Area I Organiz. e Attività Istituzionali Settore Demografico-Cimiteriale e Controllo Popolazione Canina Ufficio Segreteria

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1 CAITOLATO SECIALE D'ONERI relativo al servizio di gestione del Canile Comunale, delle attività per il benessere degli animali ivi ricoverati e per il controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio comunale di Rimini. - Codice CIG C1 - ART. 1 DEFINIZIONE DEL ROGETTO E DELLE ATTIVITA AFFIDATE Nell ambito della gestione del Canile Comunale e dei servizi ad esso correlati vengono affidati all Associazione la gestione delle attività di accudimento, di pulizia e degli affidi degli animali ospiti della struttura comunale, delle relative funzioni amministrative e di quelle inerenti la registrazione degli animali entrati ed usciti oltre all acquisto del cibo e dei prodotti necessari al funzionamento della struttura, come dettagliatamente indicato al successivo art. 3. Vengono inoltre affidate all'associazione le attività afferenti alla popolazione felina, che consistono: A) nel raccogliere le segnalazioni di intervento da parte della cittadinanza per il censimento delle colonie feline, aggiornare il data-base esistente, coordinare i contatti e le attività con l Azienda U.S.L., catturare i felini, provvedere al loro trasporto presso i centri per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza, monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel territorio comunale; B) nella custodia e accudimento, sotto forma di affido temporaneo, presso volontari anche residenti in altri Comuni della rovincia dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell art. 29 della Legge R.le 27/00, in numero massimo di 15; ART. 2 DESCRIZIONE DELLE RESTAZIONI Le attività affidate dovranno essere eseguite con precisione, secondo gli orari ed il programma di esecuzione decisi concordemente con l'amministrazione comunale e con gli altri soggetti incaricati della gestione del servizio. Nell esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti principi: 1. rispetto dell attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili; 2. corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale; 3. restituzione degli animali catturati sul territorio all eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile; 4. definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura; 5. favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l accesso al pubblico per il riconoscimento degli FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 1/11

2 animali e per le richieste di affido o adozione; 6. adottare misure idonee ad incentivare l adozione degli animali ricoverati; 7. mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica e/o cartacea) che consenta in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date; 8. mantenere un registro di carico/scarico (informatico e/o cartaceo) che consenta in ogni momento di conoscere il numero degli animali presenti all interno della struttura e la loro distribuzione all interno dei box/reparti; 9. mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l anagrafe canina del per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l aggiornamento in caso di affidamento. ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' Nell ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l Associazione dovrà garantire le seguenti attività specifiche inerenti alla gestione del canile: 1. l acquisto del cibo e delle forniture alimentari, nonché del materiale di consumo e d'uso necessario per il corretto funzionamento della struttura del canile ; 2. l esecuzione delle funzioni amministrative relative al canile quali: gestione delle schede dei soggetti ricoverati compresa l annotazione di tutti i movimenti degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), tenuta dei rapporti con i fornitori, con il pubblico, con i canili limitrofi e con gli uffici anagrafe canina degli altri Comuni; 3. la gestione degli affidi e delle relative procedure amministrative; 4. identificazione degli animali ed iscrizione all anagrafe canina; 5. attività di ricerca dei proprietari di cani ricoverati in struttura mediante accesso alla banca dati della R.E.R.; 6. consegna gratuita di un libretto sanitario con l indicazione delle prestazioni veterinarie effettuate, per ciascun cane affidato; 7. L apertura della struttura secondo gli orari stabiliti di comune accordo con l Amministrazione Comunale in collaborazione anche con l'impresa affidataria del servizio di reperibilità, per un minimo di 30 ore settimanali. Gli orari stabiliti potranno comunque essere variati previo accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto anche a mezzo di corrispondenza. 8. la custodia degli animali ospiti del canile per una capienza numerica massima presunta di 105/115 (in base anche alle taglie, alle caratteristiche comportamentali e caratteriali dei soggetti) in idonee condizioni igienico sanitarie; 9. la pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi, di norma, entro la mattinata, la loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate - in ragione anche dei periodi stagionali; 10. lo svolgimento delle stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche; 11. il mantenimento di idonee condizioni igieniche di tutte le superfici esterne dell area del canile, riferite, in particolare, al taglio dell erba soprattutto per contrastare lo sviluppo di popolazioni di insetti o di acari parassiti (pulci, zanzare, zecche, ecc.); FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 2/11

3 12. la pulizia giornaliera delle aree interne e di tutto l edificio che ospita i servizi del canile di San Salvatore, in particolare dei reparti di ricovero dei gatti, di isolamento ed infermeria, da effettuarsi, di norma, entro la mattina; 13. il mantenimento delle condizioni di igiene del mantello degli animali, con particolare riguardo ai cani, da realizzarsi mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, in particolare prima che l animale venga consegnato per l affidamento; 14. la quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali ricoverati, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura o dal veterinario curante degli animali; 15. la somministrazione di cure e farmaci secondo le disposizioni impartite dal Direttore sanitario o dal veterinario curante degli animali, e, in generale, l ausilio a tutte le attività veterinarie, anche nei casi di emergenza o di particolare necessità per la garanzia del benessere e della salute degli animali; 16. l attivazione dei medici veterinari incaricati dell assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria qualora si presentasse la necessità. 17. L associazione si impegna a gestire i rifiuti prodotti all interno della struttura come da prescrizioni formalmente impartite dall Amministrazione Comunale. A tal fine verranno svolti incontri preliminari per definire le modalità di smaltimento in base alle tipologie di rifiuto. Relativamente a quanto previsto all'articolo 1 comma 2, lettera B) si precisa che: i gatti dovranno essere consegnati ai volontari dell Associazione in condizioni di buona salute dopo visita medico veterinaria da parte del medico veterinario del canile S. Cerni di Rimini ed eventuale periodo di isolamento in caso di necessità, compilazione della scheda sanitaria ed applicazione del microchip di identificazione e dopo essere stati sottoposti alle profilassi ed ai trattamenti antiparassitari necessari. Le successive visite medico veterinarie, sia periodiche, da effettuarsi indicativamente ogni due mesi, che in caso di manifestazione di sintomi clinici, verranno effettuate presso la struttura S. Cerni in orario di presenza del medico veterinario della struttura. Il trasporto dei gatti sarà a cura dell Associazione. Gli animali trovati in precarie condizioni di salute verranno ricoverati presso la struttura di San Salvatore e riconsegnati ai volontari dell Associazione soltanto a guarigione avvenuta. Nel caso in cui gli animali dovessero manifestare, in orari nei quali non è presente il medico veterinario presso la struttura comunale, improvvisi sintomi clinici di malattie/infortuni che possano compromettere in modo irreparabile la loro salute, l'associazione è autorizzata a chiedere l intervento e l assistenza medico veterinaria di medici veterinari liberi professionisti. Le spese sostenute, debitamente documentate, potranno essere rimborsate dal Comune in aggiunte a quelle previste da questa convenzione, con richiesta motivata e con allegata la relazione del medico veterinario che ha effettuato l'intervento nel quale siano indicati espressamente la patologia riscontrata, la terapia medica prescritta e se trattasi di intervento indifferibile per la salute degli animali. rima di procedere alla liquidazione della spesa il Comune si riserva la facoltà di far convalidare la relazione del medico veterinario dall'azienda Usl di Rimini. Nel caso in cui si riscontri che l'intervento non presentava i caratteri di indispensabilità previsti nella presente disposizione il Comune si riserva la facoltà di non procedere al rimborso della spesa sostenuta dall'associazione. Nell esecuzione degli affidi, l Associazione potrà operare con ampio margine di autonomia, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute in norme di legge e nei regolamenti in vigore, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal Direttore Sanitario della Struttura, in collaborazione con le altre associaizoni operanti all'interno della struttura. A tal fine dovrà essere definita un'apposita procedura in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni animaliste operanti sul territorio. FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 3/11

4 Le attivita di cui al comma 1 del presente articolo, qualora compatibili in relazione alle loro caratteristiche etologiche, devono intendersi estese alla popolazione felina ricoverata presso la struttura comunale. er lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il mette a disposizione la struttura di ricovero sita in via San Salvatore n. 32, nonché le attrezzature ed arredi ivi presenti, con esclusione dell'appartamento del custode. L Associazione valuterà l efficacia delle misure che dovranno essere adottate da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di gestione (Direttore Sanitario del Canile, Responsabile del Servizio Controllo del, Responsabile delle attività del soggetto incaricato dei servizi di reperibilità) per risolvere i problemi derivanti da eventuali comportamenti ritenuti lesivi del benessere degli animali, comportamenti rilevati dalla Associazione stessa, nell ambito dei propri scopi statutari, o da altri soggetti interessati. ART. 4 DISONIBILITA' E MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE er lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 comma 2, lettera A) il metterà a disposizione, in uso gratuito, un idoneo automezzo, che dovrà essere utilizzato, nel rispetto delle ordinanze eventualmente emanate in materia di circolazione stradale, con le seguenti modalità: 1. il mezzo dovrà essere prelevato presso l'autoparco comunale e ivi riconsegnato al termine della giornata lavorativa, negli orari di apertura del servizio, da persona formalmente incaricata dall'associazione ed il cui nominativo dovrà essere comunicato all'ufficio Controllo opolazione Canina ed al responsabile del servizio Autoparco Comunale, in possesso di idonea patente di guida; 2. in occasione di ogni utilizzo dovrà essere compilato un apposito rapporto indicante: il giorno, l'ora e il chilometraggio iniziale, il chilometraggio finale e l'ora alla restituzione del mezzo, il percorso e il tipo di intervento effettuato. I rapporti di utilizzo dovranno essere consegnati mensilmente all'ufficio Controllo ; 3. il rifornimento di carburante verrà effettuato, quando necessario, dai Cinovigili comunali, con le modalità ordinariamente stabilite; 4. gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sono effettuati dal Comune; in caso di necessità dovrà essere presentata apposita richiesta scritta ai competenti uffici; 5. restano a carico dell' Associazione e non potranno essere in nessun caso rimborsate le eventuali sanzioni per le violazioni del codice della strada; 6. l' Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute a seguito di un utilizzo negligente del mezzo che abbia determinato interventi di riparazione al motore o alla carrozzeria; 7. in caso di incidente stradale, qualora sia accertata la responsabilità prevalente del conducente nella dinamica causale dell'evento, l'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del mezzo anche successivamente alla scadenza del periodo di valenza della presente convenzione; 8. sono a carico del Comune, che le sosterrà direttamente, le spese relative all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per imposte e tasse di circolazione gravanti sul mezzo; FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 4/11

5 9. l'associazione è obbligata a stipulare apposita assicurazione a copertura di eventuali infortuni o danni al conducente del mezzo, pertanto nessun onere o rimborso potrà essere richiesto al Comune per eventuali danni subiti dal conducente in caso di incidente o altro evento fortuito occorso durante lo svolgimento dell'attività. ART. 5 COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI L'associazione si impegna a garantire una piena collaborazione con le altre associazioni animaliste presenti sul territorio relativamente alle decisioni, alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 3, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute da altre associazioni, fermo restanto tuttavia che l'associazione potrà rifiutarsi, dandone la motivazione, di recepire dette proposte qualora ciò possa comportare conseguenze civili o penali a proprio carico. L'Associazione si impegna infine a rispettare ed applicare il Disciplinare per l'accesso da parte dei volontari alle strutture di ricovero per cani e gatti, approvato con determinazione dirigenziale n del e sue successive eventuali modificazioni. ART. 6 ASSICURAZIONI E RESONSABILITA ORGANIZZATIVE ED OERATIVE L Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. L Associazione garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui alla presente convenzione rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore. A tal fine l Associazione si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Dirigente Comunale competente, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. L Associazione si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi. Nello svolgimento delle attività affidate l Associazione si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria personale assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di rapporti di lavoro e degli accordi territoriali in materia di cambio di appalto, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria. Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 5/11

6 L Associazione si impegna a comunicare al Dirigente del Settore Demografico, Cimiteriale e Decentramento i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e del personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. L Associazione si impegna altresì ad esibire o consegnare al, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti al personale impiegato nel progetto, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione si impegna infine a rispettare le prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario il quale ha facoltà di dare disposizioni relativamente a tutte e attività svolte presso la struttura. In tal caso il Direttore Sanitario sarà tenuto a confrontarsi con il Responsabile dei servizi per l'associazione e con il funzionario comunale responsabile, al fine di concordare linee guida, modalità operative e/o soluzioni a specifiche problematiche che dovessero insorgere durante la gestione. ART. 7 CONTROLLI ED INADEMIENZE Ferme restando le competenze attribuite dall art. 4 della legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 all Azienda Sanitaria Locale il si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte dall Associazione, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Dirigente del Settore Demografico, Cimiteriale e Decentramento. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto. L Associazione garantisce l accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell Amministrazione od a quello incaricato dall Azienda Sanitaria Locale addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale. ART. 8 SESE AMMESSE AL RIMBORSO er l esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione il rimborserà all Associazione le seguenti spese sino ad un importo massimo di Euro... non soggetto da IVA ai sensi dell art. 8 della legge n. 266/ Assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate; 2. stipendi e/o compensi al personale dipendente od ai collaboratori impegnati nelle attività e FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 6/11

7 relativi oneri riflessi; 3. rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate; 4. cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero di S. Salvatore e per i gatti di cui all'articolo 1 comma 2 lettera B), ancorchè affidati temporaneamente a volontari; 5. prodotti d uso, disinfettanti, prodotti per pulizie; 6. spese per materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate; 7. utenze (luce, gas, acqua); 8. smaltimento rifiuti speciali sanitari; 9. spese varie, anche parzialmente non documentate ma attestate tramite apposita dichiarazione del residente dell Associazione, ivi inclusa una quota parte delle spese generali di funzionamento, entro il limite del 10% dell importo massimo previsto; Fatto salvo quanto previsto al punto 9, per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti al servizio svolto e regolarmente documente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'associazione ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti o per l adozione di politiche di tutela degli animali, o per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti. ART. 9 TERMINI E MODALITA DI AGAMENTO DELLE NOTE CONTABILI Il pagamento del compenso, fino ad un massimo di Euro... avverrà con liquidazione dirigenziale della spesa ai sensi dell art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, come segue: - quanto ad Euro... (pari al 10% del compenso) a titolo di acconto sul compenso complessivamente previsto, a seguito di comunicazione da parte dell'associazione di avere dato pieno avvio alle attività affidate; - quanto ad Euro... (pari al 9% del compenso) a titolo di acconto sul compenso complessivamente previsto, al termine di ogni mese di effettuazione del servizio (pari a complessivi Euro...); - il saldo, fino ad un importo massimo di Euro... (pari al 9% del compenso) verrà determinato sulla base delle spese complessivamente ed effettivamente sostenute nel periodo e verrà erogato al termine del periodo di convenzione. 1 Tutte le spese sostenute dovranno essere regolarmente documentate prima dell'erogazione del saldo finale. L'Associazione è comunque tenuta a trasmettere la documentazione relativa alle spese mensilmente sostenute, al fine di permettere il controllo circa la regolarità della gestione. 1 Gli importi verranno indicati successivamente, sulla base dell'offerta presentata dall'associazione. FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 7/11

8 A richiesta dell'amministrazione e comunque allo scadere del presente contratto, fissato al , l Associazione presenterà un rendiconto contabile generale ed una relazione sui risultati conseguiti. ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà la durata di mesi nove, dal sino al L Associazione è tenuta, su richiesta scritta dell Amministrazione, a proseguire nelle prestazioni per un massimo di 180 giorni alle stesse condizioni in essere al momento della scadenza naturale del contratto. ART. 11 CESSIONE DELLE ATTIVITA O DEL CREDITO L Associazione non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, l esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, né cedere il contratto relativo o il credito che ne deriva senza autorizzazione espressa da parte dell Amministrazione. ART. 12 OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E REVIDENZE SOCIALI L Associazione si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme di legge specifiche per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Qualora l Associazione risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori o con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio e non ottemperi alle disposizioni degli istituti previdenziali, il Dirigente del Servizio Demografico, Cimiteriale e Decentramento procederà alla sospensione del pagamento del compenso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per procedere alla regolarizzazione della posizione. Solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione, si provvederà al pagamento del compenso senza che l Associazione abbia titolo a risarcimento danni o al riconoscimento di interessi per la disposta sospensione dei pagamenti. Nel caso in cui l Associazione non adempia entro il termine suddetto si potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta in ogni caso esclusa la responsabilità delll'amministrazione Comunale per il mancato versamento degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali del personale assunto od in carico all'associazione in caso di violazioni accertate dalle Autorità Competenti in materia. Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inoltre grave inadempienza contrattuale per FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 8/11

9 la quale potrà essere attivata la risoluzione anticipata del contratto. L associazione si impegna pertanto a trasmettere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. L'associazione si impegna ad applicare le norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative pertanto l'associazione si impegna ad assumere in via prioritaria e qualora necessario, il personale già operante presso il servizio, a condizioni contrattuali analoghe a quelle applicate dal precedente affidatario. ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI L Associazione ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. Il personale, volontario o dipendente dell'associazione, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l utenza, con i Volontari e con il personale dell Amministrazione. L impresa si impegna a garantire la cooperazione in merito alle misure di prevenzione e protezione dai rischi, redigendo la parte di propria spettanza del piano di coordinamento; inoltre si impegna a redigere la valutazione dei rischi inerente alle mansioni specifiche svolte nel servizio e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate, di ordine tecnico, organizzativo e procedurale. ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESRESSA E CLAUSOLA ENALE Qualora l Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero inefficienze nel servizio, sarà facoltà dell'amministrazione di rescindere in qualsiasi momento il presente contratto, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall Associazione fino al ricevimento della diffida. Le segnalazioni di inadempimento, che dovranno essere contestate all'associazione per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione; qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà del, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, di applicare una penale di Euro 500,00 con trattenuta sul compenso mensile oppure rescindere il presente contratto. Costituiscono gravi inadempienze contrattuali, per le quali potrà essere attivita la risoluzione del contratto: il diniego ad effettuare i controlli previsti; il mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori; la sospensione del servizio di accudimento degli animali per oltre 24 ore consecutive; ogni comportamento, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali recuperati; FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 9/11

10 la sospensione delle attività amministrative per più di quattro giorni lavorativi continuativi; la chiusura al pubblico per oltre sei giorni continuativi, fatti salvi eventuali cause di forza maggiore; la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l applicazione della penale. In caso di risoluzione anticipata del contratto, nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 12, l'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture di ricovero. L Associazione può risolvere la presente convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nella presente convenzione e riguardanti in senso stretto lo svolgimento delle attività affidate. In tal caso all'associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione del contratto, purchè regolarmente documentate. ART. 15 FORO COMETENTE Qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente. In ogni caso, durante le more del giudizio, l Associazione non deve interrompere il servizio. ART. 16 RINVIO ALLE DISOSIZIONI DI LEGGE E AI REGOLAMENTI er quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e, se compatibili con la natura del presente affidamento, a quelle di cui al D. Lgs n. 163/2006. er la gestione dei servizi si fa inoltre rinvio alle Leggi Regionali E.R. n. 27/2000, n. 5/2005 e n. 12/2005 e alle ordinanze eventualmente emanate dalle autorità sanitarie, statali e locali. ART. 17 CONTRATTO Il presente atto è esente dall imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, 1^ comma della Legge 266/91. Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dal presente contratto è a carico dell Associazione. Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi come appresso. ER IL COMUNE DI RIMINI ER L ASSOCIAZIONE IL DIRIGENTE IL RESIDENTE Dott. Angelo Arcangeli Barbara Bassan FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 10/11

11 er approvazione espressa dei seguenti articoli: Articolo 3 modalità di svolgimento delle attività Articolo 4 disponibilità e modalità di utilizzo dell'automezzo comunale articolo 6 Assicurazioni e responsabilità organizzative ed operative articolo 7 Controlli e Inadempienze articolo 12 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, assicurazione e previdenze sociali articolo 14 clausola risolutiva espressa e clausola penale FIRMA ER ACCETTAZIONE pag. 11/11

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