La fiscalità delle Onlus - 3. Iscrizione all'anagrafe unica
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti La fiscalità delle Onlus - 3. Iscrizione all'anagrafe unica 22 Agosto 2016 L'adempimento è condizione necessaria per acquisire la qualifica e per conseguire il diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 460/1997 L'articolo 11 del Dlgs 460/1997 prevede che gli enti che intraprendono l'esercizio delle attività indicate dall'articolo 10 e che, quindi, intendono acquisire la qualifica di Onlus, devono iscriversi nell'apposita Anagrafe unica istituita presso l'amministrazione finanziaria. Tale adempimento costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Dlgs 460/1997. Ai sensi dell'articolo 1 del Dm 18 luglio 2003, n. 266, l'iscrizione avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione. Alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con Dm 19 gennaio 1998, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della Onlus e sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Dpr 445/2000, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997. In luogo della dichiarazione sostitutiva, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo. Il modello di dichiarazione sostitutiva è stato approvato con provvedimento 29 dicembre 2003 dell'agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data: 1 di 5
2 dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico dell'autenticazione o della registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva, è spedito tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnato in duplice copia alla direzione regionale competente. Il medesimo modello di comunicazione deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti, entro 30 giorni dalle avvenute variazioni. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione le Onlus di diritto (cfr circolari ministeriali 127/1998 e 22/1999, e circolare 14/2003). Ai sensi dell'articolo 3 del Dm 266/2003, ricevuta la comunicazione, la competente direzione regionale delle Entrate, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, procede all'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus, previa verifica della: regolarità della compilazione del modello di comunicazione sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997 presenza della dichiarazione sostitutiva ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente. All'esito del controllo, la direzione regionale: iscrive il soggetto interessato nell'anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia ovvero, comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi del diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione. La direzione regionale, nell'esercizio della sua attività di verifica, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede alla comunicazione dell'iscrizione o del diniego nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di 30 giorni. 2 di 5
3 Qualora la Direzione regionale non provveda, nei termini stabiliti, all'invio delle comunicazioni di iscrizione ovvero di diniego, opera il meccanismo del silenzio-assenso e l'ente interessato, pertanto, si intende iscritto all'anagrafe (articolo 3, comma 4, Dm 266/2003). Per effetto dell'iscrizione, l'ente interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al Dlgs 460/1997; l'iscrizione, quindi, ha effetto costitutivo del diritto a beneficiare del regime tributario di favore previsto dal citato decreto. Se, dopo l'iscrizione, la Direzione regionale delle entrate accerta la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, la stessa provvede alla cancellazione dall'anagrafe con provvedimento motivato, dandone tempestiva comunicazione: all'ente interessato all'ufficio delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal Dlgs 460/1997. La comunicazione agli uffici competenti si rende necessaria per l'effettuazione dei controlli e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del Dlgs 460/1997, nonché di quelle previste dalle singole leggi d'imposta. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle Entrate, al fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere alla cancellazione dall'anagrafe. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la Onlus perde il diritto a usufruire dei benefici fiscali. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la Onlus decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. 3 di 5
4 Con sentenza n del 27 gennaio 2010, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che "la controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle Onlus, di competenza dell'agenzia delle Entrate, deve ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)". Sulla scia di tale orientamento, l'agenzia delle Entrate, nella risoluzione 16/2010 ha chiarito che " può definitivamente affermarsi che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali". Ne consegue "il difetto di giurisdizione ogni qual volta il contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo o ordinario". REGIME SANZIONATORIO Sanzioni ex articolo 28, Dlgs 460/1997 Destinatari: rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus Violazione fruizione dei benefici fiscali previsti dal Dlgs 460/1997 in mancanza dei requisiti richiesti svolgimento di attività diverse da quelle espressamente consentite distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale Sanzione omesso invio delle comunicazioni previste da 103 a 1033 dall'articolo 11, comma 1, Dlgs 460/1997 euro 4 di 5
5 Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal Dlgs 460/1997, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. Inoltre, l'articolo 27 del Dlgs 460/1997 prevede il divieto, per i soggetti diversi dalle Onlus, di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno. L'articolo 28, comma 1, lettera c), Dlgs 460/1997, stabilisce che chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa da 310 a 3099 euro. 3 - continua La prima puntata è stata pubblicata martedì 16 agosto La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 17 agosto di Gennaro Napolitano URL: 5 di 5
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