COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
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1 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del
2 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione ART. 3: Istituzione, composizione e partecipazione ART. 4: Finalità e compiti ART.5: Modalità di consultazione ART. 6: Comitato direttivo ART. 7: Il Presidente ART. 8: Il Segretario ART. 9: Convocazione ART.10: Validità e svolgimento delle riunioni ART. 11: Pubblicità ART. 12: Norme transitorie e finali ART. 13: Rimando alle leggi vigenti 2
3 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente Regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative di ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso la costituzione, ai sensi degli articoli 3 e 37 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n e n , della Consulta delle Associazioni quale fondamentale espressione di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico. Art. 2 Valorizzazione della partecipazione La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative, di esprimere suggerimenti e proposte all azione degli organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche del Comune, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che rappresentano. Art. 3 Istituzione, composizione e partecipazione Ai fini della partecipazione dei cittadini associati è istituita la Consulta delle Associazioni avente sede nel territorio del Comune, con funzioni propositive e consultive del consiglio comunale, degli assessori e delle commissioni consiliari. Possono far parte della Consulta, con diritto di parola e di voto, i presidenti o i Responsabili delle Associazioni, delle comunità parrocchiali, delle cooperative sociali o loro delegati ufficialmente designati purché non amministratori comunali, ivi compresi i consiglieri comunali. La consulta è nominata con atto della Giunta Comunale. Le associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa; possono assumere iniziative specifiche anche al di fuori dell ambito della consulta stessa. Ciascun Presidente, Responsabile o delegato dell Associazione e della cooperativa sociale componente della consulta in caso di sua assenza o impedimento a presenziare alle riunioni della Consulta delega un suo sostituto il quale gode degli stessi diritti di parola o voto. 3
4 Alla seduta della Consulta possono altresì partecipare, con solo diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti delle altre associazioni o aggregazioni e di cooperative sociali seppur non rappresentati nella Consulta purché ne facciano richiesta e previa autorizzazione della maggioranza assoluta della Consulta o del Comitato direttivo delegato allo scopo. In caso di costituzione di nuove Associazioni, le stesse potranno fare domanda di adesione alla Consulta e la Giunta Comunale, sentita la stessa, con propria atto provvederà all integrazione, in caso di rinuncia, da far pervenire a mezzo lettera all Amministrazione Comunale, di una qualsiasi Associazione, la Giunta Comunale con proprio provvedimento ne prenderà atto. Relativamente ad argomenti di particolare specifica natura, la Consulta può avvalersi della partecipazione di persone esterne. Art. 4 Finalità e compiti La Consulta persegue le seguenti finalità e compiti: a) coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio; b) favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative; c) promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico-sociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici; d) essere soggetto sociale di interlocuzione e di raccordo e di collaborazione tra le Associazioni i cittadini le altre istituzioni del territorio e l Ente Locale; e) promuovere e collaborare ad iniziative di carattere comunale e sovracomunale sempre riferite all ambito associativo. Art. 5 Modalità di consultazione Il Sindaco, la Giunta Comunale o i singoli Assessori possono riunirsi con la Consulta o alcuni suoi componenti aggregati per affinità di materia o di interesse con funzioni di consulenza così come la consulta può formulare proposte o esprimere pareri sui procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle associazioni, presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi. Art. 6 Comitato direttivo Ai fini dell organizzazione e delle attività svolte dalla Consulta, viene costituito al suo interno un Comitato direttivo composto dal Presidente della Consulta, dal Vice 4
5 Presidente e dal Segretario, eletti tra i componenti della Consulta con voto segreto a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto o per acclamazione. Il comitato direttivo coordina l attività della Consulta, cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio, stabilisce gli argomenti delle riunioni della Consulta, dà esecuzione alle proposte e alle decisioni assunte dalla consulta. I componenti del comitato direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. Art. 7 Il Presidente Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l Ente Locale e con le altre istituzioni o associazioni. Il Presidente presiede le riunioni e favorisce la partecipazione di tutti i componenti. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente. Art. 8 Il Segretario Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione. Il Segretario tiene la registrazione dei conti nel caso in cui la consulta disponesse di eventuali risorse economiche e relaziona alla consulta dei movimenti di cassa. Art. 9 Convocazione La consulta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. La consulta è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La consulta può essere convocata, sentito il Presidente, dal Sindaco o su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali. La convocazione indicante l ordine del giorno deve essere comunicata e fatta pervenire ai soci per iscritto almeno cinque giorni prima della data della riunione. 5
6 La consulta si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all anno e in via straordinaria ogni qualvolta il comitato direttivo lo ritenga necessario o su richiesta dell Amministrazione comunale. Art. 10 Validità e svolgimento delle riunioni La consulta ha sede, momentaneamente, presso la sala del (Consiglio Comunale/ Centro Visite del Parco) e a completamento avvenuto dell edificio scolastico di Via Roma presso una Sala del Centro Civico. Le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese o, qualora fosse richiesto, in forma segreta. Alle Associazioni che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sarà inviata segnalazione scritta da parte del comitato direttivo tramite il Presidente. Art. 11 Pubblicità L Amministrazione comunale dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, enti, istituzioni pubbliche, forze sociali e cittadini che ne fanno richiesta, anche mediante inserimento nella homepage del sito web comunale di un apposito link contenente la normativa e tutte le notizie relative all attività svolta dalla consulta. Art. 12 Norme transitorie e finali Il Presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività delle deliberazione di approvazione. Il Sindaco o suo delegato, entro 60 giorni dall approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, provvederà ad insediare la consulta. Art. 13 Rimando alle leggi vigenti Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle leggi vigenti 6
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