CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
|
|
|
- Evangelina Casagrande
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CASTIELLO, BIASOTTI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATANOSO GE- NOESE, CATONE, CAZZOLA, COLUCCI, COSENZA, DIMA, DIVELLA, FRASSINETTI, FUCCI, GIRLANDA, GOISIS, LAMORTE, NASTRI, MARIO PEPE (PD), PICIERNO, RAISI, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SCALERA, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VACCARO Istituzione dell Albo nazionale al merito dei donatori di sangue Presentata l 11 maggio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Tutti conosciamo la straordinaria operosità di quel silenzioso mondo fatto di cittadine e di cittadini italiani che, quotidianamente, operano nel settore del volontariato sia esso laico o religioso. Recenti stime dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno censito ben organizzazioni di volontariato del solo fronte laico operanti nel Paese, le quali annoverano circa un milione di volontari operanti nel settore della marginalità sociale, della sofferenza, dell assistenza di vicinato e familiare e della donazione del sangue. Tutte organizzazioni non profit impegnate quotidianamente anche nella salvaguardia della vita umana e nel miglioramento della qualità della stessa. Un opera ammirevole che recupera in toto il dettato dell articolo 32 della Costituzione, che pone il valore della salute quale fondamentale diritto dell individuo e interesse della comunità. Centinaia di migliaia sono i volontari che, ammirevolmente, operano, integrano e a volte surrogano le istituzioni nell affrontare l «emergenza sangue» la quale, soprattutto nei mesi estivi, si acuisce al punto tale da imporre anche a grandi strutture ospedaliere di dover rinviare interventi chirurgici già programmati con conseguenti danni umani e socio-economici a carico della comunità.
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3470 La risorsa sangue e suoi derivati, pertanto, si porrà sempre più quale doveroso impegno socio-sanitario strategico anche per lo Stato. La presente proposta di legge, tenuto conto di quanto esposto, prevede, al fine di dimostrare il senso di gratitudine e di riconoscenza dello Stato nei confronti dei cittadini che negli anni si sono distinti per volontarie, costanti e generose donazioni di sangue, l istituzione dell Albo nazionale al merito dei donatori di sangue. Si tratta di un riconoscimento nei confronti di quanti, con impegno umanitario e civile, in maniera del tutto anonima e semplice, hanno consentito di aiutare e di tutelare il valore della vita, elevandone, in molteplici casi, anche la qualità, e alleviando sofferenze e malattie.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3470 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione dell Albo nazionale al merito dei donatori di sangue). 1. È istituito l Albo nazionale al merito dei donatori di sangue, di seguito denominato «Albo», quale riconoscimento dell opera dei cittadini che effettuano volontariamente e in modo continuo donazioni di sangue, apportando un beneficio all intera collettività e collaborando alla tutela e alla salvaguardia della vita umana. 2. L Albo è istituito presso il Ministero della salute e ad esso sono iscritti i cittadini che hanno effettuato sessanta donazioni volontarie di sangue, in forma spontanea, presso presìdi ospedalieri, centri medici abilitati o banche del sangue ovvero attraverso organizzazioni di volontariato riconosciute dallo Stato. I dati relativi agli iscritti sono riportati in conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n L Albo è aggiornato annualmente e l elenco degli aventi diritto all onorificenza di cui all articolo 2 è trasmesso alla Presidenza della Repubblica al fine della predisposizione degli atti propedeutici all attribuzione della stessa onorificenza. ART. 2. (Onorificenza della «Croce al merito dei donatori di sangue»). 1. L onorificenza dalla «Croce al merito dei donatori di sangue», di seguito denominata «onorificenza», è costituita da una croce metallica con un nastrino e da una pergamena recante la dicitura: «Lo stato, riconoscendo il valore sociale della
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3470 donazione del sangue, esprime la propria gratitudine e il proprio apprezzamento per l encomiabile opera di altissimo significato nazionale». 2. L onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata a seguito di segnalazione del Ministro della salute. ART. 3. (Uso ed effetti dell onorificenza). 1. I cittadini insigniti dell onorificenza, previa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento, hanno diritto di fregiarsi della stessa in occasione delle festività nazionali e di altri eventi. 2. L onorificenza non produce effetti economici o altri benefìci su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura eventualmente percepiti dagli aventi diritto. 3. Fatte salve le disposizioni della legge penale, l onorificenza è revocata in caso di comportamento indegno del soggetto al quale è stata attribuita. La revoca è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, e la relativa comunicazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. ART. 4. (Regolamento di attuazione). 1. Il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore. ART. 5. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, determinato nel limite
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3470 massimo di euro annui, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6 PAGINA BIANCA
7 PAGINA BIANCA
8 1,00 *16PDL * *16PDL *
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, ASTORE, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CODURELLI,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 450 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BRAMBILLA Disposizioni per favorire la realizzazione di aree destinate a parco per i bambini,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SBROLLINI Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo (ippoterapia)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 314 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3369 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 ottobre 2015 (v.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Assegnazione di quote dell utile degli investimenti nel conto economico del bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Presentata il 23
Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo
Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo (Legge 52/2001) Le modalità della donazione e i diritti e doveri dei donatori sono ora regolati da una legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 62 del
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255 d iniziativa dei senatori AMATI, BASSOLI, CASSON, DELLA SETA, DONAGGIO, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, PASSONI, PEGORER, Anna Maria SERAFINI e ZAVOLI COMUNICATO ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MIGLIOLI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in
Regolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTONINO FOTI, ANGELI, BARBIERI, CALABRIA, CATONE, CRISTALDI, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CATERINA,
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 10 del 9 aprile 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 354 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ALBERTA DE SIMONE Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole Presentata
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COZZOLINO Norme in materia di assunzione dei vigili del fuoco volontari nel Corpo nazionale
CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2418 presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) di concerto
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione
REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA
COMUNE DI COGGIOLA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA FINALITA DEL SERVIZIO Articolo 1 Il Comune di Coggiola
Consiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 496
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 496 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MASSIDDA e GRAMAZIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008 Disposizioni per la prevenzione e la cura del
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014 635/2014/R/EEL DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLA CASSA PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)
Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia
Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
Legge 12 luglio 2011, n. 112
Legge 12 luglio 2011, n. 112 Legge 12 luglio 2011, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) Istituzione dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL MINISTRO VISTO l articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione
Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE
Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 Lazzaro Spallanzani
Prot. n. 870/VI/10 Venezia-Mestre, 3 marzo 2016 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi dell art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
OGGETTO: Accordo di collaborazione con i CAF - schema di convenzione.-
OGGETTO: Accordo di collaborazione con i CAF - schema di convenzione.- CONVENZIONE TRA L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di TRAPANI rappresentato dal Dirigente Amministrativo, con
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSTANTINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTANTINI Disposizioni in materia di insegnamento di sostegno, per garantire l esercizio
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 novembre 2008. Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 22 ottobre 2004. Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL CAPO DIPARTIMENTO DECRETO N. 1049/2015 VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: Istituzione del servizio civile nazionale e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto legislativo
PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA E L ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE AVIS REGIONALE DI PUGLIA VISTA La legge 4 maggio 1990, n. 107 recante
Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti
REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2822 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRIMÌ, LENZI Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche
Informativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...
CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014
CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile
Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali
CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio
Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori
Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI, PAOLINI, GIANCARLO GIORGETTI. Disposizioni in favore dell industria degli elettrodomestici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3128 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI REGUZZONI, PAOLINI, GIANCARLO GIORGETTI Disposizioni in favore dell industria degli elettrodomestici
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA DIREZIONE GENERALE Via Fattori, 60-90146 Palermo - Tel. 091/6909111
Prot. 828 Palermo, 18 gennaio 2016 Ufficio IV Alla Città Metropolitana di Palermo Al Liceo Linguistico Ninni Cassarà di Palermo All Albo dell Ufficio Scolastico Regionale - Al Sito WEB SEDE E,p.c. All
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2448. Disposizione per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2448 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore PICHETTO FRATIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 11 NOVEMBRE 2010 Disposizione per la tutela della qualità della ristorazione
Regolamento concernente l uso e la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa
Regolamento concernente l uso e la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa (Regolamento sull emblema della Croce Rossa) del ( ) Approvato dal Consiglio federale il L Assemblea della Croce
REGOLAMENTO WELFARE AZIENDALE
REGOLAMENTO WELFARE AZIENDALE Ai sensi dell Accordo del 18 dicembre 2013 Emanato in data 03 giugno 2014 1 Art.1 Si istituisce un Conto Welfare Individuale rivolto alla generalità dei dipendenti per far
Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09
Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell
