COMUNE DI CALTAGIRONE
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- Bernardo Barone
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1 COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ( con i poteri del Consiglio comunale ) N.3 DEL Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ComponenteTASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio in Caltagirone nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO LA ROCCA MARIO COMMISSARIO STRAORD, nominato giusto Decreto del Presidente della Regione n. 163/Serv.1 /S.G. del 12/05/2015, con l assistenza del DOTT. BATTISTA FABIO MARTINO, quale Segretario Generale dell Ente, ha adottato la seguente deliberazione Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.1
2 1. Visto il d. lgs n. 267/2000; 2. Vista L. R. n. 48 dell'11/12/1991; 3. Vista L. R. n /12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 4. Visto il regolamento di contabilità in vigore; 5. Visto lo Statuto Comunale; 6. Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2012; 7. Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell' con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente; 8. Visto l'art. 248, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio"; 9. Visto l'art. 250, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi " 10. Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 163/Serv.1 /S.G. del 12/05/2015 con il quale viene nominato il Commissario Straordinario; VISTO l art. 1, commi dal 639 al 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale IUC e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, con decorrenza dal 1 gennaio 2014; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina IUC (Imposta Unica Comunale), relativo alle componenti IMU e TASI, in vigore dal 1 gennaio 2014; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del , con la quale sono state determinate le aliquote dell imposta unica comunale (IUC) - componente TASI, per l anno 2014; TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento delle impostedovute al Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.2
3 comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. VISTA la Legge n. 190 (Legge di stabilità 2015), in particolare l art. 1 comma 679, che ha modificato l art. 1 comma 677 della legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014) come segue: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; PRESO ATTO che, per effetto della vigente normativa, sono esenti dal pagamento dell IMU le abitazioniprincipali ad eccezione di quelle principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 la cuialiquota è fissata al massimo nella misura del 6,00 per mille, per lo stato di dissesto dell Ente; PRESO ATTO che l art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall anno 2014 non è dovuta l IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993; RICHIAMATO il comma 676 della L. 147/2013 che prevede:"l'aliquota di base della TASI è pariall'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 deldecreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"; PRESO ATTO, altresì, di quanto previsto dal comma 678 della già citata norma: Per i fabbricatirurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presentearticolo ( 1 per mille) ; VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2013 con la quale l'ente hadichiarato il dissesto finanziario; VISTO l art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.3
4 esecutività della delibera, il Consiglio dell Ente, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; VISTO in particolare il comma 3 il quale recita: Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensidell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1,comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; TENUTO CONTO che le aliquote IMU applicate, per lo stato di dissesto dell'ente disposto con atto di C.C. n. 6 del 11/03/2013, sono fissate al massimo come di seguito: - ALIQUOTA 6,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) - ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli) DATO ATTO che la TASI: - ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivicompresa l abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreniagricoli; - è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietàtra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall altro. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata dasoggetto diverso dal possessore, il comune, nell ambito del regolamento, deve stabilire la percentualedi tributo dovuta dall utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte èdovuta dal possessore; Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.4
5 - ècalcolata come maggiorazione dell imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessala base imponibile e l aliquota; RAVVISATO, pertanto, l obbligo di deliberare le aliquote TASI per l anno 2015 sempre nella misuramassima prevista dalla normativa nazionale come sotto specificato: a) aliquotanella misura del 2,5 per mille relativamente a tutte le tipologie dei fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e pertinenze, così come definiti ai fini dell IMU, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1- A8 - A9; b) aliquotanella misura dell 1 per mille relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; TENUTO CONTO che il tributo TASI concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogatidal Comune; RITENUTO, pertanto,di dover individuare, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi ricavati dallo schema del redigendo Bilancio 2015, alla cui copertura la TASI è diretta, anche inquota parte: SERVIZI INDIVISIBILI COSTI COSTI - Pubblica illuminazione ,20 - Manutenzione stradale e viabilità ,00 Totale costi servizi indivisibili ,20 Totale previsione entrata TASI ,67 CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; CONSIDERATO che la competenza esclusiva della TASI è del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del ; VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n del 27/05/2015 SI PROPONE 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.5
6 2) Di determinare perl anno d imposta 2015 le seguenti aliquote dell'imposta Unica Comunale componente TASI -, confermando la misura massima prevista: a) aliquota nella misura del 2,5 per mille relativamente a tutte le tipologie dei fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e pertinenze, così come definiti ai fini dell IMU, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1- A8 - A9 e dei terreni agricoli; b) aliquota nella misura dell 1 per mille relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 3) distabilire nella misura del 10% il versamento del tributo a carico dell occupante dell immobile qualora sia soggetto diverso dal titolare del diritto reale; 4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI dell IMU, ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 6) Di dare atto che nel caso di modifica normativa apportata, la presente delibera si intenderà automaticamente adeguata alla nuova legislazione vigente; 7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08/09/2014; 8) Di delegare il Dirigente del Servizio Tributi ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita' tecnica: Favorevole Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Erba Pino Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.6
7 Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita' Contabile: Favorevole Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Erba Pino I L C O M M I S S A R I O VISTA la superiore proposta del servizio/settore TRIBUTI n. 5 del all'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta; relativa RITENUTA la proposta che precede meritevole di approvazione; VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione; VISTO l Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia; D E L I B E R A Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la parte dispositiva. Ed inoltre: dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge, stanti i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno nell'esecuzione del provvedimento medesimo. Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.7
8 IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to BATTISTA FABIO MARTINO F.to LA ROCCA MARIO P.C.C. lì: CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a far data dal e vi è rimasta sino al Caltagirone, Il Responsabile della Pubblicazione F.to Antonina Nicolaci IL SEGRETARIO GENERALE Essendo immediatamente esecutiva ( art.12, co.2 L.R. 44/91 ) Caltagirone lì: SEGRETARIO GENERALE BATTISTA FABIO MARTINO IL F.to DOTT. P.C.C. Caltagirone lì Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 3 del Pag.8
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