CONVENZIONE URBANISTICA L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di gennaio ( ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottoressa

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1 CONVENZIONE URBANISTICA L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di gennaio ( ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottoressa Liliana Rafani segretario comunale del Comune di Sarnico, competente ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si sono costituiti i Signori: Sora Nicoletta nata a Sarnico (Bg) il 25/2/1970 in rappresentanza della società: - IMMOBILIARE ARFIN srl., avente sede in Gorlago (Bg) via San Felice n 36, C.F. e P.IVA in qualità di proprietaria dell area identificata con i mappali n. 895, 922 e 1344 foglio n SA/ 7 censuario di Sarnico; nel seguito del presente atto denominata «Operatore», da una parte; - dott. Gian Pietro Vitali, nato a Calcinate (BG) il in qualità di responsabile pro tempore del servizio 4 - edilizia privata e urbanistica del Comune di Sarnico, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. 04/2015 in data ai sensi dell articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte; PREMESSO che il sopraindicato intervenuto Operatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione; che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 1815; che nel vigente Piano del Governo Territorio Variante n. 2 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data , divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 in data , sono classificate come segue: ambito soggetto a progettazione unitaria con volumetria definita planimetrico V già ambito 7/b ambito di trasformazione con l imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l edificazione è subordinata all approvazione di un piano attuativo convenzionato, qui denominato P.A. CANTIERE ;, che tale classificazione, confermata dalla variante n 1 al P.G.T. del 2015 approvata con deliberazione CC n 39 del 10/12/2015, esecutiva, è stata oggetto di precisazioni e modifiche dalla variante n 2 del P.G.T., adottata con deliberazione n 45 in data 18/12/2007 del Consiglio Comunale ed approvata con la deliberazione n 27in data del Consiglio Comunale, esecutiva, nella quale il comparto in questione è denominato ambito V nell art. 8.8 Ambiti a volumetria definita, che la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., che il Piano Attuativo di cui la presente convenzione è parte integrante e conseguente, non è stato approvato con procedura di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi della L.R. 12/2005, che l area interessata è soggetta al vincolo individuato con gli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e alla fascia di rispetto individuata con D.lgs. 152/2006, mentre sull area non gravano altri vincoli di natura, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità; VISTI 1

2 a) La domanda di approvazione del Piano Attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. del e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. ; b) La deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, con la quale veniva adottato il Piano Attuativo ai sensi dell Art. 14 L.R. 12/2005; c) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; (oppure, in presenza di osservazioni) in seguito ai quali sono pervenute n. osservazioni; d) La deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il P.A.; (oppure, in presenza di osservazioni) con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il P.A.; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE L Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato da appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, ai sensi della presente convenzione. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. L Operatore resta obbligato per sé o per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione o dell edificio che sulla stessa si erigerà, gli obblighi assunti dall Operatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall Operatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione e che queste siano state accettate dal Comune di Sarnico. 4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché non conformi alla presente convenzione, ma fatti salvi i diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti in questa convenzione salvo specifica indicazione decorrono dalla data di sottoscrizione della medesima. 2. La presentazione del progetto per le demolizioni e la realizzazione del fabbricato e l esecuzione stessa, può avvenire anche per lotti in ogni caso l esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione sono da intendersi quelli contenuti nei successivi articoli; 3. In ogni caso, l Operatore deve aver conseguito l ottenimento del Permesso di Costruire per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo ed aver iniziato i lavori previsti da ciascun Permesso di Costruire entro 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione. 2

3 4. Tutte le opere di urbanizzazione, inerenti alle nuove costruzioni come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 10 anni dalla data di stipula della presente convenzione; 5. In ogni caso le opere di urbanizzazione devono essere iniziate antecedentemente o contestualmente all inizio lavori relativo alla realizzazione delle opere previste nel P.A. CANTIERE; a tale proposito il lottizzante si impegna a produrre il progetto dell immobile edilizio previsto nel P.A. per il rilascio del permesso di costruire entro 36 mesi dalla data di stipula della presente convenzione; 6. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità. 7. La presentazione del progetto per la realizzazione delle opere edili, può avvenire anche per lotti in ogni caso l esecuzione delle opere relative alle demolizioni e alla formazione delle opere di urbanizzazione è da intendersi quello contenuto nel comma 2 e comma La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest ultimo, comunque non oltre quattro mesi dall ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 3. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma. 9. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, il lottizzante deve aver conseguito l ottenimento del Permesso di Costruire per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo ed aver iniziato i lavori previsti da ciascun Permesso di Costruire entro 7 (sette) anni dalla stipula della presente convenzione. ART. 4 PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il P.A. CANTIERE, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 207; 2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 24 mesi dalla stipula della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dall Operatore, a sua cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata all Operatore, e con assegnazione di un congruo termine per adempiere procedere alla redazione d ufficio, mediante l affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese dell Operatore stesso. 4. Fanno eccezione alla regola di cui sopra, la realizzazione delle opere relative alla rete idrica, gas metano ed energia elettrica, che è riservata per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti concessionari, affidatari o gestori che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse 5. Tali opere, previste nel presente art. 4, sono disciplinate al successivo art Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere. 7. Le spese tecniche per la redazione del P.A. CANTIERE e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione. 3

4 ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA a) Le opere di urbanizzazione sono eseguite, ai sensi dell art. 16 comma 2-bis del DPR 380/2001, direttamente dagli attuatori, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo. b) Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui al codice dei contratti approvato con D.lgs n. 50/2016. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti e la proprietà delle opere a favore del Comune. ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA a) Non sono previste, nell ambito di cui trattasi, opere di urbanizzazione da eseguire da parte dell Operatore. b) Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione diretta da parte del Soggetto Attuatore di opere di urbanizzazione secondaria. ART. 6 BIS- ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA a) Gli oneri di urbanizzazione, calcolati secondo le vigenti tariffe del Comune di Sarnico, verranno corrisposti all atto del rilascio dei relativi atti autorizzativi, fatta salva la possibilità di dilazionamento, in accordo con il Comune. ART. 7 AREE A STANDARD 1. Il P.G.T. - variante 2 prevede la cessione di standard per la sola destinazione residenziale con un minimo di 1600 metri quadrati e la previsione della monetizzazione. Atteso che il progetto di P.A. prevede la realizzazione di metri cubi, per una slp residenziale pari a mq, con tale destinazione lo standard attinente, secondo le norme del Piano dei Servizi, è pari a 1.450,20 metri quadrati (60,00 mq ogni 100 mq di slp). Il P.A. prevede inoltre 250 mq di slp a destinazione commerciale, con tale destinazione lo standard attinente, secondo le norme del Piano dei Servizi, è pari a 250 mq (100% della slp commerciale). 2. Il P.A. pertanto deve reperire per le destinazioni commerciale e residenziale una superficie totale pari a 1700,20 mq. Pertanto, atteso che è intenzione dell Operatore di ottenere la totale monetizzazione e che il valore è concordato in 160/mq, l importo da versare al Comune di Sarnico è pari a ,00 (duecentosettantaduemilatrentadue,00) che saranno versate nelle casse comunali entro dalla stipula della presente convenzione. ART. 8 STANDARD QUALITATIVO 1. Il P.A.CANTIERE dispone di un premio volumetrico assegnato con la Variante n. 2 al PGT, inoltre ai sensi delle NTA del Piano delle Regole del PGT, prevede il mutamento di destinazione d uso dalla funzione alberghiera a quella commerciale e residenziale. Pertanto il P.A. Cantiere dovrà riconosce sia lo standard qualitativo relativo al premio volumetrico e sia quello dovuto al mutamento di destinazione d uso. 2. Gli oneri per lo standard di qualità, relativi all incremento volumetrico dell ambito V già ambito 7/b, ammontano complessivamente ad euro ,00 (settantacinquemila,00) così meglio specificati: volumetria da PGT mc ,00 volumetria da PGT variante n. 2 mc ,00 Volumetria aggiuntiva (da PGT a PGT Variante n. 2) mc ,00 Importo unitario monetizzazione standard qualitativo./mc 75,00 Valore importo standard qualitativo (mc x /mc 100,00) ,00 4

5 3. Gli oneri per lo standard di qualità, relativi al mutamento di destinazione d uso dell ambito V già ambito 7/b, ammontano complessivamente ad euro ,00 (seicentoquarantamila,60) così meglio specificati: volumetria a destinazione residenziale/commerciale mc ,00 Importo unitario monetizzazione standard qualitativo./mc 80,00 Valore importo standard qualitativo (mc ,00 x /mc 80,00) ,00 4. Gli oneri per lo standard di qualità, relativi all'ambito V (ex 7/b), per gli intervenuti accordi tra l Operatore ed il Comune di Sarnico ammontano complessivamente ad euro ,00 (settecentoquindicimila,00) 5. L Operatore, nel rispetto degli intervenuti accordi con la Pubblica Amministrazione, individua nella realizzazione delle opere di riqualificazione della piazza XX Settembre il riconoscimento dello standard qualitativo. 6. In riferimento all art. 7 della presente convenzione, dove l operatore ha manifestato l intenzione di procedere alla monetizzazione totale delle aree da reperire a standard per un importo di ,00 (duecentosettantaduemilatrentadue,00) in accordo con l Amministrazione destinerà tale somma alla riqualificazione della Piazza XX Settembre così come indicato nel comma 5) 7. Il soggetto attuatore si impegna quindi alla realizzazione della riqualificazione della Piazza XX Settembre per un importo di ,00 (novecentottantasettemilatrentadue,00) a fronte di uno standard qualitativo di ,00 (settecentoquindicimila,00) e la monetizzazione di aree a standard per ,00 (duecentosettantaduemilatrentadue,00), comunque nulla sarà dovuto dal Comune di Sarnico nel caso in cui l ammontare delle spese per le opere previste a Standard Qualitativo risultassero maggiori di quelle qui quantificate; 8. Le opere da realizzarsi a titolo di standard qualitativo, rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria, per cui posso essere eseguite, ai sensi dell art. 16 comma 2-bis del DPR 380/2001, direttamente dagli attuatori, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo. Le modalità di realizzazione di queste opere rientrando in quelle di urbanizzazione primaria, sono regolamentate secondo quanto previsto dai precedenti artt ; 9. Nell importo di cui al comma 7 per la realizzazione della Piazza XX Settembre, fanno parte le spese per il progetto esecutivo, la direzione lavori e il progetto relativo alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008, come meglio specificato nell art. 8 bis. ART. 8 bis - PROGETTAZIONE DELLE OPERE A STANDARD QUALITATIVO 1. Il progetto esecutivo delle opere a titolo di standard qualitativo di cui all art. 8 deve essere coerente con il progetto definitivo redatto a cura del Amministrazione Comunale. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 207; 2. Il progetto esecutivo, la direzione lavori e il progetto relativo alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 delle opere a titolo di standard qualitativo, dovrà essere redatto da tecnici abilitati individuati dall amministrazione comunale e tutte le spese saranno a carico dell operatore. ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA Le opere di cui all'articolo 5, che per disposizione normativa e convenzionale sono riservate ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all articolo 5, comma 2, verranno eseguite e progettate dagli stessi, i quali ne curano altresì il collaudo tecnico. ART OBBLIGHI PARTICOLARI L Operatore si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del P.A. Le spese tecniche per la redazione del P.A. e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione. 5

6 ART GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dell Operatore ammonta ad euro ( /00), come risulta dal progetto preliminare approvato unitamente al P.A. ed allegato agli atti stessi, oltre I.V.A. di Legge. 2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, l Operatore presta adeguata garanzia fideiussoria bancaria / polizza assicurativa da stipulare con primaria Compagnia, per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n. in data emessa da. per euro con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, 3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d opera, su richiesta dell Operatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dell Operatore, quando egli abbia assolto uno o più d uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all articolo 9 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l esibizione dei relativi documenti di spesa, debitamente quietanzati. 5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso l Operatore resta obbligato in solido con il fideiussore. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell inadempimento. 6. Ancorché la garanzia sia commisurata all importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all attuazione della convenzione, da questa richiamate, che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dell Operatore di cui all articolo 17, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 7. L importo di cui al comma 1 deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, sarà il costo documentato e non quello preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai sensi dell articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite. ART REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione l Operatore potrà presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al P.A., con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest ultimo. 2. L efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività. 6

7 3. In ordine alla superficie permeabile, si conviene che l intervento edilizio debba dimostrare semplicemente che la superficie di progetto è da intendersi non inferiore a quanto in essere. 4. In ordine alla distanza degli edifici tra gli edifici stessi e dai confini di proprietà è consentito derogare ai sensi dell art. 9 del DM 1444/68. Nello specifico non dovrà essere osservata la metà dell altezza del fabbricato se maggiore di mt. 10,00. ART. 13 VARIANTI 1. Ai sensi dell articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche d impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del P.A., non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del P.A. e ai criteri costruttivi ivi previsti: a. l edificazione di volumi, di spazi e di balconi o terrazze con configurazione e superfici anche radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del P.A.; b. lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del P.A., ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; c. la eventuale formazione di percorsi privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici. d. lo spostamento e l introduzione di sagome diverse del fabbricato, dell allocazione delle varie funzioni nel complesso dei piani dell edificio previsto, nonché dell utilizzo della copertura piana quale accessorio (solarium, ecc.) agli spazi con funzione residenziale e/o terziario-commerciale-alberghiero, fino al raggiungimento della SLP massima realizzabile come previsto dalle NTA del PGT vigente. 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici o parte di edifici con destinazione diversa ai sensi del successivo articolo 15, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo P.A., che tenga conto di quanto già realizzato. 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune o da sua esplicita autorizzazione. ART EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel P.A. siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività saranno reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del P.A. 2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. In tal caso l importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell atto di assenso o prima del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio attività. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni successivi all ultimazione dei lavori assentiti. 7

8 ART COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE OPERE A STANDARD QUALITATIVO 1. Ultimate le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli 5 e 8 ed ogni altro adempimento costruttivo, l Operatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dell Operatore, che ne deve anticipare l onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta, nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali oltre agli oneri accessori e connessi. 2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro tre mesi dall emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 3. Le operazioni di collaudo si estendono, se necessari, alla presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle certificazioni previste dalle vigenti normative. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un sub comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dell Operatore o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2. ART. 16- MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere realizzate, come dai precedenti articoli 5 e 8, ancorché già cedute formalmente al Comune resta a carico dell Operatore fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all articolo 16 comma Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all articolo 16, comma 4, l onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dall Operatore o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dall Operatore. Ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all articolo Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all articolo 16, comma 2, l Operatore deve curare l uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall uso delle predette opere. ART. 17 PUBBLICITA DEGLI ATTI 1) Il progetto di Piano Attuativo è composto da: a) Allegato A - Relazione tecnica; b) Allegato B Relazione paesaggistica; 8

9 c) Allegato C Documentazione fotografica; d) Allegato D Schema di convenzione; h) Allegato E NTA i) Allegato F Relazione geologica / geotecnica; 2) elaborati grafici : Tav. 1 Inquadramento urbanistico; Tav. 2/A Rilievo planoaltimetrico; Tav. 2/B Stato di fatto piante; Tav. 3/A Planivolumetrico; Tav. 3/B Planimetria di progetto; Tav. 3/C Verifica superficie permeabile; Tav. 4 Calcoli urbanistici; Tav. 5 Profilo Urbano; Tav. 6 Viste 3D; Tav. 7 Opere di urbanizzazioni fognatura; 2) Il progetto del P.A. è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e l Operatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. ART SPESE Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dell Operatore. ART TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI L Operatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. Letto, confermato e sottoscritto, lì L Operatore per il Comune 9

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