LEGGE REGIONALE UMBRIA

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1 LEGGE REGIONALE UMBRIA N. 39 DEL Disciplina delle strutture ricettive extra - alberghiere. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 58 del 19 agosto 1987 Il Commissario Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Titolo I GENERALITA' ARTICOLO 1 (Oggetto della legge) 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive extra - alberghiere: - case per ferie; - ostelli per la gioventù ; - rifugi escursionistici; - affittacamere; file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (1 of 18)02/05/

2 - case e appartamenti per vacanze. Titolo II CASE PER FERIE ARTICOLO 2 Definizione e caratteristiche 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione. 3. Nelle case per ferie è garantita non solo a prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma. 4. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell' ambito e sotto la responsabilità del titolare dell' autorizzazione. ARTICOLO 3 Case religiose di ospitalità 1. Nell' ambito della categoria delle << Case per ferie >>, sono classificate << Case religiose di ospitalità >> quellecaratterizzate dalle finalità religiose dell' ente gestore che offra a pagamento, ospitalità, per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le inerenti regole di comportamento e file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (2 of 18)02/05/

3 limitazioni di servizio. A tal fine l' orario di chiusura dell' esercizio al pubblico è fissato alle ore 21 nella stagione autunno - inverno e alle ore 22 nella stagione primavera - estate. 2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n Non rientrano nella definizione di cui al primo comma le case di convivenza religiosa, ancorchè possono esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di chi ne ha la responsabilità, ospiti temporanei nella forma della partecipazione alla vita della rispettiva comunità. 4. Resta fermo l' obbligo degli enti di cui al secondo comma del presente articolo di sottoporsi, ove ne ricorrano i presupposti, alla classificazione di cui alla lr 8 giugno 1981, n. 33 e successive variazioni e modificazioni. ARTICOLO 4 Centri di vacanza per minori o Kinderheim 1. Nell' ambito della categoria << Case per ferie >> sono classificati << Centri di vacanza per minori >> (Kinderheim) quelle caratterizzate dal tipo della clientela - individuata a norma in bambini al di sotto dei 14 anni - aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/ o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno del bambino, al suo sviluppo sociale e pedagogico. 2. In relazione al contenuto del primo comma del presente articolo, nei Centri di vacanza per minori, oltre ai requisiti previsti per le Case per ferie di cui al successivo art. 6, deve essere garantita, quale servizio obbligatorio, la presenza di un medico o assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/ o struttura sanitaria per immediato soccorso. ARTICOLO 5 file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (3 of 18)02/05/

4 Centri di vacanza per anziani 1. Nell' ambito della categoria << Case per ferie >> sono classificati << Centri di vacanza per anziani >> quelle caratterizzate dal tipo della clientela - individuata in persone anziane - aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/ o invernali, finalizzate al soggiorno dell' anziano in località e ambienti salubri particolarmente adatti al riposo ed alla vita sociale. A detto fine, tali strutture sono fornite di verde attrezzato e di spazi interni adeguati alle esigenze richieste dalla vita sociale dell' anziano. 2. In relazione al contenuto del primo comma del presente articolo, nei centri di vacanza per anziani, oltre ai requisiti previsti per le Case per ferie di cui al successivo art. 6, deve essere garantita, quale servizio obbligatorio, la presenza di un medico o assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/ o struttura sanitaria per immediato soccorso. ARTICOLO 6 Requisiti tecnici ed igienico - sanitari 1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali. 2. In particolare devono avere: a) una superficie minima delle camere, al netto diogni locale accessorio, di mq 8 per le camere da un letto, mq 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti - letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune; b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera; file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (4 of 18)02/05/

5 d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più ; e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell' ENPI - CEI e dei Vigili del fuoco; f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell' autorità sanitaria; g) servizio di telefono ad uso comune e servizio citofonico interno. ARTICOLO 7 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 1. L' esercizio dell' attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, che individui: - il numero dei posti letto; - il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l' uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso; - i periodi di apertura. 2. L' autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonchè a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata. Titolo III OSTELLI PER LA GIOVENTU' ARTICOLO 8 Definizione e caratteristiche file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (5 of 18)02/05/

6 1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. 2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma. 3. I complessi possono essere, altresì, dotati di particolari strutture e servizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola - calda, self - service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti - letto. ARTICOLO 9 Requisiti tecnici ed igienico - sanitari 1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali. 2. In particolare, devono avere: a) camere a più posti letto che dispongano di una superficie minima di mq 5 per ogni singolo posto letto, con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a << castello >>; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune; b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera; d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più ; file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (6 of 18)02/05/

7 e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente dell' ENPI - CEI e dei Vigili del fuoco; f) cassetta di pronto - soccorso come da indicazione della competente autorità sanitaria; g) servizio di telefono ad uso comune. 3. Camere e servizi igienici dovranno essere predisposti separatamente per uomini e per donne. ARTICOLO 10 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 1. L' esercizio dell' attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, che individui: - il numero dei posti letto; - il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l' uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso; - i periodi di apertura. 2. L' autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonchè a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata. Titolo IV RIFUGI ESCURSIONISTICI ARTICOLO 11 Definizione e caratteristiche file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (7 of 18)02/05/

8 1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. 2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell' escursionismo, nonchè da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode. ARTICOLO 12 Requisiti tecnici e igienico - sanitari 1. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. 2. In particolare dispongono di: a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; c) spazio attrezzato per il pernottamento; d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; e) cassetta di pronto soccorso; f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, di apparecchiatura di radio - telefono o similari. 3. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonchè di serizi igienico - sanitari. 4. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per le case per ferie con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande. file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (8 of 18)02/05/

9 ARTICOLO 13 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 1. L' esercizio dell' attività dei rifugi escursionistici è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge. 2. La domanda di autorizzazione, in particolare, indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d' accesso, capacità ricettiva (numero delle persone contemporaneamente accoglibili, wc, lavabi, periodi di apertura). 3. Alla domanda è allegato un progetto (prospetto esterno, planimetria e sezione) e relazione tecnico - descrittiva del fabbricato. 4. Qualora si tratti di rifugi con custodia, l' Ente o il privato proprietario del rifugio, all' atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione. 5. Il Comune accerta che si tratti di persona con conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, nonchè abbia cognizioni necessarie per un primo intervento di soccorso. Titolo V ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ARTICOLO 14 Definizione e caratteristiche 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti mobiliati in uno stesso stabile. file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (9 of 18)02/05/

10 2. Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali, nel comune di propria residenza anagrafica, affittano abitualmente non più di due appartamenti ammobiliati posti in uno stesso stabile per una capacità ricettiva complessiva non superiore a 6 camere per 12 posti letto. 3. Eventuale deroga all' obbligo di permanenza di almeno sette giorni, può essere concessa - per periodi determinati ed in occasione di particolari, eccezionali situazioni richiedenti disponibilità ricettiva di tipo alberghiero - dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di promozione turistica. La Giunta regionale al 31 dicembre di ciascun anno pubblica sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) l' elenco delle aziende che hanno ottenuto la deroga con la indicazione dei periodi cui la stessa fa riferimento. 4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. 5. Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione; d) riscaldamento. ARTICOLO 15 Caratteristiche tecniche ed igienico - sanitarie 1. I locali destinati all' esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale. 2. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati almeno di un servizio igienico - sanitario - completo di lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 6 persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (10 of 18)02/05/

11 3. Per le camere da letto, l' arredamento minimo deve essere costituito da letto, tavolo, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti. ARTICOLO 16 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 1. Chi intende esercitare l' attività di affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l' attività, indicando: - generalità del dichiarante; - numero e ubicazione dei vani destinati all' attività ricettiva; - numero dei posti letto; - servizi igienici a disposizione degli ospiti; - servizi accessori offerti. 2. L' autorizzazione è accordata previo accertamento, da parte dell' autorità comunale, della rispondenza delle strutture ai requisiti previsti dalla presente legge. Titolo VI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE ARTICOLO 17 Definizione e caratteristiche 1. Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l' affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni. 2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (11 of 18)02/05/

12 - pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; - fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; - fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento: - manutenzione delle unità abitative e degli arredi. 3. L' eventuale somministrazione di cibi e bevande è consentita solo per le persone alloggiate e non è compresa nella tariffa di alloggio. 4. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico. ARTICOLO 18 Requisiti tecnici ed igienico - sanitari 1. Le case ed appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all' articolo precedente, devono possedere i requisiti igienico - edilizi previsti dalla normativa vigente. ARTICOLO 19 Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività 1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l' attività, indicando: - generalità del richiedente; - generalità del gestore; - periodi di esercizio dell' attività ; - caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi; - ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti. 2. Il titolare dell' autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (12 of 18)02/05/

13 comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. Titolo VII NORME COMUNI ARTICOLO 20 Accertamento dei requisiti 1. Il Comune, acquisito il motivato parere della competente Azienda di promozione turistica, provvede al rilascio della autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che: - sia stata riconosciuta, ove richiesta, la destinazione d' uso nell' ambito delle norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune ove l' immobile ha sede; - sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con rdl 18 giugno 1931, n. 773; - sussistano i requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme vigenti. 2. E' fatto obbligo ai gestori delle attività ricettive extralberghiere, per quanto di rispettiva competenza, di esporre, nei locali adibiti all' esercizio delle attività l' attestato di classificazione di cui all' art. 25 e la tabella indicante il prezzo del servizio. ARTICOLO 21 Rinnovi annuali 1. L' autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionali, è rinnovata annualmente, a presentazione di domanda previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (13 of 18)02/05/

14 ARTICOLO 22 Diffida, sospensione, revoca e cessazione 1. L' autorizzazione ad esercitare le attività ricettivedi cui alla presente legge può essere revocata dal Comune venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l' attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza. 2. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell' autorizzazione. 3. Il titolare di una delle stutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell' attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune. 4. Il periodo di sospensione temporanea della attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso tale termine l' attività si intende definitivamente cessata. ARTICOLO 23 Comunicazione dei provvedimenti 1. Il Comune dà immediata comunicazione agli Uffici << Turismo - Industria alberghiera >> e << Bilancio - Servizio Tributi >> della Regione, nonchè all' Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e alla Ricevitoria provinciale imposta di soggiorno, competente per provincia, del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonchè delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni. 2. Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività. file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (14 of 18)02/05/

15 3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' elenco di tutti gli esercizi di affittacamere della regione, contenente la loro classificazione. ARTICOLO 24 Funzioni di vigilanza e di controllo 1. Ferme restando le competenze dell' Autorità di pubblica sicurezza e delle Unità locali socio - sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull' osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune d' intesa con la competente Azienda di promozione turistica, che a tal fine provvede preventivamente alla schedatura di tutti i servizi offerti, curandone l' aggiornamento. 2. La Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge e può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale. 3. Alle Aziende di promozione turistica vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni ed i reclami circa la corrispondenza delle strutture e dei servizi alle idoneità previste dalla presente legge. ARTICOLO 25 Classificazione e comparazione a fini tributari 1. Gli alloggi utilizzati per l' esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze, sono classificati dal Comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal rdl 24 novembre 1938, n. 1926, in tre categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato A). 2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati fra gli alloggi di III categoria. file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (15 of 18)02/05/

16 ARTICOLO 26 Osservanza di normativa vigente 1. E' fatta salva l' osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l' esercizio dell' attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l' uso e la tutela del suolo. ARTICOLO 27 Sanzioni 1. Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amminsitrativa del pagamento della somma da lire a lire Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi escursionistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire a lire In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione della attività o alla revoca dell' autorizzazione. 4. Resta ferma l' applicazione delle disposizioni del codice penale ove le violazioni costituiscano reato. ARTICOLO 28 file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (16 of 18)02/05/

17 Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni 1. L' accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dai Comuni cui spetta l' esercizio della vigilanza ed ai quali sono devoluti i proventi delle sanzioni previste al precedente art. 27. ARTICOLO 29 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi escursionistici e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l' attività, ai requisiti della presente legge; agli stessi esercizi, per effetto dell' attività già svolta, è riconosciuta la destinazione d' uso dell' immobile. 2. Le trasformazioni relative alla sistemazione di strutture ricettive extra - alberghiere in edifici di notevole interesse nei centri storici urbani o frazionali devono tener conto dell' esigenza di non alterare caratteri strutturali e morfologici degli edifici oggetto dell' intervento. 3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n << Disciplina degli affittacamere >>; del dpr 4 agosto 1957, n. 918 << Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini >>; della legge 21 marzo 1958, n. 326 << Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico - sociale >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria. Data a Perugia, addì 13 agosto 1987 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 6 luglio 1987 (atto n. 487) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto ALLEGATO 1: Allegato A file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (17 of 18)02/05/

18 Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l' esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal RDL 24 novembre 1938, n (I parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 sull' equo canone). 1) Stato dell' immobile e qualità dell' arredamento: buono coefficiente 1.00 normale coefficiente 0.80 mediocre coefficiente ) Ubicazione: centro storico o zona di particolare interesse turistico coefficiente 1.30 semiperiferica coefficiente 1.20 periferica coefficiente 1.00 agricola coefficiente 0.85 NB L' ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località. 3) Livello piano attico coefficiente 1.20, piani intermedi coefficiente 1.00, piano terreno coefficiente 1.90,piano seminterrato coefficiente ) Tipologia del fabbricato: A/ 1 coefficiente 2.00 A/ 2 coefficiente 1.25 A/ 3 coefficiente 1.05 A/ 4 coefficiente 0.80 A/ 5 coefficiente 0.50 A/ 6 coefficiente 0.70 A/ 7 coefficiente 1.40 Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie: I categoria superiore o uguale a 1.82 II categoria superiore o uguale a 1.50 III categoria superiore o uguale a file:///c /Users/Webmaster/Desktop/DIA%20E%20LEGGI/legge_umbriaaf.html (18 of 18)02/05/

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