Anno 2013 N. RF194. La Nuova Redazione Fiscale DAL 15/08 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI E STP
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- Alessandra Moro
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1 Anno 2013 N. RF194 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 09/09/2013 DAL 15/08 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI E STP PRONTO ORDINI CNDCEC N. 182 DEL 22/07/2013; CIRC. IRDCEC N. 32/2013 ART. 3, COMMA 5, DL 138/2011; DPR 137/2012 Sintesi: dallo scorso 15/08/2013 è scattato l obbligo, per professionisti ed STP, di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall esercizio dell attività; in particolare, intervenendo sulla materia, il CNDCEC ha precisato, nell ambito del PO n.182/2013, che l'obbligo assicurativo per la STP è autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti. Ne consegue, quindi, che: - l esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa - la stessa STP sarà il soggetto contraente la polizza, stipulata anche a favore dei soci professionisti chiamati ad eseguire gli incarichi; è, dunque, possibile per i soci professionisti e per tutti i professionisti che operano esclusivamente all interno della STP non stipulare un ulteriore polizza - se il professionista esercita l'attività professionale anche in forma individuale, questi, sarà tenuto a stipulare una polizza per la copertura dei rischi derivanti dall attività professionale esercitata al di fuori della STP - l Ordine non può procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP che non riporti nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa DISPOSIZIONI GENERALI Escursus: - art. 3 c. 5 lett. e) DL n. 138/2011 (cd. Manovra di Ferragosto 2011 ): introduce l obbligo di stipula di un assicurazione RC terzi a favore dei clienti dei professionisti (v. Info Fisco 215/2011) - art. 5 Drp n. 137/2012 (cd. Riforma delle professioni ): dispone che tale obbligo diventa operativo a decorrere dal 15 agosto 2013 (v. Info Fisco 69/2012). Come noto, dallo scorso 15/08/2013, per i professionisti iscritti ad un Ordine/Collegio, è scattato l obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa diretta alla copertura dei rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale. Nota: nella disciplina previgente la sottoscrizione di un contratto assicurativo era una scelta esclusivamente deontologica. Sul punto, l art. 3, c. 5 DL 138/2011 stabilisce che il professionista: è tenuto a stipulare idonea copertura assicurativa al fine di tutelare i clienti da errori o omissioni commessi nell esercizio dell attività professionale (si tratta di una RC terzi ) deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Nota: l operatività della copertura è, in ogni caso, subordinata alla regolare abilitazione all esercizio dell attività professionale dell assicurato mediante iscrizione dello stesso in un Albo/collegio.
2 Redazione Fiscale Info Fisco 194/2013 Pag. 2 / 5 Per quanto non espressamente disciplinato dal DL 138/2011 citato, va fatto riferimento alle disposizioni del DPR 137/2012, relativo alla riforma delle professioni. LE DISPOSIZIONI DEL DPR 137/2012 Ai sensi dell art.5 del citato DPR, il professionista stipula un idonea polizza assicurativa: al fine di coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. SANZIONE: la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e non più solo deontologico. OBBLIGO INFORMATIVO La disposizione in esame, affianca all obbligo assicurativo un preciso obbligo informativo a favore del cliente; in particolare, il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, già al momento dell assunzione dell incarico, i seguenti elementi: gli estremi della polizza professionale il relativo massimale ogni eventuale variazione intervenute al contratto assicurativo ECCEZIONI: come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, rimangono esclusi dall obbligo tutti quei professionisti che operano: - nell ambito di un rapporto di lavoro dipendente - in situazioni in cui non è possibile individuare l esistenza di un rapporto professionista cliente MASSIMALE Per quanto riguarda l importo massimo coperto dalla polizza assicurativa, è preferibile che lo stesso sia tale da consentire al professionista di far fronte ad ogni eventuale richiesta di risarcimento avanzato dal cliente danneggiato. Nota: in genere, detto importo, viene commisurato al rischio insito nell attività esercitata: più è delicata l attività esercitata maggiore dovrà essere il massimale contrattato dal professionista. A ciò si aggiunge che, la mancata copertura di specifici rischi potrebbe comportare, in alcuni casi, la perdita del cliente o la necessità di integrare la polizza al solo fine di ottenere nuovi incarichi. PROFESSIONISTI INTERESSATI DALL OBBLIGO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA AREA TECNICA Architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi ecc. AREA MEDICA/PARAMEDICA Medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri ecc. AREA GIURIDICO ECONOMICA Avvocati, commercialisti/esperti contabili, consulenti del lavoro ecc.. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: OBBLIGO PER IL COMMERCIALISTA E chiaro che l obbligo in esame riguarda anche commercialisti ed esperti contabili; per questi, infatti, la polizza copre le attività professionali tipiche e non solo.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 194/2013 Pag. 3 / 5 Nota: il professionista è libero di stipulare la polizza con qualsiasi compagnia. Le condizioni generali di polizze possono essere negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. TIPOLOGIE DI POLIZZE Nel mercato assicurativo sono presenti diversi tipi di polizze che assicurano il professionista dai rischi connessi alla propria sfera di responsabilità; esistono, in particolare, i seguenti 2 regimi di garanzia: LOSS OCCURRENCE CLAIMS MADE tale modello si fonda sul disposto di cui all art c.c. ( nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. [ ] ) Pertanto, l'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto. la clausola delimita l operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell assicurato e da questi denunciate all assicuratore entro il periodo di validità della polizza Qualunque forma venga scelta, la suddetta polizza ha il compito di garantire il risarcimento dei danni patrimoniali involontariamente cagionati a clienti o altre persone nello svolgimento delle attività previste dall ordinamento professionale. In alcuni casi, la polizza copre anche altri rischi (ad esempio: le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio). Accanto alle attività tipiche dell attività, il professionista può comunque estendere la copertura assicurativa anche ad altre ed ulteriori attività dallo stesso svolte. ATTIVITA INCLUSE NELLA POLIZZA BASE Attività ordinaria (contabilità/fiscale, consulenza aziendale, consulenze tecniche di parte, ecc.) Consulenza del lavoro Attività di membro di commissione tributaria Attività di mediatore civile Incarico di revisore in enti locali Libera docenza ULTERIORI ATTIVITA COPERTE DALLA POLIZZA Sindaco o revisore di società Consigliere di amministrazione o amministratore unico di società Membro di organo di controllo e sorveglianza Incarichi di natura giudiziale (es: liquidatore, commissario, curatore fallimentare, ecc.) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA POLIZZA Vincolo di solidarietà Si applica qualora si attivi l estensione per incarichi collegiali (sindaco/revisore/ consigliere di amministrazione/membro di organo di controllo e sorveglianza).
4 Redazione Fiscale Info Fisco 194/2013 Pag. 4 / 5 Visto di conformità Attività Presso CAF Conduzione Studio - RCT/O La polizza copre anche i rischi connessi all attività di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. La polizza copre anche i rischi derivanti dall attività svolta dal professionista nell ambito dei CAF Si tratta di un responsabilità civile dell assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell assicurato nella gestione conduzione dei locali precisati in polizza. MASSIMALI: si parte da per arrivare anche a cifre più rilevanti, su specifica richiesta del professionista. Riguardo a franchigie e scoperti, gli importi variano a seconda dell attività svolte. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: OBBLIGHI PER LE STP Anche per le nuove società tra professionisti (STP) è previsto l obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell esercizio dell attività professionale. In particolare, possono assumere la qualifica di STP le società il cui atto costitutivo prevede: ATTIVITÀ QUALIFICA SOCI N. SOCI INCARICO COPERTURA ASSICURATIVA ESCLUSO SOCIO RADIATO l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci l'ammissione in qualità di soci della società oltre che dei professionisti, iscritti ad Ordini, Albi e Collegi anche di soggetti non professionisti; si tratta di : cittadini UE purché con titolo di studio abilitante soggetti non professionisti per lo svolgimento si sole prestazioni tecniche (soci d'opera) soggetti non professionisti con finalità di investimento nella società (cd soci di capitale) che il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni /decisioni. Il venir meno di tale maggioranza, non ristabilita nel termine (perentorio) di 6 mesi, comporta per la STP: una causa di scioglimento la cancellazione dal relativo Albo criteri e modalità operative affinché l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale. Pertanto, la designazione del professionista viene effettuata: direttamente dal cliente in mancanza, dalla stessa società, la quale una volta effettuata la scelta, dovrà comunicare preventivamente, per iscritto, al cliente il nominativo dell incaricato la stipula una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei soci professionisti modalità di esclusione del socio che è stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo ; in tal modo la STP viene preclusa al professionista che è stato radiato dall Ordine per aver commesso illeciti professionali gravi ed irrimediabili.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 194/2013 Pag. 5 / 5 Tuttavia, la disposizione presenta alcune problematiche di coordinamento con l obbligo di copertura assicurativa imposto a tutti i professionisti dal DL 138/2011; in particolare, non è chiaro se la polizza assicurativa stipulata dalla STP sia di per sé sufficiente a coprire tutti i professionisti che vi operano oppure occorra che questi si dotino di una propria assicurazione. A fare chiarezza sul punto è intervenuto il CNDCEC dando un orientamento al riguardo. In particolare, lo stesso, nell ambito del Pronto ordini n.182/2013, ha precisato che l'obbligo assicurativo posto in capo alla STP configura un obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti. Ne consegue, pertanto, che: l esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa. Nota: sul punto, la recente circolare IRDCEC n. 32/2013 ha precisato che, nel caso in cui il professionista eserciti la propria attività nell'ambito della STP, ricade comunque su quest ultima la responsabilità contrattuale per l inadempimento dell incarico professionale (incarico conferito alla società e oggetto di esecuzione da parte dei soci professionisti) la stessa STP sarà il soggetto contraente della polizza, stipulata anche a favore dei soci professionisti chiamati ad eseguire gli incarichi; è, dunque, possibile per i soci professionisti e per tutti i professionisti che operano esclusivamente all interno della STP non stipulare un ulteriore polizza a proprio nome. se il professionista esercita l'attività professionale anche in forma individuale (qualora lo statuto lo consenta), questi, sarà tenuto a stipulare una propria polizza per la copertura dei rischi derivanti dall attività professionale esercitata al di fuori della STP. Nota: si osserva che la copertura assicurativa della STP si estenderà anche a eventuali sostituti e ausiliari dei soci professionisti, al ricorrere delle condizioni che ne legittimano l impiego (art. 5 del DM 34/2013), nonché ovviamente ai dipendenti della stessa STP per gli adempimenti e le attività meramente esecutive e di supporto all attività professionale. Alla luce di quanto precisato nel citato documento in esame, il CNDCEC ritiene che l'ordine non possa procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP che non riporti nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
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