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1 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio 2001 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL UMBRIA PARTI PRIMA e SECONDA PERUGIA - 28 febbraio 2001 Prezzo L (IVA compresa) DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A PARTE PRIMA Sezione II TESTI AGGIORNATI E COORDINATI Testo aggiornato della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, concernente «Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante «Interventi per la qualificazione e l ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8», dalla legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, recante «Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta», e dalla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta».

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3 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio TESTI AGGIORNATI E COORDINATI Testo aggiornato della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 (pubblicata nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 23 marzo 1994), concernente «Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante «Interventi per la qualificazione e l ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8», (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 21 settembre 1994), dalla legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, recante «Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta», (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 3 novembre 1999) e dalla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta», (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 24 gennaio 2001). AVVERTENZA: Il testo coordinato è stato redatto a cura della Segreteria generale della Presidenza, Servizio Affari giuridici e legislativi, Sezione assistenza all attività legislativa e alla consulenza legale, ai sensi del comma 2 dell art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui coordinati. Le modifiche apportate dalle leggi regionali 12 settembre 1994, n. 33, 27 ottobre 1999, n. 27 e 15 gennaio 2001, n. 2, sono evidenziate con carattere corsivo.

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5 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio PARTE PRIMA Sezione II TESTI AGGIORNATI E COORDINATI Testo aggiornato della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 (pubblicata nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 23 marzo 1994), concernente «Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante «Interventi per la qualificazione e l ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8», (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 21 settembre 1994), dalla legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, recante «Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta», (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 3 novembre 1999) e dalla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta», (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 24 gennaio 2001). TITOLO I ATTIVITÀ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA CAPO I CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI Art. 1. (Definizione) 1. È attività ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per l ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente titolo. 2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate. Art. 2. (Finalità) 1. Il presente titolo disciplina l attività di gestione di esercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati. Art. 3. (Esercizi extralberghieri) 1. Sono esercizi extralberghieri: a) country-houses - residenze di campagna; b) case e appartamenti per vacanze; c) case per ferie; d) case religiose di ospitalità; e) centri soggiorno studi; f) kinderheimer - centri di vacanze per ragazzi; g) ostelli per la gioventù; h) rifugi escursionistici; i) affittacamere. Art. 4. (Country-houses) (Testo dell art. 4 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, così come modificato dall art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, con la soppressione della lettera f) al comma 2). 1. Le country houses sono esercizi extralberghieri, dotati di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. 2. L esercizio dell attività ricettiva di country-houses è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall Azienda di promozione turistica, che acquisisce la seguente documentazione: a) domanda contenente fra l altro, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia; c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto; d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto; e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati; f) (abrogata) g) dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare. 3. L Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l Ufficio turismo - industria alberghiera, che nel territorio regionale la denominazione dell esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono,

6 6 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio 2001 per l utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio ricettivo cessato. In quest ultimo caso, l uso della denominazione, deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell azienda cessata. 4. L istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell Azienda stessa. 5. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dall Azienda di promozione turistica. L Ufficio turismoindustria alberghiera cura la notifica del provvedimento al Comune e all Azienda competenti per territorio. 6. Le country-houses sono classificate in unica categoria, tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato A. Art. 5. (Case e appartamenti per vacanze) (Testo dell art. 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, così come modificato dall art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 e dall art. 1, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2, con l abrogazione della lettera f) al comma 4 e la soppressione di alcune parole al comma 1). 1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati all alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi. 2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell alloggio: - pulizia unità abitative; - fornitura di biancheria; - fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento; - manutenzione delle unità abitative e degli arredi. 3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. 4. L esercizio dell attività ricettiva di case e appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione: a) domanda contenente fra l altro, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia; c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto; d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto; e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati; f) (abrogata) g) dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare. 5. L Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l Ufficio turismo - industria alberghiera, che nel territorio regionale la denominazione dell esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedano, per l utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest ultimo caso, l uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell azienda cessata. 6. L istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell Azienda stessa. 7. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall Azienda di promozione turistica. L Ufficio turismo - industria alberghiera cura la notifica del provvedimento al Comune e all Azienda competenti per territorio. 8. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato B. Art. 6. (Case per ferie). 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 3. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell autorizzazione. Art. 7. (Case religiose di ospitalità) 1. Nell ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell ente gestore che offra, a pagamento, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell ospitalità stessa e con accettazione delle

7 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l orario di chiusura dell esercizio al pubblico è fissato alle ore nella stagione autunnoinvernale e alle ore nella stagione primaveraestate. 2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, ancorché possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di chi ne ha la responsabilità, ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità. 4. Resta fermo l obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti. Art. 8. (Requisiti tecnici e igienico-sanitari) 1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali. 2. In particolare devono avere: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere a un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune; b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera; d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più; e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco; f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell autorità sanitaria; g) servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno. Art. 9. (Obblighi amministrativi) 1. L esercizio dell attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall Azienda di promozione turistica, che acquisisce la seguente documentazione: a) domanda contenente, fra l altro, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; b) dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da praticare; c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso; d) dichiarazione dei periodi di apertura. 2. L autorizzazione all esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata. Art. 10. (Centri soggiorno studi) 1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l attività didattica e convegnistica specializzata. 2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, Organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione. 3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della l.r. 27 gennaio 1993, n. 4. Art. 11. (Obblighi amministrativi) 1. L esercizio dell attività ricettiva dei centri soggiorno studi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione: a) domanda contenente, fra l altro, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia; c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto; d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto; e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati; f) certificato o nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni; g) dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare. 2. L autorizzazione all esercizio dell attività può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata. Art. 12. (Ostelli per la gioventù) (Testo dell art. 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, così come sostituito dall art. 2, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2). 1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni,

8 8 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio 2001 enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive. Art. 13. (Kinderheimer - centri di vacanze per ragazzi) 1. Sono classificati centri di vacanza per ragazzi - kinderheimer - quelli caratterizzati dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzati oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico. 2. Nei centri di vacanza per ragazzi deve essere assicurata inoltre la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico nonché di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per le necessità di un pronto intervento. Art. 14. (Norme comuni per ostelli per la gioventù e per i kinderheimer) 1. Negli ostelli per la gioventù e nei kinderheimer deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell esercizio. 2. I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e servizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto. 3. Gli ostelli per la gioventù e i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienicoedilizi comunali. In particolare devono avere: a) camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune; b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera; d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo; e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e e le prescrizioni, rispettivamente, all ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco; f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell autorità sanitaria; g) servizio telefonico ad uso comune. 4. L esercizio dell attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione: a) domanda contenente, fra l altro, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; b) dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare; c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso; d) dichiarazione dei periodi di apertura. 5. L autorizzazione all esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata. Art. 15. (Rifugi escursionistici) 1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. 2. I rifugi possono essere gestiti da enti pubblici e da enti e associazioni operanti nel settore dell escursionismo, nonché da privati. 3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. 4. In particolare dispongono di: a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; c) spazio attrezzato per il pernottamento; d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; e) cassetta di pronto soccorso; f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similare. 5. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari. 6. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande. 7. L esercizio dell attività dei rifugi escursionistici è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall Azienda di promozione turistica. 8. Alla domanda di autorizzazione è allegato un prospetto esterno, una planimetria dei locali e una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato che indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d accesso, dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare, dichiarazione dei periodi di apertura. 9. L ente o il privato proprietario del rifugio, all atto della richiesta dell apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione. 10. L Azienda di promozione turistica accerta che il custode sia a conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e che sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un primo intervento di soccorso. Art. 16. (Esercizi di affittacamere) (Testo dell art. 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 così come modificato dall art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2 con la soppressione di alcune parole al comma 1 e l abrogazione dei commi 3 e 4).

9 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in un stesso stabile. 2. Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto. 3. (Abrogato) 4. (Abrogato) 5. Gli affittacamere sono classificati in unica categoria, tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C. 6. I locali destinati all esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicoedilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale. 7. L esercizio dell attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione: a) domanda contenente le generalità del richiedente e l ubicazione dell immobile in cui si intende svolgere l attività; b) planimetria dell immobile; c) certificato di abitabilità rilasciato dal sindaco; d) dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare. 8. L istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell Azienda di promozione turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione al Comune competente, sottoscritta dal direttore dell Azienda stessa. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività, rilasciata dal Comune, deve indicare: a) generalità del dichiarante; b) numero ed ubicazione dei vani destinati all attività ricettiva; c) numero dei posti letto; d) servizi igienici a disposizione degli ospiti. 10. Il provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività è trasmesso da parte del Comune competente all Azienda di promozione turistica. Art. 16/bis (Servizio di alloggio e pirma colazione «Bed and Breakfast») (Articolo aggiunto dall art. 4, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2) 1. Costituisce servizio di alloggio e prima colazione «Bed and Breakfast» l attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all interno dell abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione. 2. L attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l attività si volga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra. 3. L esercizio di attività di «Bed and Breakfast» non costituisce cambio di destinazione d uso dell immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l obbligo di dimora nelle medesime. 4. Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi. 5. L attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari previsti per legge. Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l esistenza dei requisiti, ivi compresi quelli indicati all allegato «A» della presente legge. Nell autocertificazione deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive. Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono l attività saltuaria di «Bed and Breakfast» dal quale desumere informazioni al solo scopo statistico. È fatto obbligo a chi esercita l attività di «Bed and Breakfast» di comunicare al Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell attività. L esercizio dell attività non necessita di iscrizione al registro imprese turistiche. 6. L Albo ufficiale dei «Bed and Breakfast» è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate in forma associata per la creazione di un marchio che garantisca il possesso dei parametri di qualità che identifichi il prodotto «Bed and Breakfast Umbria» in modo omogeneo e visibile. Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e deve essere affisso, a spese degli interessati, all esterno delle sedi di esercizio delle attività. CAPO II NORMATIVA COMUNE SUGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI Art. 17. (Accertamento dei requisiti) 1. Il Comune provvede al rilascio della autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che: a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773; b) sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti. 2. È fatto obbligo ai gestori delle attività ricettive extralberghiere, per quanto di rispettiva competenza, di esporre: a) nei locali adibiti all esercizio delle attività, l autorizzazione all esercizio dell attività stessa e la tabella indicante il prezzo del servizio; b) in ciascuna camera o appartamento, i cartellini dei prezzi. Art. 18. (Comunicazione dei provvedimenti) 1. Il Comune dà immediata comunicazione agli Uffici turismo - industria alberghiera e bilancio - servizio

10 10 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio 2001 tributi della Regione, nonché all Azienda di promozione turistica competente per territorio, del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui al Titolo I della presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni di cui all art L Azienda di promozione turistica trasmette alla Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività. Art. 19. (Variazioni di capacità ricettiva e della titolarità dell esercizio) 1. Le istanze per le variazioni della capacità ricettiva dell esercizio sono presentate all Azienda di promozione turistica che ne cura l istruttoria, con la procedura di classificazione prevista per ciascuna tipologia. 2. Il Comune competente autorizza la variazione di titolarità dell esercizio e ne dà comunicazione all Azienda di promozione turistica. Art. 20. (Diffida, sospensione, revoca e cessazione) 1. L autorizzazione ad esercitare le attività ricettive extralberghiere, da rinnovarsi annualmente su domanda, previo adempimento degli obblighi tributari previsti dalla normativa vigente, può essere revocata dal Comune venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l attività sia ritenuta contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza. 2. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell autorizzazione. 3. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell attività deve darne tempestiva comunicazione al Comune. 4. Il periodo di sospensione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, per altri sei mesi; decorso tale termine l attività si intende definitivamente cessata. Art. 21. (Rilevazioni statistiche) 1. È fatto obbligo al titolare o gestore dell attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito mod. ISTAT, l arrivo e la presenza di ciascun ospite alla Azienda di promozione turistica competente per territorio. La denuncia va effettuata con cadenza mensile secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Art. 22. (Vigilanza) 1. L accertamento delle violazioni connesse all esercizio dell attività ricettiva extralberghiera è espletato dall Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, tramite le Aziende di promozione turistica. 2. Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale. Art. 23. (Disposizioni finali) 1. È fatta salva l osservanza delle norme statali e regionali che regolano l esercizio dell attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l uso e tutela del suolo. TITOLO II ATTIVITÀ RICETTIVA ALL ARIA APERTA CAPO I CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALL ARIA APERTA Art. 24. (Definizione) 1. È attività ricettiva all aria aperta quella diretta alla produzione dei servizi per l ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente titolo. 2. Gli esercizi ricettivi all aria aperta sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle Tabelle allegate D ed E. Art. 25. (Finalità) 1. Il presente titolo disciplina le imprese turistiche che svolgono un attività professionale organizzata di gestione di aziende ricettive all aria aperta e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati. Art. 26. (Esercizi all aria aperta) (Testo dell art. 26 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, così come modificato dall art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, con la sostituzione del comma 5). 1. Sono esercizi ricettivi all aria aperta: a) villaggi turistici; b) campeggi. 2. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio all interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in unità abitative quali tukul, bungalows, gusci, anche vincolate saldamente al suolo. 3. I campeggi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, roulottes, campers, autocaravans, motorhomes, purché tali mezzi autonomi di pernottamento siano trasportabili senza ricorrere al regime normativo previsto per i trasporti eccezionali. 4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al venti per cento delle unità abitative autorizzate. I requisiti obbligatori delle piazzole sono quelli di cui alla Tabella allegato E per il rispettivo livello di classificazione.

11 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, tukuls, bungalows e gusci dedicati all accoglienza turistica in transito, anche installati a cura della gestione o proprie di residenti stagionali. Le unità costruttive stabilmente ancorate al suolo sono collocate in apposite piazzole, debbono avere una superficie massima non superiore a mq. 40 e una altezza massima rispettivamente al colmo di mt. 3,50 e alla gronda di mt. 2,30 e non possono occupare un numero di piazzole superiore al trenta per cento di quelle autorizzate. CAPO II CLASSIFICAZIONE Art. 27. (Classificazione) 1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una, due, tre e quattro stelle. 2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due, tre e quattro stelle. 3. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso di tutti i requisiti di cui alle Tabelle allegate D ed E. 4. Gli esercizi all aria aperta hanno l obbligo di evidenziare all esterno, accanto alla propria denominazione, il numero di stelle corrispondenti alla classifica attribuita. Art. 28. (Procedura di classificazione) (Testo dell art. 28 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, con la sostituzione della lettera f) al comma 1). 1. Chi intende aprire un esercizio ricettivo all aria aperta deve presentare apposita istanza all Azienda di promozione turistica, corredata dalla seguente documentazione: a) domanda contenente, fra l altro, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; b) planimetria dell immobile in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e firmata dal responsabile del progetto, con il riferimento ai dati relativi alla concessione edilizia e con l indicazione dell uso cui sono destinati i locali e gli impianti; c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto; d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto; e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi; f) per i villaggi turistici, certificato di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni e del D.M. 16 febbraio 1982; g) dichiarazione dell attrezzatura e delle tariffe da praticare. 2. L Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l Ufficio turismo - industria alberghiera, che nel territorio regionale la stessa denominazione o denominazione simile tale da ingenerare confusione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest ultimo caso, l uso della denominazione deve essere formalmente autorizzato dal titolare dell esercizio cessato. 3. L istruttoria per la classificazione, previo sopralluogo effettuato da personale dell Azienda di promozione turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell Azienda. 4. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall Azienda di promozione turistica. L Ufficio turismo - industria alberghiera cura la notifica del provvedimento al Comune e all Azienda. 5. La licenza di esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l esercizio ricettivo, su istanza del titolare o del gestore e previa acquisizione del provvedimento di attribuzione della classifica. La licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica attribuita, alla capacità ricettiva autorizzata, al periodo di apertura annuale o stagionale. Il provvedimento, in copia conforme all originale, è trasmesso all Azienda di promozione turistica e all Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale. 6. Qualora entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di attribuzione da parte della Giunta regionale della classifica, il Comune non abbia rilasciato la licenza di esercizio e ne abbia dato comunicazione all Ufficio turismo - industria alberghiera, la classifica è revocata. Art. 29. (Variazioni di capacità ricettiva e della titolarità dell esercizio) 1. Le istanze per variazioni della capacità ricettiva dell esercizio devono essere presentate all Azienda di promozione turistica che ne cura l istruttoria, con la procedura di cui all art. 28 e con la documentazione di cui alle lett. a), b), c), e), f), g) del comma 1 dello stesso articolo. 2. Il Comune competente autorizza la variazione della titolarità dell esercizio e ne dà comunicazione all Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale e all Azienda di promozione turistica. 3. Per le variazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta dell Azienda, delibera il provvedimento di presa d atto. Art. 30. (Revisione di classifica) 1. Qualora si verifichino variazioni strutturali, di servizi o di requisiti tali da comportare l attribuzione di una diversa classificazione, la Giunta regionale adotta un nuovo provvedimento di classificazione, su proposta dell Azienda di promozione turistica con le procedure di cui al comma 3 dell art. 28. Art. 31. (Chiusura temporanea degli esercizi all aria aperta) 1. I villaggi turistici e i campeggi assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti sia per la stagione estiva che per quella invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l intero arco dell anno.

12 12 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio Il titolare o il gestore che intenda chiudere il proprio esercizio o parte di esso per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comune che decide, tenuto conto delle esigenze turistico-ricettive della località, sentita l Azienda di promozione turistica. 3. Il Comune trasmette copia dell autorizzazione alla chiusura temporanea alla Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera. Art. 32. (Periodo di validità della classificazione) 1. La classificazione ha durata quinquennale a partire dal 1 gennaio. 2. Per gli esercizi all aria aperta che hanno iniziato l attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso. 3. La Giunta regionale non procede a revisioni di classifica negli ultimi sei mesi del quinquennio. 4. Le operazioni di riclassificazione sono espletate nel semestre precedente alla scadenza del quinquennio. Art. 33. (Rilevazioni statistiche) 1. Al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all aria aperta trasmettono con cadenza mensile, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, all Azienda di promozione turistica competente per territorio, l apposito modello ISTAT riferito esclusivamente alle sole persone alloggiate. Art. 34. (Mini aree di sosta) 1. Sono mini aree di sosta le aree che, realizzate da enti locali e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di trenta piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche. 2. Le mini aree di sosta sono classificate ad «una stella» ed hanno i requisiti obbligatori di cui alla Tabella allegato E. Art. 35. (Vigilanza) 1. L accertamento delle violazioni connesse all esercizio dell attività ricettiva all aria aperta è espletato dall Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica. 2. Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale. TITOLO III NORME COMUNI Art. 36. (Compatibilità urbanistica) (Testo dell art. 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, così come sostituito dall art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33). 1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri e all aria aperta devono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali. 2. La destinazione d uso degli esercizi ricettivi extralberghieri disciplinati dalla presente legge è compatibile con la destinazione di zona «E» prevista dagli strumenti urbanistici regionali e sub-regionali. 3. Gli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino il recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti nelle zone omogenee «A», «D», «E», «F» di cui al D.M. 2 aprile 1968, così come definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla legge 17 agosto 1942, n o piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n Le attività ricettive extralberghiere e all aria aperta che siano oggetto di nuova previsione di zone negli strumenti urbanistici generali dei comuni, devono essere disciplinate in zone omogenee del tipo «D», destinate ad impianti produttivi turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e dell art. 22 delle norme attuative del Piano urbanistico territoriale, approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 o in zone «F» destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile La Giunta regionale detta i criteri per la compatibilità ambientale ed urbanistica degli interventi di cui al presente articolo. Art. 37. (Disciplina tributaria) 1. L autorizzazione per l esercizio di attività ricettive extralberghiere e all aria aperta è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per gli adempimenti di cui all art. 2 della L.R. 28 maggio 1980, n. 57, i seguenti esercizi, ai soli fini tributari, sono equiparati: a) le country-houses alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle; b) i centri soggiorno studi alle strutture alberghiere classificate a due stelle; c) le «case e appartamenti per vacanze» e i «rifugi escursionistici» alla tipologia «altri allestimenti in genere»; d) le «case religiose di ospitalità» alle «case per ferie»; e) i «kinderheimer» agli «ostelli per gioventù»; f) le «mini aree di sosta» ai campeggi classificati ad una stella. Art. 38. (Disposizioni transitorie) 1. Il periodo di validità della classificazione degli esercizi ricettivi all aria aperta scade il 31 dicembre Entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge la competente Azienda di promozione turistica provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere e all aria aperta, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dalla presente legge. 3. Per gli esercizi extralberghieri e all aria aperta, fino

13 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio all entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2 dell art. 22 e comma 2 dell art. 35 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 e 27 e 28 della legge regionale 13 agosto 1987, n. 39. Art. 39. (Abrogazione della precedente normativa) 1. Gli artt. 3 e 7 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 «Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all aria aperta» e gli artt. 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 «Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all aria aperta» sono abrogati. 2. Gli artt. 1, 4, 5, 8, 9, 12, 12/bis e 13 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 e gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 13, della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, sono abrogati per la parte concernente gli esercizi ricettivi all aria aperta. 3. La legge regionale 13 agosto 1987, n. 39 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e la tabella allegato A sono abrogate. Allegato «A» Allegato «B» REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI Dl CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 1) Buono stato di manutenzione e conservazione dell immobile 2) Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da: - letto - comodino per letto con lampada - una sedia per letto - armadio - tavolo da pranzo con sedie - divano - cucinino o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili 3) Servizio di ricevimento 4) Fornitura di biancheria da letto e da bagno 5) Pulizia delle unità abitative 6) Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente 7) Chiamata di allarme in ogni bagno 8) Fornitura costante di energia elettrica 9) Riscaldamento in tutto l esercizio 10) Linea telefonica esterna per uso comune 11) Cassetta medica di pronto soccorso. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES Allegato «C» 1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell immobile; 2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura; 3. Servizio di ricevimento; 4. Cambio biancheria - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore; 5. Pulizia unità abitative - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore; 6. Un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato; 7. Chiamata di allarme in ogni bagno; 8. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici; 9. Riscaldamento in tutto l esercizio; 10. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti; 11. Una linea telefonica esterna ad uso comune; 12. Spazi comuni esterni all esercizio fruibili dall ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno; 13. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall offerta di prodotti tipici locali; 14. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella allegato B. C1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI Dl AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) 1) Buono stato di conservazione e manutenzione dell immobile 2) Arredamento funzionale composto da: - letto per persona - comodino per letto con lampada - tavolo - sedia per letto - armadio - specchio con presa corrente - cestino rifiuti 3) Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda 4) Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici 5) Riscaldamento 6) Fornitura costante di energia elettrica. C2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI Dl AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI) 1) Buono stato di manutenzione e conservazione dell immobile

14 14 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio ) Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da: - letto - comodino per letto con lampada - una sedia per letto - armadio - tavolo da pranzo con sedie - divano - cucinino o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili 3) Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente 4) Chiamata di allarme in ogni bagno 5) Fornitura costante di energia elettrica 6) Riscaldamento. Allegato «D» REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI Note alla Tabella Allegato «D»: (2) obbligatorio per villaggi ** (3) obbligatorio per villaggi *** (4) obbligatorio per villaggi **** (6) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli. (7) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria. 1. SISTEMAZIONE DELL AREA, STRUTTURE E INFRA- STRUTTURE 1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere [2] [3] [4] 1.02 Viabilità pedonale passaggi pedonali ogni unità abitativa [2] [3] [4] 1.03 Parcheggio auto una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle unità abitative [2] [3] come 1.031, con posti-auto custoditi 24/24 ore [4] 1.04 Aree libere ombreggiate per uso comune di superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell intera superficie del villaggio [2] di superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino [3] di superficie complessiva non inferiore al trenta per cento dell intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino [4] 1.05 Individuazione delle unità abitative contrassegno numerico progressivo, in ogni unità [2] [3] [4] confini delle unità abitative evidenziati con divisori artificiali [2] come 1.052, con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) [3] [4] 1.06 Sistemazione del terreno adiacente le unità abitative a prova di acqua e di polvere [2] [3] a prato [4] 1.07 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate [2] [3] [4] 1.08 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro e comunque in modo da garantire l agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni [2] [3] [4] 1.09 Impianto idrico [6] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l erogazione continua per 24 ore di acqua potabile [2] [3] [4] 1.10 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [2] [3] [4] 1.11 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente [2] [3] [4] 1.12 Impianto telefonico per uso comune con una linea esterna e cabina [2] con due o più linee esterne e cabine [3] [4] 1.13 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni quattro unità abitative [2] [3] [4] 2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLE- MENTARI 2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all ingresso del villaggio, assicurato: /24 ore [2] /24 ore [3] [4] 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni una volta al giorno [2] due volte al giorno [3] [4] 2.03 Pronto soccorso servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata [2] [3] [4] 2.04 Dotazione delle unità abitative cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento [2] [3] [4] acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative [2] [3] [4] locali-bagno in tutte le unità abitative [2] [3] [4] chiamata di allarme in tutti i locali-bagno [2] [3][4] telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta [4] attrezzatura per il soggiorno all aperto [2] [3] [4]

15 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura [4] funzionale e di buona fattura [3] funzionale e di discreta fattura [2] 2.06 Attrezzature di ristoro bar [2] bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie [3] [4] tavola calda o ristorante self-service [3] [4] market [2] [3] [4] 2.07 Attrezzature sportive e animazione [piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio] almeno due attrezzature [2] almeno tre attrezzature più animazione [3] almeno quattro attrezzature più animazione [4] 2.08 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.] almeno una attrezzatura e un servizio [2] almeno tre attrezzature e un servizio [3] almeno quattro attrezzature e più servizi [4] 2.09 Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento per cento delle unità abitative [2] [3] [4] Allegato «E» REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI Note alla Tabella Allegato «E»: [1] obbligatorio per campeggi * [2] obbligatorio per campeggi ** [3] obbligatorio per campeggi *** [4] obbligatorio per campeggi **** [5] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli. [6] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria. [7] Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati. 1. SISTEMAZIONE DELL AREA, STRUTTURE E INFRA- STRUTTURE 1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] 1.02 Viabilità pedonale passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro [1] [2] passaggi pedonali ogni due piazzole [3] [4] 1.03 Parcheggio auto una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] come 1.031, con posti-auto coperti [4] 1.04 Aree libere per uso comune di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell intera superficie del campeggio [1] [2] [3] di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell intera superficie del campeggio [4] 1.05 Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell intera superficie del campeggio [4] 1.06 Aree ombreggiate di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell intera superficie del campeggio [1] [2] di superficie complessiva non inferiore al settanta per cento dell intera superficie del campeggio [3] di superficie complessiva non inferiore al cento per cento dell intera superficie del campeggio [4] 1.07 Superficie delle piazzole non inferiore a mq. 50 per roulottes [1] [2] non inferiore a mq. 60 per roulottes [3] [4] non inferiore a mq. 30 per campers [1] [2] [3] [4] non inferiore a mq. 10 per tenda fino a quattro posti [1] [2] [3] [4] 1.08 Individuazione delle piazzole delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all interno del locale addetto al servizio ricevimento [1] [2] [3] [4] contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola [1] [2] [3] [4] confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) [4] 1.09 Sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] a prato [4] 1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4] 1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro e comunque in modo da garantire l agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4] 1.12 Impianto idrico [5] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l erogazione continua per 24 ore di acqua potabile [1] [2] [3] [4] 1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazio-

16 16 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio 2001 ne e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4] 1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente [1] [2] [3] [4] 1.15 Impianto telefonico per uso comune con una linea esterna [1] con una linea esterna e cabina [2] [3] con due o più linee esterne e cabine [4] 1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole [1] [2] [3] da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole [4] 1.17 Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente [1] [2] [3] [4] 1.18 Strutture ricettive fisse presenza di tende, roulottes, strutture fisse ancorate al suolo [bungalows] in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo di piazzole autorizzate [1] [2] [3] [4] 2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLE- MENTARI 2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all ingresso del campeggio [1] [2] [3] [4] 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni una volta al giorno [1] [2] due volte al giorno [3] [4] 2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie due volte al giorno [1] [2] [3] con addetto diurno permanente [4] 2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [6] una volta al giorno [1] [2] [3] [4] 2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4] nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata 2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [7] w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [7] doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [7] doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [7] doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [7] doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [7] almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti [1] [7] almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti [2] [7] almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti [3] [7] almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti [4] [7] lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [7] lavabo ogni 15 ospiti [3] [7] lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio [4] [7] lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo [1] [2] [3] [4] [7] lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [7] lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [7] lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [7] lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2] lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3] lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4] vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4] 2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle [7] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle [7] in ragione di almeno una ogni 20 ospiti [4] 2.08 Erogazione acqua calda in almeno il settanta per cento delle docce chiuse [1] [2] nel cento per cento delle docce chiuse [3] [4] (Omissis) nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci ) [4] 2.09 Dotazione delle piazzole presa di corrente nel cento per cento delle piazzole autorizzate [1] [2] [3] [4] 2.10 Attrezzature di ristoro bar [1] [2] [3] bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie [4] tavola calda o ristorante self-service [3] [4] spaccio [1] [2] [3] [4] 2.11 Attrezzature sportive (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.) almeno due attrezzature [3] almeno tre attrezzature [4] 2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.) almeno una attrezzatura o servizio [2] almeno due attrezzature o servizi [3] almeno tre attrezzature o servizi [4]

17 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 31 febbraio AVVERTENZA: Il punto 1.18 dell allegato E è stato modificato dall art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 e così ulteriormente modificato dall art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27. Il punto dell allegato E è stato abrogato dall art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Il punto dell allegato E è stato modificato dall art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Avvertenza Il testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi, Sezione assistenza all attività legislativa e alla consulenza legale, al solo scopo di facilitarne la lettura. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. N O T E Nota all art. 7, comma 2: La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», è pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale. n. 129 del 3 giugno Nota all art. 10, comma 3: La legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, recante «Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri», è pubblicata nel s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 3 febbraio Nota all art. 11, comma 1, lett. f): La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre Nota all art. 17, comma 1, lett. a): Il testo degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931), e il seguente: «11. (art. 10 T.U. 1926). Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi sottoposto all ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazioni. 12. (art. 11 T.U. 1926). Le persone che hanno l obbligo di provvedere all istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.» Note all art. 28, comma 1, lett. f): Per la legge 7 dicembre 1984, n. 818, si veda la nota all art. 11, comma 1, lett. f). Il D.M. 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile Note all art. 36, commi 3 e 4: Il D.M. 2 aprile 1968 recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», è pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale n. 97 del 16 aprile La legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 ottobre La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l edilizia residenziale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto Il testo dell art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, recante «Prime norme di politica urbanistica» (pubblicata nel Bollettino.Ufficiale della Regione. n. 31 del 5 settembre 1974), modificata con legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 23 novembre 1987), con legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (in s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 marzo 1995), con legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (in s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione. n. 52 del 29 ottobre 1997), con legge regionale 15 aprile 1999, n. 9 (in Bollettino Ufficiale della Regione. n. 22 del 21 aprile 1999), con legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (in s.o. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione. n. 2 del 12 gennaio 2000) e con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (in s.s. al Bollettino Ufficiale della Regione. n. 31 del 31 maggio 2000), è il seguente: «3.- (Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici e attuazione nelle zone di carattere turistico) -. Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee C, di cui al D.M. 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive; si configurano come zone omogenee D, di cui al D.M. citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici. Nelle zone di carattere turistico di cui al comma precedente, l indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq. L attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata, nella quale dovrà stabilirsi la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e degli spazi pubblici di cui al precedente comma, l assunzione a carico dei lottizzanti degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, nonché alle opere per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi, previste negli spazi pubblici. Nella convenzione saranno altresì precisate quelle attrezzature di interesse comune, di cui al terzo comma, la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti». Il testo dell art. 22 delle norme attuative del P.U.T. approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, recante

18 18 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 28 febbraio 2001 «Approvazione del Piano urbanistico territoriale» (pubblicata nel s.s. al Bollettino Ufficiale della Regione.. n. 83 del 28 dicembre 1983), modificata con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (in s.s. al Bollettino Ufficiale della Regione. n. 31 del 31 maggio 2000), è il seguente: «22. (Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici ed attuazione delle zone di carattere turistico) - Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee C, di cui al D.M. 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive, si configurano come zone omogenee D, di cui al D.M. citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici. Nelle zone C di carattere turistico, di cui al comma precedente, l indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq. Le zone destinate a interventi turistici, di cui al precedente comma, sono individuate solo nell ambito dei piani urbanistici comprensoriali. In tali zone il piano comprensoriale individua la superficie territoriale che dovrà essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per parcheggi aggiuntivi. L attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata. Nella convenzione dovranno essere precisate le collocazioni delle opere di interesse comune che potranno essere ubicate anche in aree diverse da quella dell intervento e la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti». Nota all art. 37, comma 1: La legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, recante «Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», è pubblicata nel s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 28 maggio Nota all art. 37, comma 2: Il testo dell art. 2 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, (si veda la nota precedente), è il seguente: «2. (Obbligo del pagamento).- La tassa di rilascio in occasione dell emanazione dell atto, va corrisposta non oltre la consegna di esso all interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa. Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l atto è stato emesso. Nel caso di smarrimento o distruzione dell atto soggetto a tassa può rilasciarsi duplicato, con un nuovo atto senza il pagamento della relativa tassa. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell ultimo censimento pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale». Note all art. 38, comma 3: L art. 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, recante «Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all aria aperta» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 17 aprile 1987) ha modificato il testo del primo comma dell art. 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 15 giugno 1981), che così recita: «11. (Sanzioni amministrative). - La licenza di esercizio all attività di azienda ricettiva alberghiera e all aria aperta senza la preventiva classificazione da parte della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 33/1981, è nulla. In tal caso, l Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale invita l Amministrazione comunale a regolarizzare il procedimento amministrativo. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L a L. 3 milioni: il titolare di azienda ricettiva il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura, non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata; il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente articolo 6; il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero; il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all esterno del proprio esercizio, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita; il titolare di azienda ricettiva che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all art. 8 della presente legge. Omissis». La legge regionale 13 agosto 1987, n. 39, recante «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 19 agosto 1987, è stata abrogata dall art. 39 della presente legge Note all art. 39: La legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, recante «Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all aria aperta», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 15 giugno Per la legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, si veda la nota all art. 38, comma 3. Per la legge regionale 13 agosto 1987, n. 39, si veda la nota all art. 38, comma 3. Avv. GIUSEPPE PELUSO - Direttore responsabile Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell 11 marzo n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia

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