Società di comodo: il trattamento delle istanze di disapplicazione (2)
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Attualità Società di comodo: il trattamento delle istanze di disapplicazione (2) 22 Marzo 2007 Improcedibile la domanda che non contenga la compiuta descrizione della fattispecie concreta La circolare n. 14/E del 2007 si è soffermata, in particolare, su svariate ipotesi che possono presentarsi nella concreta gestione, da parte dell'agenzia delle entrate, delle istanze di disapplicazione riguardanti le società di comodo. Improcedibilità dell'istanza In assenza di compiuta descrizione della fattispecie concreta da parte del contribuente (ex articolo 1, comma 3, Dm n. 259/1998), l'istanza va dichiarata improcedibile e, al pari, delle istanze inammissibili, è da ritenersi come non presentata. Tuttavia, "gli Uffici o le Direzioni regionali possono richiedere...ulteriori dati ed elementi, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato DM 259/1998". Tale richiesta - da effettuarsi una sola volta per evitare lungaggini che contrasterebbero con i principi di non aggravamento e di celerità del procedimento amministrativo - sospende la decorrenza dei termini. Qualora il contribuente presenti solo una parte degli ulteriori dati ed elementi, l'istanza sarà dichiarata improcedibile, e quindi considerata a tutti gli effetti come non presentata, " prospettando in ogni caso al contribuente la possibilità di riproporre l'istanza adeguatamente argomentata". 1 di 5
2 Termine per l'emanazione del provvedimento di disapplicazione L'articolo 1, comma 6, del Dm n. 259/1998 prevede che il provvedimento di rigetto o di accoglimento sia emanato entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione, fatta salva la sospensione dei termini. In merito, la circolare n. 14/E del 2007 contiene il fondamentale chiarimento secondo cui " sebbene non perentorio, tale termine va rispettato in ogni caso affinché possa corrispondersi all'interesse dei contribuenti di avere risposta in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi". Circa il contenuto del provvedimento, l'agenzia evidenzierà il quesito proposto, la soluzione prospettata dal contribuente e la motivata decisione del direttore regionale, senza far riferimento al parere dell'ufficio locale. Richiesta di parere alla direzione centrale Normativa e Contenzioso In relazione alla trattazione delle istanze di disapplicazione, le circolari n. 99/E/2000 e n. 23/E/2005 prevedono che la direzione regionale possa acquisire il preventivo parere della direzione centrale Normativa e Contenzioso in relazione a questioni di maggiore complessità e alla individuazione delle norme oggetto di disapplicazione. In particolare, con specifico riferimento alle istanze di disapplicazione in materia di società di comodo, la circolare n. 14/E/2007 ha precisato che "il parere della Direzione centrale normativa e contenzioso sarà richiesto in relazione a fattispecie che non abbiano ancora trovato trattazione nella circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007 o in altri documenti di prassi amministrativa". Nel caso in cui la direzione regionale abbia attivato una richiesta di parere rivolta alla direzione centrale, la prima emanerà il provvedimento soltanto dopo aver acquisito il predetto parere. Riqualificazione delle istanze presentate dai contribuenti La circolare n. 14/E/2007 si sofferma in modo analitico sui casi più ricorrenti riguardanti le istanze di interpello/disapplicazione erroneamente qualificate dai contribuenti. L'errore formale del contribuente può ricondurre alle due seguenti differenti ipotesi: 1. istanza erroneamente qualificata come istanza di disapplicazione, o riferita all'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, e qualificabile quale interpello ordinario, ex articolo 11 della legge n. 212/2000, o quale interpello antielusivo, ex articolo 21 della legge n. 413/ istanza erroneamente qualificata come interpello ordinario, ex articolo 11 della legge n. 212/2000, o quale interpello antielusivo, ex articolo 21 della legge n. 413/1991, e correttamente qualificabile quale istanza di disapplicazione, ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/ di 5
3 In tali casi, "gli Uffici locali o la Direzione regionale ricevente dovranno qualificare e trattare l'istanza secondo la procedura appropriata", osservando le modalità indicate rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 allegate alla circolare n. 14/E/2007. Nel caso sub 1, qualora l'istanza sia correttamente qualificabile come interpello ordinario, occorre distinguere se la stessa sia stata presentata all'ufficio locale o alla direzione regionale. In caso di presentazione all'ufficio locale, lo stesso la trasmetterà alla direzione regionale, dandone nel contempo notizia al contribuente, precisando che il termine di 120 giorni, entro il quale l'agenzia è tenuta a notificare al contribuente la risposta, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. La circolare in esame precisa che "tale comunicazione si rende necessaria al fine di evitare il silenzio assenso". In caso di presentazione alla direzione regionale, la stessa riqualificherà e tratterà l'istanza secondo la procedura dell'interpello ordinario. Sempre nel caso sub 1, qualora l'istanza sia correttamente qualificabile come interpello antielusivo: in caso di presentazione all'ufficio locale, lo stesso la trasmetterà alla direzione regionale, dando notizia al contribuente che l'interpello verrà trattato secondo la procedura prevista dal predetto articolo 21 in caso di presentazione alla direzione regionale, la stessa riqualificherà e tratterà l'istanza secondo la procedura dell'interpello antielusivo. Passando al caso sub 2, qualora l'istanza sia stata erroneamente qualificata come interpello ordinario e sia stata presentata alla direzione regionale, la stessa la trasmetterà - quale istanza di disapplicazione - all'ufficio locale per l'istruttoria, dopo averne dichiarato l'inammissibilità nell'ambito della procedura dell'interpello ordinario. Se, invece, è presentata all'ufficio locale, l'iter procedurale si presenta più articolato. Intanto, l'ufficio locale la tratterà come istanza di disapplicazione, curandone l'istruttoria e trasmettendola alla direzione regionale. Inoltre, lo stesso ufficio locale dovrà inviare tempestivamente copia dell'istanza alla direzione regionale, dando notizia al contribuente che i termini previsti dall'articolo 11 della legge n. 212/2000 decorrono dalla data di ricezione dell'istanza da parte della direzione regionale. A sua volta, la direzione regionale tratterà l'istanza sia nell'ambito della procedure delle istanze di disapplicazione, al fine di dare seguito alla richiesta, che in quella dell'interpello ordinario per 3 di 5
4 dichiararne l'inammissibilità. L'ultimo caso riguarda l'istanza erroneamente qualificata dal contribuente come interpello antielusivo, ex articolo 21 della legge n. 413/1991, ma da qualificare quale istanza di disapplicazione. Qualora l'istanza sia stata inviata alla direzione regionale, la stessa dovrà trasmetterla all'ufficio locale per l'istruttoria di competenza, dopo averne dichiarato l'inammissibilità nell'ambito della procedura dell'interpello antielusivo. Se, invece, è stata presentata all'ufficio locale, l'iter procedurale è più articolato ed è simile a quello già esaminato per l'interpello ordinario. L'ufficio locale tratterà l'istanza secondo la procedura prevista per le istanze di disapplicazione, ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, curandone l'istruttoria e trasmettendola alla direzione regionale. Inoltre, l'ufficio locale dovrà inviare tempestivamente copia dell'istanza alla direzione regionale, dando notizia al contribuente che i termini previsti dall'articolo 21 della legge n. 413/1991 decorrono dalla data di ricezione dell'istanza da parte della direzione regionale. Quest'ultima tratterà l'istanza sia nell'ambito della procedura delle istanze di disapplicazione, al fine di dare seguito alla richiesta del contribuente, che in quella dell'interpello antielusivo per dichiararne l'inammissibilità. Ulteriori indicazioni operative 1. il provvedimento del direttore regionale dovrà essere comunicato al contribuente mediante plico raccomandato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza 2. in caso di variazione del domicilio fiscale, con trasferimento della sede in altra regione, la competenza all'emanazione del provvedimento resta incardinata presso il direttore regionale al quale l'istanza è stata indirizzata, ferma restando la comunicazione anche alla direzione regionale e all'ufficio locale competenti per l'accertamento in ragione del nuovo domicilio fiscale del contribuente 3. gli uffici locali e le direzioni regionali provvederanno necessariamente a riportare nella procedura telematica i dati identificativi delle istanze di disapplicazione "contestualmente all'inserimento dell'istanza e non alla fine della fase istruttoria o dopo l'emanazione del provvedimento del Direttore regionale", e ciò al fine di non ostacolare la rilevazione e il monitoraggio svolto dalle stesse direzioni regionali e dalla direzione centrale Normativa e Contenzioso 4 di 5
5 4. le risorse umane che gli uffici locali destineranno all'esame delle istanze di disapplicazione delle società non operative saranno consuntivate nell'apposito processo dell'agenzia riservato all'attività interpretativa (Codice Trattazione delle istanze di interpello ed interpretazione della norma tributaria) 5. le direzioni regionali potranno istituire degli appositi gruppi di lavoro, con l'obiettivo di far fronte sistematicamente e con la necessaria tempestività ai carichi di lavoro richiesti dall'istruttoria delle istanze di disapplicazione. 2 - fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 21 di Paola Parisi URL: 5 di 5
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