MANUALE COMUNE PER LA PRESENTAZIONE E LA REDAZIONE

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1 PARLAMENTO CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEO DELL'UNIONE EUROPEA EUROPEA MANUALE COMUNE PER LA PRESENTAZIONE E LA REDAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA Edizione gennaio 2018

2 PREFAZIONE Al fine di redigere gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono avvalersi della Guida pratica comune (GPC) che hanno realizzato congiuntamente 1. La GPC ha, tuttavia, un ambito di applicazione molto vasto, poiché riguarda l insieme degli atti giuridici dell Unione. Ha inoltre carattere generale, poiché stabilisce le regole fondamentali della redazione legislativa senza soffermarsi su norme redazionali dettagliate e indicando uno scarso numero di frasi/formule tipo. Risultava dunque opportuno integrare la GPC con un altro testo che specificasse, per tutti gli atti soggetti a procedura legislativa ordinaria, indicazioni formali e redazionali tipo. I servizi giuridici e giuridicolinguistici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione hanno perciò elaborato un Manuale comune volto a facilitare la cooperazione tra tali istituzioni nell ambito della procedura legislativa ordinaria, nello spirito della dichiarazione comune del 13 giugno Dal momento che il Manuale comune trae origine dall iniziativa di organi amministrativi, la libertà degli organi politici che partecipano all'iter legislativo non risulta in alcun modo diminuita. Il solo intento è quello di offrire alle persone interessate una sorta di cassetta degli attrezzi dalla quale possano trarre all occorrenza soluzioni redazionali adeguate, specialmente mediante l utilizzo di formule standard. Peraltro è opportuno precisare che il Manuale comune riguarda gli atti legislativi nella loro versione finale, quali adottati al termine della procedura legislativa ordinaria. Le versioni precedenti del testo, in particolare la proposta della Commissione, possono differire sotto molteplici aspetti (ad esempio, poiché le diverse fasi di tale procedura non sono ancora note). Le formule utilizzate negli atti autonomi delle istituzioni che non sono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria possono divergere da quelle presenti nel Manuale comune. 1 "Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'unione europea". La versione aggiornata nel 2014 è riprodotta nell'allegato I. 2 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) (GU C 145 del , pag. 5).

3 INDICE A. PARTE A MODELLO DI ATTO... 1 B. PARTE B STRUTTURA TIPO DELL'ARTICOLATO... 6 C. PARTE C MODELLI... 8 C.1. MODELLI RELATIVI AGLI ATTI DELEGATI... 8 C.1.1. Considerando... 8 C.1.2. Articoli... 8 C Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere... 9 C Articoli relativi all'esercizio della delega... 9 C Articolo supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza C.2. MODELLI RELATIVI AGLI ATTI DI ESECUZIONE C.2.1. Atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri C Considerando C Considerando che deve figurare sempre nei casi in cui l'atto giuridico di base prevede competenze di esecuzione soggette al controllo degli Stati membri C Considerando che devono figurare in taluni casi specifici C Articoli C.2.2. Atti di esecuzione non soggetti al controllo degli Stati membri C.3. FORMULE SPECIFICHE PER LA CODIFICAZIONE C.3.1. Titolo C.3.2. Considerando C Primo considerando C Ultimo considerando nelle codificazioni delle direttive C.3.3. Articoli C Articolo che abroga un regolamento o una decisione C Articolo che abroga una direttiva C.3.4. Allegati tipo specifici per la codificazione C Negli atti di codificazione di un regolamento o di una decisione C Negli atti di codificazione di una direttiva C In tutti gli atti di codificazione C.4. FORMULE SPECIFICHE PER LA RIFUSIONE... 17

4 C.4.1. Titolo C.4.2. Considerando e articoli tipo specifici per la rifusione delle direttive C Primo considerando C Considerando finali C C.4.3. Articoli che precedono l'articolo finale che designa i destinatari Considerando e articoli tipo specifici per la rifusione dei regolamenti e delle decisioni C Primo considerando C Articolo che precede l'articolo finale relativo all'entrata in vigore C.4.4. Allegati C Negli atti di rifusione delle direttive C Negli atti di rifusione di regolamenti modificati o di decisioni modificate C In tutti gli atti di rifusione C.5. C.5.1. FORMULE RELATIVE AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Proporzionalità... Error! Bookmark not defined. C.5.2. Sussidiarietà e proporzionalità C.5.3. C.6. Deroga all'obbligo di attendere la scadenza del termine per l'invio di pareri motivati da parte dei parlamenti nazionali FORMULE RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI NON PREVISTE DAI TRATTATI C.7. FORMULE CHE INTRODUCONO LE DEFINIZIONI C.8. FORMULE FINANZIARIE C.8.1. Programmi pluriennali C Considerando sulla dotazione finanziaria C Disposizione relativa alla dotazione finanziaria C.8.2. Tutela degli interessi finanziari dell Unione C Considerando C Articolo C.9. FORMULE SPECIFICHE PER GLI ATTI MODIFICATIVI C.9.1. Formula introduttiva C In caso di modifica multipla di un atto C In caso di modifica multipla di un brano C.9.2. Sostituzione... 27

5 C.9.3. Inserimento C Formule C Numerazione C.9.4. Aggiunta C Formule C Numerazione C.9.5. Abrogazione C Formule C Numerazione C.9.6. In caso di modifica di uno o più allegati C Presentazione tipo (modifiche contenute in un allegato) C Formula specifica in caso di modifica semplice (mediante modifica direttamente negli articoli) C.9.7. Modifiche che non si applicano a una determinata lingua C.10. FORMULE RELATIVE ALL'ABROGAZIONE O ALLA PROROGA.. 30 C Abrogazione C Proroga C.11. FORMULA RELATIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE E ALLA DECORRENZA DEGLI EFFETTI C Entrata in vigore C Efficacia temporale C.12. FORMULE RELATIVE ALL'APPLICABLITÀ DIRETTA O AI DESTINATARI C Applicabilità diretta dei regolamenti C Destinatari delle direttive C Destinatari delle decisioni C.13. FORMULE TIPO RELATIVE AGLI ATTI "SCHENGEN" E AD ALTRI ATTI DI CUI ALLA PARTE TERZA, TITOLO V, TFUE C Atti "Schengen" C Islanda e Norvegia - partecipazione all'applicazione C Islanda e Norvegia - partecipazione ai comitati C C Svizzera partecipazione all'applicazione in base a qualsiasi articolo del TFUE esclusi gli articoli da 82 a 89 (ex terza parte, titolo IV, TCE) Svizzera partecipazione all'applicazione in base a uno degli articoli da 82 a 89 TFUE (ex titolo VI TUE) C Svizzera partecipazione ai comitati... 35

6 C C C Liechtenstein partecipazione all'applicazione in base a qualsiasi articolo del TFUE, esclusi gli articoli da 82 a 89 (ex terza parte, titolo IV, TCE) Liechtenstein partecipazione all'applicazione in base a uno degli articoli da 82 a 89 TFUE (ex titolo VI TUE) Danimarca - mancata partecipazione (con possibilità di partecipazione) C Regno Unito - partecipazione C Regno Unito - mancata partecipazione C Irlanda - partecipazione C Irlanda mancata partecipazione C Nuovi Stati membri per i quali l'acquis di Schengen non ha pienamente preso effetto C Altri atti che rientrano nella terza parte, titolo V, TFUE (atti che con costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen) C Danimarca - considerando sulla posizione speciale C C C Posizione speciale del Regno Unito e dell'irlanda - mancata partecipazione di entrambi i paesi Posizione speciale del Regno Unito e dell'irlanda - mancata partecipazione del Regno Unito Posizione speciale del Regno Unito e dell'irlanda mancata partecipazione dell'irlanda C Posizione speciale del Regno Unito e dell'irlanda partecipazione di entrambi gli Stati membri C Posizione speciale del Regno Unito e dell'irlanda partecipazione del Regno Unito C Posizione speciale del Regno Unito e dell'irlanda partecipazione dell'irlanda C Casi di atti che sostituiscono un atto preesistente dal quale il Regno Unito e/o l'irlanda sono già vincolati (rifusione de facto) C.14. FORMULE RELATIVE AL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE C C C C Recepimento da parte di ciascuno Stato membro entro un periodo o una data prefissati Applicazione a decorrere dalla medesima data in tutti gli Stati membri Adozione, pubblicazione e applicazione da parte di ciascuno Stato membro entro un dato termine Stati membri che hanno già messo in vigore disposizioni conformi alle prescrizioni della direttiva... 41

7 C Semplice facoltà di adottare misure C Collegamento tra le disposizioni di una direttiva e le misure nazionali di recepimento C.15. FORMULE RELATIVE ALLE SANZIONI A LIVELLO NAZIONALE 42 C Nei regolamenti C Nelle direttive D. PARTE D ULTERIORI REGOLE DI CARATTERE REDAZIONALE D.1. TITOLO COMPLETO D.1.1. Osservazioni generali D.1.2. Area interessata D.1.3. Numerazione D.1.4. Rubrica D Brevità D Atti modificativi D Codificazioni e rifusioni D Modifica dello statuto dei funzionari D.2. REDAZIONE DEI VISTI D.2.1. Osservazioni generali D.2.2. Visto relativo alla base giuridica D.2.3. Visto relativo al progetto di atto presentato al legislatore D.2.4. Visto relativo alla trasmissione del progetto di atto ai parlamenti nazionali D.2.5. Visto relativo alle consultazioni D Consultazioni che non conducono a un parere D Formulazione di più pareri D Consultazione facoltativa prevista dai trattati D Consultazione non prevista dai trattati D.2.6. Visto relativo alla procedura legislativa D Adozione in prima lettura D Adozione in seconda lettura D Adozione in terza lettura D.3. REDAZIONE DEI CONSIDERANDO D.4. ARTICOLATO D.4.1. Osservazioni generali D.4.2. Struttura tipo... 48

8 D.4.3. Suddivisioni D.4.4. Enumerazione D Enumerazione non preceduta da una frase introduttiva / parte introduttiva D Enumerazione preceduta da una frase introduttiva D Enumerazione all'interno di una tabella D.4.5. Titoli e indice D.5. ALLEGATO D.5.1. Osservazioni generali D.5.2. Forma, stile e numerazione D.5.3. Indice D.6. RIFERIMENTI INTERNI D.6.1. Osservazioni generali D.6.2. Citazioni generiche dell'atto D.6.3. Citazioni di un visto D.6.4. Citazioni di un considerando D.6.5. Citazioni di una parte dell'articolato D Terminologia da utilizzare D Struttura delle citazioni D Citazioni multiple D Espressioni da evitare nelle citazioni D.6.6. Riferimenti agli allegati D.7. RIFERIMENTI ESTERNI D.7.1. Osservazioni generali D.7.2. Riferimenti ad atti di diritto primario D Trattati D Protocolli D Atti di adesione D.7.3. Riferimenti ad altri atti giuridici D Identificazione dell'atto D Identificazione del considerando cui si fa riferimento D Identificazione della parte dell'articolato cui si fa riferimento 59 D Identificazione dell'allegato cui si fa riferimento D.7.4. Riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e alla CEDU D.7.5. Riferimenti a risoluzioni o decisioni del Parlamento europeo. 59

9 D.7.6. Riferimenti alle risoluzioni del Consiglio D.7.7. Riferimenti alle comunicazioni della Commissione D.7.8. Riferimenti alle decisioni della Corte di giustizia dell'unione europea D.7.9. Riferimenti ad atti di un'organizzazione internazionale D Riferimenti ad atti non vincolanti D Riferimenti alla Gazzetta ufficiale dell'unione europea D.8. RIFERIMENTI DINAMICI E STATICI D.8.1. Riferimenti dinamici D.8.2. Riferimenti statici D.9. RIFERIMENTI A ENTITÀ D.9.1. Riferimenti all'unione e alla Comunità Euratom D.9.2. Riferimenti alle istituzioni e agli organi dell'unione D.9.3. Riferimenti agli Stati membri D.9.4. Riferimenti ai paesi terzi D.10. RIFERIMENTI ALLE DATE E AI TERMINI D Osservazioni generali D Atti modificativi D Termini iniziali D Termini finali D Scadenze (termini) D.11. RIFERIMENTI ALLE LINGUE ALLEGATO I GUIDA PRATICA COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA ALLEGATO II PRESENTAZIONE GENERALE DI UN ATTO ADOTTATO SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

10 Contrassegni utilizzati nel Manuale comune Al fine di rendere più semplice la comprensione del manuale sono state utilizzate convenzioni tipografiche: il testo è in "Verdana", tranne in alcune formule specifiche destinate a essere inserite in atti legislativi, che sono in "Times New Roman". Inoltre, per le formule standard, il manuale usa i seguenti contrassegni:... Testo libero, senza esempio [xxxx] [xxxx/xxxx] [xxxx/xxxx/...] xxxxx(xx) [xxxxxxxxxxx] Testo libero, con esempio Limitata scelta di testo Suggerimento, non vincolante, di testo possibile Varianti linguistiche quali maschile/femminile o singolare/plurale Spiegazioni (carattere Verdana)

11 A. PARTE A MODELLO DI ATTO Testo dell'atto REGOLAMENTO [(UE)/(UE, Euratom)] [2015]/[1] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del... [relativo a...] DIRETTIVA (UE) [2015]/[1] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del [relativa a...] DECISIONE (UE) [2015]/[1] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del [relativa a...] (codificazione) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare 1 Commento A 1) Titolo dei regolamenti Regole generali applicabili: cfr. punto 8 della Guida pratica comune (GPC) e il punto D.1 Regole e modelli: atti modificativi: cfr. punti 8.3, 18.9 e GPC e punto D.1.4.2; codificazione: cfr. punto C.3.1; rifusione: cfr. punto C.4.1 A 2) Titolo delle direttive Regole generali applicabili: cfr. punto 8 GPC e punto D.1 Regole e modelli particolari: atti modificativi: cfr. punti 8.3, 18.9 e GPC e punto D.1.4.2; codificazione: cfr. punto C.3.1 rifusione: cfr. punto C.4.1 A 3) Titolo delle decisioni Regole generali applicabili: cfr. punto 8 GPC e punto D.1 Regole e modelli particolari: atti modificativi: cfr. punti 8.3, 18.9 e GPC e punto D.1.4.2; codificazione: cfr. punto C.3.1 rifusione: cfr. punto C.4.1 B) Termine da inserire in tutte le codificazioni cfr. punto C.3.1 C) Termine da inserire in tutte le rifusioni cfr. punto C.4.1 D) Formula da inserire quando l'oggetto dell'atto rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo E) Formula da inserire in tutti gli atti F) Formula da inserire in tutti gli atti. Indicare la base giuridica dell'atto nel

12 Testo dell'atto [l'articolo / gli articoli], visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare [l'articolo / gli articoli], vista la proposta della Commissione europea, vista l'iniziativa di [nome degli Stati membri], vista la richiesta della Corte di giustizia, vista la raccomandazione della Banca centrale europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Commissione europea, Commento TFUE Regole applicabili: cfr. punti 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 e 9.13 GPC e punto D.2.2 G) Formula da inserire solo quando l'atto ha una doppia base giuridica, di cui una TFUE e l'altra Euratom. Indicare la base giuridica nel trattato Euratom. Regole applicabili: cfr. punti 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 e 9.13 GPC e punto D.2.2. H 1) Formula da inserire quando la procedura legislativa ordinaria è avviata con una proposta della Commissione. H 2) Formula da inserire quando la procedura legislativa ordinaria è avviata su iniziativa di un quarto degli Stati membri (basi giuridiche possibili: parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE, sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia). H 3) Formula da inserire quando la procedura legislativa ordinaria è avviata a seguito di richiesta della Corte di giustizia (basi giuridiche possibili: articoli 257 e 281 TFUE nonché Statuto della Corte) H 4) Formula da inserire quando la procedura legislativa ordinaria è avviata a seguito di raccomandazione richiesta della Banca centrale europea (base giuridica possible: articolo 129, paragrafo 3, TFUE) I) Formula da inserire in tutti gli atti (anche quando l'atto si riferisce a un settore di competenza esclusiva dell'unione) J) Formula da inserire quando la Commissione ha formulato un parere ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 15, secondo comma, TFUE. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto 9.10 GPC. Se la consultazione non è stata seguita da un parere, il testo del visto è modificato: cfr. punto D

13 Testo dell'atto visto il parere della Corte di giustizia, visto il parere della Banca centrale europea, visto il parere della Corte dei conti, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, Commento Altre regole applicabili: cfr. punti D.2.5.2, D e D K) Formula da inserire quando la Corte di giustizia ha formulato un parere previsto dalla base giuridica dell'atto. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto 9.10 GPC. Se la consultazione non è stata seguita da un parere, il testo del visto è modificato: cfr. punto D Altre regole applicabili: cfr. punti D.2.5.2, D e D L) Formula da inserire quando la Banca centrale europea ha formulato un parere previsto dalla base giuridica dell'atto o dall'articolo 127, paragrafo 4, TFUE. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto 9.10 GPC. Se la consultazione non è stata seguita da un parere, il testo del visto è modificato: cfr. punto D Altre regole applicabili: cfr. punti D.2.5.2, D e D M) Formula da inserire quando la Corte dei conti ha formulato un parere previsto dalla base giuridica dell'atto o dall'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto 9.10 GPC. Se la consultazione non è stata seguita da un parere, il testo del visto è modificato: cfr. punto D Altre regole applicabili: cfr. punti D.2.5.2, D e D N) Formula da inserire quando il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere previsto dalla base giuridica dell'atto o dall'articolo 304 TFUE. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto 9.10 GPC. 3

14 Testo dell'atto visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, visto il progeto comune approvato il dal comitato di conciliazione, considerando quanto segue: (1). (2).... ( ), Commento Se la consultazione non è stata seguita da un parere, il testo del visto è modificato: cfr. punto D Altre regole applicabili: cfr. punti D.2.5.2, D e D O) Formula da inserire quando il Comitato delle regioni ha formulato un parere previsto dalla base giuridica dell'atto o dall'articolo 307 TFUE. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto 9.10 GPC. Se la consultazione non è stata seguita da un parere, il testo del visto è modificato: cfr. punto D Altre regole applicabili: cfr. punti D.2.5.2, D e D P 1) Formula da inserire in caso di adozione in prima o seconda lettura. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punti D e D P 2) Formula da inserire in caso di adozione in terza lettura. In merito alla nota a piè di pagina che accompagna tale visto: cfr. punto D Q) Formula da inserire in tutti gli atti R) Gli atti contengono uno o più considerando. Per le regole generali applicabili ai considerando: cfr. punti 10 e 11 GPC nonché punto D.3. Regole e formule particolari: atti delegati: cfr. punto C.1.1 atti di esecuzione: cfr. punti C e C.2.2 codificazione: cfr. punto C.3.2 rifusione: cfr. punti C e C per le direttive e punto C per i regolamenti e le decisioni proporzionalità e sussidiarietà: cfr. punto GPC e punto C.5 consultazioni non previste dai trattati: cfr. punto C.6 disposizioni finanziarie: cfr. punti 4

15 Testo dell'atto HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo Fatto a, il Articolo 2... Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ALLEGATO... Commento C e C atti modificativi: cfr. punti e GPC atti "Schengen" e altri atti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, TFUE: cfr. punto C.13 S 1) Formula da inserire in ogni regolamento S 2) Formula da inserire in ogni direttiva S 3) Formula da inserire in ogni decisione T) Se l'atto contiene un solo articolo, il titolo è sostituito da "Articolo unico". Gli articoli possono essere raggruppati in parti, titoli, capi e sezioni o suddivisi in paragrafi (numerati), commi (non numerati), punti e trattini: cfr. punti 4.4, 4.5, 7.3 e 15.4 GPC nonché il punto D.4.3 In merito alla struttura standard dell'articolato: cfr. parte B. Per le regole generali applicabili all'articolato: cfr. punti da 12 a 15 GPC e punto D.4 U) Formula da inserire in tutti gli atti. Non completare finché non sono noti luogo e data della firma da parte dei presidenti del Parlamento e del Consiglio V) Formula da inserire in tutti gli atti. W) Formula da inserire quando l'atto contiene uno o più allegati. Per le regole generali applicabili agli allegati: cfr. punto 22 GPC e punto D.5 Regole e formule particolari: codificazione: cfr. punto C.3.4 rifusione: cfr. punto C.4.4 atti modificativi: cfr. punto C.9.6 5

16 B. PARTE B STRUTTURA TIPO DELL'ARTICOLATO L'articolato è redatto, per quanto possibile, secondo una struttura uniforme. Gli elementi sono pertanto trattati secondo l'ordine della tabella seguente. Ovviamente, non tutti gli elementi elencati nella tabella si rinvengono in ogni atto: essi sono inclusi solo nella misura in cui risultano appropriati per l'atto interessato. Oggetto Oggetto Ambito di applicazione Definizioni Diritti e obblighi Atti delegati Atti di esecuzione Commento Per oggetto si intende la materia su cui verte l atto. Cfr. punto 13 GPC L ambito di applicazione indica le categorie delle situazioni fattuali o giuridiche e i soggetti cui l atto si applica. Cfr. punti e 13 GPC. Cfr. regole ai punti 6 e 14 GPC e formule al punto C.7 Gli elementi relativi ai diritti e agli obblighi costituiscono la parte precettiva in senso stretto dell atto e la loro forma dovrà essere modulata in funzione dello scopo perseguito dall atto e del grado di complessità del sistema disciplinato. Cfr. punto 15 GPC Cfr. regole e formule al punto C.1.2 Cfr. regole e formule al punto C Disposizioni procedurali Sanzioni da infliggere a livello Cfr. formule al punto C.15 nazionale Rimedi giuridici da garantire Modificazione di atti anteriori Cfr. regole e formule ai punti 18 e 19 Abrogazione o proroga di atti anteriori Disposizioni transitorie GPC nonché punto C.9 Cfr.: regole al punto 21 GPC formule generali al punto C.10 formule specifiche relative alle codificazioni al punto C.3.3 formule specifiche relative alle rifusioni ai punti C e C In merito alla necessità della motivazione di un'abrogazione, cfr. punto 10.6 GPC Cfr. punto 15.1 GPC Disposizioni finanziarie Cfr. formule ai punti C e C

17 Assistenza reciproca e comunicazione di informazioni Valutazione e revisione future dell'atto Recepimento Cfr.: regole ai punti e GPC formule generali al punto C.14 formule specifiche per la rifusione al punto C Entrata in vigore e applicazione Cfr.: regole ai punti 20.1 a GPC formule generali al punto C.11 formule specifiche per la rifusione Applicabilità diretta o destinatari delle direttive al punto C Cfr. formule al punto C.12 7

18 C. PARTE C MODELLI C.1. MODELLI RELATIVI AGLI ATTI DELEGATI 1 C.1.1. Considerando "(...) Al fine di [obiettivo], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo a [contenuto e portata]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 *. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. * GU L 123 del , pag. 1." Nel caso in cui un atto legislativo preveda numerose deleghe di potere, la leggibilità della prima frase del considerando può essere migliorata inserendo dei trattini, dove ogni trattino specifichi il contenuto e la portata di ciascuna delega. Qualora venga usata tale presentazione, le ultime due frasi del considerando figurano in un secondo comma. C.1.2. Articoli Le disposizioni necessarie per una delega di potere comprendono due elementi: la delega di potere propriamente detta (punto C.1.2.1); i dettagli della procedura da seguire in caso di esercizio del potere (punti C e C.1.2.3). Le disposizioni relative alla delega di potere possono essere inserite accanto alla corrispondente disposizione sostanziale, alla fine della suddivisione superiore interessata (parte, titolo, capo o sezione) o nella parte finale dell atto. In ogni caso, occorre prestare attenzione affinché la medesima delega di potere non sia inserita in più luoghi. Le disposizioni che stabiliscono i dettagli della procedura sono inseriti alla fine dell atto. 1 Contesto giuridico: Articolo 290 TFUE Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del , pag. 1). Il punto 3 della Convenzione d'intesa sopra citata e il punto GPC prevedono, per quanto possibile, l'uso di tali formule standard. 8

19 C Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere "[Al]la Commissione [è conferito il potere di adottare] [adotta] atti delegati conformemente all'articolo A riguardo a [contenuto e portata]." Comma supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza: "Qualora, in caso di... [contenuto e portata] motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo [B] si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.". C Articoli relativi all'esercizio della delega "Articolo [A] Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. [durata] Ipotesi 1: Il potere di adottare atti delegati di cui [all'articolo/agli articoli]... è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. Ipotesi 2: Il potere di adottare atti delegati di cui [all'articolo/agli articoli]... è conferito alla Commissione per un periodo di... anni a decorrere da... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di... anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Ipotesi 3: Il potere di adottare atti delegati di cui [all'articolo/agli articoli]... è conferito alla Commissione per un periodo di... anni a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. 3. La delega di potere di cui [all'articolo/agli articoli]... può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile

20 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi [dell'articolo/degli articoli]... entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.". C Articolo supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza "Articolo [B] Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo [A], paragrafo [6]. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.". C.2. MODELLI RELATIVI AGLI ATTI DI ESECUZIONE 2 C.2.1. Atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri I seguenti modelli sono intesi a fornire una guida per la redazione delle disposizioni relative agli atti di esecuzione che devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e, in quanto tali, non sono vincolanti. I vari elementi delle formule possono essere utilizzati e combinati a seconda del caso specifico. C Considerando C Considerando che deve figurare sempre nei casi in cui l'atto giuridico di base prevede competenze di esecuzione soggette al controllo degli Stati membri 3 "( ) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione [Una giustificazione più 2 Contesto giuridico: Articolo 291 TFUE Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). 3 In alcuni casi, il legislatore attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione che non sono soggette al controllo da parte degli Stati membri; in tali casi il considerando (o un considerando distinto) dovrebbe riflettere questo aspetto, senza alcun riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 (cfr. punto C.2.2). 10

21 articolata della necessità di condizioni uniformi può essere inserita dal legislatore a seconda del caso specifico] al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione [del presente / della presente] [atto giuridico di base] / del [disposizioni pertinenti dell'atto giuridico di base]. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio *. * Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13).". C Considerando che devono figurare in taluni casi specifici A. Scelta della procedura "( ) Per l'adozione di [atti di esecuzione pertinenti] [al fine di/dato che tali atti] [giustificazione dell'eccezione all'articolo 2, paragrafo 2, o all'articolo 2, paragrafo 3, che tenga conto della natura o dell'incidenza dell'atto di esecuzione] è opportuno far ricorso alla procedura [consultiva/d'esame].". B. Atti di esecuzione immediatamente applicabili "( ) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a [competenze di esecuzione descritte nelle disposizioni pertinenti dell'atto giuridico di base], imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.". C Articoli Le disposizioni necessarie per l attribuzione di competenze di esecuzione comprendono due elementi: l attribuzione di competenze propriamente detta ; i dettagli della procedura da seguire in caso di esercizio di tali competenze. Le disposizioni che attribuiscono competenze di esecuzione possono essere inserite accanto alla corrispondente disposizione sostanziale, alla fine della suddivisione superiore interessata (parte, titolo, capo o sezione) o nella parte finale dell atto. In ogni modo, occorre prestare attenzione affinché la medesima competenza di esecuzione non sia inserita in più luoghi. Le disposizioni che stabiliscono i dettagli della procedura sono inseriti alla fine dell atto. 1. Articolo X A. Articolo obbligatorio (articolo che conferisce competenze di esecuzione alla Commissione 4 ) 4 Tale disposizione deve essere inserita per ciascuna competenza di esecuzione. 11

22 "Articolo [X] [descrizione degli atti di esecuzione]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura [consultiva/d'esame] di cui all'articolo [Y], paragrafo [y]." B. Articolo eventuale (che prevede altresì atti di esecuzione immediatamente applicabili) Articolo [X] [descrizione degli atti di esecuzione]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura [consultiva/d'esame] di cui all'articolo [Y], paragrafo [y]. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati [connessi a ], la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo [Y], paragrafo [z]. 5. Nei casi in cui il legislatore decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, di prevedere, nell'atto giuridico di base, un altro periodo massimo di validità degli atti di esecuzione immediatamente applicabili, per il secondo comma potrebbe essere usata la seguente opzione: Articolo [X] [descrizione degli atti di esecuzione]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura [consultiva/d'esame] di cui all'articolo [Y], paragrafo [y]. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati [connessi a ], la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo [Y], paragrafo [z]. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a. 2. Articolo Y Articolo [Y] Procedura di comitato [Testo da utilizzare nei casi in cui il comitato è già istituito ai sensi della legislazione in vigore:] 1. La Commissione è assistita dal [nome del comitato] istituito da [riferimento all'atto giuridico che ha istituito il comitato]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Testo da usare nei casi in cui si tratta di un nuovo comitato] 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Casi in cui l'atto giuridico di base prevede la procedura consultiva:] 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del 5 In questo caso, tali atti di esecuzione immediatamente applicabili resteranno in vigore per un periodo non superiore a sei mesi. 12

23 regolamento (UE) n. 182/2011. [Nei casi in cui il legislatore decide di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, una possibile opzione, tra quelle che potrebbero essere ricomprese in detta disposizione, potrebbe essere la seguente:] Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o [ [numero dei membri] / la maggioranza di [maggioranza da specificare: semplice, due terzi, ecc.] membri del comitato lo richiedano (richieda). [Casi in cui l'atto giuridico di base prevede la procedura d'esame:] 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Nei casi in cui il legislatore decide di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, una possibile opzione, tra quelle che potrebbero essere ricomprese in detta disposizione, potrebbe essere la seguente:] La procedura scritta per ottenere il parere del comitato, laddove prevista si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o [ [numero dei membri] / la maggioranza di [maggioranza da specificare: semplice, due terzi, ecc.] membri del comitato lo richiedano (richieda). [Nei casi in cui il legislatore decide di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011, di prevedere, nell'atto giuridico di base, che un progetto di atto di esecuzione non debba essere adottato se non è stato espresso alcun parere, deve essere aggiunto il comma seguente:] Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. [Casi in cui l'atto giuridico di base prevede la procedura d'urgenza:] 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo [articolo 4 / articolo 5].] C.2.2. Atti di esecuzione non soggetti al controllo degli Stati membri In taluni casi, nell'atto giuridico di base il legislatore attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione che non sono soggette al controllo degli Stati membri 6 ; tale ipotesi dovrebbe trovare riscontro nel testo di un considerando specifico (o di più considerando specifici) che non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 riguardo alle competenze non soggette a tale controllo. 6 Esempio: gli atti di esecuzione in materia di concorrenza nel settore dell'agricoltura, degli appalti, ecc. 13

24 Il modello che segue è destinato a essere usato unitamente a quelli relativi agli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri. CONSIDERANDO Considerando che devono figurare sempre: 1) qualora nessuna delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nell'atto giuridico di base sia soggetta al controllo degli Stati membri: "( ) [Una giustificazione più articolata della necessità di condizioni uniformi può essere inserita dal legislatore a seconda del caso specifico] Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione [[del presente / della presente] [atto giuridico di base] / del [disposizioni pertinenti dell'atto giuridico di base]], è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.". 2) qualora alcune delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nell'atto giuridico di base non siano soggette al controllo degli Stati membri, mentre altre competenze di esecuzione siano soggette a tale controllo: "( )[Una giustificazione più articolata della necessità di condizioni uniformi può essere inserita dal legislatore a seconda del caso specifico] È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione [[del presente / della presente] [atto giuridico di base] / del [disposizioni pertinenti dell'atto giuridico di base]]. ( ) È opportuno che le competenze di esecuzione relative a [disposizioni pertinenti dell'atto giuridico di base che attribuiscono competenze di esecuzione alla Commissione soggette al controllo degli Stati membri] siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio *. * Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13).". C.3. FORMULE SPECIFICHE PER LA CODIFICAZIONE 7 C.3.1. Titolo 1. Il titolo dell'atto di codificazione è seguito dall'indicazione che si tratta di una codificazione 8. Esempio: "REGOLAMENTO [(UE) / (UE, Euratom)] [2015]/[1] DEL PARLAMENTO EUROPEO E 7 Cfr. l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994: metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (GU C 102 del , pag. 2). 8 La dicitura "(codificazione)" non fa parte del titolo. 14

25 DEL CONSIGLIO del... [relativo a ] (codificazione)" 2. Il titolo dell'atto di codificazione può essere aggiornato, se necessario. Esempio: Direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote nella sua versione codificata è diventata: Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote C.3.2. C Considerando Primo considerando (1) [Il regolamento / La direttiva / La decisione] * ha subito [varie e] sostanziali modifiche **. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.. * [Regolamento / Direttiva / Decisione]... (GU L del, pag....). ** Si veda l'allegato [N] [, parte A].". NB: Se il titolo dell'atto da codificare è stato modificato, la relativa nota a piè di pagina recita: " * [Regolamento / Direttiva / Decisione]... (GU L del, pag....). Il titolo originale " ". è stato modificato dal (dalla)... [atto modificativo] (GU L del..., pag....).". C Ultimo considerando nelle codificazioni delle direttive "(...) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno [e [alla data / alle date] di applicazione] delle direttive di cui all'allegato [N], parte B,". NB: Gli altri considerando tipo che figurano già nell'atto da codificare o che sono di norma inseriti in un nuovo atto devono figurare, se del caso, nell'atto che opera la codificazione. Può essere necessario adeguarli o aggiornarli. C.3.3. C Articoli Articolo che abroga un regolamento o una decisione "Articolo 15

26 [Il regolamento / La decisione]... è abrogato(a). I riferimenti [al regolamento / alla decisione] abrogato(a) si intendono fatti [al presente regolamento / alla presente decisione] e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato [O].". C Articolo che abroga una direttiva "Articolo La direttiva, come modificata [dalla direttiva / dalle direttive / dagli atti /...] di cui all'allegato [N], parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno [e [alla data / alle date] di applicazione] delle direttive di cui all'allegato [N], parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato [O].". NB: Non si possono aggiungere nuovi articoli tipo in un atto di codificazione, ma si possono aggiornare gli articoli tipo esistenti. C.3.4. C Allegati tipo specifici per la codificazione Negli atti di codificazione di un regolamento o di una decisione "ALLEGATO [N] [Regolamento / Decisione] abrogato(a) ed [elenco delle modifiche successive / e relativa modifica] [Regolamento / Decisione]... [del Consiglio / del Parlamento europeo e del Consiglio] (GU L del, pag. ) [Regolamento / Decisione]... [del Consiglio / del Parlamento europeo e del Consiglio] (GU L del, pag. ) [Atto di adesione ] [Unicamente per quanto riguarda i riferimenti del... a...] [Unicamente per quanto riguarda i riferimenti del... a...]" C Negli atti di codificazione di una direttiva "ALLEGATO [N] Parte A Direttiva abrogata [ed elenco delle modifiche successive / e relativa modifica] (di cui all'articolo ) Direttiva... [del Consiglio / del Parlamento europeo e del Consiglio] (GU L del, pag. ) Direttiva... [del Consiglio / del [Unicamente per quanto riguarda i 16

27 Parlamento europeo e del Consiglio] (GU L del, pag. ) [Atto di adesione ] riferimenti del... a...] [Unicamente per quanto riguarda i riferimenti del... a...] Parte B Termini di recepimento nel diritto interno [e data(e) di applicazione] (di cui all'articolo ) Direttiva Termine di recepimento [Data di applicazione] " C In tutti gli atti di codificazione "ALLEGATO [O] Tavola di concordanza [Regolamento / Decisione / Direttiva] Presente [regolamento / decisione / direttiva] Articolo [, paragrafo ] Articolo [, paragrafo ] Articolo [, paragrafo ] Articolo [, paragrafo ] [ALLEGATO ] [ALLEGATO ] - [ALLEGATO ] - [ALLEGATO ]". C.4. FORMULE SPECIFICHE PER LA RIFUSIONE 9 C.4.1. Titolo Il titolo dell'atto di rifusione è seguito dall'indicazione che si tratta di una rifusione 10. Esempio: "REGOLAMENTO [(UE) / (UE, Euratom)] [2015]/[1] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 9 Cfr. l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del , pag. 1). 10 La dicitura "(rifusione)" non fa parte del titolo. 17

28 del... relativo a (rifusione)" C.4.2. C Considerando e articoli tipo specifici per la rifusione delle direttive Primo considerando a) Se la direttiva che deve essere rifusa è stata modificata: (1) La direttiva [(UE) / (UE, Euratom)] [2015]/[1]... * ha subito [varie e] sostanziali modifiche **. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. * Direttiva... (GU L, del, pag. ). ** Cfr. allegato [N], parte A." b) Se la direttiva che deve essere rifusa non è stata modificata: "(1) Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva [(UE) / (UE, Euratom)] [2015]/[1]... *, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. * Direttiva... (GU L, del, pag. )." C Considerando finali Penultimo considerando "( ) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto [alla direttiva / alle direttive] precedente(i). L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende [dalla direttiva / dalle direttive] precedente(i).". Ultimo considerando "( ) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi [al termine / ai termini] di recepimento nel diritto interno [e [alla data / alle date] di applicazione] [della direttiva / delle direttive] di cui all'allegato [N][, parte B],". C Articoli che precedono l'articolo finale che designa i destinatari "Articolo [X] 11 Recepimento 11 Negli atti di rifusione viene usata questa formula invece di quelle usuali di cui al punto C.14. La formula usata nella proposta della Commissione può essere leggermente diversa. 18

29 Modello A (quando non è indispensabile che le disposizioni nazionali siano applicate a decorrere dalla stessa data in tutti gli Stati membri) 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi [all'articolo / agli articoli] nonché [all'allegato / agli allegati] 12 entro il... [giorno/mese/anno]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti [alla direttiva / alle direttive] abrogata(e) dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Modello B (quando è indispensabile che le disposizioni nazionali siano applicate a decorrere dalla stessa data in tutti gli Stati membri) 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il... [giorno/mese/anno], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi [all'articolo / agli articoli] nonché [all'allegato / agli allegati] 13. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal... [giorno/mese/anno]. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti [alla direttiva / alle direttive] abrogata(e) dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo [Y] Abrogazione [La direttiva / Le direttive] [, come modificata(e) [dalla direttiva / dalle direttive / dagli atti/...] di cui all'allegato [N], parte A,] [è / sono] abrogata(e) 14 a decorrere dal 15, fatti salvi gli obblighi 12 Menzionare gli articoli e gli allegati che sono stati modificati nel merito rispetto alla direttiva o alle direttive abrogate. 13 Menzionare gli articoli e gli allegati che sono stati modificati nel merito rispetto alla direttiva o alle direttive abrogate. 14 Inserire la formula "per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva" in caso di rifusione e, quindi, di modifica di un atto preesistente che ricade nell'ambito della parte terza, titolo V, TFUE e dal quale il Regno Unito e/o l'irlanda sono già vincolati. (cfr. il punto C.13.2 per i casi in cui occorra inserire il(i) considerando specifico(i) per il Regno Unito e l'irlanda). 15 In caso di applicazione del modello A di articolo [X], menzionare il giorno successivo alla 19

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