Interpello. Tipologie di interpelli
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- Ida Forte
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1 Interpello L'interpello è un'istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all'agenzia delle Entrate per ottenere una risposta riguardante un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, alla applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali. La disciplina dell interpello è stata profondamente innovata con l emanazione del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1 gennaio Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 27 del 4 gennaio 2016 sono state definite le regole procedurali concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura per la presentazione delle istanze di interpello. Tipologie di interpelli Per effetto del novellato articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), esistono, ora, quattro differenti tipologie di interpelli: 1. l'interpello ordinario (art. 11, comma 1, lettera a) con il quale ogni contribuente può chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale nonché chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di determinate fattispecie (cd. interpello qualificatorio), sempre che ricorra obiettiva incertezza; 2. l'interpello probatorio (art. 11, comma 1, lettera b) con il quale il contribuente può chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società non operative (articolo 30 della legge 724 del 1994) e dalle società in perdita sistematica (di cui all art. 2, commi da 36- decies a 36-duodecies del D.L. n. 138 del 2011, come modificato dall art. 18 del D.L. n. 175 del 2014) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, D.L. n. 201 del 2011); 3. l'interpello antiabuso (art. 11, comma 1, lettera c) che consente di acquisire un parere sull applicazione della nuova disciplina dell abuso del diritto ad una fattispecie specifica. A differenza della vecchia disciplina antielusiva, applicabile solo in materia di imposte sui redditi, la nuova disposizione concerne ogni settore impositivo, con la conseguenza che le istanze di interpello, potendo riguardare ogni profilo, dovranno correttamente indicare il settore o i settori impositivi in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie; 4. l'interpello disapplicativo (art. 11, comma 2) che costituisce ora l unica tipologia di interpello obbligatorio e con il quale il contribuente può ottenere un parere sulla disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
2 deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi. Contenuto dell istanza (art. 3 D. Lgs. 156/2015) L istanza d'interpello deve contenere: a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante (compreso codice fiscale); b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello fra quelle diverse di cui al comma 1, lettere da a) a c), e al comma 2 dell art. 11 L. 212/2000; c) la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso); d) le specifiche disposizioni di legge di cui è richiesta l interpretazione, l applicazione o la disapplicazione; e) l esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione proposta dal contribuente; f) l indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici dell istante o dell eventuale domiciliatario; g) la sottoscrizione dell istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell atto, deve essere allegata all istanza. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati - diversi da quelli relativi alla identificazione dell istante (lettera a) e alla descrizione puntuale della fattispecie (lettera c) - l ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, il quale deve provvedere a fornire e far pervenire entro 30 giorni le informazioni che si assumono carenti. Modalità di presentazione delle istanze (Punto 1.1.c del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate) Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l istanza sia presentata: a mano presso gli Uffici della Direzione Regionale; mediante spedizione a mezzo plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento; per via telematica attraverso PEC. Precisazioni sulle modalità di presentazione Per i contribuenti residenti nelle Marche l indirizzo è il seguente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche Via Palestro n ANCONA Per la consegna a mano presso la Direzione Regionale l ufficio protocollo riceve il pubblico nei seguenti orari:
3 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Nel caso di spedizione a mezzo posta all istanza deve essere allegata una copia del documento di identità Per l invio tramite posta elettronica certificata, l indirizzo è [email protected] o L istanza può essere firmata digitalmente o Ovvero firmata e scansionata per immagine insieme alla copia di un documento d identità Uffici Competenti (Punto 2 del Provvedimento) Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell imposta di bollo, sono presentate: a) Per questioni concernenti tributi erariali di competenza dell Agenzia delle Entrate alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell istante; direttamente alla Direzione centrale Normativa se si tratta di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione (quelli con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro). Si precisa che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 la Direzione Centrale Normativa è competente anche per la trattazione delle istanze antiabuso di cui all art. 11, comma 1, lettera c). b) Per questioni concernenti l imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto l interpretazione di disposizioni o fattispecie di natura catastale alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello direttamente alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare se si tratta di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione quelli con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro). Inammissibilità delle istanze (art. 5 D. Lgs. 156/2015) L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l inammissibilità quando:
4 (1) a) le istanze sono prive dei requisiti prescritti dall art. 3, comma 1, lettere a) e c), D. Lgs. n. 156/2015, ossia dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere; b) le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l istanza medesima; c) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza (1) ; d) le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi; e) le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo; f) le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell art. 3, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante Circolari e Risoluzioni. Termini per la risposta (art. 11, comma 3, L. 212/2000) La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente: Entro 90 giorni per gli interpelli ordinari; Entro 120 giorni per gli interpelli probatori, antiabuso e disapplicativi. Effetti Se l'agenzia non si pronuncia, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente (cd silenzio-assenso). Il parere espresso dall'agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'agenzia. Resta inteso che la risposta è vincolante per l Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza e limitatamente al richiedente.
5 Integrazione documentazione (art. 4 D. Lgs. 156/2015) La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello. In questo caso i termini per la risposta sono di 60 giorni dalla consegna all ufficio competente della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la possibilità di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Consulenza giuridica A differenza dell'istituto dell'interpello, finalizzato, come detto, alla soluzione di casi concreti e personali, la consulenza giuridica si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate dai seguenti soggetti: Uffici dell'amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia Spa; Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali; Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico. La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni Regionali ed alla Direzione Centrale Normativa in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente (regionale o nazionale). L'istanza di consulenza giuridica è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; è presentata a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale normativa in base al rispettivo ambito di competenza (circolare n. 42/2011). La consulenza giuridica si svolge al di fuori di una disciplina normativa tipica, come invece avviene con riferimento alle varie tipologie di interpello, per le quali, il legislatore ha dettato una disciplina puntuale sia sotto il profilo degli effetti sia sotto il profilo del procedimento. contattare l'ufficio Consulenza della Direzione Regionale delle Marche tel ; fax ; [email protected]
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