STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
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- Amerigo Arcuri
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1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006
2 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI RAGALNA Art. 1 Istituzione 1. É istituita dal Comune di Ragalna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2006, la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE, quale organismo permanente sulla condizione giovanile. Art. 2 Fini 1. La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti derivati dal Comune, ai quali presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante, anche se obbligatorio su tutti gli argomenti che riguardano i giovani. La Consulta: a) È strumento di conoscenza delle realtà e problematiche giovanili; b) Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani; c) Promuove dibattiti, ricerche ed incontri; d) Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero; e) Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; f) Si rapporta con gruppi informali; g) Promuove rapporti permanenti con le consulte e i forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le consulte e i forum presenti nelle altre regioni, e si accorda con organismi consimili a livello nazionale ed internazionale; h) Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura, e spettacolo, mobilità all estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo), o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Art. 3 Organi 1. Sono organi della CONSULTA GIOVANILE: a) l Assemblea, b) il Presidente, c) il Vicepresidente, d) il Segretario, e) gli eventuali Gruppi di lavoro. 2. Le funzioni amministrative verranno svolte da personale messo a disposizione dall Assessorato alle Politiche Giovanili.
3 Art. 4 L Assemblea 1. L Assemblea è composta da giovani residenti nel Comune di Ragalna, così designati: - un rappresentante di ogni associazione e organizzazione che svolge attività riferita prevalentemente al mondo giovanile; - un rappresentante per ogni organizzazione ed associazione giovanile che opera sul territorio cittadino nei settori culturale, politico, ambientale, sportivo, turistico, ecc.; - ogni cittadino (di età non inferiore ad anni 13 e non superiore ad anni 29) interessato, anche a titolo personale, a dare il proprio contributo all attività svolta dalla Consulta, e che non ricopra, ai vari livelli locali e nazionali, incarichi politico-amministrativi o elettivi. 2. L accettazione nell assemblea di nuovi aderenti, organizzazioni o associazioni giovanili dev essere deliberata dall Assemblea della Consulta stessa nella sua prima riunione utile. 3. Di diritto fanno parte dell assemblea, l Assessore alle Politiche Giovanili o un suo delegato (in qualità di Presidente) e il funzionario responsabile del servizio o suo delegato. 4. Sono compiti dell Assemblea: a) eleggere al suo interno il Vice Presidente e il Segretario della Consulta; b) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento delle sue finalità; c) revocare il Vice Presidente e il Segretario con le seguenti modalità: in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti purché non inferiore a 1/5 dei componenti; qualora non si ottenesse il quorum necessario, in terza votazione basterà la maggioranza semplice dei presenti. Contestualmente alla revoca si effettua la rielezione delle cariche; d) costituire e nominare al proprio interno eventuali Gruppi di lavoro, permanenti o non permanenti, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali. 5. I membri dell Assemblea restano in carica fino al raggiungimento dei 30 anni. 6. Le sedute dell Assemblea sono pubbliche. Art. 5 Presidente e Vice presidente 1. Il Presidente della Consulta Giovanile è l Assessore alle Politiche Giovanili o un suo delegato, con diritto di voto. 2. Il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti dall assemblea nella sua prima riunione con le seguenti modalità: in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti purché non inferiore a 1/5 dei componenti; qualora non si ottenesse il quorum necessario, in terza votazione basterà la maggioranza semplice dei presenti. 3. Il Vice Presidente e il Segretario durano in carica un anno e alla scadenza dell incarico possono essere rieletti. 4. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente. Art. 6 Validità delle sedute 1. Le sedute dell assemblea della Consulta sono pubbliche e saranno adeguatamente pubblicizzate dal servizio comunale preposto. 2. In prima convocazione le sedute dell Assemblea si intendono valide in presenza della maggioranza dei componenti la Consulta. 3. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute sono valide in presenza di un qualsiasi numero di componenti. 4. L assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa. 5. L Assemblea è convocata non meno di quattro volte l anno, al fine di predisporre una programmazione trimestrale.
4 6. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell assemblea della Consulta giovanile il Sindaco, un quinto dei Consiglieri Comunali e/o un quinto dei componenti la Consulta. 7. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. 8. Consiglieri, Assessori e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, ma senza diritto di voto. 9. Le deliberazioni dell Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. 10. In caso di parità di voti, la proposta si intende non adottata con possibilità per chiunque di richiedere una nuova discussione e votazione nella seduta successiva. 11. La convocazione dell assemblea è comunicata attraverso invito scritto contenente l ordine del giorno, con almeno dieci giorni di anticipo dalla data dell assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria e urgente dell assemblea tramite avviso scritto contenente l ordine del giorno, con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell assemblea. 12. I Gruppi di lavoro, quando costituiti per la prima volta, vengono convocati dal Presidente o Vice Presidente e successivamente si autoconvocano. 13. Il Presidente o il Vice Presidente della Consulta relaziona al Consiglio Comunale almeno due volte l anno (in prossimità dell approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo così come previsto dai Regolamenti). La Consulta e i Gruppi di lavoro possono proporre punti all ordine del giorno del Consiglio Comunale. 14. Delle sedute dell assemblea è redatto verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Consulta. Art. 7 Modificazioni dello Statuto 1. Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, anche su proposta della stessa Consulta. Art. 8 Sede 1. La Sede della Consulta Giovanile è il Centro Diurno Comunale. 2. L agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente richiesta al Comune o agli altri Enti interessati. Art. 9 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto Comunale. 2. La Consulta Giovanile si avvale di un Regolamento approvato o modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ratificato dal Consiglio Comunale. 3. Il Regolamento potrà prevedere le modalità tecniche atte a garantire il funzionamento della Consulta, purché non in contrasto col presente Statuto. 4. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. Art. 10 Norma transitoria 1. In prima applicazione, il Regolamento di cui all art. 9 comma 2 viene modificato ed approvato dal Consiglio Comunale.
5 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche poste a disposizione e di volta in volta autorizzate dall Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ragalna. 2. Le proposte e i pareri della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l unanimità, pur se presi a maggioranza, devono tendere a rispecchiare le diverse posizioni espresse dai componenti della stessa. 3. I Gruppi di lavoro relazionano direttamente all assemblea della Consulta almeno due volte l anno. Le relazioni all assemblea avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta tra i loro componenti. Essi possono anche presentare all assemblea osservazioni e proposte. 4. All inizio di ogni riunione dell assemblea della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l approvazione. 5. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l esame e l approvazione. 6. Chi desidera entrare a far parte della Consulta Giovanile deve farne richiesta scritta al Presidente che ne inserisce l approvazione nell ordine del giorno della riunione successiva dell Assemblea della Consulta. 7. Il Comune di Ragalna fornisce i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria della Consulta che ha, tra gli altri, i seguenti compiti: a) compilare ed aggiornare l elenco dei nominativi dei membri della Consulta; b) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità previste dallo Statuto; c) conservare l archivio e i verbali delle sedute della Consulta e dei Gruppi di lavoro, e fornire la documentazione, il materiale di cancelleria e i supporti tecnici necessari al funzionamento della stessa e dei suoi organi.
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