogato

6 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 256 Art. 23 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 1In caso di perdita: della tessera d identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido; 2In caso di perdita dell autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d identità cacciatore, all Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta. Art. 25 cpv. 1 lett. b) 1Le seguenti specie sono cacciabili: caccia bassa: mammiferi volpe (Vulpes vulpes) faina (Martes foina) tasso (Meles meles) lepre comune (Lepus capensis) lepre variabile (Lepus timidus) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) uccelli fagiano di monte (Lyrurus tetrix) fagiano comune (Phasianus colchicus) beccaccia (Scolopax rusticola) piccione domestico inselvatichito colombaccio (Columba palumbus) tortora dal collare or. (Streptopelia decacto) ghiandaia (Garrulus glandarius) cornacchia nera (Corvus corone corone) cornacchia grigia (Corvus corone cornix) corvo imperiale (Corvus corax) germano reale (Anas platyrhynchos) cormorano (Phalacrocorax carbo) Art. 29 cpv. 1 lett. a) 1 Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve: a) Iscrivere immediatamente sul posto dell uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi. L iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile. In caso d errore d iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall Ufficio della caccia e della pesca. Art. 31 cpv. 2 2I cervi e i cinghiali abbattuti il 14 e 22 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente. Art. 35 cpv. 2 2È vietato usare cani segugi nell esercizio della caccia bassa al disotto dei mslm sabato 23, domenica 24, mercoledì 27 e sabato 30 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

7 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 257 Art. 38 cpv. 1 1La prova per i cani da caccia è permessa: a) martedì 13, sabato 17, domenica 18, martedì 20, sabato 24 e domenica 25 agosto dalle ore 7.00 alle ore al disotto dei mslm; b) dal 24 settembre al 10 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore alle ore 17.30; c) dal 17 ottobre al 28 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale, dove la prova è vietata sabato 23 novembre. Art. 39 lett. a) Periodi e giorni di caccia: Giorni di caccia: a) caccia alta: dal 31 agosto al 14 settembre e dal 16 al 22 settembre, tutti i giorni. Art. 41 cpv. 1 lett. a) 1 Orari di caccia: a) caccia alta: dal 31 agosto al 14 settembre dalle ore alle ore 19.40; dal 16 al 22 settembre dalle ore alle ore 19.15; Art. 42 1L Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio e del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) fissandone le modalità di attuazione sull Autorizzazione annuale di caccia alta. 2Al cacciatore è permessa la cattura: a) Caccia alta: 1. CAMOSCIO e CAPRIOLO: 4 capi per cacciatore (massimo 3 camosci, dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo: 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 3 ed eventualmente l 8 e il 12 settembre; oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni; oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni il 3, 8 e 12 settembre; oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni; 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 12 settembre; 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre; 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 12 settembre. Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d età e viceversa. Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni ha diritto successivamente al maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre se precedentemente ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni.

8 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio CERVO: 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 31 agosto al 14 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste) che è cacciabile solo sino al 12 settembre; e 3 femmine non allattanti dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 16 al 22 settembre; e 2 femmine allattanti dal 16 al 22 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il loro cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia; e 2 cerbiatti (cervi dell anno) dal 16 al 22 settembre; e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 16 al 22 settembre, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento. Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 31 agosto al 14 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino al 12 settembre. 3. CINGHIALE: Numero di capi illimitato dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 16 al 22 settembre. Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per fr. 2. a favore del Fondo di intervento. 4. MARMOTTA: 2 marmotte dal 3 al 4 settembre. b) Caccia bassa: 1. LEPRE (comune e variabile): 2 capi per cacciatore, dei quali al massimo: 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 20, 27 ottobre e 3 novembre; 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 20, 27 ottobre e 3, 10, 16, 17, 24, 30 novembre. 2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO: 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 20, 27 ottobre e 3, 10, 16, 17, 24, 30 novembre. 3. BECCACCIA: 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre. 3 Per tutte le altre specie elencate all art. 25 e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall art. 39. Art. 43 Al cacciatore è vietata l uccisione: a) Caccia alta: del piccolo dell anno di camoscio e di capriolo; delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo; dei cervi e camosci marcati con collare o con marche auricolari; b) Caccia bassa: di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno; della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa; della femmina di fagiano di monte; di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno; del fagiano di monte in pianta.

9 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 259 Art. 44 lett. a) cifre 1 e 2 e lett. b) a) caccia alta: 1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI: A) Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all interno dei seguenti confini: dall intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l autostrada A2, segue quest ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all intersezione con la strada dell argine insommergibile, segue quest ultima in direzione sud sino all intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza. B) Nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza. 2. CAMOSCIO: A) Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (ad eccezione del Gambarogno, dove la caccia è permessa sino al raggiungimento del Piano di abbattimento dal 31 agosto al 5 settembre) e Vallemaggia. B) Nel distretto di Lugano, sino al raggiungimento del Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 5 settembre, escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide. b) caccia bassa: su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all interno dei seguenti confini: dall intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l autostrada A2, segue quest ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all intersezione con la strada dell argine insommergibile, segue quest ultima in direzione sud sino all intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza. nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza; la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata. Art. 47 cpv. 3 (nuovo) 3Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile a palla deve essere trasportato nell apposito fodero chiuso. Art. 49 lett. l) l) l impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte. Art. 50 lett. d) d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale: il 30 agosto (vigilia di caccia alta) dalle ore alle ore 24.00; dal 13 al 14 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 20.40; dal 16 al 22 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore

10 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 260 Art. 53 lett. a), d), e) e h) È vietato: a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall area dei percorsi vita e dai sentieri naturalistico-didattici. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi; d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri; e) l uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all art. 54. L uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (30 agosto) dalle ore alle ore e dal 13 al 14 settembre e dal 16 al 22 settembre; h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l ausilio del cane da seguita. II La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 15 agosto Bellinzona, 10 luglio 2019 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Regolamento delle Giudicature di pace del 1 aprile 2009; modifica (del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli art. 30 cpv. 3 e 90 cpv. 1 della legge sull organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, de c r e ta: I Il regolamento delle Giudicature di pace del 1 aprile 2009 è così modificato: Art. 1 La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue: per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna; per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio; per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa; per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest; per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa; per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa; per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca; per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne; per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole; per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno; per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna; per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;

11 31/2019 Bollettino ufficiale delle leggi 12 luglio 261 per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia; per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana; per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera; per i circoli della Riviera e di Sant Antonino, la Giudicatura di Bellinzona; per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia; per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa; per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa; per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa. II La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 10 luglio 2019 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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