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1 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO premessa Il giorno 01 del mese di Aprile dell anno 2015 il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Taranto (d ora in avanti COA), ha deliberato di modificare l atto istitutivo dell'organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Taranto (d'ora in avanti ODM) ed iscritto dal al n. 184 del Registro degli Organismi di Mediazione civile e commerciale tenuto presso il Ministero della Giustizia. Le modifiche ed integrazioni apportate al testo si sono rese necessarie al fine di adeguare la gestione dell ODM alle intervenute riforme legislative e regolamentari dell istituto della mediazione civile e commerciale. Il COA, per le finalità sopra indicate, ha approvato l atto istitutivo come di seguito modificato dell : ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO Art. 1 Principi generali e Oggetto 1. Il presente atto disciplina l organizzazione interna dell ODM dell Ordine degli Avvocati di Taranto e si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità. 2. L ODM dell Ordine degli Avvocati di Taranto ha per oggetto la fornitura di servizi di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28 del e s.m.i, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali vertenti sui diritti disponibili ed insorte tra le persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all estero. 3. L ODM dell Ordine degli Avvocati di Taranto ha altresì lo scopo di promuovere presso la Scuola Forense dell Ordine degli Avvocati di Taranto, Ente accreditato dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, l organizzazione di corsi di formazione nonché di convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, studi e ricerche, finalizzati all aggiornamento ed alla diffusione della cultura della Mediazione in materia civile e commerciale.

2 Art. 2 Sede e Natura giuridica dell'odm 1. L'ODM è ente non autonomo del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Taranto ed ha sede presso il Palazzo di Giustizia in Taranto. 2. L ODM è comunque dotato di autonomia organizzativa, propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del COA, nonché capacità di agire nei rapporti con i terzi. 3. Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a ,00 per le conseguenze derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento delle attività e elle funzioni dell ODM. TITOLO I ORDINAMENTO INTERNO Organi dell Organismo di mediazione Ai fini della gestione dell Organismo e delle procedure da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a) Il Consiglio Direttivo b) La Segreteria amministrativa. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'odm o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Art. 4 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati dal COA. 2. Membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del COA, o suo designato, il quale rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l ODM; gli altri membri vengono nominati dal COA e tra coloro i quali rivestono le cariche di Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere.. Il COA assicura, ove possibile, l equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi dei componenti il Consiglio Direttivo. 3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo organo collegiale; i componenti sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi e giustificati motivi.

3 4. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti Iall ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l attività dell Organismo e ne esprime all esterno gli indirizzi. 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso verbale e/o telefonico di almeno cinque giorni; il Consiglio è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. 6. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'albo degli Avvocati. 7. Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente del Consiglio Direttivo, e custodito nella segreteria del COA. 8. Le decisioni dell'organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni. 9. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal COA, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d urgenza dal Presidente dell Organismo medesimo. Art. 5 Il Consiglio Direttivo: funzioni 1. Il Consiglio Direttivo: cura l organizzazione e la gestione dell Organismo; stabilisce le successive modifiche al regolamento di procedura; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori eventualmente anche integrativi dell allegato Regolamento; decide riguardo alle domande di sostituzione; sceglie il personale della Segreteria Amministrativa. In particolare: a) è responsabile della tenuta e dell aggiornamento degli elenchi dei mediatori; b) esamina le richieste di mediazione e provvede alla designazione dei mediatori; c) nomina ovvero sostituisce il mediatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura di mediazione; d) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione della procedura di mediazione amministrata dal mediatore designato; e) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi previsti dall allegato regolamento di procedura; f) provvede alla sospensione ovvero alla cancellazione dall'elenco dei mediatori che non abbia rispettato gli obblighi di cui all art. 9 dell allegato Regolamento di procedura; g) predispone il rendiconto contabile finanziario;

4 h) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite. 2. Il Consiglio Direttivo adempie a tutti gli obblighi di comunicazione e collaborazione dell ODM con il Ministero della giustizia, ovvero: a) trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero b) collabora, con il Ministero competente, al monitoraggio statistico semestrale dei procedimenti di mediazione svolti presso l ODM distinguendo i casi i cui la stessa sia stata attivata per volontà delle parti, sia stata demanda dal giudice della causa ovvero rientri nei casi in cui l obbligatorietà sia stata prescritta dalla legge. Per ciascuna di tali categorie dovranno poi specificarsi i casi di successo ovvero i casi di esonero dal pagamento delle indennità ai sensi dell art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 28 del 2010; c) comunica immediatamente al Presidente del COA tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell iscrizione, compreso l adempimento dell obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori; d) trasmette al Ministero della Giustizia, ogni tre mesi e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre, i dati statistici relativi alle attività di mediazione; 3. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi che ispirano l attività dell ODM è, altresì, competente a provvedere in quei casi non espressamente disciplinati dal presente atto. 4. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi del supporto di avvocati esperti in mediazione civile e commerciale, che provvederà a nominare di volta in volta. Ogni esperto dovrà rendere tracciabile l attività nonché segnalare le eventuali criticità riscontrate. Le attività degli esperti sono coordinate dal Consiglio Direttivo. Art.6 La Segreteria Amministrativa La Segreteria Amministrativa è composta da due persone scelte dal Consiglio Direttivo, tra il personale dipendente dell Ordine degli Avvocati di Taranto. 2. La Segreteria è incaricata di: a) stilare l elenco dei mediatori; b) custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del

5 procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento; c) verificare l avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione eventualmente dovute per il prosieguo dello stesso; d) curare, come da allegato Regolamento di procedura dell ODM, l espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; e) supportare il Consiglio Direttivo nell adempimento degli obblighi di comunicazione dell ODM verso il Ministero della giustizia. 3. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo mediatore dall Organismo o dalle parti in occasione delle sessioni separate. TITOLO II I MEDIATORI Art. 7 Elenco dei Mediatori 1. L'ODM, per svolgere le sue funzioni, si avvale di un elenco di mediatori composto da avvocati e praticanti avvocati. 2. I mediatori devono dichiarare la propria disponibilità a svolgere l attività di mediazione in via esclusiva, o meno, presso l ODM dell Ordine degli Avvocati di Taranto. 3. Le domande di iscrizione nell elenco dei mediatori dell ODM potranno essere presentate entro il 20 novembre di ogni anno solare. 4. Il Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio e vincolante del COA, verificato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, delibera in merito all iscrizione dei mediatori che hanno presentato domanda. Art. 8 Il Mediatore 1. Il mediatore che intende iscriversi all ODM, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare di possedere i seguenti requisiti di qualificazione professionale: a) essere un avvocato o praticante avvocato, regolarmente iscritto nell Albo degli Avvocati ovvero nel

6 Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Taranto; b) aver superato con esito positivo un corso di formazione per mediatori organizzato dalla Scuola Forense dell Ordine degli Avvocati di Taranto ovvero da altro Ente a tal fine abilitato dal Ministero della Giustizia. 2. Nel caso di specifica formazione conseguita presso enti terzi è facoltà dell ODM valutarne insindacabilmente l idoneità. 3. Il mediatore, ai fini di cui al primo comma, deve dichiarare altresì di possedere i seguenti requisiti di onorabilità, ovvero di non: a) aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; b) essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 4. I mediatori che intendano iscriversi nell elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale (sez. B) ovvero nell elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo (sez. C) della parte i) del Registro degli Organismi di mediazione, tenuto presso Il Ministero competente, devono farne espressa menzione nella domanda di iscrizione allegando ad essa un sintetico curriculum vitae nonché documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche. 5. La violazione, da parte del mediatore, degli obblighi di cui al presente articolo nonché quelli indicati nell allegato Regolamento di procedura determina il venir meno dei sopra indicati requisiti di onorabilità e professionalità dello stesso. Art. 9 Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco 1. Il Mediatore che non rispetti il Regolamento di procedura è, con delibera del Consiglio Direttivo, immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria il Consiglio Direttivo può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi: a) riammetterlo a svolgere le proprie funzioni; b) cancellarlo dall'elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il COA di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare. 2. Nel caso di esposto di una delle parti della procedura di mediazione, il Consiglio Direttivo provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato, e può determinarsi nel seguente modo: a) consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;

7 b) sospenderlo cautelarmente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente aprire il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il COA di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare. 3. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione. TITOLO III LA CONTABILITA' DELL'ODM Art. 10 Dei mezzi dell'odm 1. L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA. E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite. Art. 11 Entrate ed Uscite 1. Sono entrate dell'odm i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'odm i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori. 2. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'odm. Art. 12 Controlli sulla gestione contabile dell'odm 1. Il controllo sulla gestione contabile dell'odm è affidata al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere. L'ODM è comunque tenuto a depositare entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento presso il COA rendiconto contabile-finanziario della propria gestione. 2. Il COA, entro 10 gg. dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione. Art. 13 Il rendiconto ed il Responsabile del Registro 1. Il Rendiconto della gestione, predisposto sui modelli predisposti dal Ministero della Giustizia, deve essere inviato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello contabile di riferimento, al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione. Art. 14

8 Delle entrate 1. Le entrate dell'odm sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell'odm, in particolare per le seguenti voci di bilancio: - cap. 2 "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'ordine assegnati all' ODM; - cap. 3 "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'odm.; - cap. 4 "spese postali e telefoniche ": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'odm; - cap. 15 "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'odm. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 15 Sospensione e Cancellazione dal Registro 1. L'ODM che non assolve agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 8 e 20 del D.M. n. 180 del 2010 è sospeso e, nei casi più gravi, cancellato dal Registro; nell ipotesi di omessa comunicazione trimestrale dei dati statistici relativi all attività di mediazione svolta, il Responsabile dispone la sospensione dell ODM per un periodo di dodici mesi; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi. 2. L'ODM che svolge meno di dieci procedimenti di mediazione nel corso di un biennio, fermo quanto disposto al comma 1, è cancellato dal citato Registro. 3. Nel caso di cancellazione dell'odm dal Registro i procedimenti di mediazione pendenti sono trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, all'organismo di Mediazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Taranto. 4. La cancellazione, di cui al primo comma, preclude all'odm di ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno. Art.16 Modifica Statuto Il presente atto potrà essere modificato solo con successiva delibera del COA approvato a maggioranza qualificata degli aventi diritto Art. 17 Norma finale

9 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell allegato Regolamento di procedura dell'odm si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente statuto entra in vigore dalla data di deliberazione del COA,

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