GESTIONE COMMISSARIALE
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- Silvestro Santi
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1 DETERMINAZIONE N. 228 DEL 11 SETTEMBRE 2014 Oggetto: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 11/2014, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Notificatore società Habas A.S. Notifica generale n. IL DIRIGENTE Premesso: - che la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l ambiente; - che il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell origine, della destinazione e dell itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione; - che il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all interno dell Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra Paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri; - che tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall OCSE - e sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all abrogato regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006; - che l articolo 194 del D. Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, dedicato alle spedizioni transfrontaliere, stabilisce al comma 4 che il Ministero dell Ambiente, con successivo decreto, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1013/2006 deve disciplinare, tra l altro, le spese amministrative poste a carico dei notificatori, ed al comma 5 del medesimo articolo che sino all emanazione del decreto di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 370/1998; - che l articolo 196, comma 1, lettera f), del citato D. Lgs. 152/2006 prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni; - che l articolo 59, comma 5, lettera c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; Vista la nota datata , rif. n , dell Autorità competente di spedizione della Turchia Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate for EIA, Permit and Inspection, acquisita per mezzo del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n del (Ns. prot. n del ), con la quale è stato trasmesso il documento di notifica n. TR e l allegato dossier, relativo alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti dalla società Habas A.S., individuati con i codici CER * e Basilea A4100, per un quantitativo 1/5
2 di tonnellate suddiviso in 2 spedizioni via mare (cui corrispondono n. 100 trasporti su strada), destinati al recupero (R4) presso lo stabilimento della società Portovesme S.r.l. ubicato a Portoscuso; Considerato che, in allegato al citato documento di notifica, è stata prodotta, tra l altro, la documentazione sotto riportata e che sono state fornite le informazioni di seguito indicate: - autorizzazione di potere con la quale la società Habas A.S. (produttore dei rifiuti/notificatore) conferisce alla società Sudamin Rohstoff GmbH (intermediario) il potere di agire in suo nome per la procedura di notifica e per i relativi movimenti; - contratto per il recupero dei rifiuti notificati, stipulato tra la società Habas A.S. (produttore dei rifiuti/notificatore) e la società Portovesme S.r.l. (destinatario dei rifiuti); - garanzia finanziaria emessa in data dalla società Allianz Global Corporate & Specialty SE, prestata a garanzia di un quantitativo di rifiuti pari a tonnellate e per un importo pari a ,00; - itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: stabilimento del notificatore/produttore dei rifiuti presso Aliaga/Izmir Porto South of Nemrut Bay (TR) - (Mare Egeo - Mar Mediterraneo) - Porto di Portoscuso > per nave / Porto di Portoscuso stabilimento del destinatario dei rifiuti presso Portoscuso > per camion; Preso atto che la Turchia è un paese aderente alla Convenzione di Basilea ed alla decisione OCSE, per cui alla procedura in oggetto si applicano, altresì, le specifiche disposizioni procedurali contenute nel Titolo V del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 1013/2006; Riscontrato che la società Portovesme S.r.l., destinataria dei suddetti rifiuti, è abilitata al trattamento/recupero e valorizzazione degli stessi mediante l impianto Waelz, in virtù dell Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla stessa con decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 234 del , il quale sostituisce la determinazione del dirigente dell Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias n. 192 del ; Dato atto che in data , con nota prot. n , questa Amministrazione Provinciale - in qualità di Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere al notificatore, all Autorità competente di spedizione, all intermediario ed al destinatario dei rifiuti copia del documento di notifica n. TR con l attestazione di avvenuto ricevimento, ai sensi dell art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006; Vista la nota datata del notificatore Habas A.S. (Ns. prot. n del ), con la quale si richiede il consenso alla modifica delle date delle spedizioni, originariamente previste dal al , con le nuove date fissate dal al ; Dato atto che - in accoglimento alla sopra menzionata istanza del notificatore - l Autorità competente di spedizione della Turchia, con nota datata (Ns. prot. n del ), ha provveduto a trasmettere un nuovo documento di notifica n. TR , riportante il nuovo periodo delle spedizioni, nonché la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui alla notifica generale n. TR , con termine di validità dal al ; Dato atto, altresì, che in data , con nota prot. n , questa Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere al notificatore, all Autorità competente di spedizione, all intermediario ed al destinatario dei rifiuti copia del nuovo documento di notifica n. TR , con l attestazione di avvenuto ricevimento, in sostituzione di quello precedentemente trasmesso con nota prot. n del ; 2/5
3 Preso atto che società Portovesme S.r.l. ha provveduto a corrispondere alla Provincia di Carbonia Iglesias, per conto del notificatore, le somme dovute a titolo di diritti amministrativi per la procedura di notifica in oggetto e per la relativa attività di sorveglianza, quantificate in 2.711,13, ai sensi dell Allegato 4 al D.M. 370/1998; Rilevato che la notifica generale n. TR risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e che dalle verifiche effettuate non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto, con validità fino al ; Visti: - la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e ss. mm. ii.; - il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e ss. mm. ii., ed in particolare il Titolo V dedicato alle importazioni nella Comunità da Paesi terzi; - il D. Lgs. 152/2006, e in particolare l articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti; - il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti; - il Decreto Ministeriale 370/1998, e in particolare l allegato disciplinante le modalità di determinazione delle spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; - la Direttiva del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio; - il D. Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare l articolo 107; - il D. Lgs. 165/2001 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l articolo 4; - il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del con il quale è stata attribuita al sottoscritto, dirigente in ruolo dell Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l incarico di dirigente dell'area dei Servizi Ambientali dell'ente; Tutto ciò premesso DETERMINA 1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e per la parte di competenza dell Autorità di destinazione, il notificatore società Habas A.S. ad effettuare la spedizione transfrontaliera di tonnellate di rifiuti solidi speciali prodotti nel proprio stabilimento sito ad Aliaga/Izmir (TR), classificati pericolosi e costituiti da Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose (codici CER * e Basilea A4100) di cui al documento di notifica n. TR , per un totale di n. 2 spedizioni via mare (cui corrispondono n. 100 trasporti su strada) e secondo l itinerario indicato in premessa, destinati al recupero (R4) presso lo stabilimento della società Portovesme S.r.l. ubicato a Portoscuso, in località Portovesme, S.P. 2 Km 16,5; 2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida previo consenso di tutte le autorità interessate fino al , a far data dalla presente determinazione, ed è vincolata al rispetto delle prescrizioni riportate nell Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Portovesme S.r.l. con decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 234 del ; 3/5
4 3. di precisare che le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla società Habas A.S. del presente provvedimento ed a seguito dell acquisizione, da parte della medesima società, delle ulteriori autorizzazioni di competenza delle autorità interessate, nonché a seguito dell assolvimento di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, di quelle previste dal D. Lgs. 152/2006 e di quelle imposte dall Autorità di spedizione; 4. di stabilire che l autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, prestata a garanzia della notifica generale in oggetto, non è applicabile entro la data in cui ha inizio la spedizione notificata; 5. di stabilire che la società Habas A.S. dovrà comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias - Area dei Servizi Ambientali (fax n ), al Comune di Portoscuso (fax n ), all ARPAS - Dipartimento di Carbonia Iglesias (fax n ), all Agenzia delle Dogane Sezione Operativa Territoriale di Portovesme (fax n ) e al N.O.E. - Sezione di Cagliari (fax n ), almeno 10 (dieci) giorni prima dell arrivo a destinazione dei rifiuti, la denominazione del vettore, la data e l ora d arrivo presso lo stabilimento della società Portovesme S.r.l. sito in località Portovesme del Comune di Portoscuso (CI), specificando altresì il quantitativo trasportato; 6. di stabilire, ai sensi dell articolo 42, paragrafo 3, lettera c, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, a carico del vettore, che al suo ingresso nell Unione Europea venga consegnata una copia del documento di movimento dei rifiuti al competente ufficio doganale di entrata; 7. di prescrivere che per ogni quantitativo di rifiuti in movimentazione venga certificato, al momento dell uscita dello stesso dal Paese di spedizione, il rispetto dei livelli di concentrazione radioattiva stabiliti per lo Stato Italiano nella misura di 1 Bq/g, ai sensi dell Allegato I del D. Lgs. 230/1995. Tali certificazioni dovranno essere trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias, a cura del notificatore o di un suo delegato, al più tardi al momento del ricevimento dei rifiuti da parte dell impianto del destinatario; 8. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di pericolo e che il personale incaricato del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del destinatario, senza stoccaggio intermedio e in tal senso si dovranno osservare le indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso da seguirsi ed ai mezzi di trasporto - provvisti di adeguata copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose da utilizzare; 9. di stabilire, ai sensi dell articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, a carico della società Portovesme S.r.l. - quale titolare dell impianto di destinazione dei rifiuti ubicato in località Portovesme del Comune di Portoscuso - l obbligo di provvedere durante il periodo di validità della notifica, alla registrazione sistematica dei flussi in entrata e in uscita dei rifiuti e delle relative operazioni di recupero indicate nella notifica. Tali registrazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società ed essere trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias - Area dei Servizi Ambientali entro un mese dal completamento dell operazione di recupero notificata; 10. di affidare all ARPAS Dipartimento di Carbonia Iglesias, l incarico di procedere all effettuazione di campagne di analisi delle emissioni dei forni Waelz, atte a rilevare i parametri non rilevati in continuo, 4/5
5 in concomitanza dell utilizzo di cariche contenenti rifiuti avviati al recupero. Tali dati dovranno essere trasmessi alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Carbonia Iglesias Area dei Servizi Ambientali ed al Comune di Portoscuso; 11. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o la dannosità dell attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. Iglesias, 11 settembre 2014 Resp. Proc. / Dott.ssa Lorena Casula F.to Lorena Casula IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu 5/5
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