ALLEGATOA alla Dgr n. 547 del 13 marzo 2007
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- Ferdinando Tucci
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1 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 547 del 13 marzo 2007 pag Argomento n. 8 all'o.d.g. Verbale n. 5 del 06 ottobre 2005 OGGETTO: Domanda (1513), pervenuta in data , per l apertura della cava di calcare da taglio, denominata CENGELLE, sita in Comune di Grancona (VI). Ditta Berica Pietre S.r.l. La C.T.R.A.E. Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria; Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere; Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria; Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione; Rilevato - che con domanda in data , la ditta Berica Pietre S.r.l. ha chiesto di ampliare la cava di calcare da taglio in sotterraneo nel Comune di Grancona; - che detta cava era stata autorizzata con DD.GG.RR del e n del per una durata fino al ; - che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all albo pretorio del Comune di Grancona dal per 10 giorni e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni; - che il Comune di Grancona in data con deliberazione n. 19 ha espresso parere favorevole; Pag. n. 40 di 57
2 - che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del ha espresso il seguente parere FAVOREVOLE alle seguenti condizioni: - dovrà essere presentato, in base all art. 141 del DPR 128/59, un progetto per la realizzazione di un secondo accesso alla cava; - la cava è sfruttata per meno della metà della superficie autorizzata e l ampliamento previsto verrà sfruttato, secondo le previsioni di progetto, in un tempo pari a 10 anni. Appare pertanto opportuno prescrivere una riduzione di tale periodo e dell ampliamento limitandolo al mappale n. 150, più ampio ed in diretto contatto con la futura area di penetrazione (mappale n. 190); - dovrà essere presentato un progetto di ricomposizione ambientale che preveda, a coltivazione conclusa, l ostruzione degli accessi con materiale di scarto, il riporto di terreno vegetale, l inerbimento ed il rimboschimento delle superfici così ottenute.. Tanto premesso la C.T.R.A.E. a maggioranza, con voti favorevoli n. 17 voti contrari n. 1 (Moretto) astenuti n. 1 (Pretto) su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE alla domanda in esame per le motivazioni riportate di seguito e in premessa e con le seguenti prescrizioni: 1. l autorizzazione da rilasciare, fintanto efficace, dovrà assorbire modificare e sostituire le precedenti autorizzazioni di cui alle DD.GG.RR. n del e n del dando atto che l intervento in argomento presenta nuovi programmi di coltivazione che includono e modificano quelli già in essere; 2. autorizzare l ampliamento richiesto solo per l area individuata al mappale n. 150 e denegare la rimanente parte dell area richiesta in ampliamento; 3. autorizzare l esecuzione del fornello progettato nei mappali n. 202 e 223, rappresentante il secondo imbocco al sotterraneo previsto dall art. 141 del D.P.R. 128/1959, secondo le specifiche prescrizioni impartite dall Autorità di polizia mineraria con nota del ; 4. installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso gli imbocchi al sotterraneo un a grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri e dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti; 5. prima di iniziare i lavori nell area in ampliamento la ditta deve concludere la realizzazione del fornello (discenderia); 6. il materiale associato di scarto che non verrà asportato dalla cava dovrà essere accantonato esclusivamente all interno di camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta; Pag. n. 41 di 57
3 7. far eseguire a cura di un professionista abilitato il rilievo planimetrico in scala adeguata delle escavazioni effettuate comprensivo delle altezze, e la verifica o il calcolo sulla stabilità delle escavazioni in sotterraneo effettuate o da effettuarsi, e trasmettere tali rilievi e verifiche e calcoli alla Provincia, competente in materia di polizia mineraria, entro il 31 marzo di ogni anno unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui al D.P.R. 128/59. Il citato rilievo dovrà essere corredato dal calcolo a giacimento, sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale di scarto e associato estratto e accantonato, nonché l ubicazione dell accantonamento. Trasmettere i citati rilievi, verifiche e calcoli anche al Comune e alla Regione 8. al temine dei lavori di coltivazione gli imbocchi al sotterraneo dovranno rimanere agibili con l intero accesso interdetto mediante l installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l estinzione della cava per motivi anche di sicurezza; 9. riportare, sull area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione; 10. qualora per motivi di ordine gestionale, ambientali, di sicurezza, si rendesse necessario modificare, senza incrementi del volume di materiale utile da estrarsi o delle superfici di cava, il metodo di coltivazione della cava così come autorizzato, ovvero la dimensione minima dei setti e/o dei pilastri, nonché le dimensioni e l altezza massima delle gallerie e/o delle camere, la ditta dovrà presentare istanza presso la competente Struttura Regionale nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 781/2004, punto 5) corredate dai rilievi, dalle verifiche, dai calcoli di stabilità e da adeguate relazioni geologiche, e da una relazione sui volumi di materiale utile e sui volumi di materiale di scarto e associato autorizzati, estratti, e da estrarsi; 11. concludere i lavori di estrazione entro ; l autorizzazione ai fini ambientali di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e 16 del R.D. 3 giugno 1940 n contenuta nel titolo unico all escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di autorizzazione; 12. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall autorizzazione, un deposito cauzionale complessivo in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di euro ,00 (ottantamila/00) a titolo di garanzia per l esecuzione delle opere di sistemazione e per gli adempimenti della L.R. 44/82, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, Pag. n. 42 di 57
4 con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate; 13. fino all avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l adeguamento all evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza; 14. di riservare alla Giunta Regionale, ai sensi dell art. 16, 5 comma, della L.R. 44/82, ai sensi dell art. 152 del D.Lgs , n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali; 15. trasmettere la documentazione al Ministero per l Ambiente e la Tutela del Territorio in applicazione della circolare 4 luglio 1989 n e del D.Lgs , n. 42. Si rammenta l obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R , n. 128 artt. 107, 108 precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. L'autorizzazione ad eseguire i lavori di coltivazione, sottoposta alle condizioni di ricomposizione ambientale precedentemente evidenziate e alle prescrizioni stabilite, risulta compatibile con i vincoli ambientali esistenti sull area ed in particolare con il vincolo paesaggistico e con quello idrogeologico. Lo sviluppo dei lavori finora condotti e le riserve già autorizzate sono tali da permettere l attività della cava per un tempo considerevole. Pertanto, seppure la necessità di avere sufficienti garanzie di riserve tali da giustificare gli investimenti per la realizzazione delle opere di organizzazione della cava (gallerie di tracciamento, impianti di ventilazione, ecc.) stante la variabilità intrinseca del giacimento, la richiesta di ampliamento è accoglibile solo in parte. Risulta congrua l autorizzazione all ampliamento nel solo mappale n. 150 in diretta prosecuzione della cava in atto. Sarà tuttavia possibile, sulla scorta dell andamento dei lavori, procedere alla richiesta di ulteriori ampliamenti. L ampliamento, secondo lo stralcio effettuato, assumerà un area pari a mq circa con una superficie interessata da gallerie in progetto di circa mq e corrispondente ad un volume di scavo complessivo di mc circa, del quale l utile è stimato in circa mc mc. Pag. n. 43 di 57
5 La superficie di cava, comprensiva delle parti già autorizzate, risulta di mq dei quali mq coltivabili, per un area di scavo delle gallerie complessiva di mq circa. Il volume di scavo teorico della cava nel suo complesso secondo quanto previsto in progetto risulta di circa mc. La parte di materiale utile è stimata in circa mc. Rispetto alla situazione attuale, il volume di materiale utile ancora da estrarre comprensivo dell ampliamento in argomento è stimabile in mc. In relazione ai vincoli paesaggistico ed idrogeologico esistenti sull'area in esame, il progetto è ammissibile in quanto: - con riferimento al vincolo paesaggistico, la salvaguardia del valore tutelato è assicurata dalla stessa modalità estrattiva (scavo in sotterraneo) che limita l esigenza del ripristino alla sola superficie degli imbocchi al sotterraneo. A norma dell'art. 25 della L.R. n. 30 del 2 aprile 1985, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali per le cave sono esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità del titolo prevista dall'art. 16 L.R. 44/82. - in ordine al vincolo idrogeologico i lavori in progetto non alterano la stabilità del suolo soprastante l'area di cava né turbano il regime delle acque sia superficiali sia sotterranee data la natura dei terreni e la prevista conformazione finale del luogo di intervento. In riferimento alla presenza del SIC IT Colli Berici Occidentali della Rete Natura 2000, la ditta ha fatto pervenire la valutazione di incidenza prevista dal DPR 357/1997, che è stata valutata positivamente anche dalla istituita sottocommissione. Riguardo al Piano d area dei Colli Berici, adottato con D.G.R. n. 710 del e non ancora approvato, esso non vieta l apertura e l ampliamento di cave in sotterraneo. Inoltre come ribadito con nota 450/47.00 in data della Segreteria Regionale per il Territorio il piani d area meramente adottati non esplicano salvaguardia nei confronti delle attività estrattive. In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la coltivazione della cava in argomento si svolge esclusivamente in sotterraneo e pertanto non produce effetti sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo. Le uniche opere che interessano il suolo sono costituite dalla viabilità di accesso e alla realizzazione degli imbocchi al sotterraneo che incidono su una modesta superficie. Alla fine dei lavori gli imbocchi verranno chiusi e saranno oggetto di ricomposizione ambientale, così come prevista nel progetto di coltivazione. In ordine alle condizioni poste alla base del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza si evidenzia che esse sono state recepite nel parere come sopra delineato. Per quanto riguarda invece la condizione relativa all ostruzione dell imbocco a fine lavori, essa non viene accolta in quanto il nuovo orientamento dalla C.T.R.A.E. relativo alle cave in sotterraneo non ritiene opportuno chiudere definitivamente gli imbocchi al sotterraneo per consentire l eventuale possibile ispezione al sottosuolo in caso ricorrano motivi di sicurezza; Pag. n. 44 di 57
6 Come stabilito dall art. 24 della L.R , n. 1, fino all approvazione del P.r.a.c., il parere espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante. Vengono timbrati n. 9 elaborati di progetto. Pag. n. 45 di 57
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