FIN+A DANNI Ed. 2/FD1

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1 GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione dei Rami Danni FIN+A DANNI Ed. 2/FD1 FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 NOTA INFORMATIVA Data ultimo aggiornamento 30/06/2015 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del Sito internet della Società nella sezione dedicata ai Prodotti. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l IVASS al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, Milano (Italia) c) Recapito telefonico: Sito internet Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it Indirizzo di posta elettronica certificata: globalassistancespa@legalmail.it d) Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993. Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l IVASS: n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 27/03/2015. Il patrimonio netto dell Impresa ammonta al 31/12/2014 ad ; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad , mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,580. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile (a decorrere dal 30/10/2013) sul sito istituzionale della Società un Area riservata attraverso la quale ciascun Contraente, e per le polizze collettive anche ciascun aderente Assicurato, può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di accesso secondo le modalità ivi rese note. Il contratto assicurativo consiste in una polizza collettiva, collegata ad una convenzione, che prevede singole adesioni facoltative. Ogni adesione è poliennale, con una durata sempre pari a quella originaria del finanziamento, erogato dalla banca Contraente, al quale viene abbinata, e può variare da un minimo di 1 anno fino ad un massimo di 30 anni. AVVERTENZA: Per le Adesioni con forma tariffaria a Premio poliennale frazionato in rate annuali la copertura si rinnova annualmente con addebito della rata salvo revoca, da parte dell Aderente-Assicurato, della disposizione di pagamento del premio (da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale). Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 2 - Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative, offerte in base alla tipologia del finanziamento erogato, consistono in due principali pacchetti di Garanzie acquistabili congiuntamente o singolarmente: - Garanzia CPI (Creditor Protection Insurance) che include la copertura principale IPT (Invalidità Permanente Totale da infortunio e malattia), valida ed operante per tutta la durata dell adesione, e le coperture ITT (Inabilità temporanea totale), PI (Perdita impiego) e RO (Ricovero ospedaliero), valide a rotazione in base allo stato di occupazione/lavorativo dell Aderente-Assicurato al Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 1 di 7

3 momento del sinistro con una durata massima di 10 anni, e che prevede, in base alle garanzie interessate dal sinistro, la liquidazione all Aderente-Assicurato di importi corrispondenti al debito residuo o alle rate del finanziamento in caso di seri imprevisti alla persona (problemi di salute o lavorativi) che possono intaccare la capacità di rimborso; - Garanzia INCENDIO FABBRICATO valida ed operante per tutta la durata dell adesione che prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato indicato sul Modulo di adesione, derivanti da incendio / fulmine / esplosione e scoppio / caduta aeromobili / fumi, gas, vapori / i guasti causati con lo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso / spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro / onda sonica / urto di veicoli stradali / eventi atmosferici / eventi sociopolitici e atti dolosi / oneri di ricostruzione / onorari dei periti. Le Somme assicurate della copertura IPT e della Garanzia INCENDIO FABBRICATO corrispondono inizialmente all importo del finanziamento erogato ed annualmente si riducono, in proporzione alla durata del finanziamento stesso, e corrispondono: a) al debito residuo effettivo (calcolato secondo il piano originario del finanziamento) in caso di pagamento della polizza anticipato in un unica soluzione b) al debito residuo teorico (calcolato secondo un Piano di ammortamento alla francese come da specifiche indicate nelle Condizioni di Assicurazione) in caso di pagamento della polizza con Premio frazionato in rate annuali. Per le altre coperture della Garanzia CPI il massimale corrisponde alla rata del finanziamento effettivo. In caso di Finanziamento cointestato ogni Aderente-Assicurato può scegliere di assicurarsi anche solo per la propria quota e pertanto i massimali di cui sopra si riducono nella medesima proporzione. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare: - per la Garanzia CPI agli Artt. 1 - Oggetto dell Assicurazione, 4 Durata dell'assicurazione ; 5 Variazione della posizione lavorativa ; 7 Infortuni: rischi compresi e precisazioni ; 8 Capitale Assicurato Individuale ; 13 Criteri di indennizzabilità dell invalidità permanente ; 15 Indennizzo ; - per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 1 Fabbricati assicurabili, 3 - Oggetto dell Assicurazione, 4 Condizioni speciali (sempre operanti), 5 Primo rischio assoluto, 7 Determinazione della somma assicurata, 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare: - per la Garanzia CPI agli Artt. 6 Esclusioni, 10 Rischio Volo, 11 Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali ; - per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 3 Oggetto dell assicurazione, 6 Esclusioni, 7 Determinazione della somma assicurata. AVVERTENZA II: Nel contratto è prevista l applicazione di massimali, franchigie e carenze. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione come segue: - per la Garanzia CPI agli Artt. 8 Capitale Assicurato Individuale, 9 Limiti di indennizzo e cumuli di indennità, 10 Rischio Volo, 12 Periodo di franchigia e periodo di carenza, 15 Indennizzo ; - per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 7 - Determinazione della somma assicurata, 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. In particolare: il massimale per le tre prestazioni rotanti ITT, PI e RO è limitato ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro e 36 indennità mensili per periodo di durata della copertura; le franchigie e le carenze sono presenti nella Garanzia CPI e riguardano tutte le coperture ivi comprese. Al fine di comprenderne il meccanismo di funzionamento si specifica che le franchigie sono il periodo di tempo, rispetto all insorgenza del sinistro, durante il quale l Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo, mentre le carenze sono il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. A titolo esemplificativo: In caso di sinistro di Perdita d impiego (dove è prevista una carenza di 90 giorni e una franchigia assoluta di 60 giorni) il sinistro è liquidabile solo se la perdita d impiego avviene dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione e verrà corrisposto l indennizzo, commisurato ad una rata di finanziamento, trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l adesione non può essere sottoscritta da persone di età pari o superiore ai 65 anni ed inferiore ai 18 anni, e comunque non può essere sottoscritta da persone che, in base alla durata del finanziamento abbinabile al contratto assicurativo supererebbero in corso di contratto i 72 anni (per adesioni con Premio unico anticipato) o i 75 anni (per adesioni con Premio frazionato in rate annuali). Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia, per la Garanzia CPI all Art. 3 Persone Assicurabili. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione; si rinvia per le conseguenze all Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 2 di 7

4 AVVERTENZA II: Eventuali contratti emessi in assenza di finanziamento o abbinati ad un finanziamento non assicurabile debbono intendersi nulli. La Società provvederà quindi al rimborso integrale del premio corrisposto. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Aderente-Assicurato ha l obbligo di dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per aspetti di maggior dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Art. 10 Aggravamento del Rischio e 11 Diminuzione del Rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. A titolo esemplificativo nell ambito delle coperture offerte dal contratto nella Sezione GARANZIA INCENDIO FABBRICATO una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il cambio di destinazione d uso del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art. 1 Fabbricati assicurabili ed alle Tabelle dell Elenco delle attività assicurabili e relativi codici di rischio delle Condizioni Particolari di Assicurazione. 6. Premi Il premio poliennale, riferito ad ogni singola adesione, è calcolato per l intera durata di polizza e deve essere interamente corrisposto dall Aderente-Assicurato. In base alla tipologia, alla durata ed all importo del finanziamento, abbinato alla copertura assicurativa, viene attribuito all adesione una tra le due forme previste di pagamento del premio poliennale: 1) Pagamento anticipato in un unica soluzione (valido per l intera durata di polizza); 2) Pagamento frazionato in rate annuali (rate annuali costanti da corrispondere per l intera durata di polizza). La prima viene offerta in relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad , la seconda viene offerta in relazione ai mutui ipotecari ed ai prestiti personali diversi da quelli abbinabili alla forma a Premio unico anticipato e d importo fino ad L Aderente-Assicurato è tenuto a versare il Premio unico anticipato o la prima rata di Premio frazionato all atto della sottoscrizione dell adesione tramite bonifico bancario, con accredito sul conto corrente dell Intermediario, Global Assicurazioni S.p.A. I costi a carico dell Aderente-Assicurato sono, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, i costi amministrativi, mediamente pari al 10% del premio imponibile nel caso di premio frazionato in rate annuali e del 15% nel caso di premio anticipato in unica soluzione, nonché le provvigioni di intermediazione che, in base alle rilevazioni contabili relative all ultimo esercizio 2014, corrispondono in media al 25,85% del premio imponibile ovvero all importo medio di 27,13. AVVERTENZA I: Non sono previsti sconti di premio. AVVERTENZA II: in caso di Estinzione Anticipata o Trasferimento del mutuo o del finanziamento al quale l Adesione risulta abbinata, l impresa: - in presenza di Pagamento anticipato in un unica soluzione, consente l interruzione del contratto restituendo all Aderente-Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell Aderente- Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, commisurando la Somma Assicurata all originario Piano di Ammortamento del corrispondente Finanziamento; - in presenza di Pagamento frazionato in rate annuali consente di mantenere in vigore il contratto oppure consente l interruzione del contratto (la copertura cessa alla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) facendo interrompere all Aderente-Assicurato i pagamenti delle rate annuali programmate. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all Art. 3 Estinzione anticipata/portabilità/rinegoziazione delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 7. Rivalse AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa ovvero il diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l eventuale contributo dell assicurato al risarcimento del danno. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L Aderente-Assicurato può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare alla Società mediante lettera raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifi uto dell indennizzo. Si rinvia all Art. 12 Recesso in caso di sinistro per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 3 di 7

5 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. 11. Regime Fiscale Imposte sui premi: I premi delle assicurazioni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sul premio imponibile: - Garanzia CPI (IPT, ITT, PI, RO): 2,50% - Garanzia INCENDIO FABBRICATO: 22,25% C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri e sulle eventuali spese per la ricerca e la stima del danno. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio legati alla denuncia del sinistro ed alle procedure liquidative ai seguenti Articoli delle Condizioni Particolari di Polizza: per la Garanzia CPI: Artt. 13 Criteri di indennizzabilità dell Invalidità permanente, 14 Valutazione del danno Ricorso all arbitrato e 17 Obblighi in caso di sinistro ; per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO: Artt. 4 Condizioni Speciali, 9 Obblighi in caso di sinistro, 11 Procedure per la valutazione del danno e 12 Mandato dei Periti. 13. Reclami Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all indirizzo dell Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, Milano, all attenzione dell ufficio Gestione Reclami (Numero di fax indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell Impresa nella sezione Contatti. Ai reclami verrà dato riscontro dall impresa nel termine massimo di 45 giorni. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell Impresa, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, ROMA, utilizzando l apposito Modello presente nel sito alla sezione Per il Consumatore, corredando l esposto con i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile accedendo al sito: ) o all'ivass (chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 14. Arbitrato Nel presente contratto è previsto l utilizzo dell arbitrato irrituale, con riferimento alla Garanzia CPI e alla Garanzia Incendio Fabbricato, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. Con riferimento alla Garanzia CPI la città, sede di svolgimento dell arbitrato, sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Aderente-Assicurato. AVVERTENZA: È tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. GLOSSARIO Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati: DEFINIZIONI COMUNI Aderente-Assicurato: il contraente del Finanziamento che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione. Nel caso il contraente del finanziamento sia un Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata, per la Garanzia CPI, è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l Impresa, indicata sul Modulo di Adesione e che sottoscrive il medesimo unitamente all Aderente. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 4 di 7

6 Banca: la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che eroga il Finanziamento. Beneficiario: l Aderente-Assicurato o, per la Garanzia Incendio Fabbricato, il proprietario del Fabbricato assicurato (se diverso dall Aderente-Assicurato). Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell Aderente-Assicurato, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute. Contraente: la Banca, appartenente al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che eroga il finanziamento ed a cui è affidata la raccolta delle adesioni alla Polizza collettiva. Finanziamento: il contratto di mutuo o prestito personale che preveda da parte della Banca anticipo di denaro al cliente e, da parte del cliente, un impegno alla restituzione di tale denaro in un certo periodo di tempo (piano di rientro programmato). Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall Aderente-Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione. Piano di Ammortamento: nella forma tariffaria con frazionamento rate annuali, per le Garanzia Invalidità Permanente Totale ed Incendio Fabbricato, il piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento al capitale assicurato iniziale ed alla durata dell Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione ad un tasso nominale fisso pari al 10%; nella forma tariffaria a premio unico anticipato e in ogni caso per le coperture Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale, il piano di ammortamento originario del Finanziamento cui si riferisce l Assicurazione. Polizza collettiva: il documento che regola l assicurazione. Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all assicurazione. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di seguito Global Assistance S.p.A con sede in Piazza Diaz, Milano. DEFINIZIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE CPI Disoccupazione: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall Aderente-Assicurato. Invalidità Permanente Totale: l'invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e/o di reddi ti derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno dodici mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero se non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 5 di 7

7 Malattia: l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico, come determinati dalle definizioni sopra indicate; sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, le casalinghe, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio od occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero e non sia regolato dalla legge italiana. Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Aderente-Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza. Perdita di Impiego: la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Aderente-Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione. Periodo di Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. Periodo di Franchigia: il periodo di tempo durante il quale l Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Ricovero Ospedaliero: la degenza dell'aderente-assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. DEFINIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATO Copertura, solai, tetto: Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Fabbricato: l intera costruzione edile relativa alla pratica di finanziamento compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate, comprese dipendenze anche in corpo separato purché situate nell area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici e fissi per illuminazione, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, il tutto se al servizio del fabbricato stesso in quanto indipendente dall attività nello stesso esercitata, affreschi e statue non aventi valore artistico, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Franchigia: è l importo prestabilito, che in caso di danno, l Aderente-Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall Indennizzo; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l Indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall importo così calcolato. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a mani festazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35 cen tesimali) non classificabili Esplodenti che rispondano alle seguenti caratteristiche: TIPO A: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto d infiammabilità inferiore a 21 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua e l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano; TIPO B: - liquidi e solidi con punto d infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C; TIPO C: - liquidi e solidi con punto d infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto d infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M allegato V Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 6 di 7

8 Limite di indennizzo: l importo massimo che la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun periodo assicurativo, qualunque sia il numero dei sinistri. Merci Speciali: si determinano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari imballaggi materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l 80% - ovatte sintetiche piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3. Scoperto: la quota del danno liquidato a termini di Polizza, espressa in percentuale sull ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell Aderente-Assicurato; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. * * * GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Dott. Pietro Rinaldi (Il legale Rappresentante) Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data ultimo aggiornamento 16/07/2014 INDICE DEFINIZIONI.. pag. 02 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE..... pag. 02 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE..... pag Garanzie CPI (CREDITOR PROTECTION INSURANCE) pag Garanzie INCENDIO FABBRICATO pag. 09 ELENCO ATTIVITA ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO..... pag di 21

10 DEFINIZIONI Le definizioni sono integralmente riportate nel Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente e all Aderente-Assicurato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Premessa La presente polizza collettiva è riservata ai clienti delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese che, avendo ottenuto un Finanziamento (mutuo o prestito personale), hanno la facoltà di aderire liberamente alla polizza collettiva corrispondendone il relativo premio. Art. 1 Oggetto dell assicurazione Oggetto della Polizza collettiva è la copertura assicurativa di durata poliennale per le seguenti Garanzie: - CPI (coperture Invalidità permanente da infortunio o malattia di grado pari o superiore al 60% dell invalidità totale, Inabilità temporanea totale, Perdita di impiego, Ricovero ospedaliero ), proponibile sia in presenza di prestiti personali che di mutui; - INCENDIO DEL FABBRICATO, proponibile esclusivamente in presenza di mutui ipotecari. Le Garanzie CPI e INCENDIO DEL FABBRICATO sono opzionabili sia singolarmente che congiuntamente. Sono previste due forme differenti di pagamento offerte, all adesione, a seconda della tipologia del finanziamento erogato: - PREMIO POLIENNALE PAGATO ANTICIPATAMENTE IN UN UNICA SOLUZIONE (in breve Premio Unico Anticipato ) in relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad ,00; - PREMIO POLIENNALE FRAZIONATO IN RATE ANNUALI (in breve Premio rate annuali ) in relazione ai mutui ed ai prestiti personali diversi da quelli proponibili con la forma di pagamento a Premio Unico Anticipato. Le Garanzie sono prestate secondo quanto indicato nelle Condizioni particolari di Assicurazione che seguono. Art. 2 Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni Per i finanziamenti di nuova erogazione, l assicurazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e comunque non prima delle ore del giorno di erogazione del Finanziamento se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento. Per i Finanziamenti già in corso l assicurazione decorre dalle ore del giorno stesso dell adesione se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La durata delle singole adesioni coincide sempre con la durata originaria del Finanziamento, anche in caso di successiva modifica dello stesso. Per i Finanziamenti abbinabili alla forma tariffaria con Premio rate annuali, quando la durata del Finanziamento non sia in anni interi, la durata dell adesione sarà pari alla durata del Finanziamento espressa in anni interi arrotondati per eccesso. In tal caso la copertura si rinnova annualmente con addebito della rata annuale, salvo revoca da parte dell Aderente-Assicurato della disposizione di pagamento del premio, da esercitare per il tramite della Banca con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annua e salvo quanto disposto dal successivo Art. 3 Estinzione anticipata Portabilità Rinegoziazione. Relativamente ad ogni Adesione, l assicurazione cesserà in ogni caso alla data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione, senza obbligo alcuno di comunicazione. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione. Art. 3 - Estinzione Anticipata - Portabilità - Rinegoziazione In caso di estinzione anticipata o di portabilità tramite surrogazione del Finanziamento (ai sensi dell art. 8 della Legge n.40 del 02/04/2007), l Aderente-Assicurato, previa compilazione di apposito modulo, avrà facoltà di: - in caso di forma tariffaria con Premio rate annuali: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto (dalla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) interrompendone i pagamenti successivi, con preavviso di trenta giorni; - in caso di forma tariffaria a Premio Unico Anticipato: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto ottenendo il rimborso del rateo di premio anticipato e non goduto al netto delle imposte (calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti), comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione. In tal caso il Contraente fornisce all Aderente Assicurato il conteggio dell importo rimborsato. Il rimborso del premio, effettuato materialmente dal Contraente o dall intermediario Global Assicurazioni S.p.A., è a carico della Società, cui compete anche l onere dei relativi conteggi. In caso di estinzione totale o parziale del Finanziamento se l Aderente-Assicurato opta per mantenere in vigore il contratto la Copertura assicurativa resterà comunque commisurata all originario Piano di Ammortamento del Finanziamento. In caso di rinegoziazione del Finanziamento o di variazione ad un mutuo flessibile, la copertura continua alle condizioni iniziali. In caso di variazione della durata del Finanziamento, la durata massima della copertura, le prestazioni e i capitali assicurati rimarranno quelli originariamente stabiliti. 2 di 21

11 La copertura potrà essere integrata, al momento della rinegoziazione o alla scadenza originaria del Finanziamento, mediante un nuovo contratto. Nel caso in cui contraente del Finanziamento sia un Impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della sua cessazione, contestuale o successiva all estinzione totale o alla rinegoziazione del Finanziamento, la copertura verrà annullata dalla data di cessazione dell Impresa. La Banca restituirà all Impresa la parte di premio al netto delle imposte, calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti, comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione. In caso di accollo del Contratto di Finanziamento (ai sensi dell art C.C.), la copertura assicurativa viene sempre annullata dalla data di accollo del Contratto di Finanziamento. Art. 4 Pagamento dell indennizzo In caso di sinistro l Indennizzo verrà corrisposto dalla Società all Aderente Assicurato che potrà utilizzarlo per l estinzione o per la riduzione del debito residuo derivante dal Finanziamento erogato dalla Banca Contraente. Spetta all Aderente-Assicurato compiere gli atti necessari che consentano alla Società di poter procedere all accertamento ed alla liquidazione del sinistro. Art. 5 Altre assicurazioni Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Società all Aderente-Assicurato non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi, salvo quanto previsto per la Garanzia CPI all Art. 9 Limiti di indennizzo e cumuli di indennità delle relative Condizioni particolari. La Società dispensa il Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti-Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art del C.C., salvo quanto previsto all Art. 14 Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni particolari Incendio Fabbricato. Art. 6 Pagamento del premio Il premio deve essere pagato alla Società tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente dell Intermediario che ha in gestione il contratto. Al fine dell attestazione dell avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito. Se l Aderente-Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art c.c.. Qualora l Aderente-Assicurato non corrisponda la rata di premio di rinnovo entro il 15 giorno dalla su a scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto. Art. 7 Imposte e tasse Sono a carico degli Aderenti-Assicurati le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti. Art. 8 Prova È a carico di chi domanda l Indennità provare che sussistano tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di Polizza. Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'aderente-assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 10 Aggravamento del rischio L Aderente-Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Art. 11 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Aderente-Assicurato ai sensi dell art C.C. Art. 12 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, l Aderente-Assicurato può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata. In presenza di recesso del contratto con Forma tariffaria a Premio Unico Anticipato la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In presenza di recesso con Forma tariffaria a Premio rate annuali, lo stesso avrà efficacia con il primo rinnovo di rata successivo alla richiesta dell Aderente Assicurato. Art. 13 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. 3 di 21

12 Art. 14 Cessione dei diritti L Aderente-Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza, salvo quanto previsto dal precedente Art. 3 Estinzione anticipata Portabilità Rinegoziazione. Art. 15 Comunicazioni Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere effettuate per iscritto. Ogni eventuale variazione di indirizzo dell Aderente-Assicurato deve essere comunicata alla Società per il tramite del Contraente della Polizza e/o dell Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Aderente- Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Aderente-Assicurato stesso. Art. 16 Foro competente Per ogni controversia derivante dall applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l Aderente-Assicurato. Art. 17 Riferimento alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE GARANZIA CPI (Creditor Protection Insurance) Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Aderente-Assicurato: - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (IPT); e, a seconda del suo status occupazionale al momento del sinistro: - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ITT): copertura operante soltanto qualora l Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore Autonomo; - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO): copertura operante soltanto qualora l Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Non Lavoratore o un Lavoratore Dipendente Pubblico; - Perdita di Impiego (PI): copertura operante soltanto qualora l Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore Dipendente Privato. Art. 2 Persone assicurate Finanziamenti cointestati L Aderente-Assicurato è il contraente del Finanziamento cui è collegata l Assicurazione. Nel caso in cui tale Finanziamento sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni: 1) ogni cointestatario aderisce alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all importo della propria quota di finanziamento; 2) uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con il capitale iniziale assicurato corrispondente all importo totale del finanziamento; 3) ogni cointestatario potrà scegliere di aderire alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all importo totale del finanziamento. Ciascun cointestatario che aderisce alla Polizza collettiva dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione. Nel caso il contraente del Finanziamento sia una Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l Impresa, indicata sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la persona assicurata cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l Impresa, quest ultima dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società per il tramite del Contraente e/o dell Intermediario Global Assicurazioni S.p.A. dell avvenuta cessazione, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che diventerà la nuova persona assicurata, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione di un apposito Modulo. Art. 3 - Persone assicurabili Sono assicurabili le persone che rispondono a tutti i seguenti requisiti: a) età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; b) alla scadenza prevista dal contratto non abbiano già compiuto 72 anni di età per la tariffa a Premio Unico Anticipato o 75 anni di età per la tariffa Premio rate annuali; c) alla data di sottoscrizione non siano affetti da invalidità permanente di grado superiore al 50%, valutato con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale, o non sia affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni; d) siano residenti in Italia. 4 di 21

13 Art. 4 Durata dell'assicurazione Ad integrazione di quanto indicato all Art. 2 Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, per la forma tariffaria con Premio rate annuali la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego ha una validità massima di 10 (dieci) anni. Fermo quanto previsto all Art. 3 Estinzione anticipata Portabilità Rinegoziazione delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, l assicurazione cessa anticipatamente anche in caso di liquidazione di un Indennizzo per Invalidità Permanente Totale, dalle ore 24 della data di liquidazione del sinistro. Infine, qualora al termine di durata dell Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all Aderente Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza indicata sul Modulo di Adesione e la data di scadenza stessa. Art. 5 - Variazione della posizione lavorativa La posizione lavorativa dell Aderente-Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro la garanzia operante, in aggiunta alla Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia, sarà quella corrispondente alla posizione lavorativa dell Aderente-Assicurato al momento del Sinistro medesimo. Art. 6 - Esclusioni - INFORTUNI Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati: a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell Assicurazione e loro seguiti e conseguenze; b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall Aderente-Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs; d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata lib era (free climbing), canoa fluviale, hockey sul ghiaccio e dalla attività di trapezista e stuntman; e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortunio: j) le ernie; k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all Art. 7 Infortuni: rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; l) gli infarti da qualsiasi causa determinati; m) quelli subiti durante il periodo d arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. - MALATTIA Sono escluse dall Assicurazione le Malattie: a) preesistenti alla data di decorrenza dell Assicurazione; b) da intossicazioni causate da: 1) abuso di alcolici; 2) uso di allucinogeni; 3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Non sono considerati Malattia: h) l infertilità e la sterilità; i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie connesse, il parto e l aborto volontario non terapeutico. 5 di 21

14 - PERDITA DI IMPIEGO La copertura Perdita Impiego non sarà operativa se: a) la perdita di impiego occorre all Aderente-Assicurato che non abbia prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b) l Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell adesione, o se comunque erano a lui già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; c) alla perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento; d) il contratto di lavoro subordinato non è regolato dalla Legge italiana; e) l Aderente-Assicurato al momento della perdita impiego era in periodo di prova; f) il licenziamento è dovuto a giusta causa; g) la perdita di impiego è dovuta a dimissioni; h) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali; i) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; l) il licenziamento avviene a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità; m) la perdita di impiego è conseguenza della scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; n) la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avviene a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; o) nell arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; p) l'aderente-assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia; q) se l Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità. Art. 7 Infortuni: rischi compresi e precisazioni L Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi: a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempreché l'aderente-assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'aderente-assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'aderente-assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'aderente-assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; g) asfissia non di origine morbosa; h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; i) avvelenamento del sangue e infezione escluso il virus H.I.V. sempre che il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; k) annegamento; l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; m) folgorazione; n) colpi di sole o di calore; o) assideramento o congelamento; p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Art. 8 - Capitale Assicurato Individuale - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia Il capitale assicurato è decrescente nel tempo. Il capitale assicurato iniziale corrisponde all importo del Finanziamento, se erogato al momento dell adesione, o del debito residuo, se il Finanziamento è già in corso; in caso di Finanziamento cointestato il capitale assicurato iniziale può anche essere pari all importo corrispondente alla quota del Finanziamento del singolo cointestatario. Per i Finanziamenti assicurati con la tariffa di Premio rate annuali il capitale assicurato, in ciascuna annualità assicurativa, è rappresentato nel Prospetto dello sviluppo del capitale decrescente che costituisce allegato al Modulo di Adesione sottoscritto dall Aderente-Assicurato. Tale capitale è pari all importo calcolato sulla base del Piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento alla somma assicurata iniziale ed alla durata dell Assicurazione ad un tasso nominale fisso pari al 10%. Per i Finanziamenti assicurabili con la tariffa a Premio Unico Anticipato il capitale assicurato corrisponde al debito residuo effettivo alla data del sinistro. In caso di sinistro, l intera somma sarà liquidata all Aderente Assicurato. 6 di 21

15 - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego Il capitale assicurato è calcolato sulla base della rata mensile del corrispondente Finanziamento, desumibile, quest ultima, dal Piano di ammortamento comunicato dal Contraente al momento del sinistro; in caso di rata con diversa periodicità, si calcola la rata mensile equivalente. Qualora il capitale assicurato per la Garanzia CPI sia inferiore all importo iniziale del finanziamento erogato, l indennizzo sarà ridotto nella medesima proporzione del rapporto esistente tra capitale assicurato e importo del finanziamento. In caso di sinistro, l indennizzo sarà liquidato all Aderente Assicurato. Art. 9 Limiti di indennizzo e Cumuli di indennità Per ciascun Sinistro l Indennizzo, non potrà superare l importo di: - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: ,00, anche nel caso l Aderente-Assicurato stesso sia intestatario di più polizze FIN + A Danni; - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego: 2.000,00 mensili; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere più di 12 (dodici) Indennizzi mensili per Sinistro e più di 36 (trentasei) Indennizzi mensili complessivamente per l intera durata dell Assicurazione. In ogni caso la prestazione sarà corrisposta al netto di eventuali altri Indennizzi già pagati per lo stesso sinistro per effetto di altre garanzie della presente Polizza. Art Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall Aderente-Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per quest ultimi, le trasvolate oceaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza Collettiva ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall Aderente-Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: ,00 per il caso Invalidità Permanente per persona ed ,00 per il caso di Invalidità Permanente complessivamente per aeromobile. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l Aderente-Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Qualora in un singolo evento siano coinvolti più Aderenti-Assicurati e la somma dei singoli Indennizzi ecceda il capitale per evento ( ,00), la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione. Art. 11 Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento catastrofale, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l importo di ,00. La Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione. Art. 12 Periodo di franchigia e periodo di carenza - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: non è previsto alcun Periodo di Carenza per i sinistri causati da Infortunio. Per i sinistri causati da Malattia è previsto un periodo di carenza di 30 (trenta) giorni. - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni. Tale Periodo di Franchigia non sarà operante qualora la causa del Sinistro sia la stessa di un precedente Sinistro di Inabilità Temporanea Totale già indennizzato. Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione ovvero qualora l Inabilità Temporanea Totale insorga entro sessanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo. - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: Periodo di Franchigia 7 (sette) giorni. Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione ovvero qualora il Ricovero Ospedaliero avvenga entro sessanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo. - Perdita di Impiego: Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni. Viene previsto un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione ovvero qualora la Perdita di Impiego avvenga entro novanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Nel caso in cui durante il periodo di validità dell Assicurazione l Aderente-Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l Aderente-Assicurato abbia superato il periodo di prova. Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l iniziale periodo di carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia superato il relativo periodo di prova. 7 di 21

16 Art. 13 Criteri di indennizzabilità dell invalidità permanente a) da Infortunio Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R n 1124 e successive mo difiche). Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Aderente-Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. L Indennità per l Invalidità Permanente è dovuta se l Invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell Assicurazione entro due anni dal giorno dell Infortunio. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali, previste dalla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente contrattualmente operante, vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso l Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della Tabella stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Aderente-Assicurato. b) da Malattia La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell'assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie. Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di denuncia della Malattia. In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Aderente-Assicurato. Art. 14 Valutazione del danno Ricorso all arbitrato La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l Aderente-Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo sulla natura dell Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l Invalidità Permanente Totale o l'inabilità Temporanea Totale oppure in merito al grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Resta sin d ora inteso che la città, sede di svolgimento dell arbitrato, sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Aderente-Assicurato. Art Indennizzo - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia L Indennizzo è pari alla somma assicurata al momento del Sinistro, come stabilita al precedente Art. 8 Capitale assicurato individuale. Per momento del Sinistro si intende la data di accadimento dell Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della richiesta di certificazione medica attestante l Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del momento del Sinistro e la data della liquidazione dell Indennizzo dovuto per l Invalidità Permanente Totale saranno detratti dall ammontare totale dell Indennizzo stesso. - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Trascorsi 30 giorni continuativi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del periodo di franchigia, la Società corrisponderà un'indennità mensile pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 Capitale assicurato individuale. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La prestazione è limitata ad un massimo di 8 di 21

17 12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, la Società non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il periodo di durata della copertura. Dopo la cessazione di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o dopo la denuncia di un sinistro durante l iniziale periodo di carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 90 (novanta) giorni, durante il quale l Aderente-Assicurato abbia ripreso la propria normale attività lavorativa, prima che l Aderente-Assicurato possa richiedere un ulteriore indennizzo per Inabilità Temporanea Totale. - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 Capitale assicurato individuale, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi dal termine del periodo di franchigia assoluta pari a 7 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. La prestazione è limitata ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, l assicuratore non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il periodo di durata della copertura. - Perdita di Impiego Trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del periodo di franchigia, la Società corrisponderà un'indennità mensile pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 Capitale assicurato individuale. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. La prestazione è limitata ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, la Società non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il periodo di durata della copertura. Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l iniziale periodo di carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia superato il relativo periodo di prova. Art. 16 Estensione territoriale Le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. La garanzia Perdita Impiego vale per contratti ovunque stipulati, purché il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana. Art. 17 Obblighi in caso di sinistro In caso di Sinistro, l Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite della Banca Contraente, mediante lettera raccomandata nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso. L inadempimento all obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all Indennizzo in caso di omissione dolosa dell obbligo di avviso, o la riduzione dell Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo. L Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dall Assicurazione. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'italia, il modulo di denuncia di Sinistro dovrà comunque essere redatto da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'istituto di Cura presso cui l'aderente-assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Resta in ogni caso convenuto che l Aderente-Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Aderente-Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell Assicurazione. GARANZIA INCENDIO FABBRICATO Art. 1 Fabbricati assicurabili Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l assicurazione si intende prestata in nome altrui. I fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e destinati a: - SEZIONE I: per almeno 3 /4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili. 9 di 21

18 Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3 /4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il fabbricato stesso nonché l esistenza di balconi in legno. - SEZIONE II: negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici nonché studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9 /10 incombustibili; - SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9 /10 incombustibili; - SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato d aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9 /10 incombustibili. Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100 (cento). Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di fabbricato non occupata dall Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato). Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a: - Camping; - Cartiere, carta straccia, stracci; - Cererie; - Fiammiferi; - Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali; - Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice; - Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d estinzione incendio (sprinkler); - Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi; - Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere; - Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi; - Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca; - Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche; - Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi; - Ovatte, imbottiture; - Pneumatici; - Prodotti chimici con impiego di infiammabili; - Sale da ballo, discoteche, casinò; - Sale da gioco; - Scope, spazzole e pennelli; - Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere; - Serre; - Sughero, zolfo; - Teatri; - Tessuti non tessuti, feltri; - Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti; - Vernici, smalti e lacche; e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra. Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d uso e dallo stato di avanzamento dei lavori. Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile relativamente a fabbricati o porzioni di fabbricati aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a ,00. Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora l immobile assicurato, fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini dell operatività della copertura assicurativa che detto fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del fabbricato stesso e che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto. Art. 2 Finanziamenti cointestati Nel caso in cui il finanziamento coperto dall assicurazione sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni: 1. ogni cointestatario aderisce alla Polizza con una somma iniziale assicurata pari alla propria quota di finanziamento; 2. uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con una somma iniziale assicurata pari all importo totale del finanziamento. Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione. Art. 3 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga durante il periodo di efficacia della Polizza nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati, derivanti da: incendio; 10 di 21

19 fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportate, esclusi ordigni esplosivi; fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure enti posti nell ambito di 20 m. da essi; i guasti causati ai fabbricati assicurati per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso nonché quelli allo stesso scopo provocati dall Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) e/o da terzi purché non arrecati inconsideratamente; le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dal successivo Art. 16 Pagamento dell indennizzo; nonché dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da: a) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; b) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica; c) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio dell Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato), con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia; Ad integrazione di quanto sopra l assicurazione s intende estesa anche alle seguenti garanzie: EVENTI ATMOSFERICI La Società risponde dei danni: 1. materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non; 2. di bagnamento che si verificassero all interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2; b) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 500,00 per gli immobili della Sezione I e di un importo di 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 Fabbricati assicurabili; - per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all 80% del valore assicurato. EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DOLOSI La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2 degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non dell Aderente-Assicurato o del proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; 11 di 21

20 e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l avvertenza che qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 500,00 per gli immobili della Sezione I e di un importo di 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 Fabbricati assicurabili; - per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all 80% del valore assicurato. Art. 4 Condizioni speciali (sempre operanti) a) oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche Si dà atto che nella somma assicurata per la voce Fabbricati sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Aderente-Assicurato (o sul proprietario del Fabbricato, se diverso dall Aderente-Assicurato) e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione. b) buona fede Le incomplete od inesatte dichiarazioni all atto dell adesione o l omessa comunicazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buonafede. L Aderente-Assicurato dovrà però corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata, fermo comunque quanto disposto dagli Artt. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 10 Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali. c) colpa grave dell Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti in Polizza determinati da colpa grave dell Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato), delle persone di cui devono rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto debbano risponderne, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali con loro conviventi se persona fisica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se persona giuridica. d) onorari periti La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l Aderente- Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Aderente-Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell indennizzo, con il massimo di 5.000,00. Art. 5 Primo rischio assoluto L Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del C.C.. Art. 6 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall Art. 3 al punto Eventi sociopolitici e Atti dolosi ; b) causati da esplosione o emanazioni di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo o colpa grave dall Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato), dai rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata; d) causati con dolo o colpa grave dall Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato), dalle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto egli debba risponderne, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti e dai collaterali dell Aderente-Assicurato stesso (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) con lui conviventi se lo stesso è una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata se l Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall Aderente-Assicurato) è una persona giuridica; e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l Assicurazione; g) alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale; h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; 12 di 21

21 l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato. Art. 7 - Determinazione della somma assicurata La somma assicurata è decrescente nel tempo. La somma assicurata iniziale corrisponde all importo del mutuo ipotecario, se erogato al momento dell adesione, o del debito residuo, se il mutuo ipotecario è già in corso; in caso di mutuo cointestato la somma assicurata iniziale può anche essere pari alla quota del Finanziamento del singolo cointestatario. La somma assicurata in ciascuna annualità assicurativa, successiva alla prima, è indicata nel Prospetto dello sviluppo del capitale decrescente che costituisce allegato al Modulo di Adesione e sottoscritto dall Aderente-Assicurato. Tale somma è pari all importo calcolato sulla base del Piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento alla somma assicurata ed alla durata dell Assicurazione ad un tasso nominale fisso pari al 10%. La somma assicurata non potrà essere comunque superiore al valore di ricostruzione a nuovo, stimato come disposto dal successivo Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. In caso di sinistro l indennizzo sarà liquidato al Beneficiario (l Aderente Assicurato ovvero il proprietario del fabbricato assicurato, se diverso dall Aderente-Assicurato). Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, il Contraente e l Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) hanno l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall Aderente-Assicurato) deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b) darne avviso scritto alla Società o all Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante lettera raccomandata, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C., specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato assicurato. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1915 C.C. Art Esagerazione dolosa del danno L Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennità. Art Procedure per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato tra le Parti (ovvero tra la Società e l Aderente-Assicurato o proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con l Aderente-Assicurato) direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall Aderente-Assicurato (o proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con l Aderente-Assicurato), con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà e l Aderente-Assicurato (o il proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con l Aderente-Assicurato) conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall Indennizzo eventualmente dovuto. Art Mandato dei Periti I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; 13 di 21

22 3) verificare se l Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 9 Obblighi in caso di sinistro; 4) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; 5) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità di legge. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che l attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun fabbricato assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; - per gli impianti rientranti nella definizione di Fabbricato, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; l ammontare del danno si determina: stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; l ammontare del danno sarà indennizzato con il limite della somma assicurata al momento del sinistro, come determinata dall Art. 7 Determinazione della somma assicurata, fermo quanto disposto dal successivo Art. 15 Limite massimo dell indennizzo. Art Assicurazione presso diversi assicuratori A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 5 Altre assicurazioni delle Condizioni Generali, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Aderente-Assicurato (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente- Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione dell esistenza degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Aderente-Assicurato (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dal precedente Art. 6 - Esclusioni lettere c) e d). Se l Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall Aderente-Assicurato) è un impresa, la Società prima del pagamento può richiedere: - l attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali; - il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. 14 di 21

23 ELENCO ATTIVITA ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO (FERMI I DISPOSTI DI CUI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA) SEZIONE I Fabbricati destinati per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a ,00. Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3 /4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il fabbricato stesso nonché l esistenza di balconi in legno. Codice rischio alberghi, stabilimenti termali, bagni pubblici 1411 chiese 1211 civili abitazioni (esclusi fabbricati agricoli), uffici, studi professionali e di consulto medico 1111 fabbricati agricoli destinati esclusivamente a civili abitazioni 1110 musei / pinacoteche 1311 ospedali/laboratori analisi mediche 1511 scuole/caserme 1611 SEZIONE II Fabbricati adibiti a negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9 /10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a ,00. Codice rischio abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico o tessuto a maglia ed escluse pellicce, sartorie, negozi o depositi di 6810 acciaierie anche con rottami, deposito di 2120 accumulatori e pile elettriche, negozio o deposito di 2360 aceto, negozio o deposito di 1780 acque minerali, gassose e bibite in genere, negozio o deposito di 1110 alimentari in genere, negozio di 1110 alimentari surgelati, negozio o deposito di 1460 alimenti precotti e confezionati, negozio o deposito di 1480 amido, fecola, glucosio, negozio o deposito di 1240 animali vivi con o senza ambulatorio veterinario, negozio di 510 antiquariato, filatelia, numismatica, quadri, stampe d'arte, statue, sculture, restauratori e smaltatori d'arte,negozi di 950 apparecchi domestici a gas o elettrici, bruciatori,banchi frigoriferi, lampadari, negozio o deposito di 2610 apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, negozio o deposito di 2420 arrotini, negozio di 2230 articoli di cartoleria e cancelleria, negozi di 330 articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale escluse calzature, negozio o deposito di 4340 articoli di monopolio, per fumatori, tabaccherie, negozi di 410 articoli per cine-foto-ottica, materiali fotosensibili (esclusi infiammabili, celluloide, materiale per e laboratori di sviluppo e stampa) dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio/video e simili, negozio o deposito di 4630 articoli religiosi, negozi di 310 articoli sportivi, caccia/pesca no munizioni, negozi di 320 autorimesse autofficine elettrauto 9210 autoveicoli autorimorchi trattori, accessori auto/moto esclusi pneumatici, negozio o deposito di 2510 bar, osterie senza servizio ristorante 1830 barbieri parrucchieri estetisti istituti di bellezza, negozi di 340 birra, malto, negozio o deposito di 1120 biscotti, pane, panettoni, grissini, pasticceria, negozio o deposito di 1350 bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, negozio o deposito di 4610 calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, deposito di 5210 calzature in cuoio o pelle naturale anche con parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, deposito di 4840 calzature in genere, ciabattini, calzolai, negozio di di 21

24 calze non elastiche, negozi o depositi di 6830 cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma e materiale vegetale, negozi o depositi di 6840 caramelle, cioccolato, torrone, panforte, negozio o deposito di 1340 carni e/o pesci in scatola,estratti di carne, negozio o deposito di 1430 carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, deposito di 2210 carte da parati, negozio di 4260 cartotecnica, negozio di 4180 casalinghi e simili, compresi quelli in legno se non preminenti, negozio di 3310 cassette audio e video, negozio di 9620 cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, negozio o deposito di 2330 cereali, sementi, semi non oleosi, negozio di 1710 caffè e surrogati di caffè, negozio o deposito di 1720 colorifici, negozi di articoli per imbianchini e decoratori edili 7300 confezioni in tessuto a maglia, negozi o depositi di 6860 cordaggi, negozio o deposito di 6710 crine peli, deposito di 6720 cuscini materassi, negozio di 6360 decoratori di legno e mobili, negozio di 3410 depositi e magazzini generali di merci assumibili in base alla presente tabella protetti da impianto automatico d'estinzione incendio 9121 drogherie e coloniali in genere, negozi di 1850 elettrodomestici, radiotecnici, negozio di riparazioni 2610 fabbri, lattonieri, catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, negozio o deposito di 2240 farina di cereali, negozio o deposito di 1210 farmacia, negozio di 7540 fiori esclusi fiori secchi, negozi di 240 fonderie di metalli ferrosi di 2 fusione, ghisa e/o metalli in pani o lingotti, deposito di 2140 fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe, deposito di 2150 formaggi, burro, latticini, centrali del latte, negozio o deposito di 1610 frutta fresca, negozi di 370 frutta secca frutti oleosi, negozi di 380 frutti non oleosi, negozi di 390 gastronomie, salumerie, pizzicherie 1860 gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, negozio o deposito di 2840 grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva con superficie di vendita /deposito su più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio 9131 grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva, mercati coperti, con superficie di vendita /deposito su non più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio 9132 guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, deposito di 5650 idraulici, stagnini, lattonieri, piombisti, negozi di 420 imbianchini o decoratori edili, deposito di 7350 laboratori di analisi 9811 laminati trafilati ed estrusi di metallo, deposito di 2130 lana non rigenerata, negozi o depositi di 6310 lastre di vetro, vetrai, negozio o deposito di sole 5520 laterizi o refrattari, deposito di 5310 latterie, cremerie, gelati, negozio o deposito di 1360 legatoria, librerie, pubblicazioni, negozio o deposito di 4250 legumi ortofrutticoli freschi patate, negozi di 430 litografia tipografia serigrafia, deposito di 4220 macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti, deposito di 2320 macchine elettriche di potenza > 30kva, deposito di 2310 macchine operatrici utensili motrici non elettriche, deposito di 2220 macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, odontotecnica, negozio o deposito di 2410 magazzino frigorifero senza produzione di surgelati 9110 mangimi e prodotti vegetali disidratati, negozio di 1520 manufatti edilizia materiali diversi, deposito di 5420 manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari se non completamente annegate per almeno cm. 1 per ogni lato nel manufatto stesso, deposito di 5410 marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, negozio o deposito di 1410 materassi a molle, negozi o depositi di 6680 materiali elettrici, elettricisti, negozi di 360 materiali per sviluppo e stampa di supporti cinefotografici, eslusi infiammabili e celluloide, negozio o deposito di di 21

25 materie per galvanostegia, deposito di 2810 materie per metallizzazione (escluso infiammabili e polveri di afnio, alluminio, bronzo di alluminio, bronzo,magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio e zirconio), deposito di 2830 materie per smaltatura oggetti metallici, deposito di 2820 materie per trattamento termico metalli, deposito di 2860 materie per zincatura brunitura bronzatura, deposito di 2850 matrici tipografiche, deposito di 4210 mercerie, negozi di 6890 mezzi ferroviari, tranviari e filovie, deposito od officina per 9230 minerali rottami metallici, autodemolizioni, deposito di 2110 minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), negozio o deposito di 2230 mobili metallici,casseforti, negozio o deposito di 2630 mole,carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, negozio o deposito di 5610 motoveicoli e biciclette, negozio di vendita e/o riparazione o deposito di 2540 nastri, passamanerie, merletti, trine, negozi o depositi di 6870 natanti di soli scafi metallici, negozio o deposito di 2570 negozio o deposito di terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, ed oggetti di 5320 occhiali, negozio o deposito di 4640 oggetti di vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, negozio o deposito di 5530 oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti anche in materiale combustibile, deposito di 2710 oli e grassi alimentare di origine vegetale, negozio o deposito di 1640 olio d'oliva, negozio o deposito di 1650 ombrelli, negozio di 4730 pane, panettieri senza forno, negozio o deposito di 1350 paste alimentari, negozio o deposito di 1230 patatine fritte, snacks, negozio o deposito di 1370 pelli naturali già conciate escluse pellicce, negozio o deposito di 4310 pesce fresco, pescherie, negozio o deposito di 1670 piante ornamentali e bulbi, negozio di 470 pietre, marmi, caolino, deposito di 5110 polveri di metallo esclusi magnesio, titanio, zirconio, deposito di 2170 prodotti alimentari liofilizzati, negozio o deposito di 1470 prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, negozio o deposito di 4360 prosciutti, salumi, negozio o deposito di 1440 ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie 1840 rocce asfaltiche e bituminose, deposito di 5120 rottami, deposito di 2870 sale comune alimentare, deposito di 1770 scope,spazzole pennelli, negozio di 4710 semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, negozio o deposito di 2340 smalti silicei e vetrosi, deposito di 5140 spedizionieri di merci escluse quelle non assumibili in base alla presente tabella 9171 spiriti e liquori, negozio di 1130 strumenti musicali, accordatori, negozio di 3620 succhi sciroppi frutta ortaggi, negozio o deposito di 1110 surrogati caffe', negozio o deposito di 1720 tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, riparatori di tappeti, negozio di 6790 tessuti a maglia escluse garze e tappeti, deposito di 6580 tessuti di cotone o di altre fibre non animali, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, deposito di 6510 tessuti di lana seta o di altre fibre animali, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, deposito di 6520 tessuti spalmati o impregnati, deposito di 6620 tessuti spugna, deposito di 6560 tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche, articoli medicali, negozi di confezioni in 6820 the, camomilla ed erbe aromatiche, liquirizia, erboristerie, negozio di 1760 tintoria, lavanderia, stireria, negozi di 6630 titanio, zirconio, magnesio e sue leghe, escluse polveri, trucioli e spugne di, deposito di 2290 uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione 9610 vegetali commestibili disidratati, negozio o deposito di 1420 veicoli ferrotranviari, deposito di 2580 vetrerie, deposito di 5510 vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di roccia, deposito di 5640 vini, vini liquorosi, spumanti, negozio o deposito di 1140 zucchero melasso e surrogati, negozio o deposito di di 21

26 SEZIONE III Attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9 /10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a ,00. Codice rischio abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico od a maglia ed escluse pellicce, produzione di 6811 acciaierie anche con rottami, produzione di 2121 accumulatori e pile elettriche, produzione di 2361 aceto, vini, vini liquorosi, spumanti, bibite alcoliche, cantine sociali, produzione di 1141 acque minerali/gassose bibite, produzione di 1111 aeromobili, produzione di 2551 alimentari liofilizzati, produzione di 1471 alimentari surgelati, produzione di 1461 alimenti precotti e confezionati, produzione di 1481 amido, fecola, glucosio, produzione di 1241 apparecchi domestici a gas o elettrici (esclusi frigoriferi), bruciatori, produzione di 2611 apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni,audiovisivi, produzione di 2421 articoli di cuoio, pelle naturale o artificiale escluse calzature, produzione di 4341 astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o cartoncino, produzione di 4161 autoveicoli, autorimorchi, trattori semoventi senza operazioni di carrozzeria, produzione di 2511 birra, produzione di (con qualsiasi processo) 1121 bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, produzione di 4612 caffè, surrogati di caffè, senza reparti di estratti idrosolubili, lavorazione o produzione di 1721 calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, produzione di 5211 calzature in cuoio o pelle naturale con applicazione di parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, senza produzione degli stessi, produzione di 4841 calze escluse quelle elastiche, produzione di 6831 cantieri demolizione navi con scafo metallico 2579 cantieri navali (costruzione/riparazione/allestimento) di soli natanti con scafi metallici 2573 cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma, plastica e di materiale vegetale, produzione di 6844 caramelle cioccolato torrone con qualsiasi processo, produzione di 1341 carne/pesce in scatola, estratti di carne, produzione di 1431 carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, produzione di 2211 carrozzerie, qualsiasi veicolo 2521 cartotecnica anche con stampa e plastificatura, produzione di 4181 catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti e tele di metallo, catolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, produzione di 2241 cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, produzione di 2331 cereali, semi e frutta, lavorazione di 1711 confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione 9831 confezioni in tessuto a maglia, produzione di 6861 cotone o di altre fibre non animali esclusivamente da filati, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, tessitura di 6511 dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio e video e simili, materiali fotosensibili, esclusi infiammabili e celluloide, produzione di 4631 formaggi, burro, latticini, centrali del latte, produzione di 1612 frigoriferi, produzione di 2614 galvanostegia di oggetti prodotti altrove 2811 gelati o ghiaccio, produzione di 1361 gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, produzione di 2841 guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, produzione di 5651 laboratori per sviluppo e stampa di supporti cine fotografici, eslusi infiammabili e celluloide 4681 lana seta o di altre fibre animali anche con altre fibre per non oltre il 35% di peso, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, tessitura di 6521 laterizi o refrattari, produzione di 5311 legatoria senza tipolitografia 4251 litografia tipografia serigrafia 4221 macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti, produzione di 2321 macchine elettriche di potenza > 30kva, produzione di 2311 macchine operatrici utensili e motrici non elettriche e loro parti metalliche, produzione di 2221 macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, produzione di 2411 macelli senza stallaggio e sosta bestie senza lavorazione o surgelamento delle carni di 21

27 manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari, produzione di 5412 manufatti per edilizia in materiali diversi anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari, produzione di 5422 marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, produzione di 1411 materassi a molle senza produzione delle imbottiture, produzione di 6682 matrici tipografiche, produzione di (laboratori di) 4211 mescolazione e miscelazione di prodotti assumibili nella presente Sezione, escluso utilizzo di merci e materiali infiammabili 9882 metalli e loro leghe, polveri di metallo, esclusi magnesio, titanio e zirconio, sinterizzazione di 2171 metalli ferrosi di 2 fusione, fonderie di 2141 metalli non ferrosi e loro leghe, esclusi metalli preziosi, pressofusione e microfusione di 2153 metalli non ferrosi e loro leghe, fonderie di 2151 metalli, laminazione, trafilatura ed estrusione di 2131 metalli, trattamento termico di 2861 metallizzazione qualsiasi oggetto 2831 minerali e rottami metallici, trattamento, arricchimento e macinazione di 2111 minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), produzione di 2231 mobili metallici, casseforti, produzione di 2631 mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, escluso impiego di resine infiammabili, produzione di 5611 motoveicoli, biciclette, produzione di 2541 nastri, passamanerie, merletti, trine, ricami, produzione di 6871 occhiali in materiale incombustibile con applicazione di parti anche combustibili, produzione di 4642 officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione 9630 oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di 2711 oli e grassi alimentri di origine vegetale, produzione di 1641 olio d'oliva senza impiego d'infiammabili e senza lavorazione delle sanse, produzione di 1651 panifici con forno, pane, biscotti, panettoni, grissini, pasticceria, produzione di 1351 paste alimentari, produzione di 1231 patatine fritte,snaks e simili, produzione di 1371 pelli naturali: preparazione, concia, rifinizione e rigenerazione, lavorazione di 4311 pesci, stabilimenti ittiologici 9921 pietre, marmi, caolino, cave a cielo aperto, senza utilizzo di esplosivi, estrazione e lavorazione di 5111 prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, produzione di 4361 prosciutti e salumi, produzione di 1441 reti tessili, produzione di 6781 rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali, lavorazione di 5121 rottami non solo metallici, macinazione di 2871 sale compresa raffinazione, produzione di 9861 semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, produzione di 2341 smaltatura oggetti metallici 2821 smalti silicei e vetrosi, fusione di silicati, produzione di 5141 "strumenti musicali in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di 2711 succhi sciroppi, produzione di (no estratti alcolici) 1111 tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, produzione di 6792 terrecotte, gres, ceramiche, porcellane ed oggetti di, produzione di 5321 tessuti a maglia esclusi garze e tappeti, tessitura di 6581 tessuti senza impiego di infiammabili, lavanderie di 6634 tessuti spugna, tessitura di 6561 tessuti, apparecchiatura o rifinizione di 6531 tessuti, senza impiego di resine e di infiammabili, spalmatura o impregnazione di 6622 tessuti, stamperia di 6551 tessuti, tintoria di 6541 tipografia esclusivamente con rotative 4231 uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione 9610 vegetali commestibili disidratati, produzione di 1421 veicoli ferrotranviari (qualsiasi), produzione di 2581 verniciatura con impiego di infiammabli esclusivamente in cabina a velo d'acqua 9812 verniciatura senza impiego d'infiammabili 9813 vetrerie 5511 vetrerie di sole lastre 5521 vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di lana, anche misti con altre fibre tessili o materiali combustibili per non più del 15% del peso totale, produzione di 5642 vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, produzione di oggetti di di 21

28 zincatura,brunitura,bronzatura 2851 zucchero, produzione di 1311 SEZIONE IV attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato d aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9 /10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a ,00. Codice rischio adesivi e mastici, escluso nitrocellulosa, senza impiego di infiammabili, produzione di 8525 antibiotici, biologici e preparati farmaceutici senza produzione di sostanze chimico-farmaceutiche, senza impiego di infiammabili, produzione di 7543 antibiotici/biologici, farmaceutici, deposito di 7540 anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti senza impiego di infiammabili, produzione di 7433 anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti, deposito di 7430 buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane, produzione di 4171 carpenteria di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3121 casalinghi ed oggetti legno, negozio o deposito di 3310 colle a base di caseina, produzione di 8512 colori ed inchiostri con sola preparazione di miscele o soluzioni acquose e senza impiego di infiammabili, produzione di 7345 colori ed inchiostri esclusi quelli infiammabili, deposito di 7340 compensati, lastre o fogli per impiallacciatura senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3221 concimi chimici non infiammabili ed escluso nitrato ammonico, deposito di 7410 concimi chimici senza impiego di infiammabili ed escluso nitrato ammonico, produzione di 7411 confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione 9831 cosmetici e profumi senza preparazione delle essenze e senza impiego di infiammabili, produzione di 7533 cosmetici profumi (no essenze), negozio o deposito di 7530 detersivi liquidi o in polvere con impiego di tensioattivi, senza produzione degli stessi e senza impiego di grassi animali, produzione di 8741 detersivi liquidi o in polvere, deposito di 8740 elettrochimica di metalli, escluse polveri,lavorazione 7811 elettrochimica, prodotti per esclusi infiammabili, deposito di 7810 essenze, escluse sintetiche, deposito di 7510 essenze, escluse sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di 7514 evaporazione, cristalizzazione, sterilizzazione senza impiego di infiammabili 9873 fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine, produzione di 4441 fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare, negozio o deposito di 4440 gelatine colle a base di gelatina, escluse quelle infiammabili, deposito di 8510 gelatine, colle esclusi prodotti di origine animale, produzione di 8513 giocattoli in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3313 liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, negozio o deposito di 7230 liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, senza impiego di infiammabili, produzione di 7233 macinazione di soli prodotti incombustibili 9865 materie plastiche non espanse o alveolari: accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine, produzione di 4462 materie plastiche non espanse o alveolari: materiali per l'accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine, deposito di 4460 mobili in legno, laminati plastici e metallo senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3413 mobili in legno, laminati plastici e metallo, deposito di 3410 nobilitazione di compensati, paniforti, truciolari, trattamento per la conservazione ed ignifugazione del legname senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di 3251 aspirazione officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione 9630 oggetti di materia plastica non espansa o aleolare, negozio o deposito di 4430 oggetti di materia plastica non espansa o alveolare e senza produzione delle resine, produzione di 4431 oggetti in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di di 21

29 oggetti in legno con parti anche in altri materaili combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, barili e botti, senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto 3323 centralizzato di aspirazione, produzione di oggetti in legno con parti anche in altri materaili combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, deposito di 3320 oli e grassi animali e vegetali, non alimentari e loro derivati, senza impiego di infiammabili, produzione di 7243 paniforti o travi lamellari senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3241 pannelli truciolari o di fibre, farina e lana di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3232 parquette per pavimenti e serramenti in legno con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di 3212 pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, deposito di 7320 pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, produzione di 7324 plastificatura di oggetti 4451 prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, deposito di 7990 prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, senza impiego di infiammabili, produzione di 7993 prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili, deposito di 7980 prodotti chimici inorganici, esclusi quelli infiammabili, senza impiego di infiammabili, produzione di 7983 prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di 8730 prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di 8733 prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di 8720 prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di 8723 strumenti musicali in legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione o riparazione di 3623 tronchi per produzione di tavolame/squadrati con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9 /10 ad impianto centralizzato di aspirazione, segherie di 3111 uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione 9610 vernici, smalti, lacche, esclusivamente soluzioni acquose, produzione di di 21

30 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Modello IPBA Informativa resa all interessato per il trattamento assicurativo di dati personali-generali e sensibili Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da Società a cui la Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali nei casi in cui al punto 3, comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o Società a cui la Compagnia ha affidato attività in outsourcing, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti sia verso Paesi dell Unione Europea, sia verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 8. DIRITTI DELL INTERESSATO Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz, 6.

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