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1 Sapienza Università di Roma Il potere di indirizzo dell Amministrazione finanziaria. L interpello tributario. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Roberta Corriere

2 Indice PARTE 1 - La potestà di indirizzo dell attività di accertamento L attività di indirizzo dell Amministrazione finanziaria I regolamenti di indirizzo Le circolari interpretative dell Amministrazione finanziaria Le altre circolari dell Amministrazione finanziaria Note e risoluzioni L adeguamento del contribuente alle interpretazioni fornite dall Amministrazione finanziaria e la tutela della buona fede PARTE 2 - Gli interpelli del contribuente L istituto dell interpello I diversi tipi di interpello Il procedimento dell interpello Il contenuto dell istanza di interpello Gli effetti dell interpello L interpello per i nuovi investimenti 2

3 PARTE 1 I poteri di indirizzo 3

4 L attività di indirizzo dell Amministrazione finanziaria L Amministrazione finanziaria spesso svolge una preventiva attività di indirizzo dell operato dei suoi uffici rispetto alla disciplina tributaria Al fine di rendere conoscibile l orientamento interpretativo e applicativo che essa intende assumere. Tale attività di indirizzo: - è manifestazione del potere gerarchico di coordinamento dell operato degli uffici di livello inferiore; - è funzionale a garantire l omogeneità dell operato degli uffici periferici; - si manifesta attraverso fonti normative secondarie; circolari interpretative; note e risoluzioni; interpelli. 4

5 I regolamenti di indirizzo. Rientrano in tale ambito: - i decreti ministeriali che stabiliscono i criteri selettivi dei contribuenti da sottoporre a controllo fiscale; - i decreti governativi che stabiliscono l istituzione o la chiusura di uffici amministrativi ovvero le condizioni di svolgimento dell attività pubblica. Si tratta di regolamenti di organizzazione volti a definire le modalità di esercizio dell attività amministrativa secondo i canoni di buona amministrazione, trasparenza ed economicità. 5

6 Le circolari interpretative dell Amministrazione finanziaria. Le circolari interpretative sono atti amministrativi di carattere generale del Ministero ovvero della Direzione generale delle Agenzie rivolti a tutti gli uffici periferici sul territorio nazionale. Hanno contenuto interpretativo di norme tributarie al fine di garantire un interpretazione uniforme nell intero Paese. Non costituiscono fonti del diritto semmai fonti di interpretazione privilegiata 6

7 (segue) Le circolari interpretative dell Amministrazione finanziaria. - l indirizzo interpretativo è rivolto esclusivamente agli uffici dell Amministrazione finanziaria in realtà, non costituendo una fonte del diritto, non hanno effetto vincolante rispetto ai comportamenti concretamente assunti dai singoli funzionari. - l interpretazione fornita nella circolare non crea vincoli per il contribuente e per il giudice tributario. 7

8 Le altre circolari dell Amministrazione finanziaria. Le circolari in materia fiscale possono inoltre riguardare: le modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei contribuenti; l esercizio dei poteri di accertamento tributario; l esercizio della funzione di riscossione (nei limiti dei poteri spettanti agli uffici fiscali); le modalità di organizzazione delle attività amministrative. 8

9 Note e risoluzioni. Le note e le risoluzioni sono atti amministrativi degli uffici centrali diretti ai singoli uffici periferici. In tali atti viene affrontata la portata interpretativa di una fattispecie concreta e ben determinata al fine di dirimere i dubbi espressi dall ufficio periferico che ha formulato la questione. L efficacia delle note e delle risoluzioni è limitata al caso specifico e vincola il solo ufficio periferico destinatario. La mancanza di un efficacia generale rappresenta la principale differenza rispetto alle circolari ministeriali. Configurano pur sempre manifestazioni di interpretazione privilegiata espressa dall Amministrazione finanziaria. 9

10 L adeguamento del contribuente alle interpretazioni fornite dall Amministrazione finanziaria e la tutela della buona fede. Gli atti di indirizzo che forniscono un interpretazione di norme tributarie possono determinare l affidamento dei contribuenti. Ai sensi dell art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate» 10

11 PARTE 2 Gli interpelli del contribuente 11

12 L istituto dell interpello L interpello è l espressione della potestà di indirizzo dell Amministrazione finanziaria, rispetto ai comportamenti del contribuente. Consiste in una richiesta formulata dal contribuente: - con riferimento ad un caso specifico e circoscritto che riguarda i suoi presupposti di imposta. Attraverso tale richiesta il contribuente intende conoscere in anticipo la disciplina fiscale applicabile al suo caso. 12

13 I diversi tipi di interpello. Ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. n. 156/2015, che ha modificato l art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, il contribuente può interpellare l Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale, in 5 ipotesi: - circa l applicazione di disposizioni tributarie, in condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione cd. interpello interpretativo; - circa la corretta qualificazione di fattispecie alla luce della normativa tributaria in condizioni di obiettiva incertezza cd. interpello qualificatorio; 13

14 (segue) I diversi tipi di interpello. - circa la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l adozione di specifici regimi fiscali cd. interpello probatorio; - circa l applicazione della disciplina dell abuso del diritto cd. interpello antielusivo o antiabusivo; - al fine di chiedere la disapplicazione di norme che allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d imposta o altre posizioni soggettive, fornendo la dimostrazione che nella fattispecie concreta gli effetti elusivi non possono verificarsi cd. interpello disapplicativo. 14

15 Il procedimento dell interpello. Legittimato a presentare l interpello è il contribuente, anche non residente, ovvero un soggetto che in base alla legge è obbligato a porre in essere adempimenti per conto del contribuente. L istanza dev essere inoltrata alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate competente rispetto al domicilio fiscale del richiedente. L Amministrazione finanziaria ha 120 o 90 giorni (a seconda del tipo di interpello proposto) per rispondere all istanza. 15

16 Il contenuto dell istanza di interpello L istanza di interpello da presentare all Ufficio competente deve avere i seguenti requisiti: 1) essere sottoscritta dal richiedente; 2) contenere una serie di dati identificativi; 3) contenere gli elementi circostanziati e specifici della fattispecie concreta; 4) specificare la norma tributaria che si ritiene oscura e per la quale si chiede l interpello; 5) contenere un interpretazione preferenziale del contribuente 16

17 Gli effetti dell interpello. La risposta dell Amministrazione finanziaria deve essere: i. motivata; ii. contenere l interpretazione della norma tributaria ritenuta applicabile al caso concreto. In materia di interpello opera la regola del silenzio-assenso. Se infatti l Amministrazione non risponde entro il termine previsto dalla legge, potrà considerarsi condivisa dalla stessa Amministrazione l interpretazione indicata dal contribuente. 17

18 (segue) Gli effetti dell interpello. a) per gli interpelli ordinari (interpretativo e qualificatorio), l Amministrazione finanziaria deve fornire risposta entro 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza; b) per l interpello probatorio, antielusivo e disapplicativo, l Amministrazione finanziaria deve fornire risposta entro 120 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 18

19 (segue) Gli effetti dell interpello. La risposta vincola ogni organo dell Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza e limitatamente al richiedente; Il contribuente non è vincolato alla risposta dell A.F., ma qualora si adegui, ne deriva un obbligo di conformità da parte degli uffici fiscali in fase di attuazione del tributo. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi al caso oggetto di interpello che si discostino dalla risposta espressa o tacita fornita dall A.F. sono considerati nulli. 19

20 L interpello sui nuovi investimenti. Introdotto dall art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015 Può essere presentato da imprese che intendono effettuare investimenti sul territorio italiano di importo non < a 30 milioni di euro in merito al trattamento fiscale del piano di investimenti. Con questo strumento può essere richiesta all Amministrazione finanziaria: - una risposta in merito a questioni fiscali di ordine generale - la valutazione preventiva sull eventuale assenza di abuso del diritto - la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l accesso ad eventuali regimi previsti dall ordinamento tributario. 20

21 (segue) L interpello sui nuovi investimenti. La domanda va inoltrata all Agenzia delle entrate le modalità di presentazione e l individuazione dell ufficio competente sono determinate in base ad un decreto del Direttore dell Agenzia delle entrate. La risposta deve essere resa in forma scritta e motivata entro 120 giorni dalla presentazione dell istanza termine prorogabile di ulteriori 90 giorni. Se la risposta non viene resa nei suddetti termini, vale la regola del silenzio-assenso. La risposta, espressa o tacita, vincola l Amministrazione finanziaria. 21

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