COMUNE DI TRECASTELLI PROVINCIA DI ANCONA
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- Celia Marchetti
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1 ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO L anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 13:00, nella Residenza Comunale, il Commissario Prefettizio, Dott.ssa Francesca Montesi, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n del , assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa Lorella Orsillo, ha adottato la deliberazione di cui all oggetto sopra indicato. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Trecastelli, lì Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ORSILLO LORELLA ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000. Trecastelli, lì IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ORSILLO LORELLA
2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL N. 22 DA SOTTOPORRE ALL ESAME DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO PREMESSO: IL RESPONSABILE DELLA II U.O. che il Consiglio Regionale delle Marche, il giorno 22 luglio 2013, ha approvato la Legge regionale n. 18, che all articolo 1 prevede l istituzione, a decorrere da 1 gennaio 2014, del nuovo Comune di Trecastelli, mediante la fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe; che con Decreto Prefettizio del 5/12/2013 la Prefettura di Ancona ha provveduto alla nomina del Commissario Prefettizio, Dott.ssa Francesca Montesi, per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Trecastelli, a decorrere dall 1/01/2014, fino alla elezione degli organi ordinari; SENTITO il comitato dei Sindaci costituitosi ai sensi dell art. 7 comma 4 della legge regionale n. 18 del ; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 in fase di conversione ; TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 11 del , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; regolamento
3 all interno del quale è stata determinata l aliquota TASI (Tributo servizi indivisibili) per l anno 2014 nella misura dell 1 per mille; VISTO il comma 677 dell art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014): 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille ; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; VISTO L art. 1 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, il quale stabilisce che, per l anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; TENUTO CONTO del gettito IMU nell annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, istituire, per l anno 2014, le aliquote dell imposta municipale propria IMU come di seguito riportato: ALIQUOTA 5 (cinque) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6 per mille aliquota TASI applicata pari a 1 per mille somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille); ALIQUOTA 4,60 (quattrovirgolasessanta) per mille (per gli immobili del gruppo catastale B1 )
4 ALIQUOTA 6,60 (seivirgolasessanta) per mille (per gli immobili del gruppo catastale A10, C1 e C3) purché l utilizzatore coincida con il proprietario dell immobile altrimenti si applica l aliquota ordinaria del 8,5 per mille. ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasessanta) per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale D2 (aliquota massima IMU 10,6 per mille aliquota TASI applicata pari a1 per mille somma IMU + ALIQUOTA 8,00 (ottovirgolazero) per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014 ALIQUOTA 8,80 (ottovirgolaottanta) per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) VISTO che con provvedimento del Commissario prefettizio n. 1 in data è stato approvato lo Statuto Comunale del Comune di Trecastelli; PROPONE 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di Determinare le seguenti Aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2014 : ALIQUOTA 5 (cinque) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6 per mille aliquota TASI applicata pari a 1 per mille somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille); ALIQUOTA 4,60 (quattrovirgolasessanta) per mille (per gli immobili del gruppo catastale B1 )
5 ALIQUOTA 6,60 (seivirgolasessanta) per mille (per gli immobili del gruppo catastale A10, C1 e C3) purché l utilizzatore coincida con il proprietario dell immobile altrimenti si applica l aliquota ordinaria del 8,5 per mille. ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasessanta) per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale D2 (aliquota massima IMU 10,6 per mille aliquota TASI applicata pari a1 per mille somma IMU + ALIQUOTA 8,00 (ottovirgolazero) per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014 ALIQUOTA 8,80 (ottovirgolaottanta) per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 4) di determinare la seguente Detrazione per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2014: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 11 del ; 7) di dare atto che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 8) di dare atto che a decorrere dall anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
6 delle detrazioni nonché i regolamenti dell imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
7 PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ( ) PARERE Regolarita' tecnica Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Ripe, IL RESPONSABILE DI AREA ( MARIELLA SARTINI)
8 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dall Istruttore Responsabile dell UNITA' ORGANIZZATIVA "II", con oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell art. 49, del D.Lgs. n. 267 del ; D E L I B E R A -di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente; E -di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.ssa Francesca Montesi IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Lorella Orsillo
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