FAQ sulla promozione di progetti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FAQ sulla promozione di progetti"

Transcript

1 FAQ sulla promozione di progetti Aspetti generali 1. Come si svolge il processo dalla presentazione della domanda all avvio del progetto? 2. Da quando si applicano le nuove norme di Innosuisse? 3. Come devono procedere i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo ai sensi dell articolo 5 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (LPRI) che finora non hanno mai ottenuto un sussidio? La domanda viene elaborata con l ausilio del tool online «Innosuisse Analytics» e trasmessa a Innosuisse, che svolge una verifica formale e materiale. Il Consiglio dell innovazione decide materialmente in merito alla domanda. Se questa viene approvata, i richiedenti ricevono un informativa con indicazioni in merito ai passi successivi. I partner di ricerca, tramite il formulario «Dati contrattuali», comunicano a Innosuisse i metodi di calcolo prescelti nonché i partner contrattuali e la data di inizio del progetto. Il contratto di sovvenzione sottoscritto da tutti i partner deve essere inviato a Innosuisse. Solo una volta perfezionato l accordo Innosuisse è tenuta a fornire le prestazioni di sovvenzione approvate. Se la domanda viene respinta, i richiedenti ricevono una decisione negativa motivata corredata dell indicazione dei rimedi giuridici. Le domande presentate a partire dal 1 gennaio 2018 vengono valutate e gestite in base al nuovo regolamento di Innosuisse. Per quelle presentate fino al 31 dicembre 2017 la valutazione viene effettuata applicando le vecchie disposizioni della CTI. Il diritto di presentare domanda viene verificato sulla base di una domanda di promozione concreta relativa a un progetto d innovazione. Poiché, quando si presenta una domanda per un progetto che coinvolge nuovi partner di ricerca, le tariffe orarie per il personale di questi ultimi non sono ancora memorizzate nel tool online e l istituzione non è ancora selezionabile, il partner di ricerca deve prima scrivere a supervision@innosuisse.ch. In seguito, i dati necessari vengono salvati nel tool online. Per la prima domanda vengono calcolati, provvisoriamente, i costi per il personale con le tariffe orarie massime. Se viene riconosciuto il diritto al sussidio, il centro di ricerca comunica a Innosuisse le proprie tariffe orarie calcolatorie. Idealmente, la nuova istituzione di ricerca presenta già, oltre alla domanda di promozione, i propri statuti, un elenco dei collaboratori impegnati nell attività di ricerca con indicazione delle funzioni svolte e del livello di formazione, un elenco degli eventuali progetti d innovazione già conclusi negli ultimi due anni nonché ulteriori informazioni utili.

2 Presentazione della domanda 4. Come si calcola il budget e quali tariffe si utilizzano, nell ambito dei costi per il personale, nel tool online per le domande? 5. Come si determinano le tariffe orarie calcolatorie per il 2018? 6. Come deve procedere un istituzione di ricerca che non dispone ancora di una tariffa oraria calcolatoria per determinare i costi salariali? 8. Cosa occorre indicare nella domanda o nel contratto se i collaboratori al progetto, al momento della presentazione della domanda, non sono ancora noti? 9. Cosa occorre tenere presente in merito alle funzioni svolte nell ambito del progetto quando si registrano i costi per il personale nel tool di presentazione delle domande? Nel tool di presentazione delle domande, sulla base dei costi standard per il personale memorizzati in relazione alle singole istituzioni di ricerca, dei costi materiali indicati e dei costi indiretti di ricerca (overhead), vengono calcolati il budget del progetto e il tetto massimo di spesa (cfr. punto 23). Quest ultimo si ricava considerando le tariffe massime relative ai costi per il personale. Per il 2018 si utilizzano le tariffe standard calcolate secondo il modello Excel di Innosuisse (cfr. punto 6). Tale calcolo si effettua sostanzialmente come segue: somma totale dei salari annui lordi di tutti i collaboratori dell istituzione di ricerca a seconda della funzione svolta divisa per gli equivalenti a tempo pieno e le ore produttive annue. Inoltre si calcola il contributo del datore di lavoro con un importo forfettario del 20 per cento. Innosuisse ha inviato a tutti i partner di ricerca finora coinvolti in progetti un modello Excel per il calcolo dei valori standard relativi ai costi per il personale. Il documento può essere richiesto a supervision@innosuisse.ch. Quale soluzione transitoria per il 2018, per dimostrare la legittimità delle tariffe orarie utilizzate è sufficiente una conferma da parte del dipartimento Finanze del partner di ricerca. A partire dal 2019 è previsto che la legittimità del calcolo venga attestata da un ufficio di revisione esterno (ad es. esperto contabile), qualora la tariffa oraria debba essere utilizzata non solo per presentare la domanda, ma anche per effettuare i conteggi relativi al progetto. Nella domanda o nel contratto non vanno indicati i nomi dei collaboratori coinvolti nel progetto, ad eccezione delle persone chiave. Vanno tuttavia indicate le ore di lavoro preventivate nelle singole categorie di personale, in modo da poter calcolare un valore approssimativo. Nelle proprie decisioni sulla promozione, Innosuisse verifica in particolar modo che le ore richieste siano state ripartite in modo opportuno ed efficiente tra le varie categorie di personale coinvolte nel progetto. Le ore di lavoro di un collaboratore vanno registrate in base alla sua funzione in seno al personale e ai relativi costi salariali a carico dell istituzione di ricerca, non in base alla funzione svolta nell ambito del progetto. 2/9

3 Sussidi per il progetto 11. Cosa comprendono i costi diretti del progetto computabili? 12. Cosa comprendono i costi per il personale? 13. Quali costi salariali sono computabili e vanno indicati nel resoconto finanziario? Tutti i partner di progetto devono utilizzare lo stesso metodo di calcolo? E il metodo scelto si applicherà anche a tutti i progetti futuri? I costi diretti del progetto computabili comprendono i costi materiali e per il personale. I costi per il personale comprendono i costi salariali effettivi e i contributi del datore di lavoro. Metodo delle tariffe orarie calcolatorie: per il conteggio si utilizzano le tariffe orarie calcolatorie presentate dal partner di ricerca e approvate da Innosuisse. Metodo dei salari annui lordi: per il conteggio si utilizzano i certificati di salario presentati dal partner di ricerca. Inoltre sono oggetto di indennizzo i contributi del datore di lavoro realmente versati alle assicurazioni sociali (cfr. anche punto 16). No, ciascun partner può scegliere autonomamente il metodo che ritiene più idoneo per documentare i costi per il personale. Il metodo di calcolo scelto vale esclusivamente per il singolo progetto approvato a cui si riferisce. 14. Le spese per il personale computabili sono limitate? Sono computabili esclusivamente le spese riferite alla funzione svolta nell ambito del progetto. La spesa annua non deve superare i salari annui lordi massimi ai sensi dell articolo 5 delle disposizioni d esecuzione concernenti i progetti d innovazione. 15. Le spese relative ai professori sono computabili? 16. Come si calcolano i contributi del datore di lavoro? 17. Quali altri costi del progetto sono computabili, oltre a quelli per il personale? Per tutti i collaboratori coinvolti nel progetto vale il principio secondo cui i salari dichiarati non possono essere finanziati con altri mezzi. La funzione svolta o un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato non sono criteri determinanti. Per i collaboratori al progetto la cui assunzione è già finanziata interamente dall ente pubblico o da terzi non possono essere fatti valere costi per il personale. Spetta al singolo partner di ricerca dimostrare, nell ambito di una domanda di promozione concreta, che l assunzione degli eventuali professori coinvolti nel progetto non è finanziata da terzi. Nella domanda, a titolo d indennizzo per i contributi del datore di lavoro secondo LAVS/LAI/LIPG/LPP e LADI, si calcola in primo luogo un importo forfettario corrispondente al 20 per cento dei costi salariali. Per il conteggio nell ambito del progetto si considerano le aliquote presentate e approvate con le tariffe orarie calcolatorie o la percentuale sul salario lordo effettivamente versata secondo quanto risulta dal certificato di salario. I costi materiali sono computabili purché siano necessari alla realizzazione del progetto, non riguardino la dotazione di base di un centro di ricerca e non siano 3/9

4 18. Quali costi per l impiego delle infrastrutture di ricerca sono computabili? coperti dalla prestazione finanziaria del partner attuatore. Tra essi rientrano i costi relativi ad apparecchiature, materiale di consumo, prestazioni di terzi e viaggi internazionali. Non sono computabili ad esempio i costi per: - pubblicazioni riguardanti i risultati della ricerca, - viaggi sul territorio svizzero (compresi nei costi di ricerca indiretti). Anche se gli strumenti (eventualmente già disponibili) non sono utilizzati esclusivamente per un progetto Innosuisse, la loro quota di utilizzo effettiva nell ambito del progetto può essere conteggiata, a condizione che sia comprovabile (ad es. mediante registri di laboratorio) e verificabile. 19. Quali costi per il materiale di consumo sono computabili? 20. Quali costi per prestazioni di terzi sono computabili? Sono computabili i costi per i materiali di consumo necessari per la realizzazione del progetto, acquistati nel corso della durata dello stesso e non appartenenti alle dotazioni standard dell istituzione di ricerca. L acquisto deve essere documentato in modo chiaro e comprensibile (ad es. con un giustificativo). Di regola i lavori inerenti al progetto sono svolti dai partner coinvolti. Il ricorso a prestazioni di terzi deve essere motivato e necessario: può trattarsi, ad esempio, di tempo di calcolo o di cloud computing. Se è necessario incaricare un istituzione di ricerca estera di svolgere singoli compiti, tali costi possono essere dichiarati come prestazioni di terzi. 21. Quali costi per i viaggi sono computabili? Sono computabili i costi per viaggi oltre confine tassativamente necessari per la realizzazione del progetto, specie nel caso di progetti transfrontalieri. Le spese per i viaggi sul territorio svizzero devono essere eventualmente coperte dalla quota overhead e non vengono indennizzate a parte. Il rimborso delle spese di viaggio avviene secondo le disposizioni dell ordinanza del DFF concernente l ordinanza sul personale federale del 6 dicembre /9

5 22. Come si distinguono i costi materiali computabili da quelli non computabili che riguardano la dotazione di base di un centro di ricerca? 23. Quale rilevanza hanno il budget (teorico), il tetto massimo di spesa e i costi effettivi? Non si possono acquistare a spese di Innosuisse gli strumenti e le attrezzature che costituiscono la dotazione di base di un centro di ricerca e sono necessari per le sue normali attività, e non si possono far valere i costi relativi al loro utilizzo. Rientrano nella dotazione di base apparecchiature, materiali e altri elementi che compongono l equipaggiamento standard di un centro di ricerca con finalità equiparabili. Ne sono esempio la dotazione IT standard, come hardware e software, o i guanti monouso e le siringhe da utilizzare in ambito clinico. Se però un software è direttamente correlato al progetto ed è indispensabile per la sua realizzazione, è possibile far valere i costi sostenuti. Budget di promozione: viene calcolato all interno della domanda, tra le altre cose insieme ai costi standard conteggiati per il personale, e vale come budget pianificato per il progetto. Tetto massimo di spesa: viene calcolato all interno della domanda, tra le altre cose sulla base delle tariffe orarie massime per il personale del progetto e definito anch esso nel contratto di sovvenzione insieme al budget di promozione. Il tetto massimo di spesa può essere raggiunto senza per questo dover modificare il contratto di sovvenzione, purché l aumento dei costi per il personale sia riconducibile ad aumenti salariali opportuni, a un aumento necessario dei contributi versati dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali, a misure per compensare il rincaro, ad aumenti dovuti a sostituzioni di personale del progetto all interno della medesima categoria di funzione, a modifiche minime della ripartizione delle ore di lavoro preventivate tra le diverse funzioni del personale o a variazioni approvate di persone chiave. Sia il contributo in contanti che la partecipazione propria del partner attuatore, invece, sono fissati nel contratto di sovvenzione secondo il budget di promozione e non si possono modificare. Costi effettivi: si tratta dei costi documentabili sostenuti per realizzare il progetto e devono essere indicati nel conteggio finale fornendo appositi giustificativi. Sulla base del conteggio finale si stabilisce sia l ammontare della rata finale che il sussidio totale effettivamente corrisposto. Partecipazione dei partner attuatori 24. In quale misura i partner attuatori partecipano ai costi del progetto? I partner attuatori partecipano ai costi del progetto in misura almeno equivalente all ammontare dei sussidi di Innosuisse calcolati risultanti dal budget di promozione del contratto di sovvenzione. È determinante il sussidio per il progetto senza quota overhead (escluso quindi il sussidio overhead). 5/9

6 25. In cosa consiste la partecipazione dei partner attuatori? 26. Quali costi sono computati nella partecipazione propria? La partecipazione dei partner attuatori si compone di prestazioni proprie e prestazioni finanziarie (contributo in contanti) erogate ai partner di ricerca. Il contributo in contanti ammonta almeno al 10 per cento del sussidio di Innosuisse. Nel contributo in contanti confluiscono le prestazioni finanziarie versate dai partner attuatori ai partner di ricerca, finalizzate a coprire i costi che questi ultimi devono inevitabilmente sostenere nell ambito della realizzazione del progetto (in particolare costi salariali e dei materiali). Nella partecipazione propria sono computati i costi materiali e per il personale che i partner attuatori devono inevitabilmente sostenere in virtù della loro partecipazione al progetto. I costi per il personale sostenuti dai partner attuatori si compongono dei costi salariali e dei contributi del datore di lavoro. Per calcolare i costi salariali nella domanda, i partner attuatori utilizzano le tariffe orarie (costi standard) approvate da Innosuisse e utilizzate dal partner di ricerca che gestisce i sussidi. Per calcolare i contributi del datore di lavoro nella domanda, i partner attuatori utilizzano l importo forfettario del 20 per cento sulla base dei costi salariali della prestazione propria. I costi materiali vengono computati nella prestazione propria purché siano necessari per lo svolgimento appropriato del progetto e corrispondano ai costi effettivi, ovvero possano essere dichiarati nel conto d esercizio del partner attuatore. Sussidi overhead 27. Quali sono le basi legali per la corresponsione dei sussidi overhead? Articolo 23 LPRI (RS 420.1); articoli 33, 34, 37 e 38 O- LPRI (RS ), articolo 8 dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse (RS ). 28. Qual è l obiettivo dei sussidi overhead? 29. Quali partner di ricerca beneficiano di sussidi overhead? I sussidi overhead sono destinati a compensare in parte i costi indiretti sostenuti dalle istituzioni di ricerca in relazione a progetti che ricevono il supporto di Innosuisse nell ambito della propria attività di promozione (art. 33 O-LPRI). Innosuisse concede sussidi overhead a tutti i partner di ricerca che hanno diritto a un sussidio. 30. Come viene calcolato il sussidio overhead? 31. A quanto ammonta questa percentuale forfettaria? Viene calcolato come percentuale forfettaria sulla base dei costi per il personale. Per la compensazione dei costi indiretti di ricerca, il Parlamento ha stabilito un contributo forfettario massimo che per il periodo ammonta al 15 per cento. 6/9

7 33. Qual è il momento determinante per stabilire l aliquota applicabile? 34. L aliquota è vincolante per l intera durata del progetto? 35. Il sussidio overhead viene dichiarato a parte? 36. Come viene versato il sussidio overhead? Innosuisse stabilisce l aliquota applicabile in base ai mezzi finanziari disponibili annualmente. Nel 2018, il contributo massimo erogato da Innosuisse è pari al 15 per cento. I sussidi overhead sono calcolati in base all aliquota in vigore al momento della presentazione della domanda. Sì, l aliquota in vigore al momento della presentazione della domanda vale per l intera durata del progetto. Sì, nella decisione in merito alla promozione tale sussidio viene dichiarato separatamente rispetto ai costi diretti del progetto. Viene versato unitamente alle rate del sussidio per i costi diretti di ricerca e secondo la medesima percentuale di ripartizione di queste ultime. Durante il progetto 37. È possibile effettuare una ridistribuzione del budget tra costi per il personale e costi materiali? 38. È possibile richiedere un aumento del budget? 39. È necessario segnalare modifiche nell organico? 41. Entro quale data deve essere versata la prestazione finanziaria (contributo in contanti) al/ai partner di ricerca? No, non è possibile effettuare una simile ridistribuzione del budget. In casi eccezionali, dietro presentazione di un apposita domanda, Innosuisse può autorizzare costi supplementari rispetto all importo presumibile del sussidio definito nel contratto di sovvenzione, se si tratta di costi aggiuntivi sulla base di variazioni al progetto approvate o di costi imprevisti non imputabili ai partner di progetto. Il contratto di sovvenzione sarà adeguato in maniera corrispondente (art. 11 delle disposizioni d esecuzione concernenti i progetti d innovazione). Gli aumenti dei costi per il personale fino al tetto massimo di spesa sono ammessi per i motivi citati nella domanda 23 senza alcuna necessità di modificare il contratto di sovvenzione. No, ad eccezione delle modifiche inerenti alle persone chiave notificate a Innosuisse. Nel caso delle persone chiave citate nel contratto, si tratta di collaboratori al progetto che a causa del knowhow di cui dispongono non possono essere sostituiti in breve tempo (meno di 6 mesi). La prestazione finanziaria (contributo in contanti) deve essere versata entro il momento del pagamento della seconda rata da parte di Innosuisse al partner di ricerca. Rapporto finanziario intermedio/previsione e rapporto finale del progetto 7/9

8 42. Il metodo di calcolo prescelto può essere modificato nel corso del progetto? 43. Quando occorre presentare un rapporto finanziario intermedio? 44. Quali documenti occorre presentare unitamente al rapporto finanziario intermedio? 45. Cosa occorre indicare nel rapporto finanziario intermedio nell ambito della previsione e cosa viene verificato? 46. Quante ore annuali si possono conteggiare nell ambito del progetto? 47. Cosa accade se i costi effettivi legati al progetto sono superiori al budget previsto dal contratto di sovvenzione? Il metodo di calcolo (salari lordi o tariffe orarie calcolatorie) stabilito alla firma del contratto è valido per l intera durata del progetto e non può più essere modificato in corso d opera. Nel caso dei progetti di durata inferiore a 18 mesi non occorre presentare un rapporto finanziario intermedio, a meno che Innosuisse non lo richieda espressamente. Per tutti gli altri progetti, di norma, si richiede di presentare un rapporto finanziario intermedio ogni 12 mesi. A seconda della durata del progetto e delle rate di erogazione dei sussidi stabilite, può essere consentito applicare questa regola in modo un po più flessibile. Per il rapporto finanziario intermedio non occorre fornire prove o giustificativi. Nella previsione occorre indicare i costi previsti per la conclusione del progetto. Tali indicazioni aiutano Innosuisse a svolgere una valutazione globale degli obiettivi intermedi del progetto. Lo scopo del rapporto intermedio è dare a Innosuisse una visione di massima della situazione del progetto, ad esempio circa lo stato di avanzamento, la ripartizione dei costi attuali e i costi finali. Ciò dovrà consentire di rilevare precocemente e, se necessario, correggere eventuali divergenze presenti nel piano del progetto. Le ore annuali che è consentito preventivare per il progetto si basano sulle direttive interne dell istituzione di ricerca o del partner attuatore in questione. Il salario lordo massimo computabile è disciplinato nell articolo 5 capoverso 1 delle disposizioni d esecuzione concernenti i progetti d innovazione. Modifiche dei costi per il personale: gli aumenti dei costi per il personale per i motivi indicati nella domanda 23 non richiedono alcuna modifica del contratto di sovvenzione, purché non venga superato il tetto massimo di spesa. I costi più ingenti che ne derivano, tuttavia, sono ammessi solo nell ambito dei costi per il personale. Ulteriori modifiche: le variazioni necessarie al piano del progetto e ai pacchetti di lavoro o altre modifiche non previste al progetto che comportano un aumento dei costi richiedono la presentazione di una domanda separata da presentare a Innosuisse con anticipo, mediante l apposito formulario, senza aspettare la conclusione del progetto. In tal caso è necessario modificare il contratto di sovvenzione. 8/9

9 48. In che modo l ammontare del sussidio di Innosuisse calcolato con il conteggio finale può influire sulla partecipazione dei partner attuatori? La partecipazione dei partner attuatori si basa sul budget di promozione stabilito nel contratto di sovvenzione, pertanto il suo importo rimane invariato. 49. In che modo una partecipazione propria ridotta (< 50 %) dei partner attuatori influisce sull importo versato? Se i partner attuatori non partecipano nella misura stabilita nel contratto di sovvenzione, anche il contributo di promozione di Innosuisse viene proporzionalmente ridotto. 50. A quanto ammonta il contributo del datore di lavoro? 51. I pagamenti di bonus e altri contributi straordinari fanno anch essi parte del salario? Metodo delle tariffe orarie calcolatorie: il contributo del datore di lavoro viene conteggiato per l importo approvato da Innosuisse sulla base del calcolo determinante delle tariffe orarie calcolatorie. Metodo dei salari annui lordi: il contributo del datore di lavoro viene conteggiato in modo effettivo sulla base del certificato di salario presentato. No, Innosuisse non riconosce tali prestazioni erogate ai partner di progetto come componenti salariali rilevanti ai fini della promozione. Innosuisse, giugno /9

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 (Stato 1 luglio 2018)

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 (Stato 1 luglio 2018) Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti la promozione di progetti d innovazione (Disposizioni d esecuzione concernente i progetti d innovazione) del

Dettagli

Capitolo 1: Oggetto. Capitolo 2: Sussidi per progetti d innovazione. del 16 novembre 2017 (Stato 1 giugno 2019)

Capitolo 1: Oggetto. Capitolo 2: Sussidi per progetti d innovazione. del 16 novembre 2017 (Stato 1 giugno 2019) Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti la promozione di progetti d innovazione (Disposizioni d esecuzione concernenti i progetti d innovazione) del

Dettagli

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d esecuzione concernenti

Dettagli

Assegno per l innovazione per le PMI

Assegno per l innovazione per le PMI Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI

Dettagli

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo 20 settembre 2017 1 Situazione iniziale Il 17 giugno 2016

Dettagli

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta [Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il

Dettagli

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione (CTI) (Stato )

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione (CTI) (Stato ) Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione (CTI) (Stato 7.5.013) del (data) approvato dal Consiglio federale il (data) La Commissione per la tecnologia e l innovazione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017

Ordinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017 Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza

Dettagli

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre

Dettagli

Postregulationsbehörde Autorité de régulation postale Autorità di regolazione postale

Postregulationsbehörde Autorité de régulation postale Autorità di regolazione postale Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell Ambiente,

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale; Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 dicembre 2003

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 dicembre 2003 Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015)

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015) Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame del 30 agosto 2007 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del

Dettagli

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea

Dettagli

Ordinanza della legge sulla ricerca

Ordinanza della legge sulla ricerca Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr) Modifica del 15 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 novembre 2003 1 sulla

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.

Dettagli

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) Modifica dell 8 giugno 2018 Il Dipartimento federale dell interno

Dettagli

420.2 Legge federale

420.2 Legge federale Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) del 17 giugno 2016 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche (OIFI) Modifica del 19 giugno 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 ottobre 1995 1 sull

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia

Dettagli

PROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL 10% PER LAVORO NOTTURNO REGOLARE

PROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL 10% PER LAVORO NOTTURNO REGOLARE Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori ABAS PROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 (Stato 1 luglio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 21 ottobre 2004

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie. (OCoR) 1. del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002)

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie. (OCoR) 1. del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002) Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) 1 del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 e 105 della legge federale sull

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l esecuzione della legge sull assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l esecuzione della legge sull assicurazione contro la disoccupazione Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l esecuzione della legge sull assicurazione contro la disoccupazione del 30 ottobre 1998 Il Dipartimento federale dell economia,

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust) del 25 aprile 2018 (Stato 1 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) 58.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) emanate dal Governo il 8 ottobre 008 I. Assegni familiari Art. La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a: a) 0 franchi

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale del 23 febbraio 2012 (Stato 1 aprile 2012) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse) Rapporto esplicativo 20 settembre 2017

Dettagli

Modalità di verifica a consuntivo sui finanziamenti da erogare agli enti qualificati da Fondimpresa ( )

Modalità di verifica a consuntivo sui finanziamenti da erogare agli enti qualificati da Fondimpresa ( ) Modalità di verifica a consuntivo sui finanziamenti da erogare agli enti qualificati da Fondimpresa (13.10.2016) Per gli enti iscritti nell Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa l art.

Dettagli

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge sull agricoltura 1 ; visto

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) 548.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) del 8 ottobre 008 (stato gennaio 05) emanate dal Governo il 8 ottobre 008. Assegni familiari Art. Quote degli assegni La quota

Dettagli

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione

Dettagli

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle

Dettagli

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Progetto Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA) del 21 agosto 2008 (Stato 1 gennaio 2016) Approvato il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche 1 La Commissione

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati Modifica dell 8 aprile 2016 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale Emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007 INDICE Art. 1 Finalità Art.

Dettagli

Valide dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio

Valide dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER) Valide dal 1 gennaio 1994 Stato: 1

Dettagli

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011 Le novità Irpef Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali 1 / 18 Contributo di solidarietà CHI Tutti i soggetti Irpef con reddito complessivo superiore

Dettagli

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra e

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3

Dettagli

Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero

Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero del 1 dicembre 1980 (Stato 1 marzo 1993) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 21 marzo 1980 1 sulle

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice

Dettagli

PROMEMORIA REPORTING PIANO D AZIONE LEGNO Titolo del progetto

PROMEMORIA REPORTING PIANO D AZIONE LEGNO Titolo del progetto Dipartimento dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Piano d azione Legno PROMEMORIA REPORTING PIANO D AZIONE LEGNO 2017-2020 Titolo del

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea del 4 ottobre 2001 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione (OPPM) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 novembre 2007 1 sulle prestazioni

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC Eidgenössisches Departement für della formazione e della ricerca DEFR Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Accordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Accordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport Accordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport RS 0.415.951.41; RU 1982 443 Modifiche degli allegati I,

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali del 2 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA) del 21 agosto 2008 Approvato il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche La Commissione delle offerte pubbliche

Dettagli

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull

Dettagli

Forme di telelavoro nell Amministrazione federale

Forme di telelavoro nell Amministrazione federale Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale del personale UFPER Direttive Forme di telelavoro nell Amministrazione federale Indice 1 Definizione... 2 2 Condizioni quadro... 2 2.1 Oggetto e

Dettagli

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli