CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
|
|
|
- Antonino Ricardo Rossini
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, ASTORE, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CODURELLI, COR- DONI, CRISCI, DEIANA, FARINA, FINCATO, GALEAZZI, GRASSI, GRILLINI, LONGHI, META, MIGLIOLI, NICCHI, OTTONE, PEL- LEGRINO, CAMILLO PIAZZA, RAMPI, SAMPERI, SASSO, SPINI, TRUPIA, VIOLANTE, WIDMANN Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica Presentata l 8 giugno 2006 COLLEGHI DEPUTATI! L anatomia è una disciplina indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l esercizio della chirurgia, della microchirurgia, della chirurgia non invasiva, della radiologia e della radiologia interventista. Per quanto sia elevato il livello di preparazione garantito dalle cattedre di anatomia, questa però non viene più insegnata con l aiuto indispensabile della dissezione, unico metodo idoneo ad acquisire una conoscenza reale, particolareggiata e tridimensionale degli organi del corpo umano. L unico modo per fare pratica di dissezione per gli studenti di medicina italiani almeno per quanti possono permetterselo è recarsi in Francia, in Spagna, in Belgio e in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici su preparati anatomici: attualmente, in particolare, il 50 per cento dei partecipanti ai corsi francesi è italiano. In Francia, infatti, è in vigore dal 1960 una normativa che concerne la donazione del corpo, grazie alla quale fino ad oggi sono stati donati alle università francesi 50 mila corpi. In Italia tutto ciò non è previsto. Allo studente di medicina manca una effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche, approfondimento che sarebbe poi messo al servizio della collettività. Così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1020 studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dalla presente proposta di legge, in particolare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive. Quello che con la proposta di legge in sostanza si propone è l estensione di quel diritto a fare «dono di sé» che è già stato sancito dalla legge sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto. L articolo 1 stabilisce le finalità della legge. All articolo 2 viene promossa l informazione attraverso iniziative dirette a fare conoscere ai cittadini, ma anche ai medici di medicina generale e a quelli delle strutture sanitarie pubbliche e private, la possibilità di donare il proprio corpo per fini scientifici. L articolo 3 stabilisce le modalità di manifestazione del consenso. Si prevede un testamento olografo in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai centri di riferimento per la conservazione e l utilizzazione delle salme di cui all articolo 4. L articolo 3 stabilisce inoltre le modalità con le quali il centro di riferimento è tenuto a comunicare la volontà di donazione all ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore, che a sua volta lo inserirà in un apposito elenco speciale. L articolo 4 stabilisce che siano utilizzate in funzione di centri di riferimento le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità. Con l articolo 5 sono individuati le modalità e i criteri di riconsegna della salma, che deve essere restituita alla famiglia in condizioni dignitose ed entro un anno dalla presa in consegna. Lo stesso articolo sancisce che le spese di trasporto della salma e quelle per la tumulazione sono a carico della azienda sanitaria locale in cui ha sede il centro di riferimento che l ha presa in consegna. All articolo 6 si chiarisce che la donazione del corpo non può avere fini di lucro. Infine, agli articoli 7 e 8 sono indicati rispettivamente il termine per l adozione del regolamento di attuazione della legge e la copertura finanziaria.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1020 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Oggetto). 1. La presente legge disciplina la donazione del corpo ai fini di studio e ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite dall articolo 3 della presente legge. 2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. ART. 2. (Promozione dell informazione). 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge. 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge; b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1020 ART. 3. (Manifestazione del consenso). 1. La donazione del corpo post mortem avviene mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all articolo È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all articolo 4 di comunicare all ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1. L ufficio di stato civile procede all iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale. ART. 4. (Centri di riferimento). 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell università e della ricerca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge. ART. 5. (Riconsegna della salma). 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Le spese per il trasporto della salma effettuate dal momento del decesso sino alla riconsegna della salma ai sensi del comma 1, nonché le spese relative alla tumulazione della stessa salma sono a carico della istituzione in cui ha sede il citato centro di riferimento. ART. 6. (Donazione del corpo post mortem). 1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro. 2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell articolo 4. ART. 7. (Regolamento di attuazione). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge. ART. 8. (Copertura finanziaria). 1. Per l attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l anno All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a complessivi 10 milioni di euro per l anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1020 bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7 PAGINA BIANCA
8 C= 0,30 *15PDL * *15PDL *
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MIGLIOLI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo
Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo (Legge 52/2001) Le modalità della donazione e i diritti e doveri dei donatori sono ora regolati da una legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 62 del
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2822 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRIMÌ, LENZI Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche
IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COZZOLINO Norme in materia di assunzione dei vigili del fuoco volontari nel Corpo nazionale
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4952 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria
OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.
RISOLUZIONE N. 155/E Roma, 12 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22
Una Scelta in Comune Linee-Guida Operative per l attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi
Una Scelta in Comune Linee-Guida Operative per l attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi Le Linee-Guida Operative per l attivazione del servizio
Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE
Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE LEGGE 1 Aprile 1999 n.91 ART. 4 Silenzio - Assenso.i cittadini
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata
Istituzione Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica F.i.r.s.t..
Istituzione Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica F.i.r.s.t.. Gabriele Gentilini marzo 2007 La istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
ARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SBROLLINI Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSTANTINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTANTINI Disposizioni in materia di insegnamento di sostegno, per garantire l esercizio
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in
Legge n. 170 del 08-10-2010 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n.
Legge n. 170 del 08-10-2010 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10- 2010 ). La Camera dei deputati ed il Senato
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in
Art. 1. Finalità. Art. 2. Obiettivi prioritari
Legge Regionale 9 luglio 2009, n. 19 Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed interventi a favore dei donatori. (B.U.R. 22 luglio 2009, n. 31) Art.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NOCERA, FRONZUTI Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell albo
Articolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)
Sezione IV Sezione IV Salute Salute Articolo 8. Articolo 8. (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici) (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)
Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789
14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CASTIELLO, BIASOTTI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATANOSO GE- NOESE, CATONE, CAZZOLA, COLUCCI,
Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)
REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE
N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 354 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ALBERTA DE SIMONE Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole Presentata
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7594 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6
Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo
Fasc. n. 5/2015 Area II Prefettura di Vicenza CIRCOLARE N. 37/2015 Vicenza, data del protocollo Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO: Linee guida per l applicazione dell art. 3,
DGR n. 39-9947 del 14.7.2003
DGR n. 39-9947 del 14.7.2003 Individuazione della funzione di Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi. Nomina del Coordinatore Regionale delle donazioni e dei prelievi. Consolidamento funzioni
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:
IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto
Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.
Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto
MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO
MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO Fin dalla sua istituzione l Università Iuav di Venezia ha sviluppato le sue attività accademiche in ambito internazionale con l intento
Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)
Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia
Protocollo di intesa. tra
Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione
Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 480 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Presentata il 23
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria:
DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 In continuazione di seduta. LA GIUNTA COMUNALE Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto
Interrogazione a risposta scritta. presentata dagli Onorevoli. LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI
Interrogazione a risposta scritta presentata dagli Onorevoli LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI Alla Ministra della Salute Per sapere premesso che: - Il 9 aprile 2014, con sentenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319
42803 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319 Recepimento dell Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 sui corsi di formazione abilitanti per l utilizzo
REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GIANNI FARINA Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e
SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507
SENATO 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507 Disposizioni di contrasto al furto d identità e in materia di prevenzione delle
2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) All Agenzia delle Entrate Direzione regionale del.. Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
SECONDO IL D.LGS. 81/2008 S.M. E L ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 Corso di formazione Modulo aggiuntivo per Preposti Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),
REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
