Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it

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1 Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introducendo nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Le integrazioni riguardano la disciplina della documentazione antimafia, per consentire l immediata entrata in vigore delle norme che ridefiniscono il catalogo delle situazioni dalle quali si desume l esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e l assistenza legale dell Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Il provvedimento approvato è un D.Lgs. recante il titolo Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n L articolo 1, del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, interviene sul Testo del Codice Antimafia in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per riformulare l articolo 39 relativo all assistenza legale all amministratore giudiziario nel corso della procedura. Si ricorda che con il provvedimento con il quale è disposto il sequestro preventivo il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Fino al decreto di confisca di primo grado l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato: sulla base degli indirizzi dettati dall'agenzia, il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati.

2 L articolo 39, attualmente, consente all amministratore giudiziario di usufruire del patrocinio dell Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l applicazione di una misura di prevenzione. La novità introdotta consiste : ï? nel rimettere la scelta di assistere l amministratore giudiziario all Avvocato generale dello Stato: risulta pertanto ribaltata la situazione attuale, nella quale è l amministratore giudiziario a decidere se avvalersi o meno dell Avvocatura («l'amministratore giudiziario può avvalersi dell'avvocatura»); ï? nel limitare la previsione alle controversie riguardanti i beni sequestrati. L articolo 2 del provvedimento in commento modifica l articolo 85 del Codice Antimafia, che elenca gli operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. La novità è rappresentata dal fatto che si va ad ampliare le categorie di soggetti nei cui confronti devono essere espletate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. In particolare, il decreto correttivo estende le verifiche antimafia: a) ai gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), che vengono equiparati nei controlli ai consorzi di cui all art c.c. (comma 2, lett. d); su questo aspetto va ricordato che il decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di

3 interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) dispone all art. 10 che si applichino ai GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ; la stessa disposizione prevede l applicazione ai GEIE anche della legislazione antimafia (in particolare delle leggi nn. 575 del 1965, 646 del 1982 e 55 del 1990); b) ai membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché ai componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (comma 2 bis); su questo aspetto va ricordato che l art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 esclude la responsabilità della persona giuridica se la stessa ha affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento; c) alle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. In particolare la documentazione antimafia dovrà riguardare coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell impresa; d) alle società concessionarie di giochi pubblici. Nell ambito di tali società, la documentazione antimafia dovrà riferirsi: ai soci con capitale o patrimonio superiore al 2%; ai direttori generali;

4 ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; al legale rappresentante, ai componenti dell organo di amministrazione di società di capitali che detengano quote della concessionaria di giochi pubblici; alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano le società di capitali che detengono quote della concessionaria di giochi pubblici, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Per tutte questi soggetti la documentazione antimafia deve riferirsi anche al coniuge non separato. L articolo 3 interviene sull articolo 86 del Codice Antimafia, che dispone in ordine alla validità della documentazione antimafia. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia; la prima, rilasciata dal prefetto, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. Fuori dai casi in cui è richiesta l'informativa antimafia e nei casi urgenti, i contratti e i subcontratti sono stipulati previa acquisizione di apposita autocertificazione. L'informazione antimafia, rilasciata dal Prefetto e richiesta prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia superiore a determinate soglie, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle

5 cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate dalla verifica. E stabilito che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione, mentre l informazione antimafia ha, di regola, una validità di dodici mesi dalla data di certificazione. In materia di procedimento di rilascio delle informazioni antimafia le modifiche consistono nel fatto che se il soggetto cui l informazione antimafia si riferisce è censito dalla banca dati nazionale: il prefetto deve rilasciare l informazione liberatoria immediatamente, se la consultazione della banca dati dà esito positivo; il prefetto deve rilasciare l informazione antimafia (liberatoria o interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche se la consultazione della banca dati rileva l esistenza di cause ostative. In questo caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che, in caso di verifica complessa, possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni. Per quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, il decreto correttivo: esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione liberatoria; impone al prefetto di effettuare le stesse verifiche previste per l ipotesi in cui dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa.

6 Conseguentemente, il prefetto anche in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di ulteriori 30.

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