SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO

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2 SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL ART. 6 L.R. 11/2004 tra IL COMUNE DI RIVOLI VERONESE (VR) e LA DITTA TRIVENETA INVESTIMENTI IMMOBILIARI E SIGNORA DALLE VEDOVE ROBERTA Il sottoscritto, nato a il, domiciliato per la carica in Rivoli Veronese (VR), presso la sede comunale, che nella sua qualità di interviene ed agisce in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Rivoli Veronese (C.F e P.I ), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.. del, di qui in avanti indicato come il Comune, da una parte; I sottoscritti Parolini Giannantonio nato a Verona il residente a Castelnuovo del Garda (VR) Via Garibaldi n. 68 nella sua qualità di legale rappresentante della SOCIETA TRIVENETA INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.R. con sede in Castelnuovo del Garda (VR) Via Garibaldi n. 66 P.I. e C.F e DALLE VEDOVE ROBERTA nata a Costermano il 07/06/1965 e residente in Rivoli Veronese (VR) Loc. Valdoneghe, Codice Fiscale DLL RRT 65H47 D11ER di qui in avanti indicati anche come Proponenti, dall altra parte; Premesso il Comune di Rivoli Veronese è dotato di P.R.C. (Piano Regolatore Comunale) costituito dal P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio), adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 21/04/2009 ed approvato in via definitiva con D.G.R. n. 936 del 05/07/2011 pubblicata sul BUR n. 59 del 09/08/2011, e dal Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/05/2012 con annesso regolamento edilizio;

3 in data prot. n la Ditta Triveneta Investimenti Immobiliare S.r.l. ha depositato un Piano Urbanistico Attuativo Residenziale per l attuazione dell area sita in loc. Valdoneghe classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale in zona C2 - residenziale di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo, distinta al Catasto Terreni del Comune di Rivoli Veronese al Foglio n. 8 mappale n. 25 (parte) di proprietà della Signora Dalle Vedove Roberta ed al Foglio n. 8 mappali n. 176, 496, 495, 539, 540/1, 540/2, 607, 610 (parte), 612, 615, 619, 609, 616 (parte) di proprietà della Società Triveneta Investimenti Immobiliari; l art. 6 della L.R. 11/2004, prevede la possibilità di concludere accordi per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione, statuendo che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede; l art. 10 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi ammette accordi pubblicoprivati con rilevante interesse pubblico ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2004, finalizzati alle trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio comunale; in data 07/10/2013 prot. n. 8085, la Ditta Triveneta Investimenti Immobiliare S.r.l., ha presentato una proposta di accordo pubblico/privato per l aumento del 10% del volume ammesso dalle norme di zona per la suddetta area di espansione residenziale, previsto dagli art. 10, 11, 12 delle N.T.A., con la monetizzazione dell importo di Euro ,00, pari ad Euro 20/mc in relazione di 2.037,00 mc. derivanti dall aumento di volume del 10%, quale determinazione del valore aggiunto a favore del beneficio pubblico; a seguito dell istruttoria dell ufficio tecnico redatta in data il valore della monetizzazione a favore del Comune di Rivoli Veronese per poter procedere con l accordo pubblico-privato è stato quantificato in Euro ,28; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del , esecutiva, è stato espresso parere preliminare favorevole sulla proposta formulata dalla Ditta Triveneta Investimenti Immobiliari S.r.l., presentata in data 07/10/2013 prot. n. 8085, di accordo pubblico/privato per l aumento del 10% del volume ammesso dalle norme di zona per la suddetta area di espansione residenziale, previsto dagli art. 10, 11, 12 delle N.T.A., con la monetizzazione dell importo di Euro ,28,

4 anziché quanto proposto, pari ad Euro 30,57/mc in relazione a 2.037,00 mc. derivanti dall aumento di volume del 10%, quale determinazione del valore aggiunto a favore del beneficio pubblico; in data prot. 9077, la Ditta Triveneta Investimenti Immobiliare S.r.l. ha presentato istanza di rateizzazione dell importo della monetizzazione quantificato dal comune in Euro ,28, in due rate così distinte: - 1 rata del 10 %, pari ad Euro 6.228,12, alla stipula della convenzione urbanistica; - 2 rata del 90 %, pari ad Euro ,16, entro 90 giorni dalla stipula della convenzione urbanistica e comunque prima del rilascio del permesso di costruire per l esecuzione delle opere di urbanizzazione senza il rilascio di polizza fideiussoria; - Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del , esecutiva, è stato deliberato di accogliere la suddetta richiesta avanzata dalla Ditta Triveneta Investimenti Immobiliare S.r.l. di rateizzazione dell importo della monetizzazione nelle due rate proposte e di approvare lo schema di atto unilaterale d obbligo per l accordo pubblico/privato di aumento del 10% del volume del piano urbanistico attuativo in parola; - in data è stato sottoscritto l atto unilaterale d obbligo reg. al prot del ; Art. 1 - Premesse tutto ciò premesso si conviene quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante dell accordo. Art. 2 Rapporti con il P.I. Il presente accordo costituisce parte integrante del P.I. ed è condizionato all approvazione dello stesso ai sensi dell art. 18 della L.R. 11/04. Il presente accordo e la proposta di progetto urbanistico/edilizio ivi contenuta sono impegnativi per la ditta proprietaria dalla data della sua sottoscrizione. Art. 3 Contenuti della proposta di accordo L accordo pubblico-privato propone l aumento del 10% del volume ammesso dalle norme di zona del comparto del P.U.A. con la monetizzazione, quale beneficio pubblico, al Comune di Rivoli Veronese della somma di Euro ,28. Esso si svilupperà secondo i seguenti criteri e parametri urbanistici di seguito indicati:

5 1) Stato di fatto: la capacità insediativa e dimensionamento del Piano Urbanistico Attuativo derivante dall'attuazione delle previsioni del Piano degli Interventi è la seguente: - Superficie complessiva del comparto mq ,00 - Superficie fondiaria mq ,10 - Superficie urb. primaria a strade mq ,15 (da cedere) - Superficie urb. primaria a marciapiedi e piste ciclabili mq ,75 (da cedere) - Superficie urb. primaria a parcheggi mq. 355,00 (da cedere) - Superficie urb. primaria a verde attrezzato mq. 355,00 (da cedere) - Superficie urb. primaria standard agg. mq. 213,00 (da cedere) - Superficie urb. secondaria mq ,00 (da cedere) - Superficie prevista dal piano Zona F mq ,00 (da cedere) - Superficie standard compatibili alla residenza mq ,00 (da cedere) - Superficie standard urbanistici aggiuntivi mq. 710,00 (da cedere) - Volume massimo residenziale mc ,00 2) Contenuti della proposta: la capacità insediativa e dimensionamento del Piano Urbanistico Attuativo derivante dall'attuazione delle previsioni del Piano degli Interventi e dalla proposta di accordo pubblico-privato di aumento della volumetria realizzabile è la seguente: - Superficie complessiva del comparto mq ,00 - Superficie fondiaria mq ,10 - Superficie urb. primaria a strade mq ,15 (da cedere) - Superficie urb. primaria a marciapiedi e piste ciclabili mq ,75 (da cedere) - Superficie urb. primaria a parcheggi mq. 400,00 (da cedere) - Superficie urb. primaria a verde attrezzato mq. 390,00 (da cedere) - Superficie urb. primaria standard agg. mq. 240,00 (da cedere) - Superficie urb. secondaria mq. 1560,00 di cui: a) mq ,00 (parte a scomputo e parte monetizzata) b) mq. 110,00 (da cedere) - Superficie prevista dal piano Zona F mq ,00 (da cedere) - Superficie standard compatibili alla residenza mq ,00 (da cedere) - Superficie standard urbanistici aggiuntivi mq. 790,00 (da cedere) - Volume massimo residenziale mc ,70

6 Art. 4 Stima del beneficio pubblico Per la proposta di accordo pubblico/privato per l aumento del 10% del volume ammesso dalle norme di zona per la suddetta area di espansione residenziale, previsto dagli art. 10, 11, 12 delle N.T.A., si è determinato quale valore aggiunto a favore del beneficio pubblico, la monetizzazione dell importo di Euro ,28, pari ad 30,57 euro/mc in relazione a 2.037,00 mc derivanti dall aumento di volume del 10%; Art. 5 Attuazione dell accordo e flessibilità L'attuazione delle previsioni del presente accordo, formalizzato in data 05/12/2013 dal proponente e dal segretario comunale, prevede la ripartizione in due rate come meglio specificato nel successivo art. 6. Art. 6 Termini e modalità di attuazione L'atto unilaterale d'obbligo prevede, come termini e modalità di attuazione, due rate così distinte: prima rata del 10% pari ad euro 6.228,12 alla stipula della convenzione urbanistica seconda rata del 90% pari ad euro ,16 entro 90 giorni dalla stipula della convenzione urbanistica e comunque prima del rilascio dl Permesso di Costruire per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione senza il rilascio di polizza fideiussoria. Art. 7 - Validità dell accordo I contenuti del presente accordo vengono inseriti nel P.U.A. all atto dell adozione da parte del Consiglio Comunale. La validità del presente accordo cessa in caso di mancata approvazione del P.U.A. entro il termine di mesi 12 dalla adozione del Piano stesso. Art. 8 - Norme integrative Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell art. 11 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Art. 9 - Obbligazioni di carattere generale Il Proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento. Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo. Il subentro dovrà essere comunicato con un preavviso minimo di 30 gg e approvato dal comune pena la decadenza dell accordo stesso.

7 Art. 10 Recesso e controversie Il Comune per ragione di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta al proponente, può recedere unilateralmente dal presente accordo. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell art.11 comma 5 della Legge 241/90 alla giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo; Art.11 Spese e tasse Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente accordo, comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a totale carico del proponente con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione e in particolare dei benefici di legge n 666 del 28/6/43.

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