BOLLETTINO UFFICIALE
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1 E D I Z I O N E S T R A O R D I N A R I A ANNO XLIII NUMERO 25 REGIONE MOLISE R E P U B B L I C A I T A L I A N A BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE Parte I CAMPOBASSO, 26 OTTOBRE 2012 Si pubblica normalmente il 1 e 16 giorno di ogni mese DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE VIA GENOVA, 11 CAMPOBASSO TEL AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunzi legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali. VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso Via Genova n 11 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM Via Tommaso Mosca n 4 Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo 2,00; una copia Supplementi e/o allegati 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti 4,00. ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l indice annuale ed eventuali supplementi 60,00. L importo dell abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n intestato a: Regione Molise Bollettino Ufficiale Via Genova n Campobasso codice tributo MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticate, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall attestazione di avvenuto pagamento dell importo dovuto per l inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell attestazione di pagamento, nonché l inesattezza dell importo pagato, comporterà la restituzione dell avviso da pubblicare. Il versamento dell importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n intestato a: Regione Molise Bollettino Ufficiale Via Genova n Campobasso codice tributo S O M M A R I O LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 22 «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane» LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 23 «Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011» LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 24 «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33. Modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002»
2 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 22. «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane» Il Consiglio Regionale ha approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE della REGIONE P r o m u l g a Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione e l'estinzione delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), e ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane), con particolare riferimento alla ricollocazione del personale in servizio presso le soppresse Comunità montane con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre Art. 2 Ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane. Progetto di mobilità 1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2/2012, promuove e coordina la ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2011, verso altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, secondo le disposizioni del presente articolo e previa informativa sindacale. 2. La Regione provvede, mediante la stipulazione di accordi, a favorire la copertura di posti liberi e disponibili negli organici di enti locali, associazioni di comuni ed altre amministrazioni pubbliche aventi sede o uffici nel territorio regionale con personale proveniente dalle soppresse Comunità montane, secondo le vigenti norme sulla mobilità volontaria e obbligatoria e sul passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività e funzioni, prevedendo forme di incentivazione mediante erogazione di risorse finanziarie alle amministrazioni riceventi per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre i quattro esercizi successivi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando quanto disposto al comma Le amministrazioni pubbliche che aderiscono al progetto di mobilità proposto dalla Regione fissano, quale criterio prioritario di scelta, l'acquisizione di personale proveniente da Comunità montane il cui ambito territoriale coincide o, in alternativa, sia confinante con la nuova sede di lavoro. 4. Il personale trasferito dalle soppresse Comunità montane ad altre amministrazioni pubbliche mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 5. I dipendenti in possesso dei necessari requisiti professionali, pur rimanendo inquadrati nella medesima categoria, possono chiedere di essere inquadrati in un diverso profilo professionale. 6. Il personale può presentare più domande fermo restando che la definitiva accettazione di una istanza comporta l'automatica rinuncia alle altre. 7. Entro sessanta giorni dalla data della stipula dell'accordo le amministrazioni stipulanti provvedono alla pubblicazione dei relativi bandi e al personale dipendente degli enti montani sono assicurati trenta giorni per la presentazione delle domande di mobilità, decorrenti dalla notifica degli stessi bandi alle Comunità montane. 8. Le Unioni di comuni costituite in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ricoprono in prima applicazione il posto di segretario dell'ente mediante conferimento dell'incarico al segretario generale di una delle Comunità montane soppresse e, in mancanza di disponibilità, provvedono secondo statuto. 9. La Giunta regionale, per motivate esigenze organizzative, è autorizzata, per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, ad attivare la procedura finalizzata all'utilizzazione in assegnazione temporanea secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Il personale in assegnazione temporanea mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, a cui continua a far capo l'onere relativo all'intero trattamento economico. 11. La Regione, al fine di accelerare l'estinzione delle soppresse Comunità montane, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in ser-
3 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5879 vizio a tempo indeterminato mediante corresponsione di un incentivo. 12. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la misura dell'incentivo e le norme di divieto ed incompatibilità sono determinate dalla Giunta regionale. 13. Non può essere interessato dalle procedure di ricollocazione e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il personale delle soppresse Comunità montane già in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza. 14. Il personale che, pur potendo accedere alla mobilità di cui al presente articolo, non faccia domanda di trasferimento è sottoposto, dalla data di collocamento in disponibilità appositamente indicata dalla Giunta regionale, alla disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni. 15. La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane. 16. Per il corrente esercizio finanziario e, nei limiti previsti al comma 2, per gli esercizi successivi, il costo complessivo lordo delle unità di personale transitate ad altre amministrazioni pubbliche è interamente rimborsato dalla Regione mediante trasferimenti trimestrali. Contestualmente, con pari periodicità e per pari importi, sono ridotti i trasferimenti che la Regione effettua a favore delle soppresse Comunità montane, in relazione alle unità di personale che risultano cedute. 17. Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004, possono essere attivate apposite convenzioni per l'utilizzazione del personale delle soppresse Comunità montane, a richiesta dei commissari liquidatori e previo assenso del dipendente, per il compimento della procedura di liquidazione. 18. Per l'esercizio finanziario 2012, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è utilizzato lo stanziamento iscritto alla UPB n. 241, capitolo (Contributi a comunità montane in spese correnti per funzionamento organi e uffici), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La Giunta regionale provvederà alle necessarie variazioni del bilancio gestionale. Per i successivi esercizi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio. Art. 3 Norme relative alla procedura di liquidazione delle Comunità montane 1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti alla liquidazione delle disciolte Comunità montane, ivi compresa la eventuale compensazione tra debiti e crediti nei confronti della Regione. 2. I commissari liquidatori, oltre a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, lettere f) e g), della legge regionale n. 6/2011, provvedono: a) all'avvio delle procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva, in capo agli enti singoli o associati subentranti, dei mutui delle Comunità montane con oneri a totale carico dello Stato o coperti, totalmente o in parte, da contributi a carico del bilancio regionale; b) al trasferimento dei mutui e relative annualità a carico di comuni già partecipanti all'ente montano, nel caso di investimenti riconducibili per loro natura ad opere di urbanizzazione ricadenti nei rispettivi territori; c) all'estinzione dei mutui non riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera b); a tale fine provvedono anche mediante l'alienazione di beni della Comunità montana; d) a proporre alla Giunta regionale, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, l'individuazione di soggetti attuatori per gli interventi e le opere assistiti da contributo regionale, di cui l'ente montano risulta beneficiario finale; e) al trasferimento degli archivi delle Comunità montane agli enti subentranti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; f) ad impegnare i comuni appartenenti all'ambito del disciolto ente montano, per i rapporti non estinti, alla solidarietà passiva secondo criteri di equità e proporzionalità; g) ad approvare, alla chiusura delle procedure di liquidazione, un conto consuntivo straordinario che trasmettono alla Giunta regionale. 3. I commissari liquidatori sono inoltre impegnati, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2011, a far fronte al ripianamento delle passività derivanti dal riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante alienazione del patrimonio disponibile, privo dei vincoli di destinazione d'uso derivanti da disposizioni legislative o amministrative, anche comunitarie, e libero da controversie in merito ai titoli di proprietà, tenendo conto: a) che il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini sul prezzo di mercato effettuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunitario, o, in mancanza, da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni; b) che i beni in alienazione sono prioritariamente offerti al prezzo di stima a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di concessione, di contratti di comodato, locazione e fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati, a condizione che si trovino in regola con il pagamento di canoni e accessori;
4 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA c) che per le procedure di alienazione si fa riferimento a quanto dettato dalle leggi di settore e dai regolamenti approvati dalle Comunità montane; d) che, per i beni del patrimonio disponibile in uso di enti locali, occorre prioritariamente acquisire l'eventuale manifestazione d'interesse dell'ente all'acquisto della proprietà. Art. 4 Norme relative alla procedura di estinzione delle Comunità montane 1. Il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 6/2011, con il decreto di estinzione della Comunità montana provvede a dettare disposizioni per il trasferimento agli enti subentranti delle funzioni assegnate dalla Regione e relative risorse finanziarie. 2. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della Comunità montana, può adottare ogni atto comunque necessario alla successione nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente soppresso. 3. Il decreto di cui al comma 2 può altresì stabilire che un comune o un'associazione di comuni siano individuati quale ente responsabile per la chiusura definitiva dei rapporti attivi o passivi e dei procedimenti in corso che residuano dalla procedura di liquidazione. 4. La Giunta regionale può erogare contributi ad enti locali subentranti per far fronte agli oneri derivanti dalla successione nelle obbligazioni. 5. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione ad ogni ente interessato e al Ministero dell'interno ai fini della destinazione agli enti subentranti di trasferimenti erariali, così come disposto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n La Giunta regionale, al fine di favorire il completamento delle operazioni di liquidazione delle soppresse Comunità montane e l'attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2/2012, promuove il raggiungimento di intese con gli enti del Sistema regionale di cui alla legge regionale n. 2/2012 per la mobilità del personale a tempo indeterminato, che, al netto di quanto prevede l'articolo 2, comma 13, non abbia trovato ricollocazione in altra pubblica amministrazione. 7. La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di liquidazione delle soppresse Comunità montane. Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 19 ottobre 2012 LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 23. Il Presidente IORIO «Rendiconto generale della Regione Molise per l esercizio finanziario 2011». Il Consiglio Regionale ha approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE della REGIONE P r o m u l g a Art. 1 (Rendiconto) 1. Il rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti. Art. 2 (Entrate di competenza) 1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'unione europea, dello Stato e di altri soggetti; le entrate extratributarie; le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in c/capitale; le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie; le entrate per contabilità speciali; accertate nell'esercizio 2011, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto del bilancio in accertate Euro ,79 riscosse Euro ,23 e rimaste da riscuotere Euro ,56 avanzo di amministrazione presunto Euro ,00 Art. 3 (Spese di competenza) 1. Le spese correnti, quelle in conto capitale, quelle per il rimborso di prestiti e per partite di giro, impegnate nel-
5 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5881 l'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto del bilancio in Euro ,58 delle quali pagate Euro ,56 e rimasero da pagare Euro ,02 Art. 4 (Accertamento ed impegni) 1. Il riepilogo generale delle entrate accertate e delle spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 2011, dal conto del bilancio, risulta stabilito come segue: E N T R A T E Tit. I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione Euro ,47 Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'unione europea, dello Stato e di altri soggetti Euro ,66 Tit. III - Entrate extratributarie Euro ,86 Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto capitale Euro ,20 Tit. V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie Euro ,00 Tit. VI - Entrate per contabilità speciali Euro ,60 S P E S E Avanzo di amministrazione Euro ,00 Totale E N T R AT E accertate Euro ,79 Tit. I - Spese correnti Euro ,76 Tit. II - Spese in conto capitale Euro ,41 Tit. III - Spese per rimborso prestiti Euro ,81 Tit. IV - Spese per partite di giro Euro ,60 Totale S P E S E impegnate Euro ,58 R I E P I L O G O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A - Entrate accertate Euro ,79 - Spese impegnate Euro ,58 Av a n z o di competenza Euro ,21 Art. 5 (Residui attivi 2010 e precedenti) 1. I residui attivi rimasti accesi al 31/12/2010 Euro ,19 di cui riscossi nell'esercizio 2011 Euro ,21 e rimasti da riscuotere alla fine dell'esercizio Euro ,61 Dal conto sono stati eliminati: a) per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per Euro ,42 b) e sono stati riaccertati residui per Euro ,05 Art. 6 (Residui passivi 2010 e precedenti) 1. I residui passivi rimasti accesi al 31/12/2010: Euro ,39 di cui pagati nell'esercizio 2011 Euro ,05 e rimasti da pagare alla fine dell'esercizio Euro ,55 Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati: a) per insussistenza o prescrizione Euro ,41 b) per perenzione amministrativa Euro ,38 Art. 7 (Somma dei residui attivi) 1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:
6 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 2) Euro ,56 b) esercizi precedenti (art. 5) Euro ,61 c) residui attivi al 31 dicembre 2011 Euro ,17 Art. 8 (Somma dei residui passivi) 1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme: a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 3) Euro ,02 b) esercizi precedenti (art. 6) Euro ,55 c) residui passivi al 31 dicembre 2011 Euro ,57 Art. 9 (Situazione finanziaria) 1. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011 è accertato in Euro ,46 come risulta dai seguenti dati: A T T I V O Fondo di cassa al 31/12/2010 Euro ,00 Riscossioni effettuate in conto residui Euro ,21 Riscossioni effettuate in conto competenza Euro ,23 TOTALE A T T I V O Euro ,44 P A S S I V O Pagamenti effettuati in conto residui Euro ,05 Pagamenti effettuati in conto competenza Euro ,56 TOTALE PA S S I V O Euro ,61 Fondo di cassa al 31/12/2011 Euro ,86 Residui attivi Euro ,17 S O M M A attiva Euro ,03 Residui passivi Euro ,57 AVA N Z O di amministrazione al 31/12/2011 Euro ,46 Art. 10 (Eliminazione dal conto dei residui attivi) 1. I residui attivi rimasti accesi al 31/12/2010 e non riscossi entro il termine dell'esercizio 2011, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate. Art. 11 (Eliminazione dal conto dei residui passivi) 1. I residui passivi accesi al 31/12/2010 non pagati al termine dell'esercizio 2011, descritti nelle colonne nn. 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite. Art. 12 (Autonomia contabile del Consiglio Regionale) 1. È approvato l'allegato rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della autonomia contabile del Consiglio Regionale, così come determinato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio. Art. 13 (Operazioni di raccordo) 1. Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine all'allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali. Art. 14 (Enti Dipendenti) 1. Sono approvati gli allegati rendiconti degli esercizi finanziari 2011 dei sottoelencati enti dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicate:
7 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA Ente Provinciale per il Turismo di I S E R N I A ^ F O N D O D I C A S S A all 1/01/2011 Euro ,81 ^ Riscossioni: > in conto residui Euro ,00 > in conto competenza Euro ,12 ^ Pagamenti: > in conto residui Euro ,89 > in conto competenza Euro ,26 ^ F O N D O D I C A S S A S O M M A N O Euro ,12 Euro ,93 S O M M A N O Euro ,15 al 31/12/2011 Euro ,78 ^ Somme rimaste da riscuotere: > sui residui Euro 0,00 > sulla competenza Euro 0,00 Euro 0,00 ^ Somme rimaste da pagare: > sui residui Euro 0,00 > sulla competenza Euro ,00 S O M M A N O Euro ,78 S O M M A N O Euro ,00 AVA N Z O di Amministrazione al 31/12/2011 Euro ,78
8 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 2. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di T E R M O L I ^ F O N D O D I C A S S A all 1/01/2011 Euro ,54 ^ Riscossioni: > in conto residui Euro ,54 > in conto competenza Euro ,99 ^ Pagamenti: > in conto residui Euro ,40 > in conto competenza Euro ,16 ^ F O N D O D I C A S S A S O M M A N O Euro ,53 Euro ,07 S O M M A N O Euro ,56 al 31/12/2011 Euro ,51 ^ Somme rimaste da riscuotere: > sui residui Euro 0,00 > sulla competenza Euro 0,00 Euro 0,00 ^ Somme rimaste da pagare: > sui residui Euro 0,00 > sulla competenza Euro 1.602,80 S O M M A N O Euro ,51 S O M M A N O Euro 1.602,80 AVA N Z O di Amministrazione al 31/12/2011 Euro ,71
9 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA Ente per il diritto allo Studio Universitario ^ F O N D O D I C A S S A all 1/01/2011 Euro ,23 ^ Riscossioni: > in conto residui Euro 0,00 > in conto competenza Euro ,75 ^ Pagamenti: > in conto residui Euro ,25 > in conto competenza Euro ,98 ^ F O N D O D I C A S S A S O M M A N O Euro ,75 Euro ,98 S O M M A N O Euro ,23 al 31/12/2011 Euro ,75 ^ Somme rimaste da riscuotere: > sui residui Euro 0,00 > sulla competenza Euro 0,00 Euro 0,00 ^ Somme rimaste da pagare: > sui residui Euro ,03 > sulla competenza Euro ,01 S O M M A N O Euro ,75 S O M M A N O Euro ,04 AVA N Z O di Amministrazione al 31/12/2011 Euro ,71
10 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 4. Istituto Autonomo Case Popolari di C A M P O B A S S O ^ F O N D O D I C A S S A all 1/01/2011 Euro ,06 ^ Riscossioni: > in conto residui Euro ,81 > in conto competenza Euro ,77 ^ Pagamenti: > in conto residui Euro ,61 > in conto competenza Euro ,23 ^ F O N D O D I C A S S A S O M M A N O Euro ,58 Euro ,64 S O M M A N O Euro ,84 al 31/12/2011 Euro ,80 ^ Somme rimaste da riscuotere: > sui residui Euro ,73 > sulla competenza Euro ,92 Euro ,65 ^ Somme rimaste da pagare: > sui residui Euro ,29 > sulla competenza Euro ,16 S O M M A N O Euro ,45 S O M M A N O Euro ,45 AVA N Z O di Amministrazione al 31/12/2011 Euro 0,00
11 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione in Agricoltura ^ F O N D O D I C A S S A all 1/01/2011 Euro ,24 ^ Riscossioni: > in conto residui Euro ,77 > in conto competenza Euro ,96 ^ Pagamenti: > in conto residui Euro ,92 > in conto competenza Euro ,45 ^ F O N D O D I C A S S A S O M M A N O Euro ,73 Euro ,97 S O M M A N O Euro ,37 al 31/12/2011 Euro ,60 ^ Somme rimaste da riscuotere: > sui residui Euro ,34 > sulla competenza Euro ,24 Euro ,58 ^ Somme rimaste da pagare: > sui residui Euro ,95 > sulla competenza Euro ,96 S O M M A N O Euro ,18 S O M M A N O Euro ,91 AVA N Z O di Amministrazione al 31/12/2011 Euro ,27
12 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 6. Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise ^ F O N D O D I C A S S A all 1/01/2011 Euro ,88 ^ Riscossioni: > in conto residui Euro 0,00 > in conto competenza Euro 9.931,83 ^ Pagamenti: > in conto residui Euro ,63 > in conto competenza Euro ,43 ^ F O N D O D I C A S S A S O M M A N O Euro 9.931,83 Euro ,71 S O M M A N O Euro ,06 al 31/12/2011 Euro ,65 ^ Somme rimaste da riscuotere: > sui residui Euro 0,00 > sulla competenza Euro ,00 Euro ,00 ^ Somme rimaste da pagare: > sui residui Euro ,91 > sulla competenza Euro ,40 S O M M A N O Euro ,65 S O M M A N O Euro ,31 AVA N Z O di Amministrazione al 31/12/2011 Euro ,34
13 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5889 Art. 15 (Enti economici) 1. Ai sensi della lettera d) dell'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) formano allegato, a titolo di documentazione, al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2011: a) il bilancio 2011 della Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A., con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; b) il bilancio 2011 di Sviluppo Italia Molise S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; c) il bilancio relativo al periodo 1 novembre ottobre 2011 della Campitello Matese S.C.p.A. - in liquidazione - con le unite relazioni del Liquidatore e del Collegio sindacale; d) il bilancio 2011 di Molise Dati S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; e) il bilancio 2011 della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; f) il bilancio 2011 dello Zuccherificio del Molise S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; Art. 16 (Conto Patrimoniale) 1. È approvato il conto generale del patrimonio della Regione Molise per l'esercizio finanziario Art. 17 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 19 ottobre 2012 Il Presidente IORIO LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 24. «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33. Modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002» Il Consiglio Regionale ha approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE della REGIONE P r o m u l g a Art. 1 (Variazioni al bilancio 2012) 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli. Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate) 1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella tabella A allegata alla presente legge. Art. 3 (Variazioni allo stato di previsione della spesa) 1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella tabella B allegata alla presente legge.. Art. 4 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi) 1. Ai sensi della legge regionale n. 4/ 2002, ed in particolare dell'articolo 33, comma 2, lettera a), l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finan-
14 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA ziario 2012 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario Per effetto di quanto disposto al comma 1, al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella allegata tabella A per i residui attivi e nella allegata tabella B per i residui passivi. Art. 5 (Avanzo di amministrazione) 1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4/2002, all'avanzo presunto di amministrazione, già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in euro ,21, viene iscritta la maggiore somma di euro ,25, restando determinato in euro ,46 l'avanzo accertato al 31 dicembre Art. 6 (Giacenza di cassa) 1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2002, alla giacenza presunta di cassa, già iscritta nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in euro ,00, viene iscritta la minore somma pari ad euro ,14, restando determinato in euro ,86 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre Art. 7 (Variazione al bilancio) 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 4/2002 la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante provvedimenti amministrativi, variazioni compensative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. Art. 8 (Sostituzione della tabella n. 3 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) 1. La tabella n. 3 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 3 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario Bilancio pluriennale 2012/2014) è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge. Art. 9 (Sostituzione della tabella n. 7 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) 1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 3, la tabella n. 7 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3/2012 è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 7 allegata alla presente legge. Art. 10 (Sostituzione della rubrica del capitolo n della UPB n. 322) 1. La Giunta regionale è autorizzata a sostituire, nella ripartizione in capitoli delle UPB di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, la rubrica del capitolo n della UPB n. 322 con la seguente: Acquisizione dell'intera partecipazione al capitale della società Korai Srl, detenuta dall'ente Provinciale per il Turismo di Campobasso (articolo 4, comma 2 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 - DGR n. 422 del 27 giugno 2012). Art. 11 (Contributo regionale in favore della popolazione dell'emilia Romagna vittima del sisma del 2012) 1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione per gli Obiettivi di Servizio attribuite alla Regione Molise, pari a euro ,00, a disporre, per il tramite del Ministero dello Sviluppo economico, la devoluzione in favore della Regione Emilia-Romagna, di un contributo di solidarietà, pari ad ,00, da destinare ad investimenti per gli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quello assentito dalla Regione nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012 e deliberato dal CI- PE nella seduta dell'11 luglio Art. 12 (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4) 1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 è sostituito dal seguente: 2. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi..
15 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA Il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 è sostituito dal seguente: 3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.. 3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio Art. 13 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari) è abrogata. Art. 14 (Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale) 1. Dal 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in conseguenza dell'unitarietà del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sono da considerare unificate per destinazione ed utilizzabilità le risorse iscritte nei capitoli di uscita del bilancio di previsione regionale per le diverse forme di trasporto pubblico. Art. 15 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 19 ottobre 2012 Il Presidente IORIO
16 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
17 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5893
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19 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5895
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108 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
109 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5985
110 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
111 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5987
112 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
113 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5989
114 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
115 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5991
116 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
117 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5993
118 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
119 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5995
120 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
121 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5997
122 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
123 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 5999
124
125 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA 6001
126 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA
127
128 EDIZIONE STRAORDINARIA N. 25 PARTE PRIMA R E T T I F I C H E AVVERTENZA L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sul Bollettino Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 e dell'art. 14 del regolamento della Regione Molise n. 4 del 20 agosto ERRATA CORRIGE Comunicato relativo alla legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21 ad oggetto: «Disposizioni urgenti di adeguamento all articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148». (Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 ottobre 2012, n. 24). Al testo della legge pubblicata a pagina 5636 del suindicato Bollettino Ufficiale all art. 1, comma 1, settimo rigo, laddove è scritto e così rideterminata: leggasi è così rideterminata: NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile) «La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel Autorizzazione del Tribunale di Campobasso «Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE DI CAMPOBASSO n 87 del 27 giugno 1970 SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46
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