proposta di legge n. 341

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1 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 341 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 7 agosto 2009 NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (754)

2 REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, l evoluzione del quadro normativo, le istanze provenienti dagli operatori del settore e la sempre maggiore richiesta di sicurezza da parte della collettività, hanno reso necessaria una profonda riforma della legislazione regionale in tema di polizia locale ad oggi disciplinata prevalentemente dalla legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale). L attuale normativa ha inciso profondamente sull assetto, sull organizzazione e sull attività formativa destinata agli operatori di polizia locale. Il quadro costituzionale di riferimento della presente proposta di legge è da individuarsi nell articolo 117 della Costituzione, che prevede la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, la competenza legislativa delle Regioni in materia di polizia amministrativa e la disciplina statale delle funzioni essenziali dei Comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di polizia locale. La presente proposta è frutto di un intenso lavoro di elaborazione e coordinamento, rispetto alla disciplina vigente, delle istanze pervenute dai soggetti principalmente coinvolti in detta riforma, quali corpi e servizi di polizia locale, comuni, province, prefetture, uffici giudiziari ed associazioni sindacali. Tra le peculiarità della presente proposta sono da menzionare: a) l istituzione di un comitato di indirizzo composto da un ampia presenza di soggetti in grado di analizzare ed interpretare e rispondere alle varie problematiche di settore; b) una nuova composizione del comitato tecnico di polizia locale, costituito da comandanti che rappresentano l intera realtà regionale; c) forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato iscritte presso il registro regionale; d) esclusività delle mansioni di polizia locale, all interno dei comuni e delle province, da parte degli operatori; e) particolare attenzione per l attività formativa, che si attua su diversi livelli: prima formazione, formazione continua, corsi per l accesso costituenti titolo preferenziale ai fini della formazione di graduatorie finali dei concorsi; f) istituzione di un numero unico telefonico di emergenza per la polizia locale, collegato con il territorio regionale.

3 REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina l esercizio nel territorio regionale delle funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), esercitate, anche in forma associata, dai Comuni e dalle Province tramite apposite strutture di polizia comunale e polizia provinciale, insieme di seguito indicate come polizia locale. Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo nei confronti degli enti locali e in particolare: a) fornisce indirizzi volti ad uniformare le procedure e la modulistica; b) definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale; c) definisce le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; d) svolge attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli addetti; e) fornisce assistenza tecnica e giuridica alle strutture di polizia locale; f) incentiva l esercizio associato delle funzioni di cui alla presente legge, anche in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali); g) sostiene l attività di polizia locale al fine del consolidamento del sistema integrato di sicurezza delle città di cui alla l.r. 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) ed elabora gli indirizzi per la stipulazione degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale; h) favorisce l accesso alle banche dati e agli archivi utili per l operatività della polizia locale, anche mediante il supporto dell Osservatorio regionale sulla sicurezza di cui all articolo 3 della l.r. 11/2002; i) istituisce un numero telefonico unico di emergenza a livello regionale.

4 REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Per l esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Province e i Comuni, nell ambito delle rispettive competenze, istituiscono corpi o servizi di polizia locale e ne disciplinano con regolamento l organizzazione. 2. Le Province, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni, possono promuovere specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra le strutture di polizia provinciale e quelle di polizia municipale del territorio di competenza. 3. I corpi di polizia locale sono istituiti ove sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime: a) organizzazione giornaliera, nell ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nonché di un sistema che consenta l attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell ambito territoriale dì competenza; b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio; c) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali. 4. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce il numero minimo di addetti necessario per la costituzione del corpo, gli standard essenziali che i corpi devono possedere in rapporto alla popolazione residente e fluttuante, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. 5. I corpi e servizi di polizia locale adottano preferibilmente un organizzazione improntata ai principi del decentramento e della prossimità nei confronti della collettività. 6. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull espletamento delle attività di polizia locale nell ambito delle rispettive competenze. Art. 4 (Comitato di indirizzo) 1. Al fine di esercitare un attività permanente di analisi delle problematiche del settore e di coordinamento organizzativo, è istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, il Comitato di indirizzo per la polizia locale. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

5 REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede; b) tre Consiglieri regionali, designati dall Assemblea legislativa regionale; c) due Presidenti di Provincia, designati dall UPI regionale; d) cinque Sindaci, designati dall ANCI regionale, dei quali due in rappresentanza dei comuni capoluogo di provincia; e) un Presidente di Comunità montana, designato dall UNCEM regionale; f) tre rappresentanti degli operatori di polizia locale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; g) due rappresentanti delle associazioni dei comandanti maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. 4. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. 5. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l espletamento della propria attività, del Comitato tecnico di cui all articolo 5. Art. 5 (Comitato tecnico per la polizia locale) 1. Al fine di esercitare in modo continuativo attività consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale, è istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da: a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato, che lo presiede; b) i comandanti dei corpi o servizi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia; c) due comandanti dei corpi o servizi di polizia provinciale, designati dall UPI regionale; d) un comandante per ogni provincia dei corpi o servizi di polizia comunale, designati dall ANCI regionale. 3. Il Comitato, in particolare, formula, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di cui all articolo 4, proposte alla Giunta regionale per il miglioramento e il coordinamento organizzativo delle attività di polizia locale svolte sul territorio regionale, nonché pareri in merito: a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale addetto;

6 REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA b) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi; c) ai programmi di formazione, studio, aggiornamento e riqualificazione rivolti al personale; d) alle iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla popolazione; e) agli indirizzi volti a uniformare la modulistica e le procedure, comprese quelle per il reclutamento degli addetti; f) ogni altra attività di rilevante interesse per la polizia locale. 4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. 5. Il Comitato può operare anche mediante sottocommissioni. 6. La partecipazione alle riunioni del Comitato o delle sottocommissioni non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. 7. Per quanto non previsto si applicano al Comitato di cui all articolo 4 e al Comitato di cui al presente articolo le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione). Art. 6 (Gestione associata) 1. La Regione, per garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni su tutto il territorio regionale, promuove la gestione associata delle funzioni e delle strutture di polizia locale. 2. La convenzione per la gestione in forma associata, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all Unione dei Comuni, prevede: a) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati; b) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell ambito della gestione associata, comprese le modalità di esercizio delle funzioni di cui all articolo 3, comma 6, e i rapporti con il responsabile della struttura associativa; c) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto e le modalità di erogazione delle risorse da destinare all incentivazione delle gestioni associate di polizia locale ai sensi della presente legge.

7 REGIONE MARCHE 7 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 7 (Collaborazione con le organizzazioni di volontariato) 1. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all articolo 3 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato), per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a promuovere l educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità. 2. In ogni caso i volontari: a) devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per l accesso all impiego presso l ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1; b) svolgono l attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale; c) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale; d) sono assicurati sia contro gli infortuni che per la responsabilità civile. 3. Le uniformi e i segni distintivi eventualmente utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere qualunque somiglianza con le uniformi e i segni distintivi della polizia locale. 4. Le modalità di collaborazione con i gruppi comunali di volontariato di protezione civile sono disciplinate nel regolamento di cui all articolo 3, comma Sono escluse dalle attività di cui al presente articolo quelle previste dall articolo 3, commi 40 e seguenti, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Art. 8 (Funzioni degli addetti alla polizia locale) 1. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti e in particolare: a) vigilano sull osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali; b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell ente di appartenenza.

8 REGIONE MARCHE 8 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale. 3. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono ordinariamente le proprie funzioni nell ambito territoriale dell ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall insieme degli enti associati. 4. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, gli addetti alle strutture di polizia locale possono compiere fuori dal territorio di competenza: a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni di polizia condotte durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le attività di supporto di altre strutture di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in attuazione degli appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni. 5. Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, i limiti territoriali possono essere superati sulla base del provvedimento dell autorità giudiziaria che le ha richieste. 6. Gli addetti alle strutture di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge. 7. Gli addetti alle strutture di polizia locale possono svolgere le funzioni di competenza armati, in conformità a quanto stabilito dalle norme dello Stato. Il regolamento di cui all articolo 3, comma 1, può prevedere l impiego di strumenti difensivi diversi dalle armi, se autorizzati dalla normativa statale. 8. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l utilizzo, straordinario o esclusivo, di addetti e mezzi assegnati alla polizia locale medesima. 9. Sono esenti dal pagamento di tariffe le attività richieste dalle pubbliche amministrazioni. Art. 9 (Uniformi, tessere di riconoscimento e contrassegni) 1. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono le proprie attività in uniforme, salvo i

9 REGIONE MARCHE 9 ASSEMBLEA LEGISLATIVA casi in cui il regolamento di cui all articolo 3, comma 1, preveda diversamente. 2. La Giunta regionale disciplina: a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego; b) gli elementi identificativi dell operatore da parte del pubblico; c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all interno della struttura di polizia locale; d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull uniforme; e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale; f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi operativi in dotazione. 3. E fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. 4. Uniformi e segni distintivi devono essere distinguibili rispetto a quelli delle forze dell ordine e delle forze armate. 5. Le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi utilizzati dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza e dal personale di cui all articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche di cui al comma 2. Art. 10 (Organizzazione della polizia locale) 1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità nel territorio regionale, fatto salvo l inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale delle strutture di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali: a) responsabile del servizio o comandante del corpo, ove istituito; b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vice comandanti; c) agenti.

10 REGIONE MARCHE 10 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. La dotazione organica delle strutture di polizia locale è costituita di norma da un addetto ogni ottocento abitanti. 3. L ente locale può prevedere un rapporto diverso da quello di cui al comma 2 per particolari esigenze organizzative locali, anche riguardo alla stagionalità turistica, all estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densità del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminosi. 4. I servizi di polizia locale o i corpi, ove istituiti, dipendono direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie. Art. 11 (Responsabile del servizio o comandante del corpo) 1. Il responsabile del servizio di polizia locale o il comandante del corpo, ove istituito: a) dirige lo svolgimento delle attività di competenza ed emana gli ordini e le disposizioni organizzative e operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all articolo 3, comma 1; b) è responsabile dell organizzazione, dell addestramento, della disciplina e dell impiego tecnico ed operativo degli addetti; c) attua gli indirizzi dati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia ai sensi dell articolo 3, comma La funzione di responsabile del servizio o di comandante del corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell ente di appartenenza ed è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all interno dell ente di appartenenza. Art. 12 (Attività formativa) 1. La Regione programma e realizza le attività formative degli addetti alla polizia locale di cui agli articoli 13 e 14, in collaborazione con gli enti locali, attraverso una sezione appositamente costituita della scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all articolo 14 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), che può stipulare allo scopo convenzioni con altri enti di formazione.

11 REGIONE MARCHE 11 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno formativo indicato dagli enti locali, definisce i contenuti generali dei programmi formativi per l accesso alle diverse figure professionali, per il personale assunto a tempo determinato e per l aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei corsi. 3. L attività formativa può essere svolta in forma decentrata nel territorio regionale, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli operatori. 4. Gli addetti alla polizia locale assunti a tempo determinato dagli enti locali sono adibiti al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione realizzato dall ente locale in base a quanto stabilito ai sensi del comma 2. Art. 13 (Corsi di prima formazione) 1. La sezione della scuola regionale individuata ai sensi dell articolo 12, comma 1, organizza corsi di prima formazione con verifica finale della preparazione acquisita, obbligatori per i vincitori dei concorsi realizzati per il reclutamento a tempo indeterminato e comunque per ogni nuovo addetto allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge. 2. In caso di assunzione tramite corsi concorso, la partecipazione agli stessi equivale alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, a condizione che i contenuti del corso predisposto dall ente locale ai fini del concorso siano conformi a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 12, comma 2. Art. 14 (Formazione e aggiornamento) 1. Al fine di garantire la continuità dell aggiornamento professionale degli addetti alle strutture di polizia locale, la sezione della scuola regionale individuata ai sensi dell articolo 12, comma 1, organizza: a) corsi di formazione specifica e di elevata specializzazione per i responsabili dei servizi e per i comandanti dei corpi, ove istituiti; b) corsi e seminari di aggiornamento e di specializzazione anche in relazione all impiego in specifici settori operativi. 2. Al temine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato apposito attestato che costituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio.

12 REGIONE MARCHE 12 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 15 (Corsi per l accesso) 1. La struttura regionale competente in materia di polizia locale organizza, anche avvalendosi della sezione della scuola regionale individuata ai sensi dell articolo 12, comma 1, e della collaborazione delle università aventi sede nel territorio regionale, corsi formativi di preparazione rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. 2. Il superamento delle prove finali dei corsi di cui al comma 1 costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi. 3. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito un elenco nominativo dei soggetti che hanno superato le prove finali dei corsi di cui al comma 1, dal quale gli enti locali possono attingere per le assunzioni a tempo determinato. Art. 16 (Comunicazione e informazione) 1. La Giunta regionale definisce: a) le caratteristiche tecniche degli strumenti trasmissivi in dotazione alle strutture di polizia locale; b) le modalità per l istituzione presso la sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all articolo 10 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), del numero unico telefonico di emergenza per la polizia locale collegato con il territorio regionale. Art. 17 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l anno 2009, la spesa di euro , Per gli anni successivi l entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. 3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego della somma di euro ,00 iscritta a carico dell UPB del bilancio di previsione per l anno Alla copertura delle spese autorizzate al comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione. 5. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è

13 REGIONE MARCHE 13 ASSEMBLEA LEGISLATIVA autorizzata ad apportare le opportune modificazioni al bilancio di previsione 2009 e al relativo POA in coerenza con la disponibilità degli stanziamenti indicati al comma 3. Art. 18 (Norme transitorie e finali) 1. I Comitati di cui agli articoli 4 e 5 sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del Comitato di cui all articolo 5 continua ad operare il Comitato tecnico di cui all articolo 14 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale). 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 3, comma 4; 6, comma 3; 9, comma 2; 12, comma 2; Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi sono adeguate entro un anno dalla pubblicazione della deliberazione di cui all articolo 9, comma Fino alla data di esecutività delle disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni abrogate dall articolo 19 e i corrispondenti provvedimenti attuativi. Art. 19 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le leggi regionali: a) 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale); b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale); c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale ). 2. Sono altresì abrogati: a) il comma 1 dell articolo 20 della l.r. 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l anno 1998); b) l articolo 21 della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000); c) l articolo 9 della l.r. 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).

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