ESERCITAZIONI DI DIRITTO ALIMENTARE Anno Accademico

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ESERCITAZIONI DI DIRITTO ALIMENTARE Anno Accademico"

Transcript

1 ESERCITAZIONI DI DIRITTO ALIMENTARE Anno Accademico ESERCITAZIONE n. 1 Le fonti del diritto Costituzione e Regioni CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I Delle fonti del diritto art. 1. Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative (1);] 4) gli usi (1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n art. 2 Leggi La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. 1

2 art. 3 Regolamenti Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. art. 4 Limiti della disciplina regolamentare 1. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. 2. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. art. 8 Usi 1. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. 2. Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto. art. 9 Raccolte di usi 1. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. 2. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto. art. 11 Efficacia della legge nel tempo. 1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. 2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. art. 12 Interpretazione della legge. 1. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, 2

3 e dalla intenzione del legislatore. 2. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. art 15 Abrogazione delle leggi. 1. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947 entrata in vigore il 1 gennaio 1948 PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I - Sezione II. La formazione delle leggi art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. art Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 3

4 TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni testo vigente - (art. 3 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.) art La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale; opere dell ingegno; s) tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali. 3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni; commercio con l estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; 4

5 protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. art Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 5

6 3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. art Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell unità giuridica o dell unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 6

dall ordinamento dell Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) identica

dall ordinamento dell Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) identica La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni,

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana. (Art. 117)

Costituzione della Repubblica italiana. (Art. 117) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz.

Dettagli

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».« 31.3C Sostituire l articolo, con il seguente: «Art. 31. (Modifica dell articolo 117 della Costituzione). 1. L articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117». La potestà legislativa

Dettagli

La Costituzione. artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 3.

La Costituzione. artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 3. La Costituzione artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. promulga. la seguente legge: Art.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. promulga. la seguente legge: Art. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell'art.

Dettagli

Cost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2

Cost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2 Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili

Dettagli

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ATTIVITA DI MONITORAGGIO DELLA SEGRETERIA Disegno di legge costituzionale C 4862 ed abbinate proposte di legge costituzionale (Approvato

Dettagli

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni www.enricoferrero.it Pagina 1 GLI ORGANI REGIONALI Consiglio regionale (= potere legislativo) Presidente della Giunta regionale (= vertice dell

Dettagli

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 Articolo 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione

Dettagli

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo. TITOLO IV. Rapporti politici

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo. TITOLO IV. Rapporti politici 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (2) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (3), di razza, di lingua (4), di religione (5), di opinioni politiche (6), di condizioni

Dettagli

TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117. Art. 117 (anno 1948)

TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117. Art. 117 (anno 1948) TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117 Art. 117 (anno 1948) «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché

Dettagli

CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI Le Regioni possono attivare da subito anche la potestà legislativa concorrente per le materie di cui al comma 2 dell art. 117, desumendo i principi fondamentali

Dettagli

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni Pagina 1 GLI ORGANI REGIONALI Consiglio regionale (= potere legislativo) Presidente della Giunta regionale (= vertice dell esecutivo e capo della

Dettagli

Competenze legislative Stato/Regioni

Competenze legislative Stato/Regioni Capitolo 5 Competenze legislative Stato/Regioni 1 Introduzione L art. 117 della Costituzione disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Questo articolo fu

Dettagli

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1 La riforma del Titolo V della Costituzione (Ddl Cdm 11.4.2003) La riforma bis del Titolo V della Costituzione è ai nastri di partenza. Il Governo, infatti, nel Consiglio dei Ministri dell 11 aprile ha

Dettagli

81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013) Cost. 27 dicembre 1947 (1). Costituzione della Repubblica italiana. (1) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre

Dettagli

Decentramento e livelli di Governo in Italia

Decentramento e livelli di Governo in Italia Decentramento e livelli di Governo in Italia Sintesi dell organizzazione e funzionamento della Repubblica A cura di Giuseppina Rositano 2 Una Repubblica parlamentare 3 Stato regionale La Repubblica è une

Dettagli

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: 10-10-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al:

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: 21-10-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il

Dettagli

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V IL RIPARTO DI LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V L iter di formazione dellexvii leggi Legislatura Servizio studi Segreteria generale - Ufficio stampa MARZO 2015 IL NUOVO ARTICOLO 117 COST. Le principali novità

Dettagli

Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 6: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011

Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 6: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI, 31 Marzo 2011 1 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011 COSTITUZIONE della REPUBBLICA e POLITICHE SOCIALI LA COSTITUZIONE

Dettagli

Cost. 27 dicembre (Artt. 51, 117, 122, 123, 126)

Cost. 27 dicembre (Artt. 51, 117, 122, 123, 126) Cost. 27 dicembre 1947.. La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre

Dettagli

La riforma del Titolo V della Costituzione

La riforma del Titolo V della Costituzione La riforma del Titolo V della Costituzione A cura del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi Seconda edizione Punti focali della Riforma Eliminato il visto governativo sulle leggi regionali

Dettagli

Il Codice Civile Italiano

Il Codice Civile Italiano Il Codice Civile Italiano DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I Delle fonti del diritto Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod.

Dettagli

Aedon (ISSN ) Fascicolo 1, maggio Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: ()

Aedon (ISSN ) Fascicolo 1, maggio Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: () Il Mulino - Rivisteweb Legge costituzionale, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (definitivamente approvata l 8 marzo 2001, con seconda deliberazione a maggioranza assoluta) (doi:

Dettagli

Il Codice Civile Italiano

Il Codice Civile Italiano Il Codice Civile Italiano Regio Decreto 16 marzo 1942, N. 262 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I Delle fonti del diritto Art. 1 Indicazione delle fonti 1 / 8 Sono fonti del diritto: 1) le leggi

Dettagli

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art. 114.

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art. 114. TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

Dettagli

Delle fonti del diritto

Delle fonti del diritto Archivio selezionato: Codici Autorità: Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) - 16/03/1942, n. 262 Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79 Classificazioni: LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - In genere Epigrafe

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il sistema di funzioni del Comune è definito dalla Costituzione e dalla legge. Si riportano di seguito, in estratto, le principali fonti di riferimento. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo

Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1) CORSO DI FORMAZIONE I livelli essenziali di assistenza di Roberto TOPPOLI

Dettagli

TITOLO V nel testo vigente

TITOLO V nel testo vigente TITOLO V nel testo vigente TITOLO V 1 LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 2 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni,

Dettagli

maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. TITOLO IV La Magistratura Sezione I Ordinamento giurisdizionale ( ) Sezione II Norme sulla giurisdizione ( ) COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO art. 38, co. 8 TITOLO V TITOLO V LE

Dettagli

Università di Milano Bicocca LM in Scienze pedagogiche, corso POLITICHE SOCIALI II, Ottobre-Dicembre 2012, a cura di Paolo Ferrario

Università di Milano Bicocca LM in Scienze pedagogiche, corso POLITICHE SOCIALI II, Ottobre-Dicembre 2012, a cura di Paolo Ferrario 1 DISPENSA N. 10 6 novembre 2012 REGOLAZIONE DELLA RETE ISTITUZIONALE: Il cruciale periodo 1997-2001 La nozione di Servizi alla persona e alla comunità La riforma costituzionale del 2001 che riforma il

Dettagli

RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI

RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI 2 agosto 2016 LA SEMPLIFICAZIONE

Dettagli

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. di Danila D'Alessandro

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. di Danila D'Alessandro IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ di Danila D'Alessandro Definizione: Il principio di sussidiarietà (principio di prossimità) è un criterio giuridico e politico, regolatore di competenze, volto ad assicurare

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429 EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172 11.1000 «Art. 11. - (Rinvio delle leggi di conversione) - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Dettagli

(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Costituzione Italiana (..) Parte seconda Ordinamento della Repubblica TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,

Dettagli

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 Art. 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione

Dettagli

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Le riforma costituzionale del 2001 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al Titolo Quinto della Parte seconda della Costituzione Confermata da referendum

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana. (Stralcio)

Costituzione della Repubblica italiana. (Stralcio) (1) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz.

Dettagli

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane

Dettagli

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. ---------------------- invariato

Dettagli

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) Art. 114 La Repubblica è costituita

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga REGIONE PIEMONTE BU20 19/05/2016 Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10. Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. Il

Dettagli

Art. 81 Cost. (nuovo testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo)

Art. 81 Cost. (nuovo testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il eendiconto consuntivopresentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e

Dettagli

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE Renderlo reale è la vera sfida della riforma del Titolo V della Costituzione Il 10 marzo 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo

Dettagli

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE Renderlo reale è la vera sfida della riforma del Titolo V della Costituzione Il 10 marzo 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo

Dettagli

COSTITUZIONE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Vigente al: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 5. La Repu

COSTITUZIONE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Vigente al: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 5. La Repu COSTITUZIONE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Vigente al: 12-3-2014 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali.

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali. Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche Principi fondamentali. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la

Dettagli

La Costituzione della Repubblica Italiana Parte seconda Ordinamento della Repubblica

La Costituzione della Repubblica Italiana Parte seconda Ordinamento della Repubblica Home Page Rss Contatti Mappa del Cerca: Vai Il Presidente Silvio Berlusconi Il Governo Ministri e Ministeri Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio Costituzione italiana L'azione di Governo Provvedimenti

Dettagli

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: 3) le norme corporative. Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 3) (*) 4) gli usi

Dettagli

Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Titolo V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Titolo V COMUNI, PROVINCE, CITTA METROPOLITANE, REGIONI E STATO Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,

Dettagli

Mappe e Matrici per l analisi del sistema istituzionale di offerta dei servizi e la regolazione normativa dopo la riforma costituzionale n.

Mappe e Matrici per l analisi del sistema istituzionale di offerta dei servizi e la regolazione normativa dopo la riforma costituzionale n. 1 Mappe e Matrici per l analisi del sistema istituzionale di offerta dei servizi e la regolazione normativa dopo la riforma costituzionale n. 3/2001 2 incontro: 14 ottobre 2011 RIPRESA DEL PERCORSO attraverso

Dettagli

L E G G I - R E G O L A M E N T I - D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

L E G G I - R E G O L A M E N T I - D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E 6 PARTE PRIMA L E G G I - R E G O L A M E N T I - D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E Sezione I LEGGI REGIONALI LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16. Norme in materia di prevenzione delle

Dettagli

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. TITOLO V [19] LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE DELLE DISPOSIZIONI CON NOTE A SENTENZE PRONUNCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA 1 Art. 114 [20] La Repubblica è costituita

Dettagli

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" QUESITO REFERENDARIO FRAGESTELLUNG Approvate il testo della legge costituzionale concernente

Dettagli

Università degli studi di Milano Bicocca PROGEST

Università degli studi di Milano Bicocca PROGEST 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Progest Corso di laurea in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali Corso: LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA7 Anno accademico 2007 2008

Dettagli

Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela

Dettagli

2) Il nuovo rapporto tra lo Stato e le autonomie (nuovo Titolo V)

2) Il nuovo rapporto tra lo Stato e le autonomie (nuovo Titolo V) 2) Il nuovo rapporto tra lo Stato e le autonomie (nuovo Titolo V) Modificato il 18/9/2016 Testo della Costituzione prima della riforma Testo della Costituzione dopo la riforma PARTE II ORDINAMENTO DELLA

Dettagli

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. TITOLO V [19] LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE DELLE DISPOSIZIONI CON NOTE A SENTENZE PRONUNCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA 1 Art. 114 [20] La Repubblica è costituita

Dettagli

DDL Renzi - Boschi. la riforma costituzionale. Comitato Ipazia Torino Possibile

DDL Renzi - Boschi. la riforma costituzionale. Comitato Ipazia Torino Possibile DDL Renzi - Boschi la riforma costituzionale 1 Comitato Ipazia Torino Possibile Cosa cambia? Il Senato e alcuni obblighi e prerogative della Camera Il bicameralismo e l'iter legislativo Gli strumenti di

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole; LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data

Dettagli

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 1 Avvertenze: La numerazione dei

Dettagli

Attuazione del Federalismo nella Regione del Veneto

Attuazione del Federalismo nella Regione del Veneto Attuazione del Federalismo nella Regione del Veneto Ottobre 2010 1 Art. 116 della Costituzione Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo

Dettagli

LE FONTI DEL DIRITTO LE F O F NT N I T I DELL L O RD R IN I A N M A ENT N O T GI G U I R U I R D I IC I O C

LE FONTI DEL DIRITTO LE F O F NT N I T I DELL L O RD R IN I A N M A ENT N O T GI G U I R U I R D I IC I O C LE FONTI DEL DIRITTO LE FONTI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) Due deliberazioni successive di ciascuna

Dettagli

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n.30 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (GU n. 32 del 8-2-2006) Capo I DISPOSIZIONI

Dettagli

Il Veneto e la sfida del federalismo

Il Veneto e la sfida del federalismo Il Veneto e la sfida del federalismo (Vademecum del federalismo) Segreteria Generale della Programmazione Direzione Riforme Istituzionali La Prima Sfida: l attuazione dell Art. 118, terzo comma, della

Dettagli

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. TITOLO V [19] LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE DELLE DISPOSIZIONI CON NOTE A SENTENZE PRONUNCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA 1 Art. 114 [20] La Repubblica è costituita

Dettagli

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

LE AUTONOMIE TERRITORIALI LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.

Dettagli

L indebitamento degli enti locali

L indebitamento degli enti locali L indebitamento degli enti locali dopo la legge di riforma Costituzionale 1/2012 Materiale didattico a cura del dott. Ebron D Aristotile Dirigente del Settore Programmazione Controllo ed Innvazione della

Dettagli

Testo entrato in vigore il 1 gennaio Art. 115

Testo entrato in vigore il 1 gennaio Art. 115 TESTO DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Testo entrato in vigore il 1 gennaio 1948 Testo vigente Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. Art. 114 La Repubblica è costituita

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -testo vigente- PRINCIPI FONDAMENTALI. Il Capo provvisorio dello Stato

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -testo vigente- PRINCIPI FONDAMENTALI. Il Capo provvisorio dello Stato Costituzione della Repubblica Italiana ( Gazzetta ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27.12.1947, n. 2 del 03.01.1948 errata corrige). Entrata in vigore della Costituzione: 01.01.1948. Elenco

Dettagli

Nome e cognome.. Le autonomie locali. Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda della Scuola secondaria di secondo grado

Nome e cognome.. Le autonomie locali. Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda della Scuola secondaria di secondo grado Nome e cognome.. Classe Data Le autonomie locali Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda della Scuola secondaria di secondo grado SCELTA MULTIPLA Scegli la risposta corretta tra quelle

Dettagli

572 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ALLEGATO A 24 MARZO Allegato A

572 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ALLEGATO A 24 MARZO Allegato A Allegato A DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126,

Dettagli

Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti Enti Locali. Prof. Luigi PUDDU. Torino, 11 ottobre 2003

Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti Enti Locali. Prof. Luigi PUDDU. Torino, 11 ottobre 2003 Prof. Luigi PUDDU Torino, 11 ottobre 2003 E Potere legislativo: ) esclusiva dello Stato B) Materia di competenza concorrente: Si tratta di materie per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa,

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) (GU n. 95 del 23-4-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento:

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.30

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.30 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.30 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (GU n. 32 del 8-2-2006) Entrata in

Dettagli

N.B. Le parti sottolineate indicano i cambiamenti al testo originale della Costituzione

N.B. Le parti sottolineate indicano i cambiamenti al testo originale della Costituzione N.B. Le parti sottolineate indicano i cambiamenti al testo originale della Costituzione ART. TESTO DELLA COSTITUZIONE PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL TESTO 48 La legge stabilisce requisiti e modalità per l

Dettagli

Le funzioni del Senato

Le funzioni del Senato Capitolo 2 Le funzioni del Senato 1 Introduzione Come evidenziato nel capitolo precedente, la caratteristica fondamentale del bicameralismo perfetto sta nel fatto che Camera e Senato hanno le stesse funzioni

Dettagli

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Capo V MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE. Art. 32.

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Capo V MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE. Art. 32. Allegato A DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126,

Dettagli

Il nuovo Titolo V della Costituzione. Ddl Cost. A.C A e abb. Documentazione

Il nuovo Titolo V della Costituzione. Ddl Cost. A.C A e abb. Documentazione 2 Il nuovo Titolo V della Costituzione Ddl Cost. A.C. 2613-A e abb. Documentazione Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione vigente e le modifiche apportate, da ultimo, dalla Camera dei Deputati

Dettagli

COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI E RIFORMA COSTITUZIONALE

COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI E RIFORMA COSTITUZIONALE DAVIDE BALDAZZI COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI E RIFORMA COSTITUZIONALE BOLOGNA, 14 DICEMBRE 2015 LA NUOVA FORMULAZIONE DELL ART. 117 COST. Due elenchi di potestà legislative esclusive (statali comma

Dettagli

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

Dettagli

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI 2 agosto - ore 8,30 gruppo 2 IV lezione edificio 9 TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica e costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta metropolitane, dalle Regioni e

Dettagli

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI 1 agosto - Ore 8,30 gruppo 1 IV lezione edificio 11 TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica e costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta metropolitane, dalle Regioni e

Dettagli

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art Art. 116

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art Art. 116 31 luglio - Ore 10,30 gruppo 3 IV lezione edificio 6 Lettura articoli dal 114 al 139 - Test 3 TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica e costituita dai Comuni, dalle Province,

Dettagli

Passano alla legislazione esclusiva dello Stato: produzione, trasporto, scorte strategiche e distribuzione nazionale dell energia, le grandi reti di

Passano alla legislazione esclusiva dello Stato: produzione, trasporto, scorte strategiche e distribuzione nazionale dell energia, le grandi reti di Disegno di legge costituzionale Nuove modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione (La Loggia-Bossi) approvato dal Consiglio dei Ministri del 11 aprile 2003 RELAZIONE La riforma costituzionale dell

Dettagli

La scuola nella Costituzione

La scuola nella Costituzione La scuola nella Costituzione Principi fondamentali Leggeremo solo gli articoli che possono avere importanza per la scuola. I primi 12 articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali dell

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2703 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa delle senatrici DE PIN e CASALETTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2017 Modifica degli articoli 70,

Dettagli

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Invitalia, l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa, agisce su mandato del Governo

Dettagli